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L. 28 agosto 1989, n. 313. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984
(S.O. alla Gazz. Uff. n. 207 del 5 settembre 1989). (Entrata
in vigore il 27 febbraio 1992)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Roma il 22
giugno 1984.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno Stato contraente qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e ii) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana") b) per quanto concerne il
Pakistan: - l'imposta sul reddito, (the income tax) - le sovrimposte, (the super tax) e -
le addizionali (surcharge) (qui di seguito indicate quali "imposta pakistana")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in
sostituzione delle imposte esistenti da parte di uno degli Stati contraenti o da parte del
Governo dei territori cui la presente Convenzione è estesa in base all'articolo 28 della
Convenzione medesima. Alla fine di ogni anno, le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Pakistan" designa il Pakistan così come definito nella
Costituzione della Repubblica islamica del Pakistan e comprende le zone al di fuori delle
acque territoriali del Pakistan le quali in base alla legislazione pakistana costituiscono
zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Pakistan con riguardo al fondo ed
al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori delle acque territoriali italiane che, secondo la legislazione italiana relativa
all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come
zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo
al fondo ed al sottosuolo marini ed alle risorse naturali;
c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Pakistan;
d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed altra
associazione di persone;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che posseggono la
nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, società di persone,
associazioni ed altri enti costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno
Stato contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno degli
Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati
esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: - per quanto concerne l'Italia,
il Ministero delle Finanze; - per quanto concerne il Pakistan, l'Ufficio Centrale delle
entrate (The Central Board of Revenue).
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativamente alle imposte oggetto della Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in
detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione
permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è
considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è
considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno
di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se
detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di
comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un salone permanente
di vendite; h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa
attività di supervisione, quando tale cantiere, progetto o attività abbiano una durata
superiore a sei mesi; i) la prestazione di attività, comprese le attività di consulenza,
da parte di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attività di
tale natura si protraggono per lo stesso progetto o per progetti collegati nel Paese per
un periodo o periodi cumulativamente superiori a tre mesi .
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti
all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di
deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è
utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano
carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente a nome o per conto di un'impresa
dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di
cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo
Stato se essa: a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere
contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta
persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) dispone abitualmente in
detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale abitualmente preleva merci
per la consegna a nome o per conto dell'impresa stessa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate
interamente o in parte per conto dell'impresa o di un gruppo di imprese controllate
centralmente, esso non sarà considerato come un intermediario che goda di "uno
status indipendente" ai fini del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che le attribuisce la
legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e
forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei
beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga o non abbia svolto la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma
soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili: a) alla stabile
organizzazione; o b) alle vendite di merci identiche o analoghe a quelle vendute o
derivino da attività identiche o analoghe a quelle esercitate per mezzo di detta stabile
organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, non sarà concessa alcuna deduzione per gli
ammontari pagati o imputati (in maniera diversa dal rimborso di spese effettive) dalla
stabile organizzazione alla sede centrale dell'impresa o a qualsiasi altro suo ufficio,
sotto forma di: a) canoni, compensi o altre retribuzioni analoghe per l'uso di brevetti o
altri diritti; b) provvigioni per servizi specifici prestati o per direzione; e c)
interessi o danaro dato in prestito alla stabile organizzazione ad eccezione del caso di
un istituto bancario.
5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
6. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea 1. I redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato
contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono
imponibili in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi derivanti ad una impresa di uno
Stato contraente dall'esercizio di navi o di aeromobili nell'altro Stato sono imponibili
in detto altro Stato, ma l'imposta così applicata deve essere ridotta del 50 per cento.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti ai redditi derivanti ad una
impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"),
a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui è
residente la società che paga i dividendi, e in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo,
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi
se la società beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società
che paga i dividendi e quest'ultima esercita un'attività industriale; b) il 25%
dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi .
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività
professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che il beneficiario mantenga una stabile organizzazione o a una base
fissa in detto altro Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione
degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti, anche se i dividendi pagati o
gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da
detto altro Stato.
6. Le disposizioni del presente articolo non riguardano l'imposizione delle società per
gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 30 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una attività professionale mediante una base
fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la
propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
7. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il
Governo di detto Stato contraente; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro
Stato contraente o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) totalmente
posseduti da detto altro Stato contraente.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 30 per cento dell'ammontare lordo dei canoni così come definiti al paragrafo
3.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole e le registrazioni
per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di
commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, per l'uso o la
concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per
informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico .
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa
ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a
carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, così come definiti al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente per l'esercizio di un'attività
professionale, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili nell'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi ed
aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente e
dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in detto Stato
contraente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione delle azioni del capitale azionario di una
società i cui beni consistono principalmente, direttamente o indirettamente, di beni
immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al
paragrafo 3, che costituiscono una sostanziale partecipazione in una società residente di
uno Stato, sono imponibili da detto Stato .
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai
paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di
un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono
imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, nelle seguenti circostanze detto reddito
può essere tassato nell'altro Stato contraente e cioè: a) se egli dispone abitualmente
di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività: in
tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura
in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell'altro Stato
contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale; o c) se le remunerazioni derivanti per prestazioni nell'altro
Stato contraente a residenti di detto Stato contraente oltrepassano 75.000 rupie o
l'equivalente in valuta italiana nel corso dell'anno fiscale, nonostante che il loro
soggiorno in detto Stato non superi nel corso dell'anno fiscale un periodo o periodi che
ammontano in totale a 183 giorni.
2. L'espressione "attività professionale" comprende, in particolare, le
attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o
pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri,
architetti, dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente possono essere tassati in detto Stato, a meno che
l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta,
le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, o b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di,
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, o c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in
traffico internazionale possono essere tassate nello Stato contraente nel quale è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe
che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale o di un organo analogo di una società residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresì ai pagamenti percepiti da un
funzionario di una società di livello dirigenziale che svolge incarichi di natura analoga
a quelli esercitati da una persona di cui al paragrafo 1.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, compresi i pugili o i lottatori, possono essere tassati in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato
contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli
articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato;
o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 non si applicano alle remunerazioni e
pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Studenti e
apprendisti
1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di
recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato
contraente unicamente in qualità di studente presso un'università, istituto superiore od
altro istituto d'istruzione o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in
detto Stato contraente dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente
connessa a tale soggiorno: a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo
mantenimento, istruzione o apprendistato, e b) per un periodo non superiore
complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese
in detto Stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.
2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di
recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato
contraente, unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto
beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un
organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o in base ad un programma di
assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, è esente da imposizione
in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della sua
prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno: a) per l'ammontare
di detta borsa di studio, contributo o premio; b) per tutte le rimesse dall'estero
effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e c) per qualsiasi
remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro Stato contraente
semprechè tale attività sia attinente ai suoi studi, ricerche e apprendistato.
3. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di
recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato
contraente unicamente in qualità di apprendista allo scopo di acquisire esperienza
tecnica, professionale o commerciale, è esente da imposizione in detto Stato contraente
per un periodo non superiore a due anni dal momento della prima permanenza in detto Stato
contraente connessa a tale soggiorno: a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per
il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e b) per un periodo non superiore
complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese
in detto Stato contraente, semprechè tali attività siano attinenti ai suoi studi o
apprendistato.
Art. 21. Professori e
insegnanti
1. Le remunerazioni percepite da un professore o un insegnante il quale è residente di
uno Stato contraente all'inizio della sua permanenza nell'altro Stato contraente e che
soggiorna temporaneamente in detto altro Stato allo scopo di insegnare o di intraprendere
studi avanzati o ricerche, per un periodo non superiore a due anni, presso un'università,
istituto d'istruzione superiore, scuola o altro istituto di istruzione in detto altro
Stato contraente, sono esenti da imposizione in detto altro Stato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il termine "remunerazione"
comprende le rimesse derivanti da fonti situate al di fuori dell'altro Stato effettuate
per consentire al professore od insegnante di porre in essere gli scopi di cui al
paragrafo 1.
Art. 22. Redditi non
espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente provenienti dall'altro
Stato contraente, e che non siano stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, possono essere tassati in entrambi gli Stati contraenti.
Art. 23. Eliminazione
della doppia imposizione
1. Per quanto concerne il Pakistan: Se un residente del Pakistan possiede elementi di
reddito che sono imponibili in Italia, il Pakistan, nel calcolare le proprie imposte sul
reddito, specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nel reddito
complessivo assoggettato alle citate imposte detti elementi di reddito, a meno che
espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tale
caso, il Pakistan deve dedurre dalle imposte così calcolate la imposta sui redditi pagata
in Italia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere quello cui si sarebbe
pervenuti applicando l'aliquota media di tale imposta al reddito doppiamente tassato.
2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili nel Pakistan, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Pakistan, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle
imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non è
prelevata in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo per promuovere lo sviluppo
economico di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera
pagata per un ammontare non superiore al 25 per cento.
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6
dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Nel presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte che
costituiscono l'oggetto della presente Convenzione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente
Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del
paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una adeguata soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di
amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti o per dare
esecuzione alle disposizioni della Convenzione.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare la Convenzione e le leggi interne degli Stati contraenti
relativamente alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente Convenzione ed in
particolare per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato
dall'articolo 1. Le informazioni in tal modo scambiate saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e
saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità
giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento e della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone
od autorità sopracitate potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze
pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso
di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Estensione
territoriale
1. La presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le necessarie
modifiche, ad ogni Stato o territorio di cui gli Stati contraenti curano le relazioni
internazionali e che prelevano imposte di natura sostanzialmente analoga a quelle cui si
applica la Convenzione. Ciascuna estensione ha effetto a partire dalla data, con le
modifiche ed alle condizioni, ivi comprese le condizioni relative alla denuncia, che sono
fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti per mezzo di scambio di note
diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni
costituzionali.
2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della
Convenzione da parte di uno di essi ai sensi dell'articolo 31 porrà termine, alle
condizioni previste da detto articolo, all'applicazione della Convenzione in ogni Stato o
territorio cui essa è stata estesa in conformità del presente articolo.
Art. 29. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Islamabad non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dallo scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni si applicheranno: a) in Italia: con riferimento alle imposte italiane,
per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno
solare in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo; b) in Pakistan: con
riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che iniziano il, o
successivamente al, primo gennaio dell'anno solare in cui lo scambio degli strumenti di
ratifica ha luogo.
3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Accordo per evitare la
doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo tra il
Pakistan e l'Italia, firmato l'8 giugno 1978, cesserà di avere effetto.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato
contraente può denunciarla entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia dopo la
scadenza di un periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore, dandone
preavviso scritto all'altro Stato contraente per via diplomatica, e, in tal caso, la
Convenzione cesserà di avere efficacia: a) in Italia: con riferimento alle imposte
italiane per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; b) in
Pakistan: con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che iniziano il,
o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata
notificata la denuncia.
Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 22 giugno 1984, nelle lingue italiana ed
inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di
interpretazione prevarrà il testo inglese.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma della Convenzione conclusa
in data odierna la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i
sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte
integrante della detta Convenzione. Resta inteso:
a) che con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, se un magazzino è utilizzato ai soli
fini di consegna di merci, esso sarà considerato come una stabile organizzazione;
b) che, con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute
per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione;
c) che, con riferimento all'articolo 8, nella determinazione delle proprie imposte sul
reddito ciascuno Stato contraente includerà le imposte locali sul reddito applicate in
conformità della propria legislazione;
d) che, con ulteriore riferimento all'articolo 8, il Pakistan ha precisato che seguirà il
principio della tassazione alla fonte dei redditi derivanti ad un'impresa nell'esercizio,
in traffico internazionale, di navi od aeromobili nel corso dei suoi futuri negoziati con
altri Paesi;
e) che, con riferimento all'articolo 10, paragrafo 2, l'espressione "impresa
industriale" designa: i) la manifattura di merci o materiali o l'assoggettamento di
merci o materiali a lavorazioni che apportino sostanziali cambiamenti alla loro condizione
originale; ii) costruzioni navali; iii) fornitura di elettricità, energia idraulica, gas
ed acqua; iv) operazioni minerarie, comprese l'esercizio di un pozzo petrolifero o della
fonte di depositi minerari; e v) altre imprese, che possono essere considerate
dall'autorità competente come imprese industriali ai fini di detto articolo;
f) che, con riferimento agli articoli 11 e 12, se il Pakistan dovesse in futuro concordare
un'aliquota più bassa di imposta sugli interessi e/o sui canoni ad un terzo Stato, membro
dell'OCSE, allora detta aliquota più bassa dovrà parimenti applicarsi ai residenti
italiani;
g) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 12, una società i cui investimenti
in beni immobili sono equivalenti o superiori al 51 per cento del capitale investito,
sarà considerata come una società avente investimenti principalmente in beni immobili;
h) che, con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 13, il possesso del 25 per cento o
più del capitale azionario sarà considerato come una sostanziale partecipazione in una
società;
i) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la
controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente
Convenzione;
j) che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediscono alle competenti
autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 22 giugno 19ottantaquattro, nelle lingue
italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di
interpretazione prevarrà il testo inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica
del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 22 giugno
1984 (Gazz. Uff. n. 113 del 16 maggio 1992). Il giorno 27 febbraio 1992 ha avuto luogo lo
scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 22 giugno 1984, la cui ratifica è stata
autorizzata con legge 28 agosto 1989, n. 313, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1989. In conformità dell'art. 30, la
convenzione è entrata in vigore il giorno 27 febbraio 1992, data dello scambio degli
strumenti di ratifica. |