INDICE PER PAESE INDICE CRONOLOGICO

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
UNIONE SOVIETICA

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L. 19 luglio 1988, n. 311.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi firmata a Roma il 26 febbraio 1985 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 182 del 4 agosto 1982) . (Entrata in vigore il 30 luglio 1989)

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.

Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi  Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, allo scopo di evitare le doppie imposizioni sui redditi e confermando il desiderio di sviluppare e approfondire la cooperazione economica, culturale, industriale e tecnico-scientifica, hanno deciso di concludere la presente Convenzione e hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Soggetti ai quali si applica la Convenzione
1. La presente Convenzione si applica ai soggetti che ai fini fiscali sono considerati come residenti in uno o in entrambi gli Stati Contraenti.
2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa: a) per quanto riguarda l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, una persona giuridica o altra organizzazione costituita conformemente alle leggi dell'U.R.S.S. o di qualsiasi Repubblica federata che è considerata persona giuridica ai fini fiscali in U.R.S.S., nonché‚ una persona fisica considerata ai fini fiscali in U.R.S.S. come residente dell'U.R.S.S.; b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, una persona giuridica, un'associazione ed ogni altro ente che, conformemente alla legislazione italiana, sono considerati residenti ai fini fiscali in Italia, nonché‚ una persona fisica considerata ai fini fiscali come residente in Italia.
3. L'espressione "residente di entrambi gli Stati contraenti", designa una persona che, conformemente alla legislazione fiscale di uno Stato contraente, è considerata residente di questo Stato contraente ma che, conformemente alla legislazione fiscale dell'altro Stato contraente, è considerata residente durante lo stesso periodo anche di quest'altro Stato contraente.
4. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale dispone di una abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati Contraenti è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare in quale degli Stati Contraenti detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, oppure se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la cittadinanza; d) se entrambi gli Stati Contraenti considerano detta persona come proprio cittadino o se nessuno di essi considera detta persona come proprio cittadino, le Autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
5. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, una persona, diversa da una persona fisica, è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 2. Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sui redditi sia a carattere statale che a carattere locale previste dalla legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti, qualunque sia il loro sistema di prelevamento, considerando imposte sui redditi le imposte prelevate sull'ammontare complessivo dei redditi o su singoli elementi di essi, le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché‚ le imposte sui plusvalori. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto riguarda l'U.R.S.S., l'imposta sui redditi delle persone giuridiche straniere e l'imposta sui redditi della popolazione; b) per quanto riguarda l'Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi.
2. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga a quelle di cui al paragrafo 1, che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno.

Art. 3. Alcune definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione: a) "Stato Contraente" designa, come il contesto richiede, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) o la Repubblica italiana (Italia); b) "Autorità competenti" designa: 1) per quanto concerne l'URSS: il Ministero delle Finanze dell'URSS o un suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte degli Stati Contraenti, le espressioni che non sono definite dalla Convenzione stessa avranno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di quello Stato Contraente nel quale viene effettuata l'imposizione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4. Redditi delle rappresentanze permanenti
1. I redditi di attività commerciali e industriali conseguiti in uno Stato Contraente da una persona residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili nel primo Stato Contraente soltanto se realizzati mediante una rappresentanza permanente ivi residuata nella misura in cui tali redditi siano attribuiti all'attività di detta rappresentanza.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rappresentanza permanente" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale una persona residente di uno Stato Contraente svolge in tutto o in parte la sua attività nell'altro Stato Contraente.
3. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita la propria attività in detto altro Stato Contraente tramite un mediatore, un commissionario o altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che tale attività rientri nell'ordinaria attività di tale mediatore, commissionario o intermediario. Il fatto che una persona residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una persona residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una rappresentanza permanente oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette persone come una rappresentanza permanente dell'altra. Non si considera che una persona residente di uno Stato contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente anche nel caso in cui viene concluso un affare in detto altro Stato Contraente da parte di un intermediario (diverso da un intermediario che goda di uno status indipendente) sulla base di un'autorizzazione scritta della predetta persona, se la conclusione di affari in base ad autorizzazione non costituisce l'ordinaria attività di tale intermediario.
4. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato contraente se svolge in detto altro Stato esclusivamente le seguenti attività: a) acquisto di merci; b) uso di installazioni per la conservazione delle merci e relative operazioni di deposito o per la consegna delle merci appartenenti alla persona residente del primo Stato Contraente; c) esposizione di merci e di articoli vari appartenenti alla persona residente del primo Stato Contraente, mostra di campioni nelle esposizioni, nonché‚ operazioni relative alla vendita di tali campioni al termine dell'esposizione; d) attività pubblicitaria, raccolta e diffusione di informazioni, studio dell'andamento del mercato o altre attività analoghe di carattere ausiliario o preparatorio, in relazione all'attività principale della persona; e) attività di progettazione connesse a lavori di costruzione o di ricerca scientifica (anche in forma congiunta), di ingegneria, di sperimentazione di campioni di merci, di macchinari e attrezzature, nonché‚ di assistenza tecnica ai macchinari e alle attrezzature, se dette attività hanno carattere ausiliario o preparatorio in relazione all'attività principale della persona.
5. Nella determinazione degli utili della rappresentanza permanente sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attività della rappresentanza comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la rappresentanza stessa sia altrove.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le esenzioni da imposte previste dagli articoli 5, 6, 7 e 11 della presente Convenzione.

Art. 5. Redditi provenienti da diritti d'autore e da brevetti
1. I canoni derivanti da fonti situate in uno Stato Contraente e pagati ad una persona residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso: a) di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; b) di invenzioni e proposte di razionalizzazione; c) di disegni e/o modelli; d) di progetti, formule e/o processi segreti; e) di marchi di fabbrica o di commercio, denominazioni aziendali e altre proprietà analoghe; f) di programmi per calcolatori elettronici; g) di nastri per la produzione di dischi ed altri materiali per la riproduzione sonora; h) di nastri e pellicole utilizzati per la radio, il cinema e la televisione; i) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; j) di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know - how).
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti relativi a prestazioni di servizi tecnici, connessi con la vendita, l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Art. 6. Redditi derivanti dell'esercizio di attività di cantieri di costruzione e di montaggio
I redditi che una persona residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di attività di cantieri di costruzione o di montaggio svolta nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in detto altro Stato Contraente nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 36 mesi.

Art. 7. Redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea
1. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi del trasporto aereo, si applica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.
2. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi dei trasporti marittimi, si applica l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

Art. 8. Dividendi
1. I dividendi pagati da una persona residente di uno Stato Contraente ad una persona residente dell'altro Stato Contraente possono essere tassati nel primo Stato Contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali dividendi.
2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, nonché‚ gli altri redditi che sono assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la persona che distribuisce gli utili.

Art. 9. Redditi delle persone fisiche
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato Contraente se: a) detta persona soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni dell'anno solare; b) gli stipendi, i salari e le remunerazioni sono corrisposte da o a nome di un datore di lavoro che è residente di detto altro Stato Contraente;
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività svolta nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in questo altro Stato, se assoggettate ad imposizione nel detto primo Stato e a condizione che trattasi delle seguenti remunerazioni; a) remunerazioni relative ad attività direttamente connesse ai cantieri di costruzione o di montaggio di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, per il periodo di tempo indicato nello stesso articolo; b) remunerazioni che una persona fisica, la quale soggiorna in uno Stato Contraente su invito di un organismo o altro ente statale, nonché‚ di un istituto di istruzione o di ricerca scientifica di tale Stato allo scopo di svolgere attività di insegnamento, di effettuare ricerche scientifiche o di partecipare a conferenze tecniche, scientifiche o professionali per la realizzazione di programmi intergovernativi di collaborazione, riceve per le attività prima elencate durante un periodo di soggiorno non superiore a due anni e a condizione che le suddette attività non siano svolte essenzialmente nell'interesse privato di detta persona fisica; c) borse di studio corrisposte alle persone fisiche che soggiornano nell'altro Stato Contraente allo scopo di compiere i loro studi o di completare la loro formazione professionale, nonché‚ le somme provenienti da fonti situate fuori di detto altro Stato che tali persone ricevono per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, durante il periodo di tempo necessario per il completamento degli studi o della formazione professionale; d) remunerazioni corrisposte alle persone fisiche che si trovano nell'altro Stato Contraente in qualità di giornalisti o corrispondenti di organi di stampa, radio e televisione, che provengono da fonti situate fuori di questo altro Stato, nel corso di due anni dalla data di arrivo in detto altro Stato; e) remunerazioni del personale delle rappresentanze permanenti di enti turistici situate nell'altro Stato Contraente, corrisposte per attività non aventi scopo di lucro, a condizione che esso abbia la cittadinanza del primo Stato Contraente; f) remunerazioni derivanti da attività nel corso di manifestazioni artistiche e sportive o altre esibizioni pubbliche che abbiano luogo nel quadro di scambi previsti da accordi culturali conclusi tra gli Stati Contraenti; g) remunerazioni corrisposte alle persone fisiche inviate, in qualità di tecnici specializzati, nell'altro Stato Contraente da una persona residente del primo Stato Contraente, nel corso di un anno dalla data di arrivo in detto altro Stato.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo le persone fisiche possono essere assoggettate ad imposizione per i redditi conseguiti soltanto dopo la scadenza delle agevolazioni ivi previste.

Art. 10. Funzioni pubbliche
Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ad altri enti pubblici di tale Stato nell'esercizio di funzioni, che siano considerate funzioni pubbliche dalle legislazione di questo Stato, non sono imponibili nell'altro Stato Contraente. Resta, tuttavia, inteso che le persone fisiche impegnate in attività commerciali in qualità di dipendenti o rappresentanti di imprese commerciali italiane e in qualità di dipendenti o rappresentanti di organizzazioni sovietiche per il commercio estero non si considerano che esercitino, rispettivamente, in URSS ed in Italia funzioni pubbliche.

Art. 11. Alcuni altri redditi
I seguenti redditi che una persona residente di uno Stato Contraente ritrae da fonti situate nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in detto altro Stato: a) gli interessi su crediti e prestiti bancari e commerciali; b) gli interessi su conti correnti e depositi effettuati presso banche o altri istituti di credito.

Art. 12. Eliminazione della doppia imposizione
Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a) se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in URSS, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione stessa non stabiliscano diversamente. In tal caso l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in URSS, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. b) Se una persona residente dell'URSS riceve redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, le imposte ivi pagate da detta persona saranno prese in considerazione nell'URSS in conformità alla legislazione interna.

Art. 13. Rappresentanze diplomatiche e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali che, conformemente alle regole generali del diritto internazionale, sono concessi alle rappresentanze diplomatiche e consolari, ad altri enti ed organismi degli Stati Contraenti ad esse equiparate, nonché‚ ai dirigenti, ai membri del personale diplomatico, ai collaboratori di tali rappresentanze, enti ed organismi ed ai membri delle loro famiglie.

Art. 14. Non discriminazione fiscale
1. I cittadini di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad una imposizione più onerosa di quella cui sono assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una rappresentanza permanente che una persona residente di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico di persone residenti di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Art. 15. Modalità di applicazione della Convenzione
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sui redditi derivanti da attività esercitate in uno degli Stati Contraenti conformemente alla legislazione di detto Stato.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle di altri accordi concernenti la materia fiscale che siano in vigore all'atto della firma della presente Convenzione. Tuttavia, si applicherà la presente Convenzione in ogni caso in cui essa preveda un regime più favorevole.

Art. 16. Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti, nei limiti ammessi dalle loro legislazioni nazionali e su base di reciprocità di trattamento, si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione o delle disposizioni della legislazione interna degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione. Tutte le informazioni o i documenti indicati nel presente paragrafo saranno tenuti segreti e verranno utilizzati solo ai fini connessi all'applicazione della presente Convenzione.
2. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno altresì le informazioni sulle modifiche della propria legislazione fiscale.

Art. 17. Procedura amichevole di composizione
1. Se una persona residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno nei suoi confronti una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, tale persona deve preventivamente presentare ricorso in conformità alla legislazione dello Stato che procede all'imposizione e quindi può sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato di cui è residente, o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 14 della presente Convenzione, dello Stato Contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla presente Convenzione. Se l'Autorità competente dello Stato Contraente alla quale il ricorso è stato presentato lo ritiene fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato Contraente, allo scopo di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare tra loro tramite i canali diplomatici al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Art. 18. Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; le sue disposizioni si applicheranno alle imposte dovute per i periodi di imposta che inizieranno il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Art. 19. Cessazione di efficacia
La presente Convenzione resterà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno degli Stati Contraenti può, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione, denunciarla tramite i canali diplomatici notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cessa di avere effetto per quanto riguarda le imposte dovute per i periodi di imposta che hanno avuto inizio il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. Fatta a Roma il 26 febbraio 1985 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi facenti ugualmente fede.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985 (Gazz. Uff. n. 221 del 21 settembre 1989) . Il giorno 30 giugno 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 luglio 1988, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 agosto 1988. In conformità all'art. 18 la convenzione è entrata in vigore il giorno 30 luglio 1989.