| LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI |
| STATI UNITI D'AMERICA 1 , 2 |
------------------------------------- Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955; b) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposta sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente al disposto degli articoli 21 e 11 delle Convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni. Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sulle successioni, hanno nominato a questo scopo come loro rispettivi plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana Gaetano Martino, Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana, ed Il Presidente degli Stati Uniti d'America John Foster Dulles, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America; i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli: Art. 1. 1. La presente
Convenzione si riferisce alle seguenti imposte applicate sui trasferimenti per causa di
morte: a) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America: l'imposta federale sulle
successioni (Federal estate tax), e b) Per quanto riguarda l'Italia: l'imposta sulle
successioni e l'imposta sull'asse ereditario globale netto. Art. 2. 1. Ai fini della
presente Convenzione: a) Il termine "Stati Uniti" significa gli Stati Uniti
d'America e, quando è usato in senso geografico, comprende soltanto gli Stati, i
Territori della Alaska e delle Hawai, e il Distretto di Columbia. b) Il termine
"Italia" significa la Repubblica Italiana. c) Il termine "imposta"
significa l'imposta federale sulle successioni o quella sull'asse ereditario globale netto
applicate dall'Italia, come il contesto richiede. d) Il termine "autorità
competente" significa, nel caso degli Stati Uniti, il Commissioner of Internal
Revenue, come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro, e, nel caso dell'Italia,
il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli
Affari. Art. 3. 1. Nel caso di
successione di persona che, al tempo della morte, era cittadino o era domiciliato in uno
degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato è, ai fini
dell'applicazione della imposta e ai fini del credito previsto nell'articolo 5,
determinato esclusivamente secondo le seguenti regole: Art. 4. Lo Stato contraente, che applica l'imposta nel caso di un de cuius il quale, al tempo della morte, non era cittadino di tale Stato e non era in esso domiciliato, ma era cittadino o era domiciliato nell'altro Stato: a) accorda la specifica esenzione che avrebbe concesso in forza delle proprie leggi se il de cuius fosse stato in esso domiciliato, per un ammontare non inferiore alla proporzione nella quale il valore dei beni soggetti alla sua imposta sta al valore dei beni che sarebbero stati soggetti alla sua imposta se il de cuius fosse stato in esso domiciliato; e b) non tiene conto (eccetto ai fini del paragrafo a) di questo articolo e ai fini di qualunque altra riduzione proporzionale altrimenti prevista) dei beni situati fuori di esso, nel determinare l'aliquota e l'ammontare dell'imposta. Art. 5. 1. Lo Stato contraente,
che applica l'imposta nel caso di un de cuius che, al tempo della morte, era in esso
domiciliato o era un suo cittadino, concede sulla propria imposta (calcolata senza
detrazione per l'imposta dell'altro Stato contraente) una detrazione per l'ammontare della
imposta applicata dall'altro Stato contraente in relazione ai beni situati in tale altro
Stato contraente e inclusi, ai fini della tassazione, da entrambi gli Stati, ma per un
ammontare non eccedente la quota dell'imposta applicata attribuibile a tali beni. Art. 6. Le competenti autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire le frodi o per applicare le disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica nonché ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale. Art. 7. Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate ad esso stesso) in modo da impedire che le detrazioni o ogni altro beneficio concesso in base alla presente Convenzione vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici. Art. 8. L'Amministratore dell'eredità o gli aventi causa da essa, quando dimostrino che l'azione delle autorità fiscali di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le disposizioni di questa Convenzione, sono autorizzati a denunciare il fatto allo Stato contraente del quale il de cuius era cittadino al tempo della morte o del quale l'avente causa dalla eredità è cittadino, o se il de cuius al tempo della morte non era cittadino di nessuno degli Stati contraenti o se l'avente causa dall'eredità non è cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato contraente nel quale il de cuius era domiciliato o residente al tempo della morte o nel quale l'avente causa dall'eredità è domiciliato o residente. Se il ricorso è ritenuto fondato, l'autorità competente dello Stato al quale il fatto fu denunziato, prenderà accordi con la autorità competente dell'altro Stato contraente allo scopo di evitare equamente la doppia tassazione in questione. Art. 9. 1. Le norme di questa
Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi
maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di
cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro. Art. 10. Le competenti autorità dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa. Art. 11. 1. La presente
Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena
possibile. COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
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