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L. 2 aprile 1980, n. 202. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la
Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977 (Gazz.
Uff. n. 148 del 31 maggio 1980). (Entrata in vigore il
31 maggio 1980)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il
Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica d'Italia ed il
Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito. Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo del
Regno di Thailandia Desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno
convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative, o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari
corrisposti dalla imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) Per
quanto concerne la Thailandia: I. - l'imposta sul reddito (the income tax); e II. -
l'imposta sul reddito del petrolio (the petroleum income tax); (qui di seguito indicate
quali "imposta thailandese"). b) Per quanto concerne l'Italia: I. - l'imposta
sul reddito delle persone fisiche; II. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
III. - l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione
delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni di
carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Thailandia" designa il Regno di Thailandia;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica d'Italia;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano come il contesto richiede la Thailandia oppure l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società, le
associazioni di persone e ogni ente che è considerato unità tassabile dalla legislazione
fiscale vigente in ciascuno degli Stati contraenti;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne la
Thailandia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto
concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente,
le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta
persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti,
è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del
quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati
contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli
Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
un installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per
l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che
abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa; f) il montaggio, l'installazione
o la messa in opera di attrezzature o macchinari d'impianto, comprese le costruzioni
necessarie per la loro installazione, ha una durata che non oltrepassa i sei mesi.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, una persona che agisce in uno Stato
contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diverso da una agente che
goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile
organizzazione" nel primo Stato se: a) essa ha ed abitualmente esercita in detto
Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in
cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b)
essa abitualmente mantiene in detto Stato contraente una scorta di merci appartenenti alla
impresa dalla quale regolarmente preleva merci per la consegna a nome o per conto della
impresa, o c) essa abitualmente assicura ordinazioni in detto Stato contraente, totalmente
o quasi totalmente a nome dell'impresa stessa, o a nome dell'impresa e di altre imprese da
essa controllate o che la controllino.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la
propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla una società
residente dell'altro Stato contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività
in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di
per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, la locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come
avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa
conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione -
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una determinata ragionevole
percentuale dell'entrata lorda dell'impresa o in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi;
tuttavia, il metodo adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi
contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della
navigazione aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto in detto Stato.
2. Quando in conformità all'articolo 7 un'impresa di uno Stato contraente esercente la
navigazione marittima in traffico internazionale può essere tassata nell'altro Stato
contraente, l'imposta applicata in detto altro Stato deve essere ridotta del 50 per cento
del suo ammontare.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti alle
imprese impegnate in attività di trasporto marittimo ed aereo dalla partecipazione a
"pools" marittimi o aerei di qualsiasi genere.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di
questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che li paga è residente, ma a) l'imposta thailandese non può eccedere: 1) il 20
per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi esercita
una attività industriale o se il beneficiario dei dividendi è una società residente
dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della
società che paga i dividendi stessi; 2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale ed il
beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25
per cento delle azioni con potere di voto della prima società; b) l'imposta italiana non
può eccedere: 1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo che non si
applichi il sub paragrafo 2); 2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il
beneficiario dei dividendi è una società residente della Thailandia che possiede almeno
il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni di godimento, da quote di fondatore o da altre quote
sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato
di cui è residente al società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui
la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega
effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società a persone residenti in detto altro Stato, né
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui
provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'impresa che paga gli
interessi esercita un'attività industriale e gli interessi sono ricevuti da un istituto
finanziario (compresa una compagnia di assicurazione) che è una società residente
dell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esonerati da imposta di detto Stato se gli interessi stessi sono ricevuti:
a) dall'altro Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente
locale, o b) da un istituto finanziario interamente di proprietà dell'altro Stato, di una
suddivisione amministrativa o di un suo ente locale, o c) da un residente dell'altro Stato
contraente per obbligazioni emesse dal Governo del detto primo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di
titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o non da ipoteca e portanti
o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura,
nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il
credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di
detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati tenuto conto, del
credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta
così applicata non deve eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se
essi sono pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere
letterarie artistiche o scientifiche; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni
in ogni altro caso.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato contraente stesso, una suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso
residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni
e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i
canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni
generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detta altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2
dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il
residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio
delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono tassabili in questo altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1
e 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di
una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono
imponibili soltanto in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione nell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato se: a) il beneficiario soggiorna in detto
altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale quaranta giorni nel corso
dell'anno fiscale considerato, o b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una
impresa che è residente di detto altro Stato, o c) l'onere delle remunerazioni è
sostenuto da una stabile organizzazione che la persona che paga le remunerazioni stesse ha
in detto altro Stato.
3. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Professioni
dipendenti
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 gli stipendi, i salari e le altre
remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come
corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
della impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei consigli di amministrazione
La partecipazione, agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a meno
che la visita a detto Stato sia effettivamente finanziata, direttamente o indirettamente,
con fondi pubblici dell'altro Stato contraente.
2. Nonostante quanto contenuto nella presente Convenzione, se i servizi menzionati nel
paragrafo 1 sono forniti in uno Stato contraente da un'impresa dell'altro Stato
contraente, gli utili derivanti a tale impresa dalla attività di fornitura di questi
servizi sono tassabili nel detto primo Stato a meno che l'impresa sia effettivamente
finanziata, per la fornitura di detti servizi, direttamente o indirettamente, con fondi
pubblici dell'altro Stato contraente.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici di uno Stato
contraente" comprende i fondi pubblici costituiti da una sua suddivisione
amministrativa o un suo ente locale.
Art. 18. Pensioni
1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili nell'altro
Stato contraente se l'onere di tali pagamenti è sostenuto da un'impresa di detto altro
Stato o da una stabile organizzazione ivi situata.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di
carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.
2. Le disposizione degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali
esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo
ente locale.
Art. 20. Professori ed
insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso
una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione di proprietà del Governo
o di organizzazioni non aventi fini di lucro e che sono, o erano immediatamente prima del
soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo
Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o
ricerca.
Art. 21. Studenti o
apprendisti
1. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima
di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente soltanto
come studente presso una università, collegio o istituto di istruzione riconosciuti in
detto altro Stato contraente o come apprendista, è esente dall'imposta in detto altro
Stato relativamente: a) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua
istruzione o formazione professionale e b) alle remunerazioni per servizi personali resi
in detto altro Stato al fine di integrare i mezzi di sostentamento necessari a tali scopi.
2. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima
di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente per un
periodo non superiore a due anni soltanto a fini di studio, di ricerca o di formazione
professionale e che riceve somme a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio da
parte di una organizzazione scientifica, culturale, religiosa o assistenziale oppure nel
quadro di programmi in materia di assistenza tecnica d'iniziativa del Governo di uno Stato
contraente, è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente: a) all'ammontare di
tali somme ricevute a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio e b) alle
rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione e formazione, e c)
alle remunerazioni per servizi personali resi in detto altro Stato a condizione che tali
servizi siano connessi agli studi, alla ricerca o alla sua formazione professionale oppure
siano a carattere occasionale.
3. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima
di soggiornare nell'altro Stato contraente e che vi è temporaneamente presente per un
periodo non superiore a dodici mesi soltanto in qualità di lavoratore dipendente dal
Governo o da una impresa di detto altro Stato, in base a contratto o ad altri accordi, al
fine di acquisire esperienza tecnica professionale o commerciale è esente dall'imposta in
detto altro Stato relativamente: a) alle rimesse dall'estero destinate al suo
mantenimento, alla sua istruzione o formazione professionale, e b) ad ogni altra
ragionevole remunerazione per servizi personali resi in detto altro Stato, a condizione
che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale oppure
siano a carattere occasionale.
Capitolo IV Metodo
per eliminare la doppia imposizione
Art. 22. Concessione di
una deduzione o di un credito
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Nel caso di
un residente della Thailandia: La Thailandia nel calcolare l'imposta thailandese nei
confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della
presente Convenzione, includere nella base imponibile de detta imposta tutti gli elementi
di reddito. Tuttavia la Thailandia deve dedurre dall'imposta così determinata l'imposta
italiana sui dividendi ed interessi per i quali l'aliquota dell'imposta italiana è
soggetta a limitazione ai sensi degli articoli 10 e 11, su tutti gli altri elementi di
reddito che in conformità delle disposizioni della presente Convenzione sono tassabili in
Italia, nonché su tutti i redditi non menzionati nella presente Convenzione che in
conformità della legislazione thailandese hanno la loro fonte in Italia. L'ammontare
della deduzione non deve, tuttavia, eccedere la quota di imposta thailandese attribuibile
ai predetti elementi di reddito netto nella proporzione in cui gli stessi elementi di
reddito netto concorrono alla formazione del reddito complessivo netto assoggettabile
all'imposta thailandese. Ai fini della determinazione di tale reddito complessivo netto
non saranno prese in considerazione le perdite subite in qualsiasi Paese. b) Nel caso di
un residente dell'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che
sono tassabili in Thailandia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta thailandese sul reddito
pagata in Thailandia, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di
imposta italiana attribuibile a detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli
stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione
sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base
alla legislazione italiana.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 23. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non assoggettati nell'altro Stato contraente ad
alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono
o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili
nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente,
delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro
Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.
2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente.
3. La imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa
attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporterebbero per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve
essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte
dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di
amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione
o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le
informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che
alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle
imposte che formano oggetto della Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o
a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi
amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 26. Trattamento
nazionale più favorevole
Se la legislazione presente o futura di ciascuno degli Stati contraenti prevede
disposizioni che concedono ad un residente di uno Stato contraente un trattamento più
favorevole di quello previsto dalla presente Convenzione, tali disposizioni, per la parte
in cui esse sono più favorevoli, non sono modificate dalla presente Convenzione.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o di accordi particolari.
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 28. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito o agli utili imponibili per
l'anno od il periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo
gennaio 1978.
3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente
Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stai
contraenti possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente
Convenzione o dalla data In cui l'imposta è stata pagata, secondo quale delle due date
sia posteriore.
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sono alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica,
non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione
cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi
all'anno o al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio
dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. In
fede di ciò i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente
Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Bangkok il 22 dicembre 1977 nelle lingue
inglese, italiana e thailandese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo
inglese in caso di dubbio.
PROTOCOLLO
All'atto della firma della Convenzione tra il Regno della Thailandia e la Repubblica
d'Italia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato che le seguenti
disposizioni faranno parte integrante della Convenzione. Resta inteso che, con riferimento
agli articoli 10 e 11, il termine "attività industriale" designa un'attività
che ricade in una delle classificazioni indicate qui di seguito:
1) fabbricazione, montaggio e lavorazione;
2) costruzione, ingegneria civile e costruzioni navali;
3) elettricità, energia idraulica, gas e approvvigionamento di acqua;
4) piantagione, agricoltura, attività forestali e pesca; e
5) qualsiasi altra attività che ai fini dei predetti articoli sia dichiarata
"attività industriale" dalle Autorità competenti dello Stato contraente in cui
l'attività stessa è svolta.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Thailandia
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977 (Gazz. Uff. n. 185
dell'8 luglio 1980). Il giorno 31 maggio 1980 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli
strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di
Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977, la cui
ratifica è stata autorizzata con legge 2 aprile 1980, n. 202, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 31 maggio 1980. In conformità dell'art. 28 [2], la convenzione è
entrata in vigore in 31 maggio 1980. |