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L. 10 febbraio 1992, n. 200. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con
protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990 (S.O. n. 48 alla Gazz. Uff. n.
53 del 4 marzo 1993). (Entrata in vigore il 14 settembre 1993).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali,
con protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
l'elusione, l'evasione e la frode fiscali IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA desiderosi di concludere una Convenzione per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni.
Capitolo I Campo di
applicazione della Convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle
imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi, ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana"). b) per quanto concerne il Venezuela: 1) l'imposta sul reddito; 2) le
imposte locali di licenza per l'industria ed il commercio, ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta
venezuelana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che si aggiungeranno dopo la data della firma della presente Convenzione alle imposte
attuali o che le costituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
b) il termine "Venezuela" designa la Repubblica del Venezuela;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Venezuela;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato"
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, le società di persone, e
le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i. per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze; ii. per quanto concerne il Venezuela, la Direzione
Generale Settoriale dei Redditi del Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sua nazionalità, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono
assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti
situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo precedente, una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata
nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha
un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati, considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può
determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se
la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta
persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di
essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona
diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene
che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi, a decorrere dalla data in
cui i lavori sono effettivamente iniziati.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla azione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una
stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione
, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato
in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso:
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione marittima ed
aerea
L'imposizione degli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o
aeromobili è disciplinata dalle Convenzioni tra l'Italia e il Venezuela firmate
rispettivamente il 24 novembre 1987 e il 3 marzo 1978 a Caracas, le quali si applicano
alle imposte previste all'articolo 2 della presente Convenzione, a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i
redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle
azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto
Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una
base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve
i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a)
il 7 per cento dell'ammontare lordo del canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di
diritti d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica ivi comprese le pellicole
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive; b) il 10
per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso
residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione o una base fissa, per le cui necessità è stato concluso il contratto che
ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi
si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni
immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società
il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni
immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati al
paragrafo 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati
in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono
esercitate.
Art. 18. Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. . a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: i) abbia la nazionalità di detto
Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
2. . a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori e
ricercatori
Un professore od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è, o
era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è
esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni
derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di
formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Capitolo IV
Art. 23. Disposizioni
per eliminare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Venezuela, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente.
3. Per quanto concerne il Venezuela: se un residente del Venezuela possiede redditi che
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia,
detti redditi saranno esentati dall'imposta venezuelana sul reddito. In tal caso, l'Italia
deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Venezuela, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
4. Quando, in conformità alla legislazione venezuelana emanata a fini di sviluppo
economico, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od
in parte prelevate in Venezuela per un periodo limitato, dette imposte si considerano
interamente pagate ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.
Capitolo V Disposizioni
particolari
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda
ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso
ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede
la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato
contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla
legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od
autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenute alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto
all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.
3. . Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in
conformità alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente
articolo.
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 29. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1ø gennaio
dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con
riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli
strumenti di ratifica.
Art. 30. Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli
Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà, mediante preavviso minimo di sei mesi
notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a
decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.
2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta: a) con
riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento
al più tardi il 31 dicembre dell'anno solare entro la fine del quale sarà stata
notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi
d'imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta, a Roma, il 5 ù 6 ù 1990, in due esemplari, nelle lingue italiana, castigliana e
francese, i tre testi facenti egualmente fede, il testo francese prevalendo in caso di
dubbio o di divergenza d'interpretazione.
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali. All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, le Parti
hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese
direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
b) per quanto concerne l'articolo 12, i canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di
registrazioni di suoni o immagini, diverse da quelle utilizzate per le trasmissioni
radiofoniche e televisive, ricadono nel campo di applicazione del paragrafo 2, lettera b);
c) per quanto concerne l'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate
in attuazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente, sono
imponibili soltanto in questo Stato;
d) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 si applicano, inoltre, alle
remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai seguenti servizi o enti
italiani: l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F.S.) l'Amministrazione delle
Poste e delle Telecomunicazioni (PP.TT.) l'Ente Nazionale per il Turismo (E.N.I.T.)
l'Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.) la Banca d'Italia, nonché ai
corrispondenti servizi o Enti venezuelani;
e) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale, che va, in ogni caso preventivamente instaurata, laddove la
controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
f) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce l'interpretazione
secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di
comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni d'imposta
cui dà diritto la Convenzione. In fede di che i sottoscritti, hanno firmato il presente
Protocollo.
Fatto a Roma il 5 ù 6 ù 1990, in due esemplari, nelle lingue italiana, castigliana e
francese, i tre testi facenti egualmente fede, il testo francese prevalendo in caso di
dubbio o di divergenza d'interpretazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposta sul
reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscale, con protocollo, firmato
a Roma il 5 maggio 1990 (in Gazz. Uff. n. 243 del 15 ottobre 1993). Il giorno 14 settembre
1993 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in
vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposta sul
reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscale, con protocollo, firmata
a Roma il 5 maggio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 febbraio 1992,
n. 200, pubblicata nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4
marzo 1992. In conformità all'art. 29, la convenzione è entrata in vigore il 14
settembre 1993. |