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L. 27 aprile 1982, n. 286. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, conclusa a
Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13
novembre 1980 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 144 del 27 maggio 1982). (Entrata in vigore il 30
marzo 1990)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27
ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione e al protocollo, di cui all'articolo precedente, a
decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione e
all'articolo 4 del protocollo di modifica. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. Convenzione tra l'Italia e la Zambia per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Zambia, desiderosi di concludere una
convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono, in particolare: a) per
quanto concerne la Zambia: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sui
minerali (the mineral tax); iii) l'imposta personale (the personal levy); iv) l'imposta
sull'impiego specializzato (the selective employment tax); ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta
zambiana"); b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone
fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui
redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate
quali "imposta italiana") .
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione
delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno,
alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica e qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un redente di
uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne la
Zambia il "Commissioner of Taxes" o il suo rappresentante autorizzato; 2) per
quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente,
le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito
dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che in virtù della legislazione di detto Stato
contraente, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta
persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Se esso dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati
contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si
può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui presa esercitata in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove mesi; h) l'esercizio di una
attività di supervisione di durata superiore ai nove mesi su un cantiere di costruzione o
di montaggio.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato contraente
se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato contraente il potere di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato
contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o
di altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone
agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attività di questo
altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di
per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione
diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano ai redditi derivanti dai beni immobili
di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di
una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato
contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività,
come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato contraente ma
soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata
svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe o in piena
indipendenza dall'impresa di cui essa costituisca una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione -
comprese le spese di direzioni e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai
principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate dalle disposizioni del presente articolo.
8. Qualora le informazioni in possesso delle competenti Autorità fiscali si dimostrino
insufficienti per determinare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione, le
disposizioni del presente articolo non impediscono che ciascuno Stato contraente possa
applicare la propria legislazione per assoggettare ad imposizione la stabile
organizzazione sulla base di una stima delle rispettive Autorità fiscali, purché
tale stima sia effettuata conformemente ai principi formulati nel presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo
di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il
porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione,
nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
Art. 9. Imprese
associata
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di una impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso le due imprese nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di
questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad una residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di
persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che
paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro
caso. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati di dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da "quote minerarie", da
quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti
nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni
secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società
distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui
la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega
effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi dono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno stato contraente ricava profitti o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna
imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato
contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da
detto altro Stato contraente.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili a detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui
provengono e secondo la legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta così
applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le
autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti e pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o
ad un ente od organismo (compresi gli istituiti finanziari) interamente di proprietà di
quello Stato o di un suo ente locale sono esenti da imposta in detto primo Stato
contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di
titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti
o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, di ogni
quota parte dei rimborsi di detti crediti eccedente la somma data in prestito,
nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale allo
Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il
credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
altro stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia
esso residente o non di uno Stato contraente ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito per il quale sono pagati
gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente nel quale è situata la stabile
organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra
ciascuno di essi terzi persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il
debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo
di applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono, ed in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta
così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le
autorità fiscali degli Stati contraente regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per
l'uso o la concezione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche o i nastri magnetici per uso
televisivo o radiofonico), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso e la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i
canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni
generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato contraente stesso, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato
contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile
organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui
è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13. Guadagni di
capitale
1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di
cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili nell'altro Stato contraente.
3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove disponga di
una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente limitatamente
alla parte attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché, le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Professioni
dipendenti
1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato
contraente, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se
l'attività è quivi svolta le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato contraente.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente volta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono
pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato
contraente; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le remunerazioni relative ad attività
dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei Consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato contraente.
Art. 17. Artisti e
sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
Art. 18. Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate, in
relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per
tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente sono esenti da
imposta in detto primo Stato contraente.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente
locale, sia direttamente che mediante prelevamento da fonti (rectius "fondi" -
ndr) da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato contraente od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono
imponibili in questo Stato contraente.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali
da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale.
Art. 20. Personale di
ricerca e studenti
1. Le remunerazioni che una persona la quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente riceve per l'attività di studio o di ricerca svolta durante un periodo di
residenza temporanea non superiore a due anni presso un'università, istituto di ricerca,
od altra simile istituzione dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro
Stato contraente.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente allo scopo di compiervi i
suoi studi o di completarvi la propria preparazione professionale, riceve per sopperire
alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale non sono imponibili in
tale altro Stato contraente, a condizione che esse gli vengano rimesse da fonti situate al
di fuori di detto altro Stato contraente.
3. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente che si svolge
nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale
per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto
altro Stato contraente.
Art. 21. Redditi non
espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente
citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in
questo Stato contraente.
Capitolo IV Metodi
per eliminare le doppie imposizioni
Art. 22. Metodo
dell'imputazione
1. a) Allorché un residente della Zambia ritrae redditi dall'Italia che possono
essere tassati in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione,
l'imposta italiana dovuta su detti redditi sarà imputata a credito sull'imposta zambiana
dovuta da quel residente. L'ammontare del credito, tuttavia, non deve eccedere la quota di
imposta zambiana relativa a tali redditi, calcolata prima dell'imputazione del credito; b)
nel caso in cui i redditi provenienti dall'Italia siano dividendi pagati da una società
residente dell'Italia, il credito deve tener conto dell'imposta prelevata in Italia sugli
utili della società distributrice.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Zambia,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specifica nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibili di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Zambia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà,
invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in
base alla legislazione italiana .
3. Ai fini del paragrafo 2, si considera che l'espressione "imposta sui redditi
pagata in Zambia" comprende qualsiasi somma che sarebbe stata pagata come imposta
zambiana, in assenza di una esenzione o riduzione d'imposta concessa ai sensi del
"Pioneer Industries" [Relief from Income Tax] Act, 1965, o di ogni altra legge
zambiana avente analoghi scopi ed effetti .
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 23. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettabili nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si
trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato contraente meno
favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato contraente che
svolgono la stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato
contraente.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso
d'imporre ad uno stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato
contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che essa
accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile e ai loro carichi di
famiglia.
6. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una disposizione non conforme alla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della presente Convenzione. [Esse potranno altresì consultarsi al fine
di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione] .
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla presente
Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere
comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento, compresa la
procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della
presente Convenzione.
2. Le disposizione del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti in
deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella
dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di
quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare
segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni
la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 26. Funzioni
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Capitolo VI
Disposizioni finali
Art. 27. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) in Zambia: con riferimento ai redditi
per l'anno imponibile che inizia il, o successivamente al, 1ø aprile 1971; b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia il, o
successivamente al, 1ø gennaio 1971 .
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente
Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore
della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data cui l'imposta è stata
prelevata.
Art. 28. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente
può il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare successivo allo scadere di un
periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificare, per via diplomatica, la
cessazione all'altro Stato contraente. In tal caso la Convenzione cesserà di avere
efficacia: a) in Zambia: con riferimento ai redditi per l'anno imponibile che inizia il, o
successivamente al, 1ø aprile dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui
la notifica è stata fatta; b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili relativi
al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare
immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. In fede di ciò, i
sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Lusaka il 27 ottobre 1972, in duplice esemplare nella lingua italiana ed inglese,
avendo i due testi uguale valore.
PROTOCOLLO
Al momento della firma della Convenzione fra l'Italia e la Zambia per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i
sottoindicati hanno convenuto la seguente disposizione che formerà parte integrante di
detta Convenzione: Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 27, le
disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati
durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1967. Fatto
in duplice esemplare a Lusaka il 27 ottobre 1972, nelle lingue italiana e inglese, avendo
entrambi i testi uguale valore. Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la
Repubblica della Zambia e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Lusaka il 27
ottobre 1972 Il Governo della Repubblica della Zambia ed il Governo della Repubblica
Italiana, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra
gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972 (qui di seguito
indicata come "la Convenzione"); hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Il paragrafo 3
dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "3. Le
imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono, in particolare: a) per quanto
concerne la Zambia: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sui minerali
(the mineral tax); iii) l'imposta personale (the personal levy); iv) l'imposta
sull'impiego specializzato (the selective employment tax); ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta zambiana");
b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii)
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana")".
Art. 2. I paragrafi 2 e 3
dell'articolo 22 della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Zambia,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specifica nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibili di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Zambia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà,
invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in
base alla legislazione italiana;
3. Ai fini del paragrafo 2, si considera che l'espressione "imposta sui redditi
pagata in Zambia" comprende qualsiasi somma che sarebbe stata pagata come imposta
zambiana, in assenza di una esenzione o riduzione d'imposta concessa ai sensi del
"Pioneer Industries" (Relief from Income Tax) Act, 1965, o di ogni altra legge
zambiana avente analoghi scopi ed effetti".
Art. 3. L'ultima frase del
paragrafo 3 dell'articolo 24 è soppressa.
Art. 4. 1. Il presente
Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione firmata a Lusaka il 27
ottobre 1972, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lusaka non
appena possibile.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per
i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1974.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto il presente
Protocollo con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati
contraenti relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1974, e
fino all'entrata in vigore del presente Protocollo, devono essere presentate entro due
anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data
in cui l'imposta è stata prelevata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Lusaka il giorno 13 novembre
1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti
egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello
Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e del
relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980 (Gazz. Uff. n. 91
del 19 aprile 1990). Il giorno 30 marzo 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica previsti per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e
la Repubblica dello Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il
27 ottobre 1972, e del relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre
1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 aprile 1982, n. 286, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 27 maggio 1982. In
conformità all'art. 27.2, la convenzione è entrata in vigore il giorno 30 marzo 1990. |