INDICE PER PAESE INDICE CRONOLOGICO

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
STATI UNITI D'AMERICA  1  ,  2

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L. 19 luglio 1956, n. 943.
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America: a) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni (Gazz. Uff. n. 212 del 25 agosto 1956) . (La Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni è entrata in vigore il 26 ottobre 1956).

Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955; b) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposta sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955.

Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente al disposto degli articoli 21 e 11 delle Convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni. Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sulle successioni, hanno nominato a questo scopo come loro rispettivi plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana Gaetano Martino, Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana, ed Il Presidente degli Stati Uniti d'America John Foster Dulles, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America; i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:

Art. 1. 1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte applicate sui trasferimenti per causa di morte: a) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America: l'imposta federale sulle successioni (Federal estate tax), e b) Per quanto riguarda l'Italia: l'imposta sulle successioni e l'imposta sull'asse ereditario globale netto.
2. La presente Convenzione si estende anche ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o dall'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.

Art. 2. 1. Ai fini della presente Convenzione: a) Il termine "Stati Uniti" significa gli Stati Uniti d'America e, quando è usato in senso geografico, comprende soltanto gli Stati, i Territori della Alaska e delle Hawai, e il Distretto di Columbia. b) Il termine "Italia" significa la Repubblica Italiana. c) Il termine "imposta" significa l'imposta federale sulle successioni o quella sull'asse ereditario globale netto applicate dall'Italia, come il contesto richiede. d) Il termine "autorità competente" significa, nel caso degli Stati Uniti, il Commissioner of Internal Revenue, come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro, e, nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.
2. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni termine non altrimenti definito ha, salvo che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha secondo le leggi interne di quello Stato.

Art. 3. 1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte, era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato è, ai fini dell'applicazione della imposta e ai fini del credito previsto nell'articolo 5, determinato esclusivamente secondo le seguenti regole:
a) I beni immobili sono considerati situati nel luogo ove si trovano.
b) I beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di seguito stabilita), e i biglietti di banca o la carta moneta e altre forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati al tempo della morte o, se in transito, nel luogo di destinazione.
c) I crediti (ivi compresi le obbligazioni, i pagherò-cambiari e le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore risiede, o, se il debitore è una società nello Stato in cui o sotto le cui leggi la società è costituita o organizzata.
d) Le azioni e le partecipazioni in società (incluse le azioni e le partecipazioni in società possedute a mezzo di fiduciario, quando la proprietà beneficiaria risulti in modo evidente da atto scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nello Stato in cui o sotto le cui leggi ciascuna società è costituita o organizzata.
e) Le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo in cui dette navi ed aeromobili sono immatricolati.
f) L'avviamento quale elemento attivo di un esercizio commerciale, industriale o professionale è considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'industria o la professione cui esso si riferisce sono esercitati.
g) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati o usati.
h) I diritti di autore e di esclusività, i diritti relativi a lavori artistici e scientifici, i diritti o le licenze per l'uso di qualsiasi opera, di ogni lavoro artistico e scientifico coperti da diritti d'autore, i brevetti, i marchi di fabbrica o disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano possono essere esercitati.
i) Tutti i beni diversi da quelli menzionati sono considerati esistenti nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo della morte.
2. Ai fini di questa Convenzione, la questione se il de cuius, al tempo della morte, era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti e se il debitore vi era residente, è risolta in conformità delle leggi vigenti in tale Stato.

Art. 4. Lo Stato contraente, che applica l'imposta nel caso di un de cuius il quale, al tempo della morte, non era cittadino di tale Stato e non era in esso domiciliato, ma era cittadino o era domiciliato nell'altro Stato: a) accorda la specifica esenzione che avrebbe concesso in forza delle proprie leggi se il de cuius fosse stato in esso domiciliato, per un ammontare non inferiore alla proporzione nella quale il valore dei beni soggetti alla sua imposta sta al valore dei beni che sarebbero stati soggetti alla sua imposta se il de cuius fosse stato in esso domiciliato; e b) non tiene conto (eccetto ai fini del paragrafo a) di questo articolo e ai fini di qualunque altra riduzione proporzionale altrimenti prevista) dei beni situati fuori di esso, nel determinare l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.

Art. 5. 1. Lo Stato contraente, che applica l'imposta nel caso di un de cuius che, al tempo della morte, era in esso domiciliato o era un suo cittadino, concede sulla propria imposta (calcolata senza detrazione per l'imposta dell'altro Stato contraente) una detrazione per l'ammontare della imposta applicata dall'altro Stato contraente in relazione ai beni situati in tale altro Stato contraente e inclusi, ai fini della tassazione, da entrambi gli Stati, ma per un ammontare non eccedente la quota dell'imposta applicata attribuibile a tali beni.
2. Ai fini di quest'articolo, l'ammontare della imposta di ciascuno degli Stati contraenti attribuibile a qualsiasi cespite determinato, è accertato dopo aver tenuto conto di ogni riduzione applicabile o di ogni detrazione d'imposta prevista in qualunque modo, eccetto la detrazione d'imposta autorizzata da questo articolo.
3. Ogni rimborso di imposta, cui si dia luogo per effetto delle disposizioni di questo articolo, è fatto senza corresponsione di interessi sull'ammontare rimborsato.

Art. 6. Le competenti autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire le frodi o per applicare le disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica nonché‚ ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Art. 7. Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate ad esso stesso) in modo da impedire che le detrazioni o ogni altro beneficio concesso in base alla presente Convenzione vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.

Art. 8. L'Amministratore dell'eredità o gli aventi causa da essa, quando dimostrino che l'azione delle autorità fiscali di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le disposizioni di questa Convenzione, sono autorizzati a denunciare il fatto allo Stato contraente del quale il de cuius era cittadino al tempo della morte o del quale l'avente causa dalla eredità è cittadino, o se il de cuius al tempo della morte non era cittadino di nessuno degli Stati contraenti o se l'avente causa dall'eredità non è cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato contraente nel quale il de cuius era domiciliato o residente al tempo della morte o nel quale l'avente causa dall'eredità è domiciliato o residente. Se il ricorso è ritenuto fondato, l'autorità competente dello Stato al quale il fatto fu denunziato, prenderà accordi con la autorità competente dell'altro Stato contraente allo scopo di evitare equamente la doppia tassazione in questione.

Art. 9. 1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.
2. Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in uno qualsiasi degli Stati contraenti.
3. Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o la sua connessione con le convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.

Art. 10. Le competenti autorità dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Art. 11. 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. Essa avrà effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avrà effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente; ma potrà venire fatta cessare da ciascuno degli Stati membri contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purché‚ sia denunciata almeno sei mesi prima. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia il primo gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi. Fatta a Washington, in doppio esemplare, in lingua italiana e inglese, avendo i due testi eguale valore, addì 30 marzo 1955.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Scambio degli strumenti di ratifica delle Convenzioni tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni, concluse in Washington il 30 marzo 1955 (Gazz. Uff. n. 277 del 2 novembre 1956) . Il giorno 26 ottobre 1956, in base ad autorizzazione disposta con legge 19 luglio 1956, n. 943, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica delle due Convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali: a) in materia di imposte sul reddito; b) in materia di imposte sulle successioni. La Convenzione relativa alle imposte sul reddito ha effetto dal 1ø gennaio 1956; quella relativa alle imposte sulle successioni ha effetto dal 26 ottobre 1956.