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L. 29 settembre 1980, n. 663. Ratifica ed esecuzione della convenzione
tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977 (S.O. alla Gazz. Uff. n.
292 del 23 ottobre 1980). (Entrata in vigore il 24 novembre 1980)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali Il Governo dell'Italia e il Governo della Spagna desiderosi di concludere una
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Capitolo I Campo
di applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili e immobili, sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Spagna: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (el
impuesto sobre la renta de las personas f¡s¡cas); 2) l'imposta sul reddito delle
società e delle altre persone giuridiche (el impuesto sobre la renta de sociedades y
demos entidades juridicas); 3) gli acconti d'imposta seguenti: i contributi fondiari
agricolo e urbano; l'imposta sui redditi del lavoro personale; l'imposta sui redditi di
capitale e l'imposta sulle attività ed utili industriali e commerciali (los singuies
impuestos a cuenta: las contribuciones territoriales r£stica y urbana; el impuesto sobre
los rendimientos del trabajo personal; ed impuesto sobre las actividades y beneficios
commerciales e industriales); 4) i canoni sulla superficie e l'imposta sugli utili
commerciali, regolati dalla legge del 27 giugno 1974, a carico delle imprese che si
dedicano alla ricerca ed allo sfruttamento degli idrocarburi (el c non de superficie y el
impuesto sobre la renta de sociedades, regulados pa la Ley de 27 de junio de 1974,
aplicable a las empresas que se dedican a la investigaci¢n y explotacion de
hidrocarburos); 5) le imposte locali sul reddito (los impuestos locales sobre la renta),
(qui di seguito indicate quali "imposta spagnola").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
entreranno in vigore dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle
imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche importanti apportate alle loro
rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Spagna" designa lo Stato spagnolo (la Spagna peninsulare, le
isole Baleari e le isole Canarie, i territori spagnoli d'Africa) e le zone adiacenti alle
acque territoriali della Spagna sulle quali, in conformità della legislazione spagnola,
la Spagna può esercitare i diritti relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino e
alle loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del
mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane situare al di fuori del
mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Spagna o l'Italia;
d) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
e) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente (ivi compresi lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche o
amministrative ed i suoi enti locali) e una impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente (ivi compresi lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche o
amministrative ed i suoi enti locali);
h) il termine "nazionale" designa: 1) ogni persona fisica che possiede la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) ogni persona giuridica, società di persone ed
associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Spagna: il Ministro delle
Finanze o altra autorità debitamente autorizzata dal Ministro; 2) in Italia: il Ministero
delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzioni o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo in caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far riconsiderare una qualsiasi delle dette
società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Tassazione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del
suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, dall'alienazione, nonché da ogni altra
forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella disposizione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione
le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese
le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è
situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata le sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune od a un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state contenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di
cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la proprio legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o una base fissa in detto altro Stato,
né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 12 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
da quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria
legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra il debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere: a) il 4 per cento dell'ammontare lordo delle remunerazioni di qualsiasi natura
pagate per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su un'opera letteraria,
drammatica, musicale o artistica (ad eccezione dei canoni relativi a films cinematografici
ed a opere registrate su nastri o bande magnetoscopiche destinate alla televisione); b) il
18 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche,
di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia un libera professione mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione alla quale
si ricollega la prestazione che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne
sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui
è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione,
compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione
(da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. Tuttavia gli utili provenienti dall'alienazione di navi e di aeromobili in
traffico internazionale come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone
di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a
nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
al lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove
dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la
nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente in detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il
beneficiario è residente se questi è un nazionale di detto Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori e
studenti
1. Un residente di uno Stato contraente su invito di una Università, Collegio o di un
altro Istituto di insegnamento superiore o di ricerca scientifica dell'altro Stato
contraente soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in questo altro Stato al
solo fine di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche nei predetti istituti non è
imponibile in detto altro Stato per le remunerazioni che riceve per tali attività di
insegnamento o di ricerca.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale, è o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di
formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 21. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto o il
bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
elementi di reddito sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Capitolo IV
Art. 22. Disposizioni
per evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Spagna, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Spagna, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuire ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
3. Per quanto concerne la Spagna: Se un residente della Spagna possiede di reddito che, in
conformità alla Convenzione, sono imponibili in Italia, la Spagna accorda sull'imposta
gravante sui redditi di detto residente una deduzione pari all'ammontare dell'imposta
pagata in Italia. L'ammontare così detto non può tuttavia eccedere la quota d'imposta,
calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia e la
predetta deduzione dell'imposta spagnola viene operata sia nei confronti delle imposte
generali che degli acconti d'imposta (prcomptes).
4. Quando, in conformità ad una disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un
residente di uno Stato contraente sono esentati da imposta in tale Stato, questo Stato
può nondimeno tener conto, conformemente alla propria legislazione interna, dei redditi
esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta sugli articoli di detto
residente.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 23. Non-discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso concorda ai
propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere o denominazione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Tale procedura non
potrà essere esperita dopo il termine di due anni a decorrere dalla notificazione o dalla
ritenuta alla fonte dell'imposta .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con la autorità competente dell'altro Stato contraente, al
fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo comune indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in senso ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alle legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le
persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini.
Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 26. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27. Domande di
rimborso
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione delle esenzioni o dello riduzioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del
presente articolo. Esse possono, altresì, stabilire, di comune accordo, procedere diverse
per l'applicazione delle limitazioni di imposta previste dalla presente Convenzione.
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 28. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Madrid appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui
redditi pagati a decorrere dal 1ø gennaio 1977; b) altre imposte relative ai periodi di
imposta che terminano a decorrere dal 1ø gennaio 1977 .
3. Le disposizioni della Convenzione italo-spagnola sul regime fiscale delle società del
28 novembre 1927 cesseranno di aver effetto dalla data di applicazione della presente
Convenzione.
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo
caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta
alla fonte sui redditi pagati a partire dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello
della denuncia; b) alle altre imposte relative ai periodi d'imposta che terminano a
decorrere dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia. In fede di che i
plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i
loro sigilli.
Fatto a Roma l'8 settembre 1977, in
duplice esemplare in lingua italiana, spagnola e francese, i tre testi facenti egualmente
fede e prelevando il testo francese in caso di dubbio.
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla convenzione tra la Spagna e l'Italia per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Resta inteso che:
a) per quanto concerne l'articolo 6 della presente Convenzione, le disposizioni previste
nel processo verbale della seconda sessione (Roma dal 29 maggio al 3 giugno 1957) della
Commissione Mista italo-spagnola, che hanno formato oggetto dello Scambio di note tra
l'Italia e la Spagna del 28 marzo 1958 e che costituiscono allegati all'accordo culturale
italo-spagnolo dell'11 agosto 1955, sono confermate ad ogni effetto. In particolare le
esenzioni fiscali convenute nei predetti accordi, ivi comprese quelle che sono previste a
favore del patrimonio del Collegio Spagnolo S. Clemente (Albornoz) in Bologna, producono
tutti i loro effetti a decorrere dalle date ivi indicate;
b) per quanto concerne l'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con l'attività della stabile organizzazione;
c) per quanto concerne l'articolo 12, il termine "canoni" comprende i pagamenti
dovuti in relazione a studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale;
d) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione "indipendente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo
cui l'attivazione della procedura amichevole non è alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la
controversia concerna un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
e) per quanto concerne l'articolo 28, le domande di rimborso, presentate in conformità
alla presente Convenzione da un residente di uno Stato contraente con riferimento alle
imposte dovute prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere
presentate nei due anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione medesima;
f) nonostante le disposizioni dell'articolo 28 paragrafo 2, le disposizioni dell'articolo
8 saranno applicabili alle imposte dovute a partire dal 1ø gennaio 1969.
Fatto a Roma l'8 settembre 1977 in due esemplari in lingua italiana, spagnola e francese,
i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di dubbio.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l'8
settembre 1977 (Gazz. Uff. n. 16 del 17 gennaio 1981). Il giorno 24 novembre, a Madrid, ha
avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra Italia e Spagna
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, firmata a Roma l'8 settembre 1977, la cui ratifica è stata autorizzata
con legge 29 settembre 1980, n. 663, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 23 ottobre 1980. In conformità dell'art. 28 la convenzione è
entrata in vigore il 24 novembre. |