-------------------------------------
L. 28 agosto 1989, n. 314. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984
(S.O. alla Gazz. Uff. n. 207 del 5 settembre 1989). (Entrata
in vigore il 9 maggio 1991)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata
in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica
di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e prevenire le evasioni fiscali. Il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka, desiderosi di concludere una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I Campo
di applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul
reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del
patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti
dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
riguarda lo Sri Lanka: i) l'imposta sul reddito (the income tax); e ii) l'imposta sul
patrimonio (the wealth tax) (qui di seguito indicate quali "imposta
srilanchese"); b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle
persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni di
carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine Sri Lanka designa la Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka;
b) il termine Italia designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, lo Sri Lanka o l'Italia e, se utilizzate in senso
geografico, il territorio nel quale è in vigore la legislazione fiscale dello Stato in
questione;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne lo Sri
Lanka: il "Commissioner General of Inland Revenue"; ii) per quanto concerne
l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di
detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona, che in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio che posseggono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna in entrambi gli Stati contraenti ovvero non
soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato
contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un giacimento di petrolio o di gas, una cava od un altro luogo di estrazione di
risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i
183 giorni; h) la prestazione di attività, comprese le attività di consulenza, da parte
di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attività di tale
natura si protraggono nel Paese per un periodo o periodi cumulativamente superiori a 183
giorni in un periodo di dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini del deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui la paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa; salvo il caso in cui la sua attività sia limitata
all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra. Capitolo III Imposizione sui redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali sono altresì considerati "beni immobili". Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione
- comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato
in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili derivanti dall'esercizio, in
traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente nel quale detto
esercizio viene svolto; ma l'imposta così applicata non può eccedere il 50 per cento
dell'imposta diversamente applicata in base alla legislazione interna in detto Stato.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio di qualsiasi natura da parte di imprese impegnate
nell'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.
4. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imponibili anche nello Stato contraente di cui
la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato
contraente: a) per quanto concerne la Repubblica italiana, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi; b) per quanto concerne
lo Sri Lanka, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo dei dividendi;
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui la società che paga i dividendi è residente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o
base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata, a
condizione che gli interessi siano imponibili nell'altro Stato contraente, non può
eccedere: a) per quanto concerne la Repubblica italiana, il 10 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi; e b) per quanto concerne lo Sri Lanka, il 10 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi pagati in relazione a crediti, prestiti, obbligazioni
o altri titoli debitori relativi a somme ricevute dall'estero prima della entrata in
vigore della presente Convenzione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato, se: a) il debitore degli interessi è il
Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al
Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo
(compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o
di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi
gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in
applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su
opere letterarie o artistiche, comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni
per trasmissioni radiofoniche o televisive; b) il 15 per cento in tutti gli altri casi .
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto, di un marchio
di fabbrica o di commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula o di un
procedimento segreto, nonché per l'uso o la concessione in uso di una attrezzatura
industriale, commerciale o scientifica e per informazioni concernenti un'esperienza
acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto
conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale
caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico
internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1,
2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di
una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella
misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di,
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati
nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
Amministrazione o del Collegio sindacale o di altro Organo analogo di una società
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato
contraente, dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli
7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le
annualità e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato
contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date
stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o
determinabile, in dipendenza dell'assunzione dell'onere di effettuare tali pagamenti
contro un adeguato ed intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto
Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi
.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi
costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali
pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica
sia un residente e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori e
insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente con lo scopo di insegnarvi o di effettuare
ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione
e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato
contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni
che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di
formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che esse
provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il
bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Capitolo IV Imposizione
del patrimonio
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un
residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in
detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato
contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno
Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale e
da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente
in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono
imponibili in detto Stato. Capitolo V Metodo per evitare le doppie imposizioni
Art. 24. Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Sri
Lanka, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2
della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta srilanchese relativa a tali elementi di reddito ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario dei detti elementi di reddito, in base alla legislazione italiana .
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione di Sri Lanka concernenti la concessione
di un credito nei confronti dell'imposta cingalese dell'imposta dovuta in un paese diverso
da Sri Lanka, l'imposta italiana dovuta sui redditi provenienti dall'Italia è ammessa in
deduzione dall'imposta cingalese dovuta sugli stessi redditi.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi,
interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in
parte per un periodo limitato di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tale
imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non
superiore: a) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; c) al 10
per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 a) dell'articolo 12; d) al
15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 b) dell'articolo 12.
Capitolo VI Disposizioni
speciali
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato
contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai
fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse
condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente
del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente
Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del
paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione
o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga
ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare tale accordo, tali scambi
di opinioni potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle
autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che esse prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso delle udienze
pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi
in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute
in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa
o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero
rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del
presente articolo .
Capitolo VII Disposizioni
finali
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1ø gennaio 1978; b) con
riferimento alle altre imposte sul reddito e alle imposte sul patrimonio, alle imposte
applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio
1978.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con
riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in
relazione ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1978
fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due
anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui
l'imposta è stata prelevata.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica,
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al
periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso,
la Convenzione cesserà di essere applicata: a) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare
successivo a quello della denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e
alle imposte sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che
iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della
denuncia. Fatta in duplice esemplare a Colombo il 28 marzo 1984 nelle lingue italiana,
cingalese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di
interpretazione prevarrà il testo inglese.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni
fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Democratica di Sri
Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni
supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione. Resta inteso:
a) che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se dovesse essere
successivamente istituita in Italia un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si
applicherà anche a detta imposta;
b) che l'imposta srilanchese sul patrimonio prelevata in base alla Convenzione sarà
portata in detrazione dall'imposta sul patrimonio successivamente istituita in Italia con
le modalità previste al paragrafo 2 dell'articolo 24;
c) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese
direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;
d) che il livello di imposizione delle imprese di navigazione dovrà essere identico a
quello cui sono assoggettate le imprese di navigazione di altre nazionalità, una volta
prese in considerazione le riduzioni di imposta concesse da Sri Lanka in base alle
Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono la tassazione in Sri Lanka del 50
per cento degli utili o del reddito delle imprese di navigazione;
e) che l'onere fiscale nei confronti dei canoni dovrà essere identico a quello riservato
ai canoni ricevuti da un residente di altri Paesi in base alle Convenzioni concluse da Sri
Lanka che prevedono aliquote più basse di quelle delle lettere a) e b) del paragrafo 2
dell'articolo 12;
f) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni, caso preventivamente instaurata laddove la
controversia concerne una applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
g) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediscono alle competenti
Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;
h) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione a servizi resi alle
Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS), all'Azienda di Stato italiana delle Poste e
Telegrafi (PP.TT.), all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.) e
all'Ente italiano per il Turismo (E.N.I.T.) sono regolate dalle disposizioni concernenti
le funzioni pubbliche e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della
Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Colombo il 28 marzo 1984 nelle lingue italiana,
cingalese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di
interpretazione prevarrà il testo in inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Colombo il 28 marzo 1984 (Gazz. Uff. n. 119 del 23 maggio 1991). Il giorno 9
maggio 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata
in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Colombo il 28 marzo 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 314
del 28 agosto 1989, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n.
207 del 5 settembre 1989. In conformità del cap. VII, art. 30, la convenzione è entrata
in vigore in data 9 maggio 1991. |