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L. 20 marzo 1973, n. 167. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971
(Gazz. Uff. n. 116 del 7 maggio 1973). (Entrata in vigore il 19
aprile 1974)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito. Il Governo italiano e il Governo di Trinidad e Tobago, Desiderosi di
concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito.
3. Le imposte attuali sui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne Trinidad e Tobago: l'imposta sulle società (the corporation tax) e l'imposta sul
reddito (the income tax). (qui di seguito indicate quali "imposte di Trinidad e
Tobago"). b) per quanto concerne l'Italia: I. - l'imposta sul reddito dei terreni;
II. - l'imposta sul reddito dei fabbricati; III. - l'imposta sui redditi di ricchezza
mobile; IV. - l'imposta sul reddito agrario; V. - l'imposta complementare progressiva sul
reddito; VI. - l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul
patrimonio; VII. - l'imposta sugli utili distribuiti dalle società. (qui di seguito
indicate quali "imposte italiane").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente
analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte
attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche
importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni di
carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Trinidad e Tobago" designa il Paese di Trinidad e Tobago; e
quando è usato in senso geografico designa l'isola di Trinidad e l'isola di Tobago;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano come il contesto richiede l'Italia oppure Trinidad e Tobago;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: 1. per quanto concerne Trinidad
e Tobago, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2. per quanto
concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, la espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta
persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti,
è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del
quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati
contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli
Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un negozio o altro locale di vendita; d) un ufficio;
e) una fabbrica od officina; f) un laboratorio; g) una miniera, una cava o altro luogo di
estrazione di risorse naturali; h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per
l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che
abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed
abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome della
impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di
beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto
altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale
o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società
residente dell'altro Stato contraente o sia da questa controllata, ovvero svolga attività
in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di
per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte e vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge l'attività, come
avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati ad
(rectius "da" - ndr) essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa
distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile
organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, è ammessa in deduzione
ogni ragionevole spesa sostenuta per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione -
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire da una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto di beni o di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Qualora gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo
di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il
porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione,
nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di
utili derivanti nell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico
internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio
in "pool", ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di
questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che li paga è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se il beneficiario è una società (escluse le società di persone) che possiede
direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b)
il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la
società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro
Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile
organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei
dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi
dell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
consistono in tutto o in parte in profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente che abbia nell'altro Stato
contraente una stabile organizzazione, ricavi profitti o redditi da tale stabile
organizzazione, ogni rimessa di tali profitti dalla stabile organizzazione ad un residente
dell'altro Stato contraente può essere tassata nel primo Stato contraente secondo la
propria legislazione interna, ma l'aliquota di imposta applicata su tale rimessa non può
eccedere l'8 per cento.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui
provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di
titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti
o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura,
nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Il termine
"interesse" non comprende alcun reddito considerato come "dividendo"
ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 10.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il
credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di
detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato dove è situata la stabile organizzazione.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo gli interessi
provenienti da uno Stato contraente e percepiti da un ente od organismo appartenenti per
intero al Governo dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto primo Stato
contraente.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente possono essere tassati in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta
così applicata non deve eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo i canoni per diritti
di autore ed altri simili compensi per la produzione e riproduzione di opere letterarie,
musicali, od artistiche provenienti da uno degli Stati contraenti e corrisposti ad un
residente dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, musicali, artistiche, scientifiche comprese le pellicole
cinematografiche o nastri video da impiegare nel campo della televisione o radio, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato contraente stesso, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di detto
Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni e tali canoni sono a
carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i
canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni
generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13. Spese di
gestione
1. L'imposta applicata da uno Stato contraente sui pagamenti effettuati da un'impresa di
detto Stato contraente ad una impresa dell'altro Stato contraente per la fornitura di
servizi di amministrazione e di altri servizi personali, professionali e tecnici, quando
tali pagamenti sono connessi a servizi prestati nel detto primo Stato contraente da o per
conto di un'impresa dell'altro Stato contraente non deve eccedere il 5 per cento dello
ammontare lordo di tali pagamenti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano se l'impresa a
cui vengono effettuati i pagamenti ha nello Stato contraente dal quale i pagamenti
provengono una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i pagamenti
medesimi. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
Art. 14. Attività
indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico
1. Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi dall'altro Stato contraente
in relazione ad attività personali, professionali o tecniche o ad altre attività
indipendenti di natura similare egli può essere tassato in detto altro Stato contraente,
ma soltanto in relazione a tali redditi che siano attribuibili alle sue attività in detto
altro Stato contraente.
2. L'espressione "attività personali, professionali o tecniche" comprende
particolarmente le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico,
educativo e pedagogico nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando un residente di uno Stato
contraente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale trenta giorni nell'anno fiscale.
Art. 15. Professioni
dipendenti
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei Consigli di Amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
Amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 i redditi che i professionisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
Art. 18. Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni, i vitalizi e
le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in
relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Il termine "vitalizio" come usato nel presente articolo designa una somma
fissa pagabile periodicamente a scadenze determinate, durante la vita o durante un periodo
di tempo determinato o determinabile in forza di una obbligazione ad effettuare i
pagamenti in corrispettivo di una adeguata e piena prestazione in denaro o in valore
equivalente.
3. Il termine "pensione" come usato nel presente articolo, designa i pagamenti
periodici effettuati dopo il collocamento a riposo o la morte in relazione a servizi resi,
od a titolo di risarcimento per danni subiti in connessione ad un cessato impiego.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di
carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni, pensioni o
vitalizi pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o
industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o
da un suo ente locale.
Art. 20. Professori,
insegnanti e ricercatori
1. I professori, gli insegnanti ed i ricercatori i quali soggiornano temporaneamente, per
un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre
ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che
sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente
sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni
ricevute per tale insegnamento o ricerca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno applicabili soltanto se:
a) i professori, insegnanti o ricercatori visitano il Paese dietro invito del Governo,
università od altri istituti di insegnamento degli Stati contraenti, e b) l'insegnamento
o la ricerca siano effettuati nel pubblico interesse, e non principalmente nell'interesse
privato di qualche persona.
Art. 21. Studenti ed
apprendisti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel
detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti
situate al di fuori di questo altro Stato contraente.
2. Le remunerazioni che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolte nell'altro Stato
contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o
periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato.
3. Le remunerazioni che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente non a tempo pieno che svolge
nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato
in rapporto al conseguimento della finalità non sono imponibili in detto altro Stato.
Capitolo IV
Art. 22. Concessione di
una deduzione o di un credito
1. Le leggi degli Stati contraenti continueranno a regolare l'imposizione dei redditi che
sorgano in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie
disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in
entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai
seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Nel caso di un residente dell'Italia: l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri
residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione,
includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia
l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate le imposte di Trinidad e Tobago sul
reddito (non esente in Trinidad e Tobago in virtù della presente Convenzione) nel modo
seguente: a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto
all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Trinidad e Tobago deve essere dedotta
dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la
quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui
l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare
dell'imposta pagata in Trinidad e Tobago su tale elemento di reddito è superiore
all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda
del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare
non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a
detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre
alla formazione del reddito complessivo; b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto
alla imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a
seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma
limitatamente alla quota d'imposta pagata in Trinidad e Tobago eccedente il 30 per cento
di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la
quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di
reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del
reddito complessivo.
3. Nel caso di un residente di Trinidad e Tobago: fatte salve le disposizioni della
legislazione di Trinidad e Tobago concernenti l'imputazione a credito sull'imposta di
Trinidad e Tobago della imposta dovuta in un paese diverso da Trinidad e Tobago (che non
contrastino col principio generale in questione): a) l'imposta italiana dovuta secondo la
legislazione dell'Italia ed in conformità della presente Convenzione, sia direttamente
che mediante ritenuta, sugli utili, o sui redditi derivanti da fonti situate in Italia
(esclusa, per quanto concerne i dividendi, l'imposta dovuta sugli utili con i quali i
dividendi sono pagati) sarà imputata a credito su ogni imposta di Trinidad e Tobago
dovuta sugli stessi utili o redditi sui quali è calcolata l'imposta italiana; b) nel caso
di dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente di
Trinidad e Tobago e che controlli direttamente od indirettamente almeno il 10 per cento
del potere di voto nella società, il credito terrà conto (oltre alle imposte italiane
imputabili ai sensi della lett. a) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili
con i quali detti dividendi sono pagati.
4. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle
quali si applica la presente Convenzione non vengono prelevate in tutto o in parte per un
limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del
calcolo della deduzione di imposta di cui al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo
3.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 23. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili
nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente,
delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro
Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.
2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente.
3. La imposizione a carico di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno
favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la
stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Qualora un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve
essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte
dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione
o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le
informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che
alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle
imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o
a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi
amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o di
processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione fosse contraria all'ordine
pubblico.
Art. 26. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 27. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Port of Spain appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni avranno effetto: a) in Trinidad e Tobago: con riferimento ai redditi
imponibili per l'anno di accertamento che inizia il 1ø gennaio 1970 ed anni successivi;
b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia
il, o successivamente al, 1ø gennaio 1970.
3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente
Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1970 e
fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due
anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente all'entrata in
vigore della Convenzione entro due anni dal periodo di imposta per il quale è stata
prelevata l'imposta.
Art. 28. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica,
non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione
cesserà di avere efficacia: a) in Trinidad e Tobago: con riferimento ai redditi
imponibili per l'anno di accertamento immediatamente successivo al 1ø gennaio dell'anno
in cui la notifica della cessazione è stata fatta; b) in Italia: con riferimento ai
redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø
gennaio immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. In fede di
che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto
in duplice esemplare a Port of Spain il ventisei del mese di marzo
millenovecentosettantuno nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti
ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a
Port of Spain il 26 marzo 1971 (Gazz. Uff. n. 144 del 4 giugno 1974). Il 19 aprile 1974,
in base ad autorizzazione disposta con legge 20 marzo 1973, n. 167, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 7 maggio 1973, ha avuto luogo a Port of Spain lo scambio
degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971. La convenzione, ai sensi dell'art. 27,
è entrata in vigore il 19 aprile 1974. |