INDICE PER PAESE INDICE CRONOLOGICO PROTOCOLLO

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
ZAMBIA

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L. 27 aprile 1982, n. 286. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 144 del 27 maggio 1982). (Entrata in vigore il 30 marzo 1990)

Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.

Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione e all'articolo 4 del protocollo di modifica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e la Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Zambia, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della convenzione

Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2. Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne la Zambia: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sui minerali (the mineral tax); iii) l'imposta personale (the personal levy); iv) l'imposta sull'impiego specializzato (the selective employment tax); ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta zambiana"); b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") .
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II Definizioni

Art. 3. Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica e qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un redente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne la Zambia il "Commissioner of Taxes" o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4. Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che in virtù della legislazione di detto Stato contraente, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se esso dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5. Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui presa esercitata in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove mesi; h) l'esercizio di una attività di supervisione di durata superiore ai nove mesi su un cantiere di costruzione o di montaggio.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato contraente se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attività di questo altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III Imposizione dei redditi

Art. 6. Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7. Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe o in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisca una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzioni e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
8. Qualora le informazioni in possesso delle competenti Autorità fiscali si dimostrino insufficienti per determinare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione, le disposizioni del presente articolo non impediscono che ciascuno Stato contraente possa applicare la propria legislazione per assoggettare ad imposizione la stabile organizzazione sulla base di una stima delle rispettive Autorità fiscali, purché‚ tale stima sia effettuata conformemente ai principi formulati nel presente articolo.

Art. 8. Navigazione marittima ed aerea 
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

Art. 9. Imprese associata
Allorché‚
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad una residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati di dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da "quote minerarie", da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti nonché‚ i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi dono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato contraente, né‚ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente.

Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili a detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituiti finanziari) interamente di proprietà di quello Stato o di un suo ente locale sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, di ogni quota parte dei rimborsi di detti crediti eccedente la somma data in prestito, nonché‚ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale allo Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito per il quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra ciascuno di essi terzi persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo di applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, ed in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità fiscali degli Stati contraente regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concezione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche o i nastri magnetici per uso televisivo o radiofonico), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché‚ per l'uso e la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13. Guadagni di capitale
1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato contraente.
3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14. Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚, le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15. Professioni dipendenti
1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato contraente.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente volta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato contraente; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16. Compensi a membri dei Consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 17. Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Art. 18. Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate, in relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto primo Stato contraente.

Art. 19. Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente che mediante prelevamento da fonti (rectius "fondi" - ndr) da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato contraente.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale.

Art. 20. Personale di ricerca e studenti
1. Le remunerazioni che una persona la quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve per l'attività di studio o di ricerca svolta durante un periodo di residenza temporanea non superiore a due anni presso un'università, istituto di ricerca, od altra simile istituzione dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato contraente.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente allo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria preparazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale non sono imponibili in tale altro Stato contraente, a condizione che esse gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di detto altro Stato contraente.
3. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente che si svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 21. Redditi non espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

Capitolo IV Metodi per eliminare le doppie imposizioni

Art. 22. Metodo dell'imputazione
1. a) Allorché‚ un residente della Zambia ritrae redditi dall'Italia che possono essere tassati in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, l'imposta italiana dovuta su detti redditi sarà imputata a credito sull'imposta zambiana dovuta da quel residente. L'ammontare del credito, tuttavia, non deve eccedere la quota di imposta zambiana relativa a tali redditi, calcolata prima dell'imputazione del credito; b) nel caso in cui i redditi provenienti dall'Italia siano dividendi pagati da una società residente dell'Italia, il credito deve tener conto dell'imposta prelevata in Italia sugli utili della società distributrice.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Zambia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specifica nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibili di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Zambia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana .
3. Ai fini del paragrafo 2, si considera che l'espressione "imposta sui redditi pagata in Zambia" comprende qualsiasi somma che sarebbe stata pagata come imposta zambiana, in assenza di una esenzione o riduzione d'imposta concessa ai sensi del "Pioneer Industries" [Relief from Income Tax] Act, 1965, o di ogni altra legge zambiana avente analoghi scopi ed effetti .

Capitolo V Disposizioni speciali

Art. 23. Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettabili nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato contraente meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato contraente.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso d'imporre ad uno stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che essa accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile e ai loro carichi di famiglia.
6. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 24. Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una disposizione non conforme alla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. [Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione] .
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Art. 25. Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2. Le disposizione del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 26. Funzioni diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 27. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) in Zambia: con riferimento ai redditi per l'anno imponibile che inizia il, o successivamente al, 1ø aprile 1971; b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio 1971 .
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data cui l'imposta è stata prelevata.

Art. 28. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare successivo allo scadere di un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificare, per via diplomatica, la cessazione all'altro Stato contraente. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia: a) in Zambia: con riferimento ai redditi per l'anno imponibile che inizia il, o successivamente al, 1ø aprile dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta; b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. In fede di ciò, i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Lusaka il 27 ottobre 1972, in duplice esemplare nella lingua italiana ed inglese, avendo i due testi uguale valore.

PROTOCOLLO Al momento della firma della Convenzione fra l'Italia e la Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoindicati hanno convenuto la seguente disposizione che formerà parte integrante di detta Convenzione: Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 27, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1967. Fatto in duplice esemplare a Lusaka il 27 ottobre 1972, nelle lingue italiana e inglese, avendo entrambi i testi uguale valore. Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica della Zambia e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972 Il Governo della Repubblica della Zambia ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972 (qui di seguito indicata come "la Convenzione"); hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1. Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "3. Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne la Zambia: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sui minerali (the mineral tax); iii) l'imposta personale (the personal levy); iv) l'imposta sull'impiego specializzato (the selective employment tax); ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta zambiana"); b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")".

Art. 2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 22 della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Zambia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specifica nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibili di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Zambia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana;
3. Ai fini del paragrafo 2, si considera che l'espressione "imposta sui redditi pagata in Zambia" comprende qualsiasi somma che sarebbe stata pagata come imposta zambiana, in assenza di una esenzione o riduzione d'imposta concessa ai sensi del "Pioneer Industries" (Relief from Income Tax) Act, 1965, o di ogni altra legge zambiana avente analoghi scopi ed effetti".

Art. 3. L'ultima frase del paragrafo 3 dell'articolo 24 è soppressa.

Art. 4. 1. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lusaka non appena possibile.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1974.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto il presente Protocollo con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1974, e fino all'entrata in vigore del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Lusaka il giorno 13 novembre 1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e del relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980 (Gazz. Uff. n. 91 del 19 aprile 1990). Il giorno 30 marzo 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsti per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e del relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 aprile 1982, n. 286, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 27 maggio 1982. In conformità all'art. 27.2, la convenzione è entrata in vigore il giorno 30 marzo 1990.