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L. 7 giugno 1993, n. 195. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990 (Suppl. Ord.
n. 52 alla Gazz. Uff. n. 141 del 18 giugno 1993). (Entrata
in vigore il 1ø dicembre 1993)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo
medesimo.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica turca, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni. Capitolo I Campo di applicazione dell'accordo
Art. 1. Soggetti
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno
degli Stati contraenti, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi
enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: a) per quanto concerne
la Turchia: i) l'imposta sul reddito (gelir vergisi); ii) l'imposta sulle società
(kurumlar vergisi); iii) il contributo al fondo per il sostegno dell'industria per la
difesa (savunma sanayii destekleme fonu); iv) il contributo al fondo per il sostegno della
carità e solidarietà sociale (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu); e v) il
contributo al fondo per l'apprendistato aziendale e per il miglioramento e l'ampliamento
dell'addestramento vocazionale e tecnico (ciraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme
ve yayginlastirma fonu); (qui di seguito indicate quali "imposta turca") b) per
quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana")
4. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo, in
aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) i) il termine "Turchia" designa il territorio della Repubblica turca ivi
comprese le zone nelle quali sono in vigore le leggi turche, nonché la piattaforma
continentale sulla quale la Turchia ha, in conformità al diritto internazionale, dei
diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle sue risorse naturali; ii) il
termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona al di
fuori delle acque territoriali dell'Italia che, in conformità al diritto internazionale
consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo
sfruttamento di risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della
quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il
sottosuolo marino e le risorse naturali;
b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Turchia o l'Italia;
c) il termine "imposta" designa le imposte previste dall'articolo 2 del presente
Accordo;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) il termine "nazionali" designa: i) per quanto concerne la Turchia tutte le
persone fisiche che possiedono la nazionalità turca in conformità al codice di
nazionalità turca, nonché tutte le persone giuridiche, le società di persone, o
associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Turchia; ii) per
quanto concerne l'Italia, tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità
italiana, tutte le persone giuridiche, le società di persone ed associazioni costituite
in conformità alla legislazione in vigore in Italia;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dall'altro Stato contraente;
h) l'espressione "autorità competente" designa: i) in Turchia, il Ministero
delle Finanze e delle Dogane; ii) in Italia, Ministero delle Finanze; i) per
"traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato
per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa di
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile o il veicolo
stradale sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.
2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenti
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sua sede centrale, della sede della sua direzione o di ogni altro
criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono
imponibili in questo Stato soltanto per il reddito derivante da fonti situate in detto
Stato .
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può
determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se
la medesima non dispone di un abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è
considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta
persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la
nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, ovvero non ha
la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti
risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Tuttavia, quando detta persona ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato e la
sua sede centrale nell'altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti si
consultano per determinare di comune accordo se la sede centrale di detta persona possa
essere considerata o meno come la vera sede di direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa
una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) i) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attività di supervisione
ad essi collegate, ma solo se detto cantiere o attività si protragga per un periodo
superiore a sei mesi; ii) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza,
effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o altro personale assunto dall'impresa a
detto fine, ma solo se tale attività si protrae nel Paese (per lo stesso progetto o per
uno collegato), per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi
nell'arco di dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti alla impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente è considerata stabile organizzazione nel primo Stato contraente se detta
persona: a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a
nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa; o b) non ha detto potere, ma dispone abitualmente nel primo Stato
contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegna di merci per
conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricola o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati "beni immobili" l'usufrutto di
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione .
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe o in piena indipendenza dell'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia
nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8. Trasporto
internazionale
1. Gli utili percepiti da un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in
traffico internazionale di navi, aeromobili o di veicoli stradali sono imponibili soltanto
in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili
derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in
comune e ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato
contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di
un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese,
nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli
utili che in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese,
ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili
di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorché uno Stato contraente include fra gli utili di una impresa di detto
Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro
Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così
inclusi sono considerati dal primo Stato utili che sarebbero maturati a favore
dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato
farà una apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili,
allorché detto altro Stato considera la correzione giustificata. Nel determinare
tale correzione dovrà usarsi il dovuto riguardo alle altre disposizioni di questo
Accordo, e le Autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario ,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre
quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché redditi di
altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni
secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice .
4. Gli utili di una società di uno Stato contraente che eserciti un'attività commerciale
o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata possono essere tassati, dopo che lo siano stati ai sensi dell'articolo 7, sul
rimanente ammontare nello Stato contraente in cui la stabile organizzazione è situata ed
in conformità al paragrafo 2.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo
beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente,
detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile
organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della società, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario , l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi
si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od,
una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi, e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario , l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, la vendita di un diritto
d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una
base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi o terze persone, l'ammontare dei canoni pagati,
tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla
legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del
presente Accordo.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione dei beni
immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in
detto altro Stato.
3. Gli utili percepiti da una impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione
di navi o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico internazionale,
nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili o veicoli
stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei
paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno degli Stati di
prelevare, conformemente alla propria legislazione un'imposta sugli utili, ricavati da un
residente dell'altro Stato dall'alienazione di azioni o obbligazioni emesse da una
società che è residente del primo Stato (diversi da azioni ed obbligazioni quotate in
una borsa valore di detto Stato) se l'alienazione ha luogo nei confronti di un residente
del primo Stato e se il periodo intercorrente tra l'acquisizione e l'alienazione non
eccede un anno.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se
le predette professioni o attività sono esercitate in detto altro Stato e se egli: a)
dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio di dette
professioni o attività; o b) soggiorna in detto altro Stato per l'esercizio di dette
professioni o attività per un periodo o periodi che ammontano in complessivo a 183 giorni
o più nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi. In tali circostanze, i redditi sono
imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono attribuibili a detta base fissa o provengono dalle professioni o attività esercitate
nel corso del suo soggiorno in detto altro Stato.
2. I redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto
Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le
predette professioni o attività sono esercitate in detto altro Stato e se: a) l'impresa
dispone di una stabile organizzazione in detto altro Stato per mezzo della quale vengono
esercitate le professioni o attività; o b) il periodo o i periodi nel corso dei quali le
professioni sono esercitate oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di un periodo
protratto di 12 mesi. In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi,
in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile
organizzazione o alle professioni o attività esercitate in detto altro Stato. In entrambi
i casi, l'impresa può scegliere, relativamente a tali redditi, di essere tassata in detto
altro Stato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo, come se
i redditi fossero attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in detto
altro Stato. Questa scelta non pregiudica il diritto di detto altro Stato a imporre una
ritenuta alla fonte su detti redditi.
3. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili, ed altre attività che richiedono specifiche capacità
professionali.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno solare considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a
bordo di navi o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico internazionale
da un'impresa dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza o le retribuzioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente che è membro del consiglio di amministrazione o del
collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali che un artista dello spettacolo o
uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona
diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato
contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività
esercitate in uno Stato contraente da artisti o da sportivi qualora il soggiorno in detto
Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di
una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.
Art. 18. Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo, le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente
in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date
stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile,
in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e
pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da uno suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 1-a)
del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente
di tale altro Stato contraente che: i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la
nazionalità del detto primo Stato; o ii) senza avere la nazionalità del detto primo
Stato, non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2-a)
del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 del presente Accordo, si applicano alle
remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una
attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori e
insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di condurre
ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, che
sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato
contraente, non sono imponibili nel detto primo Stato contraente relativamente alle
remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca, a condizione che tali
remunerazioni provengano da fonti situate fuori di detto primo Stato contraente.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che
soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di
attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di
mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto
Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Art. 22. Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, non trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente.
Capitolo IV
Art. 23. Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
2. Nel caso della Turchia: Qualora un residente della Turchia percepisce un reddito che,
in conformità alle disposizioni del presente Accordo, è imponibile in Italia ed in
Turchia, la Turchia fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale turca
concernente il credito per imposte estere (che non ne pregiudichi i principi generali)
può dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona, un ammontare pari all'imposta sul
reddito pagata in Italia. Tuttavia, detta deduzione non deve eccedere la quota d'imposta
sul reddito calcolata in Turchia prima di effettuare la deduzione, che è adeguata al
reddito imponibile in Italia. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento
di reddito venga assoggettato in Turchia ad imposizione mediante ritenuta a titolo
d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione turca.
3. Nel caso dell'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono
imponibili in Turchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
all'articolo 2 del presente Accorto, può includere nella base imponibile di tali imposte
detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Turchia, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di
reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di
un'impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è
prelevata o è ridotta ai sensi delle leggi di detto Stato, tale imposta non prelevata o
ridotta si considera pagata per un ammontare non superiore: a) al 36 per cento degli utili
di imprese di cui all'articolo 7; b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di
cui all'articolo 10; c) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui
all'articolo 11; d) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo
12.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica, altresì nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 10, l'imposizione di una
stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione
non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di
accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli
abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9, del
paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni
od altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di
detta impresa alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente non sono assoggettate in detto primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte previste dell'articolo
2 del presente Accordo.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle
disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle
disposizioni dell'Accordo.
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione dell'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne
degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo, nonché per
evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo.
Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno ritenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno
comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli
organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte
previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità
sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1, non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano privilegi fiscali di cui beneficiano
gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente
Accordo.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dal presente accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalità di
applicazione del presente articolo .
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 29. Entrata in
vigore
1. Ciascuno Stato contraente comunicherà all'altro il completamento della procedura
richiesta per fare entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in
vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui l'ultima di tali
comunicazioni è stata ricevuta.
2. Le sue disposizioni si applicheranno alle imposte con riferimento ai periodi d'imposta
che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare immediatamente
successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Il vigente Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della
Repubblica italiana, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti
dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, con scambio di note, firmato ad
Ankara il 29 settembre 1981, è abrogato e cessa di avere effetto con riferimento alle
imposte cui si applica il presente Accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 2
del presente articolo.
Art. 30. Denuncia
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare successivo
al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. In tal caso,
l'Accordo cesserà di avere effetto per le imposte relative ai periodi d'imposta che
iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a
quello in cui è stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente
autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto ad Ankara, il 27 luglio 1990, in
duplice esemplare, in lingua italiana, turca ed inglese, tutti i testi aventi eguale
valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione
fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte
integrante dell'Accordo.
I. All'articolo 4 Con riferimento alle disposizioni della seconda frase del paragrafo 1
dell'articolo 4, una persona che riveste lo "status" di non residente di uno
Stato contraente, non è considerato residente in detto Stato ai sensi dell'Accordo.
II. All'articolo 7 Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7, gli utili derivanti
dalla vendita di merci di natura identica o analoga a quelle vendute, o da altre attività
di natura identica o analoga a quelle eseguite, mediante una stabile organizzazione, sono
attribuibili a detta stabile organizzazione se risulta che si è ricorso a detta
alienazione allo scopo di evitare la tassazione nello Stato in cui è situata la stabile
organizzazione.
III. All'articolo 7 Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, non è ammessa alcuna
deduzione per somme (diverse dai rimborsi di spese effettivamente sostenute) pagate dalla
stabile organizzazione alla sede centrale o ad altri uffici dell'impresa a titolo di
canoni, compensi o altri simili pagamenti per l'uso di licenze, brevetti o altri diritti,
provvigioni per servizi resi o per attività di direzione o interessi su prestiti a favore
dalla stabile organizzazione, ad eccezione di un'impresa bancaria.
IV. All'articolo 7 Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, "per spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le
spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.
V. Agli articoli 10, 11 e 12 Resta inteso che la clausola del "beneficiario
effettivo" deve essere interpretata nel senso che ad un residente di un Paese terzo
non sono riconosciute le agevolazioni previste dall'Accordo fiscale per quanto concerne i
dividendi, gli interessi ed i canoni provenienti dalla Turchia o dall'Italia, ma detta
limitazione non è in nessun caso applicata ai residenti di uno Stato contraente.
VI. All'articolo 10 Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 10, resta inteso che nel
caso della Turchia i dividendi comprendono anche i redditi dei fondi d'investimento e
delle società d'investimento.
VII. All'articolo 25 Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la
controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo.
VIII. All'articolo 28 Resta inteso che la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28
non impedisce alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune
accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dal
presente accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo hanno
firmato il presente Protocollo. Fatto ad Ankara il 27 luglio 1990, in duplice esemplare,
in lingua italiana, turca ed inglese, tutti i testi aventi eguale valore e prevalendo il
testo inglese in caso di dubbio.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo, firmato ad Ankara in data 27 luglio 1990. Il giorno 7 ottobre
1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore
dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmato ad Ankara il 27 luglio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con
legge 7 giugno 1993, n. 195, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 16 giugno 1993. In conformità dell'art. 29, l'accordo entrerà in
vigore in data 1ø dicembre 1993 e sarà applicabile a partire dal giorno 1ø gennaio
1994. |