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L. 4 giugno 1982, n. 439. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
Italia e Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 193
del 15 luglio 1982). (Entrata in vigore il 5 luglio 1983)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione
stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia
e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana e il
Governo del Regno di Svezia, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia;
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto
concerne la Svezia: 1) l'imposta di Stato sul reddito (den statliga inkomstskatten),
comprese l'imposta sui salari della gente di mare (sjemansskatten) e l'imposta sui
dividendi di azioni (kupongskatten); 2) l'imposta sugli utili non distribuiti
(ersattningsskatten); 3) l'imposta sulle distribuzioni (utskiftningsskatten); 4) la tassa
sugli artisti e sportivi (bevillningsavgiften fùr vissa offentliga fùrestellningar); 5)
l'imposta comunale sul reddito (kommunalskatten); 6) l'imposta di Stato sul patrimonio
(den statliga fùrmegenhetsskatten); (qui di seguito indicate quali "imposta
svedese").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
entreranno in vigore dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle
imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni
fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla
fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli, e sulle
vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e
da scommesse.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Svezia o l'Italia;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il letto ed il letto ed il
sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e
situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per
permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) il termine "Svezia" designa il Regno di Svezia e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale della Svezia sulle quali, secondo le leggi della Svezia e
conformemente al diritto internazionale, la Svezia può esercitare i diritti di
esplorazione e di sfruttamento sul letto del mare o nel suo sottosuolo;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionale" designa: 1) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Italia: il Ministero
delle finanze; 2) in Svezia: il Ministro del bilancio o il suo rappresentate debitamente
autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio che esse posseggono in detto Stato .
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo .
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La
stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate,
costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzioni o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del
suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea norvegese,
danese e svedese "Scandinavian Airlines System" (SAS), si applicano le
disposizioni del paragrafo 1 ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla
partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransport" (ABA) partecipante
svedese allo "Scandinavian Airlines System" (SAS).
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di
uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad
un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di
persone) che dispone direttamente del 51 per cento del capitale della società che paga i
dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo
beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraenti o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo
beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo
beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una
base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che
come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione,
compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione
(da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili di cui al paragrafo 3
dell'articolo 23 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni stessi sono
imponibili secondo le disposizioni di detto articolo. Tali disposizioni si applicano anche
agli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea "Scandinavian Airlines
System" (SAS), ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla
partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransports" (ABA), partecipante
svedese alla "Scandinavian Airlines System" (SAS).
4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di
imporre secondo la propria legislazione gli utili provenienti dalla alienazione di azioni
di una società, i cui beni sono costituiti principalmente da beni immobili situati in
detto Stato contraente, se il cedente è una persona fisica residente dell'altro Stato
contraente che: a) ha la nazionalità del primo Stato contraente; b) è stato per qualche
tempo residente di tale Stato contraente nel corso di un periodo di cinque anni
immediatamente precedente l'alienazione; e c) all'atto dell'alienazione esercitava solo o
con una persona di famiglia una influenza dominante sulla società .
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone
di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a
nome di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa .
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove
dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni ed
altri pagamenti analoghi
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni ed altri
pagamenti analoghi pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto
in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi,
corrisposti in virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente,
nonché le somme corrisposte in dipendenza di un'assicurazione di pensione conclusa
in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. Tali disposizioni si applicano
soltanto ai nazionali dello Stato contraente dal quale provengono i pagamenti.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la
nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori
Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti
di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente
per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo inferiore ad un anno, in
una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini
di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
Art. 21. Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in
questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto
altro Stato.
2. Gli studenti di una università o di un altro istituto di istruzione o gli apprendisti
di uno Stato contraente che, durante un soggiorno temporaneo nell'altro Stato contraente,
svolgono attività dipendente in questo altro Stato per un periodo non superiore a 100
giorni nel corso di un anno fiscale, in vista di ottenere una esperienza pratica relativa
ai loro studi o formazione professionale, sono imponibili in detto altro Stato unicamente
per la quota parte di reddito di lavoro dipendente che supera 1.500 corone svedesi per
mese solare o un ammontare equivalente in valuta italiana. Tuttavia, l'esenzione accordata
ai sensi del presente paragrafo non può eccedere l'ammontare totale di 4.500 corone
svedesi o un ammontare equivalente in valuta italiana. Le somme esentate in virtù del
presente paragrafo sono comprensive delle deduzioni personali concesse per l'anno fiscale
considerato.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Le autorità competenti
possono altresì convenire di modificare adeguatamente gli ammontare stabiliti nel
predetto paragrafo in relazione ai cambiamenti del valore della moneta, alle modifiche
apportate alla legislazione di uno Stato contraente o ad altre circostanze analoghe.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto od il
bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è
imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di
un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di
una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni
mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24. Disposizione
per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, se un residente della Svezia riceve un
reddito o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente
Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svezia dedurrà: a) dall'imposta svedese sui
redditi di tale residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; b)
dall'imposta svedese sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari all'imposta sul
patrimonio pagata in Italia. Tuttavia la somma dedotta nell'uno o nell'altro caso, non
può superare la quota dell'imposta svedese sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima
della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio imponibile
in Italia.
3. I dividendi attribuiti da una società che è residente dell'Italia a una società che
è residente della Svezia sono esentati dall'imposta svedese nella misura in cui detti
dividendi sarebbero esentati, secondo la legislazione svedese, qualora le due società
fossero residenti della Svezia. Tale esenzione si applicherà soltanto se gli utili da cui
derivano i dividendi sono assoggettati all'imposta italiana sul reddito in vigore alla
data della firma della presente Convenzione o ad ogni altra imposta sul reddito ad essa
assimilata o che ad essa si sia sostituita, o se una parte rilevante degli utili della
società che attribuisce i dividendi deriva, direttamente o indirettamente, da
un'attività diversa da quella di gestione di titoli o di altri analoghi beni, qualora
tale attività sia esercitata in Italia dalla società che attribuisce i dividendi o da
una società in cui essa partecipa con almeno il 25 per cento del capitale.
4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di redditi che sono imponibili in Svezia,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Svezia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di
imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli
stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione
sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana .
5. Se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente, il primo Stato può includere nella base imponibile detti
redditi o detto patrimonio, ma deve dedurre dall'imposta sul reddito o sul patrimonio un
ammontare pari alla quota dell'imposta sul reddito o sul patrimonio attribuibile, a
seconda del caso, ai redditi provenienti dall'altro Stato contraente o al patrimonio
posseduto in detto Stato contraente.
6. Se un residente di uno Stato contraente riceve utili, di cui al paragrafo 5
dell'articolo 13, o riceve pagamenti, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18, che sono
imponibili nell'altro Stato contraente, questo altro Stato dedurrà dall'imposta sul
reddito di detto residente un'ammontare pari all'imposta pagata nel primo Stato contraente
su tali utili o pagamenti. Tuttavia, tale deduzione, nell'uno o nell'altro caso, non
potrà eccedere la quota dell'imposta sugli utili o sui pagamenti dell'altro Stato
contraente, calcolata prima di effettuare la deduzione, attribuibile a seconda dei casi
agli utili od ai pagamenti imponibili in detto altro Stato.
7. Se, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte cui si
applica la presente Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo
limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini
dell'applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo.
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In
particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato
contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e
riduzioni di imposte o tasse concessi in relazione alla loro situazione o ai loro carichi
di famiglia.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia .
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei
confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere o denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso
ricade nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello
Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i
tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non
conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali
che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità
sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 28. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Modalità di
applicazione delle riduzioni delle imposte prelevate alla fonte
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione. Tuttavia, l'imposta svedese sui dividendi azionari è prelevata, al momento
del pagamento dei dividendi, con le aliquote ridotte previste dall'articolo 10 della
presente Convenzione. Se, a causa di circostanze particolari, l'imposta svedese sui
dividendi è stata prelevata con l'aliquota prevista dalla legislazione fiscale svedese,
l'imposta eccedente è rimborsata a richiesta dell'interessato. La procedura e le
condizioni per beneficiare delle limitazioni delle aliquote previste dall'articolo 10
della presente Convenzione, saranno stabilite dalle autorità svedesi.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente, di cui il contribuente è
residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presenta articolo. Esse possono, inoltre, stabilire, di comune
accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni di imposta previste dalla
presente Convenzione.
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Stoccolma appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Svezia: i) ai redditi realizzati a
decorrere dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli
strumenti di ratifica; e ii) all'imposta sul patrimonio determinata a decorrere dal
secondo anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) in
Italia: ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1ø
gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione del 20 dicembre 1956 tra la Svezia e l'Italia per evitare le doppie
imposizioni e per regolare certa altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio, così come modificata dall'Accordo aggiuntivo del 7 dicembre 1965, è
abrogata. Le sue disposizioni cesseranno d'avere effetto, relativamente alle imposte alle
quali si applica la presente Convenzione, in conformità al paragrafo 2.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente
può notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto e per via
diplomatica, entro il 30 giugno incluso di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno
successivo a quello della sua ratifica. In tal caso la Convenzione cesserà d'essere
applicabile: a) in Svezia: i) ai redditi realizzati a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno
solare successivo a quello della denuncia; e ii) all'imposta sul patrimonio determinata a
decorrere dal secondo anno solare successivo a quello della denuncia; b) in Italia: ai
redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1ø gennaio
dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari dei
due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a
Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua italiana, svedese e francese, quest'ultima
prevalendo in caso di contestazione.
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali All'atto della
firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e la Svezia per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni
supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) per quanto concerne l'articolo 2 se una imposta sul patrimonio dovesse in avvenire
essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà a detta imposta;
b) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4, quando, secondo le
disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, una persona fisica è considerata
residente dell'Italia ed anche residente della Svezia in virtù della disposizione detta
"regola dei tre anni", prevista dalla legislazione fiscale svedese, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono, di comune accordo, la questione della sua
residenza. Le disposizioni del primo comma del presente paragrafo si applicano soltanto ai
nazionali svedesi e la loro applicazione è limitata ai primi tre anni a decorrere dal
giorno di emigrazione dalla Svezia. Tali disposizioni si basano sulla normativa del
paragrafo 53 della legge svedese sull'imposta comunale sul reddito che è stata inserita
nella legislazione fiscale svedese al fine di evitare le evasioni fiscali;
c) per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese connesse con
l'attività della stabile organizzazione;
d) le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 13 sono state inserite nella Convenzione
al fine di evitare le evasioni fiscali. L'applicazione di tali disposizioni presuppone che
siano soddisfatte tutte le condizioni contenute nei punti da a) a c) del paragrafo;
e) ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 15 la sede della direzione effettiva del gruppo
di navigazione aerea "Scandinavian Airlines System" (SAS) si considera situata
in Svezia;
f) nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in
Italia, l'imposta svedese sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della
Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni
prevista nel paragrafo 4 dell'articolo 24;
g) le disposizioni del primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 25 non comportano in uno
Stato contraente l'esenzione dei dividendi o di altri pagamenti versati ad una società
residente dell'altro Stato contraente. Le stesse disposizioni, inoltre, non impediscono ad
uno Stato contraente di imporre, secondo la legislazione interna di detto Stato, i redditi
realizzati da una stabile organizzazione, che faccia parte di una società dell'altro
Stato contraente. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'imposta non può eccedere quella
applicabile alle società residenti del primo Stato contraente, in relazione ai loro utili
non distribuiti;
h) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione non conforme alla Convenzione
delle imposte italiane. Fatto a Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua italiana,
svedese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980 (Gazz. Uff. n. 241 del 2 settembre
1983). Il giorno 5 luglio 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della
Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a Roma il 6 marzo 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 giugno
1982, n. 439, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 15
luglio 1982. In conformità dell'art. 30, secondo comma, la convenzione è entrata in
vigore il giorno 5 luglio 1983. |