-------------------------------------
L. 18 ottobre 1978, n. 680. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a
Bucarest il 14 gennaio 1977 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 312 dell'8 novembre
1978). (Entrata in vigore il 6 febbraio 1979)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro
entrata in vigore in conformità all'articolo 31 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali Il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania, desiderosi di
promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi sulla base del rispetto
della sovranità e dell'indipendenza nazionali, dell'uguaglianza dei diritti, dei vantaggi
reciproci e della non-ingerenza negli affari interni, hanno stabilito di concludere una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, le cui disposizioni sono le seguenti:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e
amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana"). b) per quanto concerne la Romania: 1) l'imposta sui redditi derivanti dai
salari, dai lavori letterari, artistici, scientifici, dalla collaborazione a
pubblicazioni, a spettacoli, dalle perizie o da altre analoghe fonti; 2) l'imposta sui
redditi realizzati in Romania da persone fisiche e giuridiche non residenti; 3) l'imposta
sui redditi delle società miste costituite con la partecipazione delle organizzazioni
economiche rumene e dei loro associati stranieri, nonché l'imposta sulle
rappresentanze delle imprese commerciali e delle organizzazioni economiche straniere; 4)
l'imposta sui redditi derivanti dalle attività produttive (da mestieri, libere
professioni), nonché dalle imprese diverse da quelle di Stato; 5) l'imposta sui
redditi derivanti dall'affitto di fabbricati e di terreni; 6) l'imposta sui redditi
derivanti dalle attività agricole; (qui di seguito indicate quali "imposta
rumena").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Romania;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica, incluse le
società miste previste dalla legislazione rumena, o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini della imposizione;
d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile o di un veicolo ferroviario o stradale
da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato
contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo ferroviario o
stradale siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
f) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la
nazionalità (cetatenia) di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di
persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno
Stato contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Italia: il Ministero
delle finanze; 2) in Romania: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante
autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione .
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio che posseggono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambe gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La
stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate
costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
montaggio o di costruzione la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna a seguito di
contratto di vendita di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c)
le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da
parte di un'altra impresa; d) le merci appartenenti all'impresa esposte in una fiera
commerciale o in una mostra sono vendute dall'impresa alla fine di detta fiera e mostra;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di
raccogliere informazioni per l'impresa; f) una sede fissa di affari è utilizzata, per
l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche
o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato si dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del
suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi dei beni immobili
utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato
contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.
Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla
stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Trasporto
internazionale
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di veicoli ferroviari o
stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di
uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune ("pool"), a un esercizio
comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono esser tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dall'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali, ivi compresi gli utili distribuiti dalle
società miste, assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo
la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si colleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti degli stessi
concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare dei canoni. Le autorità competenti degli Stati
contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei
canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale
provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o
non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e
che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Provvigioni
1. Le provvigioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili di detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali provvigioni possono essere tassate nello Stato contraente dal quale
essere provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce le provvigioni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata
non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare delle provvigioni. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "provvigioni" designa i pagamenti
fatti ad una persona per servizi da essa resi in qualità di agente, ma non comprende i
pagamenti fatti in corrispettivo di attività indipendenti di cui all'articolo 15 o di
attività dipendenti di cui all'articolo 16.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
delle provvigioni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono le provvigioni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base
fissa ivi situata e le provvigioni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso le
provvigioni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
5. Le provvigioni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore delle provvigioni, sia esso
residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo di pagare le provvigioni
e tali provvigioni sono a carico della stabile organizzazione, le provvigioni stesse si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare delle provvigioni pagate, tenuto conto dei
servizi per i quali sono pagate, eccede quello che sarebbe stato conveniente (rectius
"convenuto" - ndr) tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 14. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione, di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione,
compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione
(da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati
nel paragrafo 3 dell'articolo 24 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i
beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 15. Professioni
libere
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di
una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla
parte attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 16. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficio soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili o di veicoli ferroviari o
stradali in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 17. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 18. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. I redditi che gli artisti dello spettacolo e gli sportivi residenti di uno Stato
contraente realizzano in dipendenza di attività esercitate nell'altro Stato contraente
nel quadro di scambi culturali previsti da accordi culturali conclusi tra i due Stati
contraenti non sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, di un artista dello spettacolo
o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia
l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente
dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16.
Art. 19. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 20. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la
nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 21. Professori,
insegnanti e ricercatori
Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti
di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente
per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due
anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica
senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
Art. 22. Studenti e
apprendisti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in
questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fondi situate fuori di detto
altro Stato.
2. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente
di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente che svolge non
a tempo pieno o in modo occasionale nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo
che sia ragionevolmente giustificato in rapporto al conseguimento delle finalità di cui
al paragrafo 1, non sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 23. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricolleghi
effettivamente il diritto od il bene produttivo del reddito. In tal caso, gli elementi di
reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Art. 24. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è
imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di
un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di
una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
3. Le navi, gli aeromobili e i veicoli ferroviari o stradali utilizzati nel traffico
internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 25. Metodo per
evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di
reddito che sono imponibili in Romania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Romania, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
3. Se un residente della Romania possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Italia, la Romania nel calcolare la proprie imposte specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano
diversamente. In tal caso l'imposta pagata in Italia sarà dedotta dalla imposta dovuta in
Romania in conformità delle proprie leggi fiscali. La somma così dedotta non può,
tuttavia, superare la quota di imposta rumena attribuibile ai detti elementi di reddito.
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo gli utili che le imprese statali rumene
versano al bilancio dello Stato si considerano quali imposte dovute alla Romania.
Art. 26. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In
particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato
contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e
riduzioni di imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto Stato
trovantisi nelle medesime condizioni.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del
paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa
di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai
fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni
in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti,
i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile
di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti
nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale, è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 27. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il caso ricade
nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 26, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre
anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non
conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali che
siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o di dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 28. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od
autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le
predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 29. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 30. Procedura di
rimborso
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, le modalità di applicazione del
presente articolo .
Art. 31. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati
durante i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno
solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore .
Art. 32. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica,
non prima di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione con un
preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la
Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta
alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b)
alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre
dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due
esemplari in lingua italiana ed in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente
fede.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
di Romania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti
disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso:
a) che, per quanto concerne l'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire
essere istituita in Italia e in Romania, la Convenzione si applicherà a detta imposta. In
tal caso per la eliminazione della doppia imposizione si applicheranno le disposizioni
contenute nell'articolo 25;
b) che, tra i redditi di cui all'articolo 23, sono compresi i redditi derivanti dalle
attività di controllo qualitativo e quantitativo delle merci, di assistenza tecnica e di
addestramento professionale dei dipendenti, nonché i redditi derivanti
dall'esecuzione di perizie o quelli derivanti dalla prestazione di altri servizi non
espressamente trattati nella Convenzione;
c) che, in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 27, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui la attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme alla
Convenzione delle imposte italiane;
d) che, la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 30 non esclude
l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono
di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta
cui dà diritto la Convenzione;
e) che, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 31, le disposizioni del
paragrafo 1 dell'articolo 8 si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati nei
periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1ø gennaio 1969;
f) che l'espressione "suddivisione politica o amministrativa" usata nel testo
della Convenzione, allorché si riferisce alla Romania, va intesa come
"suddivisione amministrativo territoriale".
Fatto a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due esemplari in lingua italiana ed in lingua
rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a
Bucarest il 14 gennaio 1977 (Gazz. Uff. n. 63 del 5 marzo 1979). Il giorno 6 febbraio
1979, a Roma, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 ottobre 1978, n. 680,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 312 dell'8 novembre 1978,
ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977. In conformità dell'art. 31,
[2], la convenzione è entrata in vigore il 6 febbraio 1979. |