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L. 10 luglio 1982, n. 562. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie
imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul
reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980
(S.O. alla Gazz. Uff. n. 224 del 16 agosto 1982). (Entrata
in vigore il 15 gennaio 1983)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in
materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio
1980.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in
materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica portoghese desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire l'evasione fiscale in materia di
imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana"); b) per quanto concerne il Portogallo; 1) il contributo fondiario (a
contribuiao predial); 2) l'imposta sull'industria agricola (o imposto sobre a
industria agricola); 3) in contributo industriale (a contribuiao industrial); 4)
l'imposta sul reddito dei capitali (o imposto de capitais); 5) l'imposta professionale (o
imposto profissional); 6) l'imposta complementare (o imposto complementar); 7) l'imposta
sui plusvalori (o imposto de mais-valias); 8) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio
(o imposto sobre o rendimento do petr¢leo); 9) le addizionali percepite sulle imposte
enumerate dal n. 1) al n. 8); 10) le altre imposte percepite per conto degli enti locali
il cui ammontare è determinato in funzione delle imposte enumerate dal n. 1) al n. 8),
nonché le corrispondenti addizionali; (qui di seguito indicate quali "imposta
portoghese").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno
istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le
sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, il Portogallo o l'Italia;
b) il termine "Portogallo", impiegato in senso geografico, designa il territorio
del Portogallo situato nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e Madeira;
esso comprende parimenti i territori al di fuori della sovranità marittima del Portogallo
che sono, o che saranno designati, ai sensi della legislazione portoghese sulla
piattaforma continentale, come territori sui quali possono essere esercitati i diritti del
Portogallo relativi al fondo ed al sottosuolo marini, nonché alle loro risorse
naturali;
c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del
mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori
del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
h) l'espressione "Autorità competente" designa: 1) per quanto concerne il
Portogallo: il Ministro delle finanze, il direttore generale dei tributi e delle imposte o
i loro rappresentanti autorizzati; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle
finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in
questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione
permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel
quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato
in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente
dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti
degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in
quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Tassazione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono
imponibili in questo altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche e analoghe in condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una
stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave. 3. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le
Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice .
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato, o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono
imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di
comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente od un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e come tale ne sopporta l'onere, gli interessi stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 12 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le Autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le pellicole e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una
base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa nel cui interesse è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei
canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto della altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili di detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico
internazionale, come pure di beni mobili destinati all'esercizio di queste navi o
aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato. Tuttavia, detti redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei
seguenti casi: a) se il residente dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di
una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso è imponibile nell'altro
Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa; o b) se
la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi di
durata complessiva eguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articolo 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per
conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico
internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o
del collegio sindacale o di un analogo organo di una società residente nell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, le remunerazioni pagate dalla
predetta società ad un membro di uno dei suoi organi come corrispettivo di un'attività
permanente sono imponibili conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della presente
Convenzione.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articolo 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, come un artista di teatro, del cinema,
della radio o della televisione, o come un musicista, o in qualità di sportivo, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato
contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato; b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto
Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa, o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato; b) tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora la persona fisica sia un residente di
questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e
pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o lo era immediatamente prima,
residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo
scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale,
riceve per sopperire alle spese si mantenimento, di istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in detto altro Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o siano percepite quale
remunerazione di una attività esercitata nell'altro Stato non a tempo pieno e nei limiti
di un reddito ragionevole che gli possa permettere di attendere ai suoi studi o alla sua
formazione professionale.
Art. 21. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli
provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso
in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata, e il diritto od il bene generatore dei redditi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
Capitolo IV Eliminazione
della doppia imposizione
Art. 22. Disposizioni
per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Portogallo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Portogallo, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono parimenti applicabili nel caso in cui l'imposta
portoghese sul reddito sia stata oggetto di esenzione o di riduzione come se la detta
esenzione o riduzione non fosse stata accordata .
4. Se un residente del Portogallo riceve redditi che, in conformità alle disposizioni
della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Portogallo dedurrà dall'imposta
portoghese sui redditi di tale residente un'ammontare pari all'imposta sul reddito pagata
in Italia. La deduzione non può tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito,
calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 23. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone e
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda
ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
5. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese similari del primo Stato.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte oggetto della presente
Convenzione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle
disposizioni della Convenzione .
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità degli Stati contraenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le
informazioni così scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle
persone od autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che
formano oggetto della presente Convenzione, nonché all'Autorità giudiziaria.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto o un processo commerciale, industriale o professionale,
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 26. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27. Domande di
rimborso
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti sono rimborsate a richiesta
dell'interessato o dello Stato di cui è residente qualora il diritto alla percezione di
dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del
presente articolo . Capitolo VI Disposizioni finali
Art. 28. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Lisbona non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli
strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Portogallo: i) alle
imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre
dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica; ii) alle altre imposte sui redditi
relativi agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli
strumenti di ratifica; b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi
d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello
scambio degli strumenti di ratifica.
3. Le disposizioni dell'articolo 8 e del paragrafo 3 dell'articolo 13 saranno applicabili
alle imposte sul reddito relative all'anno fiscale 1970 e seguenti.
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica,
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo
caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: a) in Portogallo: i) alle imposte dovute alla
fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
ii) alle altre imposte sui redditi relative agli anni solari che iniziano dopo il 31
dicembre dell'anno della denuncia; b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei
periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a
quello in cui è stata notificata la denuncia. In fede di che i plenipotenziari dei due
Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a
Roma il 14 maggio 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese e francese,
quest'ultima prevalendo in caso di dubbio.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese
per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposta sul
reddito All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica
italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire
l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti plenipotenziari hanno
concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della
Convenzione. Resta inteso che:
a) per quanto concerne l'articolo 6, le sue disposizioni si applicano anche ai redditi
derivanti da beni mobili che, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in
cui detti beni sono situati, sono assimilati ai redditi derivanti da beni immobili;
b) per quanto concerne l'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con l'attività della stabile organizzazione;
c) per quanto concerne l'articolo 10, paragrafo 3, nel caso del Portogallo, il termine
"dividendi" comprende anche gli utili attribuiti o pagati in base ad un
contratto di partecipazione agli utili (conta em partecipaao);
d) per quanto concerne gli articoli 10, 11 e 12 l'espressione "pagati" può
essere intesa nel senso che comprende anche i dividendi, gli interessi ed i canoni
attribuiti ad un residente dell'altro Stato contraente;
e) per quanto concerne l'articolo 13, le sue disposizioni non saranno interpretate nel
senso di limitare il diritto del Portogallo di assoggettare ad imposta gli utili
provenienti dall'aumento del capitale delle società che hanno la loro sede o la loro sede
di direzione effettiva in Portogallo quando l'aumento derivi dal passaggio a capitale di
riserve o dall'emissione di azioni;
f) per quanto concerne l'articolo 22, niente impedisce a uno degli Stati contraenti,
quando ai sensi di una qualsiasi disposizione della Convenzione i redditi di un residente
di detto Stato siano stati ivi esentati da imposta, di tener conto dei redditi così
esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di detto
residente;
g) per quanto concerne l'articolo 22, paragrafo 3, niente impedisce che, tenuto conto
dell'evoluzione della situazione economica e sociale portoghese ed italiana, il beneficio
ivi previsto sia applicato anche all'Italia;
h) con riferimento al paragrafo 1, dell'articolo 24, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il grafico secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte italiane non
conforme alla Convenzione;
i) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude l'interpretazione secondo
la quale le Autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo
stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta cui dà diritto
alla Convenzione.
Fatto a Roma il 14 maggio 1980 in due esemplari in lingua italiana, portoghese e francese,
prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta
sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980 (Gazz. Uff. n. 36
del 7 febbraio 1983). Il giorno 16 dicembre 1982, ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposta sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980, la cui
ratifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1982, n. 562, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 16 agosto 1982. In conformità all'art. 28,
secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 15 gennaio 1983. |