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L. 7 ottobre 1981, n. 667. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo,
firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocollo aggiuntivo e
scambio di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979 (S.O. alla Gazz. Uff.
n. 324 del 25 novembre 1981). (Entrata in vigore il 6 maggio 1983)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Tanzania per
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, con protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocollo
aggiuntivo e scambio di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della
convenzione e all'articolo 10 del protocollo aggiuntivo. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le
doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica unita di Tanzania,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne la Tanzania: l'imposta sul reddito o su qualsiasi ammontare considerato come
reddito e l'imposta sugli utili di capitale ai sensi della legge sull'imposta sul reddito.
(Qui di seguito indicate quali "imposta tanzana"); b) per quanto concerne
l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito
indicate quali "imposta italiana") .
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente
analoga che verranno in seguito istituite, in aggiunta o in sostituzione delle imposte
attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di
ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni di
carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Tanzania" designa la Repubblica Unita di Tanzania;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Tanzania oppure l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne la
Tanzania: il Ministro delle finanze e della programmazione, o un suo rappresentante
autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze .
2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta
persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Ai fini del presente articolo, s'intende per abitazione permanente quella in
cui la persona stessa dimora con la sua famiglia. Se essa dispone di un'abitazione
permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato
contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro
degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato
contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in
entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è
considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta
persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità
di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione
di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo petrolifero, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi; h)
una fattoria o piantagione; i) l'esercizio di attività di supervisione di durata
superiore ai dodici mesi, su un cantiere di costruzione o di montaggio.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed
abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome
dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la
propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla una società
residente dell'altro Stato contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività
in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di
per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizioni
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aereomobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come
avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa
conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione -
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistono validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta
così applicata è ridotta del 50 per cento.
3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli utili derivanti da
partecipazioni ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di
questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo di
tali dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i
redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dello Stato di cui
è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di
cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui
provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve
eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno, di comune accordo, le modalità di applicazione di tale
limitazione .
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di
titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti
o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura,
nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il
credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di
detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale
provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'imposta così
applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso e la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i
canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni
generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13. Guadagni di
capitale
1. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili nell'altro Stato.
3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una
tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente
nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Professioni
dipendenti
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre
remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei Consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione di una Società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato dallo Stato contraente dove le
prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli
articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni degli artisti
dello spettacolo e degli sportivi, nel caso in cui il loro soggiorno in uno Stato
contraente sia interamente o essenzialmente a carico di fondi pubblici dell'altro Stato
contraente.
Art. 18. Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di
carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali
diverse da prestazioni di pubblica utilità, esercitate da uno degli Stati contraenti o da
una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori,
insegnanti e studenti
1. I professori e gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono
remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una
università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente,
non sono imponibili in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.
2. Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
detto primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di completarvi la
propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento,
d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili nel detto primo Stato a
condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato .
3. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che, in qualità di studente di
un'Università o di altro istituto di istruzione riconosciuto nell'altro Stato contraente,
svolge attività dipendente in detto altro Stato per un periodo o per periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, non è tassata
in detto altro Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività dipendente
svolta se: a) tale attività è direttamente connessa ai suoi studi o alla sua formazione
professionale; e b) non era, immediatamente prima di iniziare i suoi studi presso
l'Università o altro istituto di istruzione, residente di detto altro Stato contraente .
Art. 21. Redditi non
espressamente menzionati
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, fatta eccezione per i compensi manageriali, sono imponibili soltanto in
questo Stato.
2. I compensi manageriali pagati in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
3. Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi manageriali" designa le
remunerazioni di ogni tipo corrisposte ad una persona che non sia alle dipendenze della
persona che effettua i pagamenti, come corrispettivo di consulenze industriali o
commerciali, di attività di carattere dirigenziale o tecnico o di attività analoghe, ma
essa non include le remunerazioni corrisposte in dipendenza dell'esercizio di libere
professioni di cui all'articolo 14.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto od
il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Capitolo IV Disposizioni
per evitare le doppie imposizioni
Art. 22. Metodo
dell'imputazione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Nel caso di
un residente della Tanzania il quale: 1) ricava redditi da fonti situate in Italia che, in
conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti da imposta tanzana
ma sono tassabili in Italia, la Tanzania può, nel calcolare l'imposta sul reddito di
detto residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi
provenienti da fonti situate in Italia non fossero stati esentati; 2) ricava redditi da
fonti situate in Italia che, salve le disposizioni del presente articolo, sono imponibili
in entrambi gli Stati contraenti, la Tanzania deve ammettere in deduzione dall'imposta sul
reddito di detto residente un ammontare uguale all'imposta pagata in Italia. Tuttavia
l'ammontare della deduzione non deve eccedere la frazione dell'imposta tanzana, calcolata
prima della deduzione, corrispondente ai redditi provenienti dall'Italia. b) Se un
residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Tanzania,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
pagata in Tanzania sugli stessi elementi di reddito, ma l'ammontare della deduzione non
può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in
Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
del reddito in base alla legislazione italiana .
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi,
interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per
un periodo limitato di tempo in virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non
prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il: a) 10 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10; b) 12" per cento
dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11, e c) 15 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12 .
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 23. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili
nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente,
delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro
Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile, ma non in
caso contrario.
2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente.
3. La imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole della
imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve
essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte
dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione
o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per
raggiungere un tale accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di
vista, tale scambio potrà aver luogo in seno ad una Commissione composta da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti o per prevenire la frode e l'evasione fiscale concernenti
le imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali
leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno
tenute segrete e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorità
interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della
Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 26. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 27. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi imponibili relativi al
periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio 1970.
Art. 28. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica,
non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione
cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi imponibili relativi a ciascun
periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare
immediatamente successivo a quello in cui è stata fatta la notifica della cessazione. In
fede di che, i sottoindicati, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Dar-es-Salaam, il 7 del mese di marzo 1973 nelle
lingue italiana ed inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.
PROTOCOLLO
Al momento della firma della Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i
sottoindicati hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante di
detta Convenzione; Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 27, le
disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati
durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1965. Fatto
in duplice esemplare a Dar-es-Salaam, il 7 del mese di marzo 1973 nelle lingue italiana ed
inglese, avendo entrambi i testi uguale valore. PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA
L'ITALIA E LA TANZANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A DAR-ES-SALAAM
IL 7 MARZO 1973 Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Unita
della Tanzania, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la
Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a
Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 (qui di seguito indicata quale "La Convenzione"),
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Il paragrafo 3
dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "3. Le
imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne
la Tanzania: l'imposta sul reddito o su qualsiasi ammontare considerato come reddito e
l'imposta sugli utili di capitale ai sensi della legge sull'imposta sul reddito. (Qui di
seguito indicate quali "imposta tanzana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1)
l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate
quali "imposta italiana").
Art. 2. Il paragrafo 1 g)
dell'articolo 3 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "g)
l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne la
Tanzania: il Ministro delle finanze e della programmazione, o un suo rappresentante
autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze".
Art. 3. L'articolo 8 della
Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Gli utili derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Gli
utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta
così applicata è ridotta del 50 per cento. 3. Se la sede della direzione effettiva
dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, tale sede si
considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di
cui è residente l'esercente della nave. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si
applicano anche agli utili derivanti da partecipazioni ad un fondo comune
("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di
esercizio".
Art. 4. L'articolo 10 della
Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "1. I dividendi pagati da una
società residente di uno stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati
nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in
conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta applicata non può eccedere il
10 per cento dell'ammontare lordo di tali dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il
termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni o diritti di
godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali
assoggettati al medesimo regime fiscale dello Stato di cui è residente la società
distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una
società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla
società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o
che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile
organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare
alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non
distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato".
Art. 5. L'articolo 14 della
Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "1. I redditi che un residente di
uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli
non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio
delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta
base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le
attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o
pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili".
Art. 6. L'articolo 17 della
Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di
teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli
sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali di tale qualità, sono imponibili
nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. 2. Quando il reddito
proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in
tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo
medesimo, detto reddito può essere tassato dallo Stato contraente dove le prestazioni
dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14
e 15. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni degli
artisti dello spettacolo e degli sportivi, nel caso in cui il loro soggiorno in uno Stato
contraente sia interamente o essenzialmente a carico di fondi pubblici dell'altro Stato
contraente".
Art. 7. Il paragrafo 2
dell'articolo 20 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Le
somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in
uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel detto
primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di completarvi la propria
formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o
di formazione professionale, non sono imponibili nel detto primo Stato a condizione che
tali somme provengono da fonti situate fuori di detto Stato. 3. Una persona fisica
residente di uno Stato contraente che, in qualità di studente di un'Università o di
altro istituto di istruzione riconosciuto nell'altro Stato contraente, svolge attività
dipendente in detto altro Stato per un periodo o per periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, non è tassata in detto altro
Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività dipendente svolta se: a)
tale attività è direttamente connessa ai suoi studi o alla sua formazione professionale;
e b) non era, immediatamente prima di iniziare i suoi studi presso l'Università o altro
istituto di istruzione, residente di detto altro Stato contraente".
Art. 8. L'articolo 21
della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Gli elementi di reddito
di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono
stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, fatta eccezione per i
compensi manageriali, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. I compensi manageriali
pagati in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in entrambi gli Stati contraenti. 3. Ai fini del presente articolo l'espressione
"compensi manageriali" designa le remunerazioni di ogni tipo corrisposte ad una
persona che non sia alle dipendenze della persona che effettua i pagamenti, come
corrispettivo di consulenze industriali o commerciali, di attività di carattere
dirigenziale o tecnico o di attività analoghe, ma essa non include le remunerazioni
corrisposte in dipendenza dell'esercizio di libere professioni di cui all'articolo 14. 4.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto od
il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione".
Art. 9. Il paragrafo 1 b)
dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "b) Se un
residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Tanzania,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
pagata in Tanzania sugli stessi elementi di reddito, ma l'ammontare della deduzione non
può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in
Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
del reddito in base alla legislazione italiana". Nell'articolo 22 della Convenzione
è aggiunto il seguente paragrafo: "2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo,
quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non
è prelevata o è ridotta per un periodo limitato di tempo in virtù della legislazione di
detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che
non eccede il: a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) 12" per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11, e c) 15
per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12".
Art. 10. 1. Il presente Accordo,
che forma parte integrante della Convenzione firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973,
sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Dar-Es-Salaam non appena
possibile. 2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi
imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio
1974. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta prevista dal presente
Accordo e dalla Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di
ciascuno degli Stati contraenti devono essere presentate entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è
stata prelevata. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Protocollo. Fatto a Roma il giorno 31 gennaio 1979 in duplice esemplare in lingua
italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede.
SCAMBIO DI NOTE Eccellenza, ho
l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Roma che modifica la Convenzione tra
l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam
il 7 marzo 1973 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che i due
Governi convengano: a) che, con riferimento all'articolo 3 di detto Protocollo: i) gli
utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico
internazionale, di aeromobili non saranno assoggettati ad alcuna imposta locale sul
reddito prelevata nell'altro Stato contraente; ii) se uno Stato contraente determina gli
utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi mediante una
percentuale dell'importo lordo realizzato da un'impresa in dipendenza del trasporto di
passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non dovrà eccedere il 2 per
cento di detto ammontare lordo; iii) se il Governo della Repubblica Unita di Tanzania
concluderà un Accordo con qualsiasi altro Paese dell'OCSE che ammetta un trattamento
degli utili della navigazione marittima più favorevole di quello previsto dall'articolo 3
del predetto Protocollo e del presente Scambio di Note, i due Governi si consulteranno
allo scopo di estendere lo stesso trattamento all'Italia. Il Governo della Tanzania
informerà al più presto possibile il Governo dell'Italia in merito ad un qualsiasi nuovo
Accordo con i Paesi dell'OCSE, che preveda detto trattamento più favorevole; b) che, con
riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione, l'aliquota del 15 per cento
ivi indicata sarà ridotta al 12" per cento; c) con riferimento all'articolo 8 di
detto Protocollo, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui compensi manageriali
(management fees) pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non dovrà eccedere
il 20 per cento di tali compensi. Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la
risposta di Vostra Eccellenza, con la quale vengono accettate da parte del Governo della
Tanzania le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione
agli argomenti trattati. Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza
l'assicurazione della mia più alta considerazione. MARIO MONDELLO
Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente
tenore: "Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Roma che modifica la
Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a
Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 e di proporre per conto del Governo della Repubblica
italiana che i due Governi convengano: a) che, con riferimento all'articolo 3 di detto
Protocollo: i) gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di aeromobili non saranno assoggettati ad alcuna imposta
locale sul reddito prelevata nell'altro Stato contraente; ii) se uno Stato contraente
determina gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi mediante
una percentuale dell'importo lordo realizzato da un'impresa in dipendenza del trasporto di
passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non dovrà eccedere il 2 per
cento di detto ammontare lordo; iii) se il Governo della Repubblica Unita di Tanzania
concluderà un Accordo con qualsiasi altro Paese dell'OCSE che ammetta un trattamento
degli utili della navigazione marittima più favorevole di quello previsto dall'articolo 3
del predetto Protocollo e del presente Scambio di Note, i due Governi si consulteranno
allo scopo di estendere lo stesso trattamento all'Italia. Il Governo della Tanzania
informerà al più presto possibile il Governo dell'Italia in merito ad un qualsiasi nuovo
Accordo con i Paesi dell'OCSE, che preveda detto trattamento più favorevole; b) che, con
riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione, l'aliquota del 15 per cento
ivi indicata sarà ridotta al 12" per cento; c) con riferimento all'articolo 8 di
detto Protocollo, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui compensi manageriali
(management fees) pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non dovrà eccedere
il 20 per cento di tali compensi. Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la
risposta di Vostra Eccellenza, con la quale vengono accettate da parte del Governo della
Tanzania le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione
agli argomenti trattati". Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica
Unita di Tanzania è d'accordo con le proposte di cui sopra. Colgo l'opportunità per
manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione. GEORGE
SAMUEL MAGOMBE
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Dar Es Salaam il 7 marzo 1973, e del protocollo di
modifica della convenzione del 1973, concluso a Roma il 31 gennaio 1979 (Gazz. Uff. n. 105
del 14 aprile 1984). Il giorno 6 maggio 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di
ratifica della convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Dar Es Salaaam il 7 marzo 1973, e del protocollo di modifica della
convenzione del 1973, concluso a Roma il 31 gennaio 1979, la cui ratifica è stata
autorizzata con legge 7 ottobre 1981, n. 667, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 324
del 25 novembre 1981. In conformità dell'art. 27, secondo comma, della convenzione e
dell'art. 10, secondo comma, del protocollo, la convenzione ed il protocollo di modifica
sono entrati in vigore il giorno 6 maggio 1983. |