INDICE PER PAESE INDICE CRONOLOGICO

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
SVEZIA  1  ,  2

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L. 13 marzo 1958, n. 280.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (S.O. alla Gazz. Uff. n. 87 dell'11 aprile 1958) . (La Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni è entrata in vigore il 3 giugno 1958).

Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.

Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, al disposto degli articoli 22 e 11 delle Convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni Il Presidente della Repubblica Italiana e S.M. il Re di Svezia, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno nominato, a tale scopo, come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'Ambasciatore Gioacchino Scaduto Mendola di Fontana degli Angeli SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA il Ministro degli Affari Esteri, S.E. Osten Und‚n, i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte riscosse sui trasferimenti per causa di morte di cittadini italiani e svedesi.

Art. 2. La presente Convenzione determina le regole applicabili alle imposte seguenti: A) per l'Italia: 1) l'imposta sulle successioni; 2) l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario. B) per la Svezia: 1) l'imposta sulle successioni (arvsskatten); 2) l'imposta sul valore globale dell'eredità (kvarlatenskapsskatten). La presente convenzione si applica, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sarà istituita dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno Stato contraente, sia che si tratti di imposte che colpiscono il valore globale dell'asse ereditario, sia che si tratti di imposte che colpiscono le singole quote ereditarie o i legati.

Art. 3. I beni immobili situati in uno dei due Stati contraenti non saranno assoggettati all'imposta che in tale Stato. I beni immobili comprendono da una parte gli accessori e le scorte vive e morte delle aziende agricole o boschive, dall'altra parte il diritto d'usufrutto e il diritto alle rendite e agli altri frutti da essi derivanti. I canoni provenienti dal godimento di immobili o dallo sfruttamento di miniere o di altri giacimenti minerari, non costituenti beni immobili, saranno sottoposti a imposta nello Stato contraente nel quale questi immobili, miniere o giacimenti minerari sono situati. I crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti su immobili sono sottoposti ad imposta nello Stato in cui tali immobili sono situati.

Art. 4. I beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una professione liberale, e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei due Stati contraenti non sono soggetti all'imposta che in tale Stato. Si considera come stabile organizzazione il luogo nel quale speciali installazioni sono utilizzate in permanenza o nel quale disposizioni speciali sono state prese in relazione allo svolgimento di un'attività, come la direzione, gli uffici, le succursali, le officine, i laboratori, i magazzini, le miniere e ogni giacimento minerario oggetto di sfruttamento.

Art. 5. I beni non contemplati dagli articoli 3 e 4 sono assoggettati all'imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo del decesso. Ai fini della presente Convenzione, il de cuius sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale egli aveva la sua residenza effettiva e il suo luogo di abitazione. In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio, ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui l'interessato poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sarà decisa con un accordo particolare tra le supreme autorità fiscali dei due Stati. A tal proposito, sarà considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici più stretti. Se non sarà possibile pervenire ad una conclusione su tale punto, si terrà conto della nazionalità dell'interessato. Se il de cuius non aveva la sua residenza effettiva o il suo luogo di abitazione in nessuno dei due Stati contraenti egli sarà considerato domiciliato nello Stato in cui risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione relativa alla determinazione del suo domicilio sarà decisa mediante un accordo particolare tra le autorità fiscali supreme dei due Stati.

Art. 6. I debiti che gravano sui beni di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione o che sono garantiti su beni di tale natura, sono imputati nello Stato in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gli altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al momento della morte. Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il valore della somma di beni che tale Stato ha il diritto d'imporre, la differenza non coperta, è imputata sui beni assoggettati a imposta nell'altro Stato. Tuttavia, i debiti sono imputati sul valore dei fidecommessi solo nella misura nella quale essi sono afferenti a tali beni o sono garantiti da essi.

Art. 7. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare il diritto di ciascuno Stato contraente di applicare alle parti d'una successione da esso assoggettate a imposta, il tasso d'imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'eredità o il legato fossero soggetti a tributo nel suo territorio.

Art. 8. La presente Convenzione non può portare alcun pregiudizio alle esenzioni fiscali eventualmente accordate o che potranno essere accordate in avvenire, in forza di disposizioni di diritto internazionale, agli agenti diplomatici e consolari.

Art. 9. Ogni contribuente che prova che i provvedimenti adottati dalle autorità fiscali di ciascuno Stato contraente hanno provocato nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione, può reclamare alla autorità fiscale suprema dello Stato nel quale è considerato domiciliato, ai sensi dell'art. 5, o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso. Se il reclamo è ritenuto fondato lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione. Il reclamo deve essere fatto entro tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.

Art. 10. Le autorità fiscali supreme dei due Stati, potranno prendere accordi speciali per applicare le disposizioni della presente Convenzione e per evitare le doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte stabilite all'art. 2, nei casi non regolati dalla presente Convenzione o che possono presentarsi nel corso della sua applicazione e per risolvere le difficoltà e i dubbi che possono insorgere nella interpretazione o applicazione della Convenzione.

Art. 11. 1. La presente Convenzione sarà ratificata, per quanto riguarda l'Italia, dal Presidente della Repubblica Italiana, con l'autorizzazione del Parlamento e, per quanto riguarda la Svezia, da S.M. il Re di Svezia con il consenso del Riksdag. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma.
2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà alle successioni testamentarie o legittime apertesi a tale data.

Art. 12. La presente Convenzione resterà indefinitamente in vigore; ma ciascuno dei due Stati contraenti potrà, fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione cesserà di avere vigore con lo spirare dell'anno solare nel quale la denuncia è stata fatta ma essa continuerà ad applicarsi a tutte le successioni legittime e testamentarie apertesi fino alla fine dell'anno. In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Stoccolma, in doppio esemplare in lingua italiana e svedese, i due testi facenti ugualmente fede il 20 dicembre 1956.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione fra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e della Convenzione fra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, concluse a Stoccolma il 20 dicembre 1956 (Gazz. Uff. n. 138 dell'11 giugno 1958) . In base ad autorizzazione concessa con legge 13 marzo 1958, n. 280, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1958, il 3 giugno 1958 è stato effettuato a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione fra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e della Convenzione fra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, entrambe concluse a Stoccolma il 20 dicembre 1956. Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, della prima Convenzione e dell'art. 11, paragrafo 2, della seconda, le predette Convenzioni sono entrate in vigore il 3 giugno 1958.