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L. 11 dicembre 1985, n. 763. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti
d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e
scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984 (S.O. alla Gazz.
Uff. n. 303 del 27 dicembre 1985). (Entrata in vigore il 30 dicembre
1985).
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con
protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata
in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione e
dall'articolo 7 del protocollo.
Art. 3. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti
d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le frodi e le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le
evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Soggetti
1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di
questo articolo, uno Stato contraente può assoggettare ad imposizione: a) i propri
residenti [definiti ai sensi dell'articolo 4 (Residenti)]; e b) i propri cittadini a
motivo della cittadinanza, come se tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti
d'America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali .
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano: a) i benefici concessi da uno Stato
contraente ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 18 (Pensioni, etc.) e degli articoli 23
(Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione) e 25 (Procedura
amichevole); e b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19
(Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27
(Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non
sono cittadini di, né posseggono lo status di immigrante in detto Stato.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente.
2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono: a) per quanto
concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'"Internal
Revenue Code" e i tributi (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati
ad assicuratori stranieri e in relazione a fondazioni private, con l'esclusione
(nonostante le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 10 (Dividendi), dell'imposta
sugli utili accantonati (accumulated earnings tax) e dell'imposta sulle società
finanziarie a carattere personale ("personal holding company tax"), (qui di
seguito indicate come "imposta statunitense") ; b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; e iii) l'imposta locale sui redditi, fatta eccezione per la parte prelevata
sui redditi catastali; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di
seguito indicate come "imposta italiana") .
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente
analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della
presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità
competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche di rilievo apportate alle
loro rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali
importanti concernenti l'applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le
istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni, o le decisioni giudiziarie.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società, un patrimonio
ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), ed ogni altra associazione di
persone;
b) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
c) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
d) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale
trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
e) l'espressione "autorità competente" designa: i) negli Stati Uniti: il
Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato; e ii) in Italia: il Ministero delle
Finanze;
f) il termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, ma non comprende
Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti.
Quando è usato in senso geografico il termine "Stati Uniti" comprende qualsiasi
zona situata al di fuori delle acque territoriali degli Stati Uniti, che in conformità al
diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione degli Stati Uniti relativa
all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, può essere considerata come
zona all'interno della quale gli Stati Uniti possono esercitare diritti relativi al fondo
del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;
g) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona
situata al di fuori della acque territoriali dell'Italia che, in conformità al diritto
internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed
allo sfruttamento di risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della
quale l'Italia può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed
alle risorse naturali;
h) il termine "nazionale" designa: i) le persone fisiche che hanno la
cittadinanza di uno Stato contraente e ii) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato
contraente.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente,
le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
resistenza, della sede della sua direzione della sua costituzione o di ogni altro criterio
di natura analoga, a condizione, tuttavia, che: a) tale espressione non comprenda le
persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti
situate in detto Stato; e b) nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di
persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un'associazione commerciale (trust),
tale espressione si applichi soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale
società di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale venga assoggettato
ad imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o
beneficiari.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha una abitazione
permanente; quando essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel
quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una
abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in
cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente
nello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica o da una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le
competenti autorità degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la
questione di comune accordo e per determinare le modalità di applicazione della
Convenzione nei confronti di tale persona.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; e g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi .
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione e di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dall'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per la impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" (real property) ha il significato che ad essa
è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese
agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del
diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni
immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi ai canoni variabili o
fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari,
sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli, e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche i redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese attribuibili alle attività svolte dalla stessa stabile organizzazione,
compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di
amministrazione, sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,
sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico
internazionali, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato .
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'alto Stato
contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) i) il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha
posseduto più del 50 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i
dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data della delibera di
distribuzione dei dividendi; e ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se
il beneficiario effettivo è una società che non può usufruire dei vantaggi di cui al
punto i), ma che ha posseduto il 10 per cento o più delle azioni con diritto di voto
della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data
della delibera di distribuzione dei dividendi, a condizione che non oltre il 25 per cento
del reddito lordo della società che paga i dividendi provenga da interessi e dividendi
(diversi dagli interessi derivanti dall'esercizio di attività bancarie o finanziarie e
dagli interessi o dividendi ricevuti da società sussidiarie) ; e b) il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividenti in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e le partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società che è residente di uno Stato contraente e non residente
dell'altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto
altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno
che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile
organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti
della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano, in
tutto o in pare, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo
beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così
applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante quanto previsto al paragrafo 2, gli interessi ricevuti in qualità di
beneficiario effettivo da: a) uno Stato contraente od un ente interamente di proprietà di
detto Stato; o b) un residente di uno Stato contraente per prestiti garantiti od
assicurati da detto Stato contraente o da un ente interamente di proprietà di detto Stato
sono esenti da imposizione nell'altro Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il
credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dello Stato in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto della altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo
beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così
applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso e la concessione in uso di un diritto e
autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; b) l'8 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni relativi a compensi e qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la
concessione in uso di pellicole cinematografiche o di pellicole, nastri magnetici od altri
mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive; c) il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi .
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche,
le pellicole, i nastri magnetici od altri mezzi di registrazione per trasmissioni
radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa residente o non di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa. Nonostante le precedenti disposizioni del presente paragrafo, i canoni relativi
all'uso o alla concessione in uso di diritti o beni in uno Stato contraente possono
considerarsi provenienti da detto Stato.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è disponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e mutuo conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6 (Redditi immobiliari) e situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato .
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili da detto altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di navi o di
aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale, o di beni mobili
relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono disponibili soltanto in detto Stato
.
4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla
prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell'altro Stato contraente e a)
la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una parte fissa per
l'esercizio delle sue attività, ma in tal caso i redditi sono disponibili in detto altro
Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o b) la persona
fisica soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale
183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.
2. L'espressione "servizi personali a carattere indipendente" comprende, pur
senza esservi limitata, le attività di carattere scientifico, letterario artistico,
educativo, e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, (Compensi e gettoni di presenza) 18 (Pensioni,
ecc.) e 19 (Funzioni pubbliche), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga
svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato regolarmente svolto a bordo di navi o di
aeromobili utilizzati da un'impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale
sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro
subordinato), i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue
prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello
spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione o come
musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato se: a)
l'ammontare degli introiti lordi percepiti da detto artista o sportivo comprese le spese
rimborsategli o sopportate per suo conto, in relazione a tale attività eccede dodicimila
dollari USA ($12,000) o il suo equivalente in lire italiane nell'anno fiscale considerato;
o b) detto artista o sportivo soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che
oltrepassano in totale 90 giorni nell'anno fiscale considerato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo svolge personalmente ed in tale qualità è attribuito non a lui stesso ma ad
un'altra persona, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le
prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli
articoli 7 (Utili delle imprese), 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato).
Ai fini di quanto precede, il reddito di un artista o di uno sportivo non si considera
attribuito ad un'altra persona se l'artista o lo sportivo prova che n egli n
persone a lui legati da vincoli di parente la partecipano direttamente o indirettamente
agli utili di detta altra persona in qualsiasi maniera, ivi compresa la percezione di
compensi differiti, di grafiche, di onorari, di dividendi, di utili derivanti dalla
partecipazione a società di persone o altre distribuzioni di utili.
Art. 18. Pensioni,
etc.
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche), le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità di beneficiario da un
residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto in questo Stato .
2. Le annualità ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato
contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. Il termine "annualità" di
cui al presente paragrafo, designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite
vita natural durante oppure per un determinato numero di anni in dipendenza di un obbligo
contratto di effettuare tali pagamento contro un adeguato e pieno corrispettivo (in denaro
o in beni valutabili in denaro).
3. Gli assegni alimentari per il coniuge e gli assegni per i mantenimento dei figli pagati
ad un residente di uno Stato contraente da un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel primo Stato. Tuttavia, detti pagamenti nono sono imponibili in
alcuno dei due Stati se alla persona che effettua i pagamenti stessi non è concessa a tal
titolo alcuna deduzione nello Stato di cui è residente. Il termine "assegni
alimentari per il coniuge" di cui al presente paragrafo designa i pagamenti
periodici, effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di
divorzio, di separazione o in conformità alla legislazione dello Stato di cui egli è
residente. Il termine "assegni per il mantenimento dei figli" di cui al presente
paragrafo, designa i pagamenti periodici per il mantenimento di un figlio minore
effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di
separazione o di mantenimento obbligatorio.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto
Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i
servizi; a condizione che le disposizioni della clausola ii) non si applichino al coniuge
o ai figli a carico di una persona fisica che percepisce remunerazioni cui si applicano le
disposizioni della lettera a) e che non rientra nelle ipotesi della clausola i) o ii).
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti), 15 (Lavoro subordinato),
16 (Compensi e gettoni di presenza), 17 (Artisti e sportivi) o 18 (Pensioni, ecc.) si
applicano, a seconda del caso, alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di
servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno
Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori ed
insegnanti
1. Un professore o un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente
allo scopo di insegnare o per effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola
od altro istituto d'istruzione o presso un'istituzione medica finanziata principalmente da
governo e che è, od era immediatamente prima del suo soggiorno un residente dell'altro
Stato contraente è esente, per un periodo non superiore due anni, da imposizione nel
primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di
ricerca.
2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca
qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente
nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Art. 21. Studenti e
apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna
nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria
formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di
istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili di questo Stato a condizione
che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 all'articolo 6 (Redditi immobiliari),
nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale e commerciale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.
Art. 23. Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. In conformità alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli
Stati Uniti (così come può essere di volta in volta modificata, senza intaccare il
principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o cittadini
statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al
corrispondente ammontare dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al
corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una
società statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto
di una società residente dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi
anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul
reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in
Italia da detta società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.
Tale corrispondente ammontare è calcolato sulla base dell'ammontare dell'imposta pagata
in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati
Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell'imposta degli Stati Uniti sul
reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti). Ai fini
dell'applicazione del credito statunitense con riferimento all'imposta pagata in Italia,
le imposte di cui ai paragrafi 2 b) e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) si
considerano imposte sul reddito .
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli
Stati Uniti ai sensi della Convenzione senza tener conto del paragrafo 2 b) dell'articolo
1 (Soggetti), l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare
della deduzione non può eccedere, da un canto, l'imposta che sarebbe dovuta negli Stati
Uniti se il residente dell'Italia non fosse un cittadino statunitense e, d'altro canto, la
quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in
cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna
deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto
reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell'applicazione del credito italiano
con riferimento all'imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 a)
e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.
4. Ai fini dell'obbligo statunitense di eliminare la doppia imposizione con riferimento
all'imposta italiana ai sensi dei precedenti paragrafi del presente articolo: a) fatte
salve le disposizioni del sub-paragrafo b), ad eccezione dei redditi o degli utili tassati
dagli Stati Uniti soltanto a motivo della cittadinanza in virtù del paragrafo 2 b)
dell'articolo 1 (Soggetti), i redditi o gli utili percepiti da un residente di uno Stato
contraente (che non sia residente dell'altro Stato contraente) i quali sono imponibili
nell'altro Stato contraente in conformità alla presente Convenzione, si considerano
provenienti da detto altro Stato contraente; e b) nel caso di una persona fisica residente
dell'Italia, i redditi o gli utili che sono imponibili negli Stati Uniti a motivo della
cittadinanza in virtù del paragrafo 2 b) dell'articolo 1 (Soggetti), si considerano
provenienti dall'Italia fino a concorrenza dell'ammontare indispensabile per eliminare la
doppia imposizione, a condizione che in nessun caso l'imposta pagata negli Stati Uniti
risulta inferiore all'imposta che sarebbe stata pagata se la persona fisica non fosse
stato un cittadino degli Stati Uniti. Le disposizioni del presente sub-paragrafo
concernenti la fonte del reddito non si applicano nella determinazione del credito nei
confronti dell'imposta statunitense per le imposte estere diverse da quelle di cui ai
paragrafi 2 b) e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate).
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa
situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni
dell'articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti. Tuttavia, ai fini dell'imposizione statunitense i cittadini statunitensi
che sono assoggettati ad imposta sulla base dell'utile mondiale non si trovano nella
stessa situazione dei nazionali italiani che non sono residenti degli Stati Uniti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni
personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 (Imprese associate), del
paragrafo 7 dell'articolo 11 (Interessi) o del paragrafo 6 dell'articolo 12 (Canoni), gli
interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un
residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli
utili imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini di questo articolo, la presente Convenzione si applica alle imposte di ogni
genere e denominazione prelevate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente
dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di
applicazione dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) o del paragrafo 1
dell'articolo 24 (Non discriminazione) a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le frodi o le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non
viene limitato dall'articolo 1 (Soggetti). Le informazioni ricevute da uno Stato
contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla
legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od
autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione,
delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali
informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche e nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi
in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa
o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero
un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure
informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata secondo le relative procedure di ciascuno
Stato contraente e gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Washington non appena
possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del secondo
mese successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore; b) con
riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente
al 1ø gennaio dell'anno in cui la presente Convenzione entra in vigore.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, la Convenzione per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata
a Washington il 30 marzo 1955 e lo Scambio di Lettere concernenti l'applicazione della
Convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito effettuato a Roma il 13 dicembre 1974
sono abrogati. Le loro disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle
imposte alle quali si applicheranno le disposizioni della presente Convenzione in
conformità al paragrafo 2.
4. Allorché le disposizioni della Convenzione del 1955 ammettano uno sgravio
fiscale maggiore di quello contemplato dalla presente Convenzione, tali disposizioni
continueranno ad avere efficacia per il primo periodo d'imposta in relazione al quale le
disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in virtù del paragrafo 2.
5. L'Accordo tra gli Stati Uniti e l'Italia per eliminare la doppia imposizione sui
profitti relativi alla navigazione marittima, concluso con Scambio di Note in data 10
marzo e 5 maggio 1926, è abrogato.
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno degli
Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione trascorsi 5
anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva
comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la
Convenzione cesserà di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1ø gennaio
immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi; b) con riferimento alle
altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio
immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi. Fatta a Roma il 17 aprile
1984 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti
egualmente fede.
PROTOCOLLO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi
di concludere un Protocollo che chiarisca ed integri la Convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni
fiscali da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno convenuto
le seguenti disposizioni.
Art. 1. 1. Ai fini del paragrafo
2 b) dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine "cittadino" così
come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino la cui perdita della
cittadinanza aveva come uno degli scopi principali quello di evitare l'imposizione
fiscale, ma limitatamente ad un periodo di dieci anni successivo a tale perdita.
2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione non
pregiudicano: a) I benefici concessi da uno Stato contraenti ai sensi del paragrafo 14
dell'articolo 1 del presente Protocollo in favore dei residenti dell'altro Stato
contraente che posseggono la nazionalità di tale Stato, anche se essi posseggono la
nazionalità del detto primo Stato; b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai
sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo.
3. Ai fini del paragrafo 2 a) dell'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione, la
Convenzione si applica al tributo (excise tax) prelevato dagli Stati Uniti sui premi di
assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto nei limiti in cui l'assicuratore
straniero non riassicuri detti rischi con una persona che non abbia diritto alla esenzione
da tale tributo ai sensi della presente o di altra Convenzione.
4. Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 5 (Stabile organizzazione della Convenzione, un
impianto di trivellazione o una nave utilizzata a scopi di esplorazione o sviluppo di
risorse naturali costituisce stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la
permanenza in detto Stato oltrepassa 180 giorni durante un periodo di dodici mesi.
5. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della
Convenzione, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili, comprendono: a) gli utili derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di
contenitori (compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto
di contenitori) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci; e b) e
gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati e gli
utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo, a condizione in
quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali o secondari rispetto agli altri
utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
6. Ai fini dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione e nonostante
ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli Stati Uniti
non residente dell'Italia o una società statunitense ritraggono dall'esercizio di navi
iscritte o di aeromobili registrati in base alla legislazione statunitense, sono esenti da
imposte in Italia.
7. Qualora, in conformità dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione, da parte
di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una
persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione
rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti,
attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con
detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali
variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui
all'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione ed al paragrafo 15 dell'articolo
1 del presente Protocollo.
8. Le disposizioni dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione, non limitano le
disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono la distribuzione, la
ripartizione o l'attribuzione di redditi, deduzioni, crediti o benefici, tra persone
possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi interessi quando ciò
sia necessario al fine di prevenire evasioni fiscali o di determinare esattamente il
reddito di una qualsiasi di dette persone.
9. Ai fini del paragrafo 2 a) dell'articolo 10 (Dividendi), il termine "società
sussidiaria" designa una società in cui la società che paga i dividendi possiede
più del 50 per cento delle azioni con diritto di voto.
10. Nonostante il paragrafo 2 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione, nel caso di
canoni relativi a beni mobili materiali [tangible personal (movable) property], l'imposta
applicata dallo Stato contraente dal quale provengono tali canoni non può superare il 7
per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.
11. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione: a)
l'espressione "beni immobili", per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende
una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti, e b) l'espressione
"beni immobili", per quanto concerne l'Italia, comprende: i) i beni immobili di
cui all'articolo 6; ii) le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una società o
altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in
beni immobili situati in Italia; e iii) una partecipazione (interest) del patrimonio
ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente o
principalmente in beni immobili situati in Italia. c) i beni descritti nel sub paragrafo
a) del presente paragrafo si considerano situati negli Stati Uniti e i beni descritti nel
sub- paragrafo b) del presente paragrafo si considerano situati in Italia.
12. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione, gli
utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di
aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale comprendono: a) gli
utili derivanti dall'alienazione di contenitori (inclusi i rimorchi, le chiatte e le
relative attrezzature per il trasporto dei contenitori) utilizzati in traffico
internazionale per il trasporto di merci; e b) gli utili derivanti dall'alienazione di
navi o di aeromobili noleggiati armati ed equipaggiati e gli utili derivanti
dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati a scafo nudo, se in quest'ultimo caso
gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.
13. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe
attribuiti ad un residente di uno Stato contraente, così come precisato nell'articolo 16
(Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione, sono imponibili nell'altro Stato
contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni effettuate in detto
altro Stato.
14. Con riferimento all'articolo 18 (Pensioni etc.) della Convenzione, si conviene che i
pagamenti di sicurezza sociale (social security payments) e le analoghe pensioni pubbliche
non considerati dall'articolo 19 (Funzioni Pubbliche) della Convenzione sono coperti dalle
disposizioni del paragrafo 1 del citato articolo 18 (Pensioni, etc.).
15. Con riferimento all'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione, resta inteso
che variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate
soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Nel caso dell'Italia,
resta altresì inteso che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura
amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste
dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.
16. Ai fini dell'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione, la Convenzione
si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente, ma soltanto nel
caso in cui l'informazione abbia rilevanza per l'accertamento delle imposte considerate
dall'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione, Resta inteso che le competenti
Commissioni del Congresso (Congressional Committees) degli Stati Uniti ed il General
Accounting Office potranno avere accesso alle informazioni scambiate ai sensi della
Convenzione se detto accesso si rende necessario allo scopo di svolgere i propri compiti
di sorveglianza, fatte salve soltanto le limitazioni e le procedure dell'Internal Revenue
Code.
Art. 2. 1. Una persona (diversa
da una persona fisica) residente in uno Stato contraente non ha diritto, ai sensi della
presente Convenzione, ai benefici previsti agli articoli 7 (Utili delle imprese), 10
(Dividendi), 11 (Interessi), 12 (Canoni), 13 (Utili di capitale) o 22 (Altri redditi) a
meno che a) più del 50 per cento dell'effettiva proprietà di tale persona (o, nel caso
di una società più del 50 per cento del numero delle azioni di ciascuna classe di azioni
della società) è posseduto, direttamente o indirettamente da una qualsiasi unione di uno
o più: i) persone fisiche che siano residenti degli Stati Uniti; ii) cittadini degli
Stati Uniti; iii) persone fisiche che siano residenti dell'Italia; iv) società indicate
nel sub paragrafo b); o v) gli Stati contraenti; oppure b) si tratti di una società la
cui principale classe di azioni forma oggetto di sostanziale e regolare negoziazione in
una borsa valori riconosciuta.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se l'autorità competente dell'altro Stato
contraente accerta che la costituzione, l'acquisizione o la conservazione di detta
persona, nonché l'esercizio delle sue attività abbiano come scopo principale
quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione.
3. Ai fini del sub-paragrafo 1 b), l'espressione "una borsa valori riconosciuta"
designa: a) il sistema "NASDAQ" posseduto dalla "National Association of
Securities Dealers, Inc.", nonché una borsa valori registrata presso la
"Securities and Exchange Act" del 1934; b) una borsa valori costituita ed
organizzata conformemente alla legislazione italiana; e c) ogni altra borsa valori
reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorità degli Stati contraenti. Art. 3. La
Convenzione non limitata in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o
altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi: a) dalla legislazione di ciascuno
degli Stati contraenti, o b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti.
Art. 4. Si conviene che un
cittadino statunitense, residente dell'Italia, socio di una società di persone
"nazionale" degli Stati Uniti, avrà diritto ad un credito rimborsabile, nei
confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del socio prelevata dall'Italia
nel periodo d'imposta, pari alla quota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
prelevata dall'Italia per lo stesso periodo a carico della società di persone, che
risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della società di persone.
Art. 5. Le imposte prelevate
alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna
saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di
dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso,
da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente
tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale
dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le
condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla
Convenzione. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che impedisca
all'autorità competente di ciascuno Stato contraente di stabilire procedure diverse per
l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
Art. 6. Ciascuno Stato
contraente può prelevare per conto dell'altro Stato contraente le somme necessarie ad
assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione con riferimento all'imposizione
in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia
la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l'obbligo di adottare
provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella
riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di
sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico.
Art. 7. 1. Il presente
Protocollo sarà ratificato in conformità alle relative procedure di ciascuno Stato
contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington.
2. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
produrrà quindi i suoi effetti conformemente all'articolo 28 della Convenzione.
Art. 8. Il presente Protocollo
rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione di pari data tra
l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. Fatto a Roma il 17
aprile 1984, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti
egualmente fede.
Scambio di note Roma, 17 aprile
1984
Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Convenzione ed al Protocollo tra l'Italia e gli
Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e desidero enunciare
per conto del Governo della Repubblica italiana la nostra intesa circa un'importante
questione non risolta. Il Governo italiano ritiene che il cosidetto "sistema unitario
di tassazione" applicato da alcuni Stati degli Stati Uniti ai fini della
determinazione del reddito attribuibile agli uffici o alle società consociate
statunitensi di società italiane, si traduce in una tassazione non equa ed impone
eccessivi oneri amministrativi alle società italiane che esercitano la loro attività in
quegli Stati. Secondo tale metodo, gli utili di una società italiana derivanti dalle
proprie attività negli Stati Uniti non vengono determinati con riferimento a rapporti di
piena concorrenza, ma rappresentano il risultato di una formula che prende in
considerazione il reddito della società italiana e di tutte le sue consociate estere,
nonché il patrimonio, l'ammontare totale dei salari e il volume di affari di tutte
le predette società. Per una società multinazionale italiana con molte consociate in
Paesi diversi, il dover presentare i libri e le altre scritture contabili in inglese ad
uno Stato degli Stati Uniti comporta un costo notevole. Si prende atto che il Senato degli
Stati Uniti non ha consentito alcuna limitazione della potestà impositiva in materia
fiscale degli Stati mediante trattato e che una disposizione che avrebbe limitato l'uso
del sistema unitario di tassazione nel caso delle società del Regno Unito è stata
respinta dal Senato. Il Governo dell'Italia è tuttora interessato a questo problema in
quanto esso riguarda multinazionali italiane. Se in merito a tale questione potrà in
futuro essere adottata un soluzione accettabile, gli Stati Uniti convengono di riaprire i
negoziati con l'Italia sullo specifico argomento. Resta, altresì inteso che
nell'eventualità in cui il sistema di imposizione applicato dagli Stati degli Stati Uniti
dovesse cambiare dopo la data odierna in modo tale da produrre notevoli effetti negativi
nei confronti di residenti italiani, l'Italia si riserva il diritto di riaprire i
negoziati con gli Stati Uniti. Infine, resta inteso che se uno Stato o un ente locale
degli Stati Uniti applica un'imposta sugli utili delle imprese italiane derivanti
dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili, l'Italia può applicare
la sua imposta locale sui redditi (ILOR) su tali utili delle imprese degli Stati Uniti
nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 b) iii) dell'articolo 2 (Imposte
considerate) e dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea). Ho, inoltre, l'onore di
proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra eccellenza che conferma
l'accettazione da parte del Governo degli Stati Uniti delle proposte di cui sopra, siano
considerate come un accordo fra i due Governi in ordine alle questioni prima richiamate.
Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della più alta
considerazione. Giulio Andreotti Roma, 17 aprile 1984 Eccellenza, ho l'onore di accusare
ricevuta della Sua nota in data odierna del seguente tenore: "Eccellenza, ho l'onore
di riferirmi alla Convenzione ed al Protocollo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
frodi o le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e desidero enunciare per conto del
Governo della Repubblica italiana la nostra intesa circa un'importante questione non
risolta. Il Governo italiano ritiene che il cosidetto "sistema unitario di
tassazione" applicato da alcuni Stati degli Stati Uniti ai fini della determinazione
del reddito attribuibile agli uffici o alle società consociate statunitensi di società
italiane, si traduce in una tassazione non equa ed impone eccessivi oneri amministrativi
alle società italiane che esercitano la loro attività in quegli Stati. Secondo tale
metodo, gli utili di una società italiana derivanti dalle proprie attività negli Stati
Uniti non vengono determinati con riferimento a rapporti di piena concorrenza, ma
rappresentano il risultato di una formula che prende in considerazione il reddito della
società italiana e di tutte le sue consociate estere, nonché il patrimonio,
l'ammontare totale dei salari e il volume di affari di tutte le predette società. Per una
società multinazionale italiana con molte consociate in Paesi diversi, il dover
presentare i libri e le altre scritture contabili in inglese ad uno Stato degli Stati
Uniti comporta un costo notevole. Si prende atto che il Senato degli Stati Uniti non ha
consentito alcuna limitazione della potestà impositiva in materia fiscale degli Stati
mediante trattato e che una disposizione che avrebbe limitato l'uso del sistema unitario
di tassazione nel caso delle società del Regno Unito è stata respinta dal Senato. Il
Governo dell'Italia è tuttora interessato a questo problema in quanto esso riguarda
multinazionali italiane. Se in merito a tale questione potrà in futuro essere adottata un
soluzione accettabile, gli Stati Uniti convengono di riaprire i negoziati con l'Italia
sullo specifico argomento. Resta, altresì inteso che nell'eventualità in cui il sistema
di imposizione applicato dagli Stati degli Stati Uniti dovesse cambiare dopo la data
odierna in modo tale da produrre notevoli effetti negativi nei confronti di residenti
italiani, l'Italia si riserva il diritto di riaprire i negoziati con gli Stati Uniti.
Infine, resta inteso che se uno Stato o un ente locale degli Stati Uniti applica
un'imposta sugli utili delle imprese italiane derivanti dall'esercizio in traffico
internazionale di navi o di aeromobili, l'Italia può applicare la sua imposta locale sui
redditi (ILOR) su tali utili delle imprese degli Stati Uniti nonostante le disposizioni
del sub-paragrafo 2 b) iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) e dell'articolo 8
(Navigazione marittima ed aerea). Ho, inoltre, l'onore di proporre che la presente Nota e
la risposta di Vostra eccellenza che conferma l'accettazione da parte del Governo degli
Stati Uniti delle proposte di cui sopra, siano considerate come un accordo fra i due
Governi in ordine alle questioni prima richiamate. Colgo l'occasione per inviare
all'Eccellenza Vostra i sensi della più alta considerazione.". Ho l'onore di
informarLa che il Governo degli Stati Uniti d'America concorda con quanto proposto. Colgo
l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della più alta considerazione.
Maxwell M. Rabb
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note,
firmati a Roma il 17 aprile 1984 (Gazz. Uff. n. 32 dell'8 febbraio 1986). Il giorno 30
dicembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le
evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmati a Roma il 17 aprile 1984, la
cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 dicembre 1985, n. 763, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 27 dicembre 1985. In conformità
all'art. 28 della convenzione ed all'art. 7 del protocollo, la convenzione, il protocollo
e lo scambio di note sono entrati in vigore il giorno 30 dicembre 1985. L'art. 23,
paragrafo 2, della convenzione, recita: "In conformità alle disposizioni e fatte
salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (così come può essere di volta
in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti
riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense
sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta statunitense sul
reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in
Italia; e, nel caso di una società statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle
azioni con diritto di voto di una società residente dell'Italia dalla quale essa riceve
dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti
dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare
dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta società sugli utili con i quali sono
stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare è calcolato sulla base
dell'ammontare dell'imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste
dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti
dell'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli
Stati Uniti). Ai fini dell'applicazione del credito statunitense con riferimento
all'imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 b) e 3 dell'articolo 2
(Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito". Detta norma, come risulta
dal suo testo, fa espressamente salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti.
In relazione a ciò, al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, le parti hanno
firmato uno scambio di note interpretativo del seguente tenore: "Viene premesso che
al paragrafo 2 dell'art. 23 si è convenuto che nel caso di una società statunitense che
possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una società residente
dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti
riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al
corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta società sugli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Gli Stati Uniti hanno chiesto che
l'Italia riconosca, e l'Italia accetta di riconoscere, che il presupposto di detta norma
convenzionale è costituito dalla residenza in Italia della società che ha prodotto il
reddito sempre che la stessa società non sia residente, in base alla legislazione
statunitense, anche negli Stati Uniti.". |