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L. 9 ottobre 1997, n. 370. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione
russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996 (in S.O. n. 224/L alla G.U. n.
254 del 30 ottobre 1997).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Federazione russa, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati Contraenti.
Articolo 2 IMPOSTE
CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o
amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto
concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi; 4 - l'imposta sul
patrimonio netto delle imprese; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (b) per quanto concerne la
Federazione russa: 1 - l'imposta sugli utili (reddito) di imprese ed organizzazioni; 2 -
l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3 - l'imposta sui beni delle imprese; 4 - le
imposte sui beni delle persone fisiche; (qui di seguito indicate quali "imposta
russa")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in
sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 DEFINIZIONI
GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
(a) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e,
quando è usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne,
il mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare
territoriale italiano le quali, conformemente al diritto internazionale e alla
legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali,
possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti
per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse
naturali;
(b) il termine "Russia" designa la Federazione russa e, quando è usato in senso
geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne ed il mare territoriale,
lo spazio aereo, ed inoltre la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale
sulle quali la Federazione russa ha piena sovranità ed esercita i propri diritti
conformemente al diritto internazionale e federale;
(c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Russia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni
altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro
Stato Contraente designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno
Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa residente
di uno degli Stati Contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia
utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente.
(h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato Contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone,
e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
Contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze (ii) per quarto concerne la Russia, il Ministero
delle Finanze della Federazione russa od il suo rappresentante autorizzato;
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione, luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in
detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: (a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); (b)
se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli
Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna
abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato Contraente del quale ha la nazionalità; (d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati Contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa e considerata residente dello
Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 STABILE
ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) un sede
di direzione; (b) una succursale; (c) un'ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f)
una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un
cantiere di costruzione, di montaggio, o di installazione la cui durata oltrepassa i 12
mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci
appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da
parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di
affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche
scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per
l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di
poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome
dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile
organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto
Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di
ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la propria attività
in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di
per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 REDDITI
IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (inclusi i
redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione
dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili
e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 UTILI DELLE
IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso.
Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 UTILI
DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili solamente nello Stato Contraente di cui è residente la persona che ritrae
tali utili.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Articolo 9 IMPRESE
ASSOCIATE
Allorché
a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro
Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non lo sono stati possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Articolo 10 DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente
dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se il beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 10 per
cento del capitale della società che distribuisce i dividendi (tale quota di
partecipazione deve essere pari almeno a 100.000 dollari statunitensi o l'equivalente di
tale somma in altra valuta); (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in
tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di
comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non
riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i
dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei
crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è
residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, svolga nell'altro Stato
Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale
o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o
base fissa. In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato
Contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Articolo 11 INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca
e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato
Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli
interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore (è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una
base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è il
beneficiario effettivo dei canoni.
2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato
Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
Contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 13 UTILI DI
CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente in cui detti beni sono
situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato
Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di navi o di
aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di
dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in tale Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è
residente.
Articolo 14 REDDITI DA
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Articolo 15 REDDITI DA
LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un
periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e b)
le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati
da un'impresa di uno Stato Contraente in traffico internazionale, sono imponibili in tale
Stato Contraente.
Articolo 16 COMPENSI E
GETTONI DI PRESENZA
1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di
uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una
società residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 ARTISTI E
SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema,
della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato
Contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli
7, 14 e 15.
Articolo 18 PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 FUNZIONI
PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in detto Stato; b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nello Stato Contraente in cui i servizi vengono resi se la persona fisica è un
residente di detto Stato che non ha la nazionalità dell'altro Stato Contraente e che: i)
ha la nazionalità di detto Stato; o ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la
nazionalità dello Stato da cui riceve la pensione.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 PROFESSORI,
INSEGNANTI E RICERCATORI
Un professore, un insegnante, o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno
Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università,
collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente prima di tale
soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel detto primo
Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento
o di ricerca per un periodo non superiore a due anni.
Articolo 21 STUDENTI
Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi
in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo
Stato Contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria
formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o
di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali
somme, direttamente connesse con tali studi o formazione professionale, provengano da
fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 22 ALTRI
REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti
da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario
di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente
un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili
nell'altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto
le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali
attività eccede quello che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,
la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 23 PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un
residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in
detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione
indipendente sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico
internazionale, di proprietà di un residente di uno Stato Contraente, nonché dai
beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato Contraente.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 24 ELIMINAZIONE
DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: (a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di
reddito che sono imponibili in Russia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Russia, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana. (b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in
conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Russia,
l'imposta sul patrimonio versata in Russia sarà considerata come credito dell'imposta
italiana sul patrimonio versata in Russia sarà considerata come credito dell'imposta
italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia
non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio
posseduto in Russia nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del
patrimonio complessivo.
3. Per quanto concerne la Russia: Se un residente della Russia ritrae redditi o possiede
un patrimonio che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Italia, l'ammontare dell'imposta su detto reddito o patrimonio da
corrispondere in Italia sarà considerata come credito dell'imposta russa. L'ammontare di
tale credito, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta attribuibile a detto reddito
o patrimonio calcolata in Russia.
Articolo 25 NON
DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati Contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha
nell'altro Stato Contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni fiscali che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11, o il paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato
Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo
Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un
residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del
patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati
contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte che costituiscono
l'oggetto della presente Convenzione.
Articolo 26 PROCEDURA
AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
Contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità
competente dello Stato Contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel
paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati Contraenti.
Articolo 27 SCAMBIO DI
INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le
predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle
sentenze.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nei
senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato Contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero
essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente; (c) di fornire informazioni
che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un
processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Articolo 28 MEMBRI E
DIPENDENTI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARI E MISSIONI PERMANENTI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i membri ed i dipendenti di rappresentanze diplomatiche e consolari o missioni
permanenti in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni
di accordi particolari.
Articolo 29 ENTRATA IN
VIGORE
1. La presente Convenzione sarà oggetto di ratifica in ciascuno degli Stati Contraenti.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni avranno effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte
per le somme realizzate il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo
a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore; e (b) con riferimento ad altre
imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che
iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui
la Convenzione entrerà in vigore.
3. La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, verrà denunciata e cesserà di avere
effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 30 DENUNCIA
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli
Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via
diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo
caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte per le somme realizzate il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; (b) con riferimento ad altre
imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che
iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui
è stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente
Convenzione. FATTA a Roma, il 9 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana,
russa e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di
interpretazione dei testi in italiano e russo, il testo inglese verrà considerato quello
valido.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo
della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno
concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della
Convenzione. Resta inteso che:
a. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con l'attività di detta stabile organizzazione;
b. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in
traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: i) gli utili derivanti
dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte, e
la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto in
traffico internazionale di beni o merci; e ii) gli utili derivanti dal noleggio di navi o
aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili
a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e
secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di
navi o di aeromobili;
c. Qualora, in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, da parte di uno Stato
Contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro
Stato Contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia
intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le
variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta
persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si
effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26,
d. Con riferimento all'articolo 25, le disposizioni del presente articolo non pregiudicano
l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.
L'espressione "disposizioni interne" comprende in ogni caso le disposizioni per
limitare la deducibilità di spese ed analoghi oneri deducibili derivanti da transazioni
tra imprese di uno Stato Contraente ed imprese situate nell'altro Stato Contraente;
e. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 26, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che
vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne
un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.
f. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate su richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia regolato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di
rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un
attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente,
certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei
benefici previsti dalla presente Convenzione. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati Contraenti di
stabilire modalità diverse di applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
FATTO a Roma il 9 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, russa e
inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione
dei testi in italiano e russo, il testo inglese verrà considerato quello valido.
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