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L. 26 luglio 1978, n. 575. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Singapore, con protocollo e scambio di note, per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977 (S.O. alla Gazz. Uff. n.
270 del 27 settembre 1978). (Entrata in vigore il 12
gennaio 1979)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con protocollo e scambio di note,
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, desiderosi di concludere
una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. L'oggetto
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei
beni mobili e immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne la Repubblica di Singapore: l'imposta sul reddito (the income tax) (qui di
seguito indicata quale "imposta singaporeana"); b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate
quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine di Singapore designa la Repubblica di Singapore;
b) il termine Italia designa la Repubblica Italiana; c) le espressioni "uno Stato
contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto
richiede, Singapore o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone, che è considerata come un ente ai fini dell'imposizione;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" o "cittadini" designa: 1) le persone fisiche
che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; 2) le persone
giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della
legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente o esclusivamente tra tali località ed uno o più strutture adibite alla
esplorazione o allo sfruttamento delle risorse naturali situate nelle acque adiacenti il
mare territoriale di detto Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:" 1) per quanto
concerne Singapore: il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; 2) per
quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contenuto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, le sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio o d'installazione la cui durata oltrepassa i sei mesi .
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente se essa esercita per più di sei mesi in detto altro Stato
contraente un'attività di controllo su di un cantiere di costruzione, di installazione o
di montaggio che essa ha stabilito in tale altro Stato contraente.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
6 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato contraente se: a)
essa ha ed abitualmente esercita nel detto primo Stato contraente il potere di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata
all'acquisto di beni o merci per l'impresa; o b) essa dispone nel detto primo Stato
contraente di un deposito di beni o merci appartenenti all'impresa sul quale esegue
ordinazioni per conto dell'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissario (rectius "commissionario" - ndr)
generale o di ogni altro intermediatore che goda di uno status indipendente, a condizione
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobiliari, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria, l'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione
- comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato
in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima e aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo
le modalità di applicazione del presente paragrafo. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote numerate, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui la società che paga i dividendi è residente un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso, i
dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili distribuiti, sugli utili non
distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dai quali essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 12 e mezzo per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi stessi sono pagati al
Governo dell'altro Stato contraente o ad un ente locale o ad un ente o organismo (compresi
gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti concessi in applicazione di
accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso gli interessi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la
persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata
non può eccedere: a) il quindici per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto
di autore su opere scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale o scientifico; b) il venti per cento dell'ammontare
lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la
concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie o artistiche, comprese le
pellicole cinematografiche o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione .
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono imponibili in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso
residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al
pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è
imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto
delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), sono imponibili in detto
altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Servizi
personali
1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe o i redditi percepiti da un residente di uno Stato contraente come
corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali), sono imponibili solo
in detto Stato a meno che i servizi non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se i
servizi sono quivi prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a questo titolo sono
tassabili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di servizi personali (compresi
quelli professionali) prestati nell'altro Stato contraente, sono imponibili solo nel primo
Stato contraente se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,
e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che è residente
di detto Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono
imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 15. Partecipazione
agli utili e altri compensi
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
Amministrazione di una società che è residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
Art. 16. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o profitti, ai
salari, agli stipendi e ai redditi analoghi che gli artisti dello spettacolo ritraggono
dalle prestazioni effettuate in uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato
contraente è finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di
una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o di un altro suo
ente.
3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le
prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli
articoli 7 e 14.
Art. 17. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 18. Relazioni
pubbliche
1.-a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente che: i) abbia la
nazionalità o la cittadinanza di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto
Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.-a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità o la
cittadinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 19. Professori ed
insegnanti
1. Una persona che è, prima del soggiorno nell'altro Stato contraente, residente di uno
Stato contraente, e che, su invito di un'università, di un collegio, di una scuola o di
un altro analogo istituto di istruzione, riconosciuto dalle competenti autorità di detto
altro Stato contraente, soggiorna in questo altro Stato contraente per un periodo non
superiore a due anni unicamente per insegnare o per condurre ricerche presso tali istituti
di istruzione ovvero per entrambi i fini, è impossibile (rectius "imponibile" -
ndr) nel detto primo Stato contraente sulle remunerazioni che riceve per tale insegnamento
o ricerca.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'attività di ricerca se
la stessa non è effettuata nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse
privato di una o più persone determinate.
Art. 20. Studenti ed
apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i
suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta in
questo altro Stato contraente a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti
situate fuori di detto altro Stato contraente.
Art. 21. Redditi diversi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono stati
espressamente trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono
imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Art. 22. Metodo per
evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella
Repubblica di Singapore, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può, prescindendo da ogni altra
disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di tali imposte
detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta singaporeana su tali elementi di credito, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario dei detti elementi di reddito in base alla legislazione italiana.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione di Singapore concernenti la concessione
di un credito nei confronti della imposta singaporeana dell'imposta dovuta in un paese
diverso da Singapore, l'imposta italiana dovuta su redditi provenienti dall'Italia è
deducibile dall'imposta singaporeana dovuta a grossi redditi.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi,
interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per
un periodo limitato di tempo in virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non
prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il: a) dieci per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10; b) dodici e mezzo per
cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e c) quindici per cento
dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.
Art. 23. Non
discriminazione
1. I nazionali o i cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro
Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi
di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali o i cittadini di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11, del paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da una impresa di uno Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero
deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Nel presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano
oggetto della presente Convenzione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente da
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso
ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità o la cittadinanza. Il caso dovrà essere
sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà
applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati
contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le
informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a
persone od autorità diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione
delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo; a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di
quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare
un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure
informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 26. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del
presente articolo .
Art. 28. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) in Singapore: con riferimento al
reddito dell'anno 1975, o dell'esercizio contabile che termina non più tardi del 31
dicembre 1975 e imponibile per l'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al,
1ø gennaio 1975 e per i successivi anni di accertamento. b) in Italia: con riferimento al
reddito imponibile per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø
gennaio 1975 e per i successivi periodi d'imposta.
3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con
riferimento ad ogni imposta dovuta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione
dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti, devono essere presentate entro tre anni
dalla entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui
l'imposta è stata prelevata.
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica,
non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione
cesserà di avere effetto: a) in Singapore, con riferimento al reddito imponibile per gli
anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio del secondo anno
solare successivo a quello della denuncia; b) in Italia, con riferimento al reddito
imponibile per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio
dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice
esemplare a Singapore il giorno 29 gennaio 1977 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi
i testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Singapore per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
Al momento della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni
aggiuntive che formeranno parte integrante della detta Convenzione. Resta inteso che:
a) con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5, il termine "stabile
organizzazione" comprende anche i cantieri di costruzione, di installazione o di
montaggio la cui durata in totale oltrepassa i dodici mesi in un periodo di diciotto mesi;
b) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con l'attività della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili
dall'esercizio di navi o aeromobili, in traffico internazionale, non sarà assoggettata
alle imposte locali sul reddito applicate nell'altro Stato contraente;
d) con riferimento all'articolo 23, le disposizioni ivi previste, non possono essere
interpretate nel senso che esse facciano obbligo a Singapore di accordare ai nazionali
italiani non residenti in Singapore le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e
le riduzioni di imposta che ai fini fiscali accorda soltanto ai propri cittadini o ad
altre persone ai sensi della legislazione singaporeana;
e) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va,
in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione
delle imposte non conforme alla Convenzione;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 27 non impediscono alle competenti
autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Singapore il giorno 29 gennaio 1977, in lingua inglese e
italiana entrambi i testi facenti egualmente fede.
SCAMBIO DI NOTE Eccellenza, ho l'onore di riferirmi al paragrafo 2 dell'articolo 12
della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo di Singapore per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito che è stata
firmata, in data odierna, a Singapore e di proporre, per conto del Governo della
Repubblica Italiana, che i due Governi convengano che se il Governo della Repubblica di
Singapore limiterà, in una qualsiasi Convenzione conclusa con altri Paesi dell'O.C.S.E.
l'imposta sui canoni relativi a diritti d'autore su opere letterarie o artistiche,
comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o
radiofoniche, ad una aliquota inferiore al venti per cento dell'ammontare lordo dei
canoni, i due Governi si consulteranno allo scopo di modificare il predetto articolo in
modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo di
Singapore informerà appena possibile il Governo Italiano su ogni nuova Convenzione con i
Paesi dell'O.C.S.E. che preveda un'aliquota inferiore al venti per cento sui predetti
canoni. Ho l'onore inoltre di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra
Eccellenza, che conferma l'adesione del Governo di Singapore alla proposta di cui sopra,
costituiscano un accordo tra i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 della
Convenzione. Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione
della mia più alta considerazione. FRANCO LUCIOLI OTTIERI Ambasciatore d'Italia
Eccellenza, ho l'onore di informarLa di aver ricevuto la Nota di Vostra Eccellenza, in
data odierna, del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi al paragrafo 2
dell'articolo 12 della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo di Singapore per
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito che è stata firmata, in data odierna, a Singapore e di proporre per conto del
Governo della Repubblica Italiana che i due Governi convengano che, se il Governo della
Repubblica di Singapore, limiterà, in una qualsiasi Convenzione conclusa con altri Paesi
dell'O.C.S.E., l'imposta sui canoni relativi a diritti d'autore per opere letterarie o
artistiche, comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni
televisive o radiofoniche, ad un'aliquota inferiore al venti per cento dell'ammontare
lordo dei canoni, i due Governi si consulteranno allo scopo di modificare il predetto
articolo in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il
Governo di Singapore informerà appena possibile il Governo Italiano su ogni nuova
Convenzione con i Paesi dell'O.C.S.E. che preveda un'aliquota inferiore al venti per cento
sui predetti canoni. Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e la risposta
di Vostra Eccellenza, che conferma l'adesione del Governo di Singapore alla proposta
suddetta, costituiscano un accordo tra i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo
12 della detta Convenzione". Ho l'onore, ancora, di confermare che il Governo di
Singapore accetta la proposta contenuta nella Nota di Vostra Eccellenza e di concordare
che la stessa e la presente risposta costituiscano un accordo tra i due Governi relativo
al paragrafo 2 dell'articolo 12 della detta Convenzione. Colgo l'opportunità per
manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione. HON
SUI SEN Ministro delle Finanze
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Singapore, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmata a Singapore
il 29 gennaio 1977 (Gazz. Uff. n. 48 del 17 febbraio 1979). Il giorno 12 gennaio 1979 ha
avuto luogo a Singapore in base ad autorizzazione disposta con legge 26 luglio 1978, n.
575, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 27 settembre
1978, lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
protocollo e scambio di note, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977. In conformità
dell'art. 28, [2], la convenzione è entrata in vigore il 12 gennaio 1979. |