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L. 23 luglio 1980, n. 509. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali,
con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 (S.O. alla
Gazz. Uff. n. 241 del 3 settembre 1980). (Entrata in
vigore il 1ø dicembre 1980)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni
fiscali, con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione Il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese, desiderosi di sviluppare e di
facilitare le reciproche relazioni economiche, hanno deciso di concludere una convenzione
intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
ed a prevenire le evasioni fiscali le cui disposizioni sono le seguenti:
Art. 1. Soggetti
La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana"); b) per quanto concerne la Repubblica Popolare Ungherese: 1) le imposte
sul reddito (jévedelemad¢k); 2) le imposte sugli utili (nyereségadòk); 3) l'imposta
speciale d'impresa (v llalati kìlénadò); 4) l'imposta sulla proprietà edilizia (h
zadò); 5) l'imposta sul valore delle proprietà edilizie (h zértékadò); 6) l'imposta
sulle aree edificabili (telekadò); 7) il contributo di sviluppo comunale
(kuzséfejlesztési hozz j rul s); 8) il diritto sui dividendi e sui pagamenti di utili
delle società commerciali (a kereskedelmi t rsas gok osztalék és nyereség kifizetései
ut ni illeték); (qui di seguito indicate quali "imposta ungherese").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si
aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Repubblica Italiana o la Repubblica Popolare
Ungherese;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
f) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) nella Repubblica Italiana:
il Ministero delle finanze; 2) nella Repubblica Popolare Ungherese: il Ministro delle
finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale si trova il
centro dei suoi interessi vitali, compresi gli economici; b) se non si può determinare lo
Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la
medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è
considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta
persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del
quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati
contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli
Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i ventiquattro mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per
l'impresa; e) una sede fissa è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attività analoghe che abbiano
carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono stati situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. La espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del
suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di una impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizione identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto
che: a) questa stabile organizzazione abbia semplicemente acquistato merci per l'impresa,
o b) la consegna delle merci sia effettuata per l'uso proprio della stabile
organizzazione.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui l'impresa possegga una agenzia per
i trasporto di persone o merci sul territorio dell'altro Stato.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo
dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili
con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle aziende secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia libera professione mediante una base fissa ivi
situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In
tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei
canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
4. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
presentazione (rectius "prestazione" - ndr) per la quale sono pagati, eccede
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di
beni mobili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 23 sono imponibili soltanto nello Stato
contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone
di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imponibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a
nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei Consigli di amministrazione
I compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di
una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un'artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove
dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, se
l'artista o lo sportivo partecipa direttamente od indirettamente agli utili di detta
persona.
3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il
reddito derivante dalle attività indicate nel paragrafo 1 è esente da imposta nello
Stato in cui l'attività è esercitata a condizione che le predette attività siano svolte
nel quadro di una convenzione o di un accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale,
sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la
nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia,
tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazione o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori
Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti
di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente
per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due
anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica
senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria
formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o
di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che
tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto od
il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è
imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di
un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di
una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni
mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24. Metodo per
evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne la Repubblica Italiana: Se un residente della Repubblica Italiana
possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica Popolare Ungherese, la
Repubblica Italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, la Repubblica Italiana deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica
Popolare Ungherese, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta
italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi
concorrano alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nella Repubblica Italiana ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare
Ungherese: a) se un residente della Repubblica Popolare Ungherese possiede redditi che,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili nella
Repubblica Italiana, la Repubblica Popolare Ungherese, fatte salve le disposizioni
contenute nel paragrafo b), esenta da imposte tali redditi ma può applicare, per
calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di detto residente, la stessa
aliquota che sarebbe stata applicabile qualora gli elementi di reddito in questione non
fossero stati esentati; b) se un residente della Repubblica Popolare Ungherese possiede
elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili
nella Repubblica Italiana, la Repubblica Popolare Ungherese accorda sull'ammontare
dell'imposta che colpisce i redditi di detto residente, una deduzione di ammontare uguale
all'imposta pagata nella Repubblica Italiana. Tuttavia, la somma così dedotta non può
eccedere la frazione d'imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi
provenienti dalla Repubblica Italiana.
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 4
dell'articolo 11, o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei
confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo
Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso
ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre
anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta una imposizione non
conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali
che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità
sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche e nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 28. Funzionari
diplomati e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Domande di
rimborso
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di detta imposta sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla
applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del
presente articolo .
Art. 30. Entrata in
vigore
La presente Convenzione sarà ratificata o approvata secondo la legislazione di ciascun
Stato contraente. La Convenzione entrerà in vigore il 60ø giorno seguente lo scambio
delle note diplomatiche attestanti l'avvenuta ratifica o approvazione. Le sue disposizioni
si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in
pagamento a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio delle
note diplomatiche; b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono a decorrere
dal 1ø gennaio dell'anno di tale scambio.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine
di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo
caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante
ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della
denuncia; b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono al più tardi il 31
dicembre dello stesso anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato
la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Budapest il 16 maggio
1977 in duplice esemplare, in lingua italiana, ungherese e francese, prevalendo
quest'ultima in caso di contestazione.
PROTOCOLLO
D'ACCORDO Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica Popolare Ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali. All'atto della
firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, i
sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che
formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso:
a) che, in relazione all'articolo 2, se nel futuro sarà introdotta un'imposta sul
patrimonio, la Convenzione si applicherà a detta imposta e la doppia imposizione sarà
evitata in conformità alle disposizioni dell'articolo 24;
b) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione delle imposte non conforme
alla Convenzione;
c) che la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non esclude
l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono
di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o
esenzioni di imposta cui dà diritto la Convenzione.
Fatto a Budapest il 16 maggio 1977 in duplice esemplare in lingua italiana, ungherese e
francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica popolare ungherese per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Budapest il 16 maggio 1977
(Gazz. Uff. n. 17 del 19 gennaio 1981). Il giorno 2 ottobre 1980 si è perfezionato lo
scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese per evitare le doppie
imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali firmato a
Budapest il 16 maggio 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 503 del 23
luglio 1980 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 3
settembre 1980. In conformità dell'art. 30 la convenzione è entrata in vigore il 1ø
dicembre 1980. |