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L. 23 dicembre 1978, n. 943. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma
il 9 marzo 1976, nonché del protocollo firmato a Roma il 28 aprile
1978, che modifica la convenzione stessa (Gazz. Uff. n. 42 del 12
febbraio 1979) (Entrata in vigore il 27 marzo 1979).
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare: a) la convenzione tra la Repubblica italiana ed la
Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché il protocollo
aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976; b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile
1978, che modifica la convenzione anzidetta.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere
dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 30 della
convenzione di cui alla lettera a) e all'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera b).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero,
Desiderosi di evitare le doppie imposizioni e di regolare talune altre questioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Riconosciuto che la conclusione di una
convenzione in tale settore contribuisce a rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni
economiche tra i due Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione; Considerato
l'impegno di ciascuno degli Stati contraenti alla più rigorosa applicazione di tutte le
disposizioni intese a combattere l'evasione e la frode fiscale previste dalla propria
legislazione fiscale interna; Riconosciuta la necessità di assicurare che i vantaggi di
una convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a profitto esclusivo dei
contribuenti che adempiono i loro obbligo fiscali; Riconosciuta la necessità di adottare
provvedimenti per impedire l'uso senza causa legittima di detta convenzione; Hanno deciso
di concludere una convenzione ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari: - il
Governo della Repubblica italiana: l'Ambasciatore Cesidio Guazzaroni; - il Consiglio
federale svizzero: il Ministro Hans Conrad Cramer Incaricati d'Affari a.i. i quali, dopo
essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte
considerate.
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; e 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana"); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e
comunali 1) sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio,
utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi); 2) sul patrimonio
(patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e
commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio); (qui di seguito
indicate quali "imposta svizzera").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle
lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da
giochi d'abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Confederazione svizzera;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
f) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Italia: il Ministero
delle finanze; 2) in Svizzera: l'Amministrazione federale delle contribuzioni.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio che posseggono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La
stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate
costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.
4. La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato
contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato
contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il
giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il
domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.
5. Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo:
a) una persona che, sebbene risponda ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 3,
è soltanto beneficiaria apparente dei redditi, essendo questi in realtà - sia
direttamente che indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche -
destinati a una persona che non può essere considerata di per sé residente di
detto Stato ai sensi del presente articolo; b) una persona fisica che non è assoggettata
alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente
secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo
la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. l'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del
suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione
- comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato
in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o interna è
situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato
contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave o del battello, oppure,
in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente
l'esercente la nave o il battello.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di
uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune ("pool"), a un esercizio
comune o ad un organismo internazionale di esercizio di navigazione marittima, interna o
aerea.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i
quali sono stati pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di
cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri
di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'articolo 5, sia
una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili e redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto
altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titolo del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di
montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'articolo 5, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente, una stabile organizzazione per
le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche - comprese le pellicole cinematografiche e di
registrazione per le trasmissioni radiofoniche e televisive - di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal
quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di
montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'articolo 5, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che
come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione,
compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione
(da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati
nel paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i
beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di
una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla
parte attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni
non è soltanto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute
per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato
contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività
dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera
relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a
favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5
costituiscono parte integrante della presente Convenzione .
Art. 16. Utili e gettoni
di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove
dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 degli articoli 10 e 11 nel caso in
cui beneficiaria dei dividendi e degli interessi è una società, residente di uno Stato
contraente, che detiene più del 25 per cento del capitale della società, residente
nell'altro Stato contraente, che eroga i dividendi e gli interessi e quest'ultima esercita
la propria attività prevalentemente nel settore dello spettacolo utilizzando,
direttamente o indirettamente, artisti di teatro, del cinema, della radio o della
televisione, musicisti e sportivi.
Art. 18. Pensioni ed
altri pagamenti analoghi
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazioni ad un cessato
impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19 . Funzioni
pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una
persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia
direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha
la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente,
sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni .
2. Ai fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo di
diritto pubblico" designa: a) per quanto riguarda l'Italia: 1) le Ferrovie dello
Stato (F.S.); 2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); 3)
l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); 4) l'Istituto nazionale per il Commercio
estero (ICE); b) per quanto riguarda la Svizzera: 1) le Ferrovie federali svizzere (FFS);
2) l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); 3) l'Ufficio nazionale
svizzero del turismo (UNST). Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno
essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due
Stati contraenti.
Art. 20 Studenti.
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è o era prima, residente di uno Stato
contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi
studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in
questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto
altro Stato.
Art. 21. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2
lettera g) dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una basse fissa ivi
situata. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
Art. 22. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6,
imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di
una impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di
una libera professione, è imponibile nello stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale ed i battelli destinati
alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato
contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 23.
1. Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non
residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia
indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può fruire di uno sgravio
delle imposte dell'altro Stato contraente riscosse sui dividendi, gli interessi e i canoni
provenienti da detto altro Stato, in conformità delle disposizioni degli articoli 10, 11
e 12, soltanto se: a) i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non
residenti del primo Stato, non ammontano a più del sestuplo del totale ottenuto
addizionando il capitale azionario (o il capitale sociale) e le riserve risultanti dal
bilancio; b) i debiti contratti verso le medesime persone fruttano un interesse ad un
tasso non eccedente quello normale; si considera tasso normale: 1) per l'Italia, il tasso
legale d'interesse aumentato di tre punti; 2) per la Svizzera, il tasso della rendita
media delle obbligazioni emesse dalla Confederazione Svizzera, aumentato di due punti; c)
il 50 per cento, al massimo, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato
contraente, è impiegato a soddisfare diritti (interessi debitori, canoni, spese di
sviluppo, di propaganda, di primo impianto, di viaggio, ammortamenti di beni di ogni
genere, compresi quelli immateriali, processi, ecc.) di persone non residenti del primo
Stato; d) le spese in relazione con i redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro
Stato contraente, sono coperte esclusivamente con i detti redditi; e) la società
distribuisce il 25 per cento, almeno, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro
Stato contraente. Restano riservati i provvedimenti più ampi che sono o saranno presi da
uno Stato contraente per impedire che venga preteso abusivamente lo sgravio di un'imposta
riscossa alla fonte dall'altro Stato contraente.
2. Una persona giuridica residente della Svizzera, nella quale persone non residenti della
Svizzera hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma
di partecipazione o in altro modo, può pretendere, anche se soddisfa alle condizioni di
cui al paragrafo 1, uno sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sugli interessi o
canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, solo se, nel Cantone dove la persona
giuridica ha la sede, gli interessi e i canoni sono assoggettati all'imposta cantonale sul
reddito a condizioni identiche o analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti
l'imposta federale per la difesa nazionale. Una fondazione di famiglia residente della
Svizzera non può pretendere lo sgravio delle imposte riscosse in Italia sui dividendi,
gli interessi e i canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, se il fondatore o
la maggioranza dei beneficiari sono persone non residenti della Svizzera e dai detti
redditi traggono o devono trarre profitto, per più di un terzo, persone non residenti
della Svizzera.
3. La vigilanza, le indagini e le attestazioni che implica l'applicazione dei paragrafi 1
e 2 spettano alle autorità competenti dello Stato contraente di cui è residente il
beneficiario dei redditi di cui si tratta. Se le autorità competenti dell'altro Stato
contraente da dove provengono i detti redditi hanno indizi validi per dubitare delle
dichiarazioni date dal loro beneficiario nell'istanza di sgravio d'imposta, e attestate
dalle autorità competenti del primo Stato, esse informeranno dei loro dubbi le autorità
competenti del primo Stato; queste autorità procederanno ad una nuova indagine e ne
comunicheranno il risultato alle autorità competenti dell'altro Stato. Persistendo le
divergenze d'opinioni tra le autorità competenti dei due Stati, si applicheranno in tal
caso le disposizioni dell'articolo 26. Lo sgravio d'imposta sarà differito sino a quando
non venga raggiunto un accordo.
Art. 24. Disposizione
per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non
può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in
Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
del reddito in base alla legislazione italiana .
3. Se un residente della Svizzera percepisce redditi e possiede un patrimonio che,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la
Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del
paragrafo 4, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al
rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero
reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione.
4. Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni
degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Svizzera concede a sua domanda
uno sgravio fiscale. Esso consiste: a) nel computo dell'imposta pagata in Italia,
conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell'imposta svizzera
afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia,
eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai
redditi imposti in Italia, o b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera che tenga
conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o c) in una
esenzione parziale dall'imposta svizzera dei redditi di cui si tratta, ma almeno in una
deduzione dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare lordo dei redditi percepiti
dall'Italia. Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata in
Italia dall'ammontare lordo dei redditi di cui si tratta percepiti dall'Italia, se il
beneficiario residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni del paragrafo
4 degli articoli 10, 11 e 12, del paragrafo 3 dell'articolo 17 nonché dell'articolo
23, fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli articoli 10, 11 e 12 dell'imposta
italiana afferente ai dividendi, agli interessi e ai canoni. La Svizzera determina la
natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione
delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di
doppia imposizione.
Art. 25. Non
Discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In
particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato
contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e
riduzioni d'imposta o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro
Stato trovantisi nelle medesime condizioni.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del paragrafo 6
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagate ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei
confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso
ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre
anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta una imposizione non
conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'Accordo sarà applicato quali
che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di
loro ai fini del presente articolo. Una commissione mista, formata di rappresentanti
designati dalle stesse autorità competenti, avrà competenza per regolare amichevolmente
i casi controversi risultanti dall'applicazione e dalla interpretazione della Convenzione.
Detta commissione mista si riunirà, alternativamente, in uno degli Stati contraenti, ogni
qual volta che una delle autorità competenti lo richieda. Essa sarà presieduta da uno
dei suoi membri appartenenti allo Stato contraente sul territorio del quale la riunione
avrà luogo.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che
le legislazioni fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della prassi
amministrativa normale) necessarie per regolare applicazione della presente Convenzione.
Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rivelate
soltanto alle persone che si occupano dell'accertamento, della riscossione, della
giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la
presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rilevare
segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali.
2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate
nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti di adottare misure amministrative in
deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie alla
sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico
oppure fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua propria
legislazione o a quella dello Stato che le chiede.
Art. 28. Funzionari
diplomatici e consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale e di accordi particolari.
2. Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari
diplomatici o consolari, in forza di accordi internazionali, i redditi o il patrimonio non
sono imponibili nello Stato presso il quale detti funzionari sono accreditati,
l'imposizione spetta allo Stato accreditante secondo la propria legislazione.
3. Ai fini della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno
Stato contraente accreditati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo aventi le
nazionalità dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato
accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi, in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, cui sono assoggettati i residenti di detto Stato.
4. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai
loro funzionari, né alle persone membri di una missione diplomatica o consolare di
uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono
trattate come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio.
Art. 29. Modalità di
applicazione delle riduzioni delle imposte prelevate alla fonte
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Nel caso di azioni, emesse da società residenti in Italia, intestate fiduciariamente a
banche e istituti finanziari residenti in Svizzera e appartenenti effettivamente a persone
quivi residenti, le istanze di rimborso possono essere presentate dai titolari effettivi
di dette azioni. Ove il beneficiario effettivo dei dividendi sia persona diversa dal
titolare effettivo delle azioni per le quali i dividendi sono pagati, le istanze di
rimborso sono presentate dal beneficiario effettivo, ma in tal caso il rimborso sarà
effettuato se entrambe le dette persone sono residenti in Svizzera. Le istanze di rimborso
devono essere corredate da una attestazione delle banche ed istituti finanziari di cui
sopra circa la residenza del titolare o del beneficiario delle azioni e l'assoggettamento
di dividendi alla ritenuta alla fonte in Italia. Ove le istanze di rimborso vengano
presentate dalle banche e dagli istituti finanziari predetti, per conto dei titolari
effettivi delle azioni, le stesse devono contenere, per società emittente, ogni
indicazione utile ad identificare detti titolari ed a conoscere l'ammontare dei dividendi
percepiti da ciascuno di essi, nonché la attestazione della residenza in Svizzera
dei medesimi. In ogni caso le istanze di rimborso devono essere corredate della
certificazione dell'Amministrazione fiscale svizzera circa la sussistenza delle condizioni
previste dal presente paragrafo, nonché di quelle di cui al precedente paragrafo 2.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del
presente articolo .
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Berna appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui
redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1ø gennaio 1979; b) alle altre
imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1ø gennaio 1979 .
3. Le domande di rimborso cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni
imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che
iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della
Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della
Convenzione .
4. la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione dei redditi
derivanti dalla navigazione aerea, marittima e lacuale, firmata a Roma il 31 luglio 1958,
è abrogata e cessa di produrre i suoi effetti per le imposte cui si applica la presente
Convenzione conformemente al paragrafo 2.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15
costituisce parte integrante, rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli
Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via
diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e
a decorrere dall'anno 1984. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima
volta: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più
tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte di periodi imponibili
che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno . In fede di che i
plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i
loro sigilli. Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. All'atto della firma della convenzione
conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti
disposizioni complementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso:
a) che, per quanto concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire
essere istituita in Italia, la convenzione si applicherà a detta imposta;
b) che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 si applicano agli insegnanti
italiani occupati in Svizzera, di cui al numero 1 dello scambio di note 27 novembre - 18
dicembre 1973 tra l'Italia e la Svizzera e che gli insegnanti svizzeri in servizio nelle
scuole svizzere dell'Italia sovvenzionate in tutto o in parte con fondi pubblici svizzeri
sono esonerati dalle imposte italiane per le loro remunerazioni; la disposizione che
precede è applicabile alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1ø gennaio 1973 ed
abroga lo scambio di note 27 novembre - 18 dicembre 1973;
c) Le disposizioni dell'articolo 19 si applicano, nonostante quanto previsto dall'articolo
30 della Convenzione, alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate
entro due anni dalla entrata in vigore della Convenzione. Le predette disposizioni si
applicano anche alle remunerazioni percepite da cittadini italiani che prestano la loro
attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti: - ACLI (Associazione
cristiana lavoratori italiani); - INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza); -
ITAL (Istituto tutela ed assistenza lavoratori); - INAS (Istituto nazionale di assistenza
sociale); - ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori); - ENAS (Ente
nazionale di assistenza sociale); - ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per gli
esercenti attività commerciali); - ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori)
.
d) che, nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in
Italia, l'imposta svizzera sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni
della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni
previste al paragrafo 2 dell'articolo 24 ;
e) che, in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione non conforme alla Convenzione
delle imposte italiane ;
f) che la disposizione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 29 non esclude
l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono
di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta
cui dà diritto la Convenzione . Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua
italiana.
PROTOCOLLO che modifica
la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 Il
Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, Desiderosi di
modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e
relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (qui di seguito indicati
quali la "Convenzione" e il "Protocollo"), Hanno deciso di concludere
un Protocollo di modifica ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari: - il
Governo della Repubblica italiana: l'Ambasciatore Mario MONDELLO - il Consiglio Federale
svizzero: l'Ambasciatore Antonino JANNER i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni
poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le seguenti
disposizioni che formano parte integrante della Convenzione e del Protocollo:
Art. 1. I paragrafi 2 e 3
dell'articolo 30 della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "2. La
presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui
redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1ø gennaio 1979; b) alle altre
imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1ø gennaio 1979. 3. Le
domande di rimborso cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni
imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che
iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della
Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della
convenzione".
Art. 2. L'articolo 31 della
convenzione è soppresso e sostituito come segue: "La presente convenzione, di cui
l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15 costituisce parte integrante, rimarrà
in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato
contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di
sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 1984. In questo
caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante
ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della
denuncia; b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31
dicembre dello stesso anno".
Art. 3. 1. Dopo la lettera b)
del protocollo è inserita la seguente disposizione: "c) Le disposizioni
dell'articolo 19 si applicano, nonostante quanto previsto dall'articolo 30 della
Convenzione, alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate
entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione. Le predette disposizioni si
applicano anche alle remunerazioni percepite dai cittadini italiani che prestano la loro
attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti: - ACLI (Associazione
cristiana lavoratori italiani); - INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza); -
ITAL (Istituto tutela ed assistenza ai lavoratori); - INAS (Istituto nazionale di
assistenza sociale); - ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori); - ENAS
(Ente nazionale di assistenza sociale); - ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per
gli esercenti attività commerciale); - ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza ai
coltivatori)". 2. Le successive lettere c), d), ed e) del protocollo diventano, fermo
restando il loro contenuto, le lettere d), e) ed f).
Art. 4. Il presente protocollo
sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena
possibile; esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In
fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi
hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma il 28 aprile 1978 in due originali in lingua
italiana.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma
il 9 marzo 1976, e del protocollo di modifica alla convenzione stessa, firmato a Roma il
18 aprile 1978 (Gazz. Uff. n. 113 del 24 aprile 1979). Il giorno 27 marzo 1979 ha avuto
luogo a Berna, lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare
talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e del protocollo di modifica alla convenzione
stessa, firmato a Roma il 18 aprile 1978, la cui ratifica è stata autorizzata con legge
23 dicembre 1978, n. 943, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio 1979.
In conformità, rispettivamente, degli artt. 30 [2] della convenzione e 4 del protocollo
di modifica, gli accordi sono entrati in vigore il 27 marzo 1979. |