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L. 26 luglio 1993, n. 305. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja
l'8 maggio 1990 (Suppl. Ord. n. 76 alla Gazz. Uff. n. 194 del 19 agosto
1993). (Entrata in vigore il 3 ottobre 1993)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il
Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a
L'Aja l'8 maggio 1990.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL REGNO DEI PAESI BASSI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE
Il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo del Regno dei Paesi Bassi, desiderosi di sostituire con una nuova Convenzione
la Convenzione firmata a l'Aja il 24 gennaio 1957 per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I Campo di applicazione della convenzione
Art. 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati.
Art. 2 Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di uno degli Stati, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi
enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne i Paesi Bassi: - l'imposta sul reddito (de inkomstenbelasting); - l'imposta sugli
stipendi, salari, pensioni (de loon- belasting); - l'imposta sulle società ivi compresa
la quota del Governo sugli utili netti derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali
determinate in base alla Legge Mineraria del 1810 (Mijnwet 1810) relativamente alle
concessioni assegnate dal 1967, o ai sensi della Legge Mineraria per la Piattaforma
Continentale del 1965 (Mijnwet Continentaal Plat 1965) (de vennoct- schapsabelasting); -
l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting); - l'imposta sul patrimonio (de
vermogenbelasting); - l'imposta comunale sugli immobili (de gemeentelijke onroerend -
goedbelasting); ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "l'imposta dei Paesi Bassi"); b) per quanto
concerne l'Italia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche; - l'imposta locale sui redditi; ancorché dette imposte
siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "l'imposta
italiana").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno
istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le
sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicheranno le modifiche
sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II
Definizioni
Art. 3 Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Stato" designa, come il contesto richiede, i Paesi Bassi o
l'Italia; il termine "Stati" designa i Paesi Bassi e l'Italia;
b) il termine "Paesi Bassi" designa la parte del Regno dei Paesi Bassi che è
situata in Europa e la parte del fondo marino e del suo sottosuolo situata al disotto del
mare del Nord, sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita, conformemente al diritto
internazionale, diritti di sovranità;
c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto consuetudinario
internazionale ed alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle
risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali i diritti
di sovranità italiani relativi al fondo e al suo sottosuolo, così come alle loro risorse
naturali, possono essere esercitati;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno degli Stati" e "impresa dell'altro
Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli
Stati e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in
cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro
Stato;
h) il termine "nazionali" designa: i) tutte le persone fisiche che possiedono la
nazionalità di uno degli Stati; ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e
associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno degli Stati;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i) nei Paesi Bassi il Ministro
delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato; ii) in Italia il Ministero
delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di ciascuno degli Stati, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno degli
Stati" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in
questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o
per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona
è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa
dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello
Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli
interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il
centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in
alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non
soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del
quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o
se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati, si ritiene che essa è residente dello Stato in
cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti alla impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno degli Stati per conto di un'impresa dell'altro Stato -
diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è
considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato
stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a
nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata
all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno degli Stati ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di
un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno
status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro
ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno degli Stati controlli o sia controllata da
una società residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro
Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per
sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Tassazione
dei redditi
Art. 6 Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato, sono imponibili in
questo altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il
diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a
meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili
dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili
sono attribuibili alla stabile organizzazione .
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno degli Stati
svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, in ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che
si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta
svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena
indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione .
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una
stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le
diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato di
determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di
riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti
nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono
modificate da quelle del presente Articolo.
Art. 8 Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto
d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello
Stato di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
Allorché
a) un'impresa di uno degli Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione,
al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati e di un'impresa dell'altro Stato,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o
finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che
sarebbero state concluse tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati ad un residente
dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga
i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la
persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata
non può eccedere: a) i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il
beneficiario effettivo è una società che ha detenuto oltre il 50 per cento delle azioni
con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi
precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, e ii) il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che non ha
diritto al trattamento previsto al punto precedente (i) ma che ha detenuto il 10 per cento
o più delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi durante un
periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi; e b)
il 15 per cento, in tutti gli altri casi. Le disposizioni del presente paragrafo non
riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Una persona residente dei Paesi Bassi che riceve dividendi distribuiti da una società
residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla
"maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta da detta
società, previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve essere
richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa
società che in questo caso agisce a suo nome e per conto di detto residente dei Paesi
Bassi. La presente disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata
deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. La
società distributrice può pagare l'ammontare suddetto a un residente dei Paesi Bassi al
momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre, nella prima dichiarazione
dei redditi successiva a detto pagamento, lo stesso ammontare dall'imposta da essa dovuta.
Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio"
spetta a un residente dei Paesi Bassi a condizione che egli sia il beneficiario effettivo
dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei casi
previsti al paragrafo 2, a), che egli detenga le azioni durante un periodo di 12 mesi
precedenti detta data. Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della
società distributrice in una misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione
di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società per il
periodo fiscale nel quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte
dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di
conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.
4. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di
applicazione dei paragrafi 2 e 3.
5. a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, nonché i redditi dei
crediti portanti una clausola di partecipazione agli utili ed i redditi di altre quote
sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la
legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. b) Sono
altresì considerati come dividendi pagati da una società residente dell'Italia gli
importi lordi rimborsati a titolo della "maggiorazione di conguaglio" di cui al
paragrafo 3 ed afferenti i dividendi pagati da detta società.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato di cui è
residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
secondo la propria legislazione interna .
7. Qualora una società residente di uno degli Stati ricavi utili o redditi dall'altro
Stato, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla
società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o
che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una
stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono ed
in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi .
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi e il
Governo di detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa od un suo ente
locale, o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad una sua
suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad enti od organismi
(compresi gli istituti finanziari) appartenenti interamente a questo Stato, a una sua
suddivisione politica o amministrativa, o a un suo ente locale, o c) gli interessi sono
pagati ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) a motivo di
finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati.
4. Le autorità competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione dei paragrafi 2 e 3.
5. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca,
nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in
base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; esso non
comprende, tuttavia, i redditi considerati all'articolo 10.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal
quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in questo altro Stato secondo la propria
legislazione interna .
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione o una base fissa
per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e che
come tale ne sopporta l'onere, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato in
cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
degli Stati e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono e in
conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti dei due Stati regoleranno di
comune accordo le modalità di applicazione di questo paragrafo .
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale
provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria
legislazione interna .
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno
degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione o una base fissa per le cui
necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che
come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in
cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni immobili
di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro
Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di
uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi
gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati in traffico
internazionale, nonché di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi ed
aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 8.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno degli Stati di
prelevare, in conformità della propria legislazione, un'imposta sugli utili derivanti
dall'alienazione di azioni o di diritti di godimento di una società residente di detto
Stato il cui capitale sia, in tutto o in parte, ripartito in azioni, allorché detti
utili siano realizzati da una persona fisica residente dell'altro Stato, la quale abbia la
nazionalità del primo Stato senza possedere quella dell'altro Stato e sia stata residente
del primo Stato durante gli ultimi 5 anni antecedenti l'alienazione.
Art. 14 Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una
base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi
sono imponibili nell'altro Stato ma solamente nella misura in cui sono imputabili a detta
base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro
subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale
attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato,
sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato
per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è
sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni che un
residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a
bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili
soltanto in detto Stato.
Art. 16 Compensi e
gettoni di presenza
1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni che un
residente di uno degli Stati riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione
o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni suddette che sono percepite
da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione
situata nello Stato diverso da quello di cui la società è residente e che come tali sono
a carico di detta stabile organizzazione, sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
degli Stati ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità
di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della
televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato dove le
prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni
degli Articoli 7, 14 e 15.
Art. 18 Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno degli Stati in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe non aventi carattere periodico, pagate a un residente di uno degli Stati che
possiede la nazionalità dell'altro Stato senza possedere quella del primo Stato, relative
ad un cessato impiego esercitato nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 19 Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno degli Stati o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora il beneficiario delle
remunerazioni sia un residente di detto Stato: i) che abbia la nazionalità di detto Stato
senza possedere quella dell'altro Stato, o ii) che, senza avere la nazionalità dell'altro
Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato se il beneficiario è un
residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello
Stato da dove provengono le pensioni.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate a titolo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale
esercitata da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un
suo ente locale.
Art. 20 Professori e
ricercatori
1. Le remunerazioni che un professore, un altro membro del corpo insegnante o un
ricercatore che è, o che era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un
residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di
svolgervi ricerche, riceve in corrispettivo di queste attività non sono imponibili in
questo Stato per un periodo non superiore a due anni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute in
corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nell'interesse pubblico ma
principalmente in vista della realizzazione di un particolare vantaggio a favore di una o
più persone determinate.
Art. 21 Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato
al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per
sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili
in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di
detto Stato.
Art. 22 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno degli Stati, di qualsiasi provenienza,
che non sono trattati nei precedenti Articoli della presente Convenzione, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli
provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso
in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro
Stato sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il
diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria
legislazione interna .
Capitolo IV Imposizione
del patrimonio
Art. 23 Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili previsti dall'articolo 6, posseduti da un
residente di uno degli Stati e situati nell'altro Stato, è imponibile in detto altro
Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, o da beni
mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno degli Stati
nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto
altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale,
nonché dai beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili, è
imponibile soltanto nello Stato dove è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 8.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno degli Stati è imponibile
soltanto in detto Stato.
Capitolo V
Art. 24 Disposizioni per
eliminare le doppie imposizioni
1. I Paesi Bassi, nel prelevare le imposte a carico dei loro residenti, potranno includere
nella base cui l'imposta è commisurata, gli elementi di reddito o del patrimonio che,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia.
2. Tuttavia, se un residente dei Paesi Bassi riceve elementi di reddito o possiede
elementi di patrimonio che, in virtù degli Articoli 6, 7, 10 paragrafo 6, 11 paragrafo 6,
12 paragrafo 4, 13 paragrafi 1 e 2, 14, 15 paragrafo 1, 16, 19, 22 paragrafo 2 e 23
paragrafi 1 e 2, della presente Convenzione, sono imponibili in Italia e che sono inclusi
nella base prevista al paragrafo 1, i Paesi Bassi esenteranno tali elementi accordando una
riduzione della loro imposta. Questa riduzione è calcolata conformemente alle
disposizioni della legislazione olandese intese ad evitare le doppie imposizioni con le
modifiche che essa può subire, senza che ne vengano modificati i principi generali. A tal
fine, gli elementi suddetti sono considerati inclusi nell'ammontare complessivo degli
elementi di reddito o del patrimonio che, in virtù di tali disposizioni, sono esenti
dall'imposta olandese .
3. Inoltre, i Paesi Bassi accorderanno una deduzione dall'imposta olandese così calcolata
sugli elementi di reddito imponibili in Italia ai sensi degli Articoli 10 paragrafo 2, 11
paragrafo 2, 12 paragrafo 2 e 17 della presente Convenzione, nella misura in cui tali
elementi siano compresi nella base prevista al paragrafo 1. L'ammontare di questa
deduzione è pari all'imposta pagata in Italia su questi elementi di reddito, ma non
eccede l'ammontare della riduzione che verrebbe accordata se gli elementi di reddito
compresi nella base imponibile fossero i soli elementi di reddito esenti dall'imposta
olandese in virtù delle disposizioni della legislazione olandese intesa ad evitare le
doppie imposizioni.
4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nei Paesi
Bassi, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2
della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si
oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui
redditi pagata nei Paesi Bassi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
dell'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in
cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna
deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del
reddito, in base alla legislazione italiana. Gli incentivi agli investimenti e i pagamenti
per i disinvestimenti previsti dalla Legge olandese sui Fondi di investimento ("Wet
Investeringsrekening") non saranno presi in considerazione nel determinare
l'ammontare dell'imposta olandese.
5. Se degli utili, che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'Articolo 13, paragrafo
5, o dei redditi che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'Articolo 18, paragrafo
2, affluiscono o sono pagati ad un residente dell'altro Stato, il primo Stato accorda una
deduzione dalla propria imposta relativa a tali utili o redditi di un ammontare pari
all'imposta prelevata dall'altro Stato su detti utili o redditi. In tal caso, la deduzione
non può, tuttavia, eccedere la quota dell'imposta relativa a tali utili o redditi,
calcolata prima della deduzione, corrispondente agli utili o redditi imponibili nel primo
Stato.
Capitolo VI Disposizioni
speciali
Art. 25 Non
discriminazione
1. I nazionali di uno degli Stati non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno, essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa
situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni
dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno degli Stati o di entrambi gli
Stati.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha
nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a
carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente
disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati
di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla
base e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Articolo 9, del paragrafo 8
dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono deducibili,
ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse
condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
Parimenti, i debiti di un'impresa di uno degli Stati nei confronti di un residente
dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile
di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati
contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno degli Stati, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato, non sono
assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della
stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'Articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Art. 26 Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno degli Stati o da entrambi gli
Stati comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione interna di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello
Stato di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del
paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato di cui possiede la nazionalità. Il
caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato, al fine di evitare
una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati potranno comunicare direttamente tra loro al fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 27 Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti dei due Stati si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna
degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire
l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non e limitato dall'Articolo 1. Le
informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete come le informazioni ottenute in
applicazione della legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle
persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione,
delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati l'obbligo: a) di adottare misure amministrative in
deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base
alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di
quelle dell'altro Stato; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale oppure informazioni la
cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28 Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 29 Estensione
territoriale
1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con le modifiche
necessarie, alle parti del Regno dei Paesi Bassi situate al di fuori dell'Europa, qualora
esse prelevino imposte sostanzialmente analoghe a quelle cui si applica la Convenzione.
Tale estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche e alle condizioni,
ivi comprese quelle concernenti la cessazione di applicabilità, che saranno stabilite di
comune accordo mediante scambio di note diplomatiche, o seguendo ogni altra procedura
conforme alle disposizioni costituzionali dei due Stati.
2. A meno che non sia diversamente convenuto, quando la Convenzione avrà termine, essa
cesserà di applicarsi alle parti del Regno dei Paesi Bassi alle quali sia stata estesa in
base al presente Articolo.
Capitolo VII Disposizioni
finali
Art. 30 Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in
cui i due Governi si saranno data comunicazione dell'adempimento delle formalità
costituzionalmente richieste nei loro rispettivi Paesi.
2. La Convenzione si applicherà: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai
redditi attribuiti o messi in pagamento a partire dal primo giorno del mese successivo a
quello dell'entrata in vigore; b) con riferimento alle altre imposte: per gli anni e
periodi d'imposta che iniziano a partire dal primo gennaio dell'anno dell'entrata in
vigore.
3. L'entrata in vigore della presente Convenzione porrà fine alla Convenzione tra la
Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi allo scopo di evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio di lettere,
firmata all'Aja il 24 gennaio 1957. Le disposizioni di detta Convenzione cesseranno di
applicarsi a partire dalla data dalla quale le disposizioni corrispondenti della presente
Convenzione si applicheranno per la prima volta in base al precedente paragrafo 2.
Art. 31 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati.
Ciascuno degli Stati può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso
minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare e a partire dal quinto anno
successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si
applicherà per l'ultima volta: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai
redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della
denuncia; b) con riferimento alle altre imposte: per gli anni e i periodi d'imposta che
terminano al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente
Convenzione. Fatta a l'Aja l'8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese,
italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di
interpretazione tra il testo olandese e italiano, prevarrà il testo francese.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei
Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale. All'atto della firma della Convenzione per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire l'evasione fiscale, conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana ed il
Regno dei Paesi Bassi, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che
formano parte integrante della Convenzione.
1. All'Articolo 2 Se successivamente alla data della firma della Convenzione viene
introdotta in Italia un'imposta sul patrimonio, l'Italia potrà richiedere ai Paesi Bassi
l'inclusione di detta imposta nella Convenzione conclusa in data odierna.
2. All'Articolo 4 a) Una persona fisica che dimora a bordo di una nave, senza avere un
effettivo domicilio in uno degli Stati, sarà considerata residente dello Stato in cui si
trova il porto di immatricolazione di detta nave. b) Ai fini della presente Convenzione
una persona fisica che è membro di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno
degli Stati nell'altro Stato o in un terzo Stato e che possiede la nazionalità dello
Stato di invio, è considerata residente dello Stato di invio se essa è sottoposta in
detto Stato agli stessi obblighi concernenti le imposte sul reddito e sul patrimonio dei
residenti di detto Stato.
3. All'Articolo 7 a) Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 7, quando
un'impresa di uno degli Stati vende merci o esercita un'attività nell'altro Stato per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione
non sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo ricevuto dall'impresa ma sulla
base della remunerazione attribuibile all'effettiva attività svolta dalla stabile
organizzazione per dette vendite o per la predetta attività. Nel caso di contratti di
studio, di fornitura, di installazione o di costruzione di attrezzature o di stabilimenti
industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, quando l'impresa ha una
stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati
sulla base dell'ammontare complessivo del contratto, ma sono determinati solamente sulla
base della parte del contratto che è effettivamente eseguita da tale stabile
organizzazione nello Stato in cui la stessa è situata. Gli utili relativi alla parte del
contratto eseguito dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui
detta impresa è residente. b) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7 si
intendono per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione" le spese che sono direttamente connesse con l'attività della stabile
organizzazione.
4. All'Articolo 9 a) Resta inteso che il fatto che le imprese associate abbiano concluso
degli accordi, quali accordi per ripartire i costi o accordi generali di servizio per, o
basati su imputazione di spese di direzione, di costi generali di amministrazione, di
costi tecnici e commerciali, di costi di ricerca e sviluppo e di altri costi similari, non
costituisce di per sé una condizione prevista nell'Articolo 9. b) Se uno degli
Stati opera, in conformità al principio stabilito dal presente Articolo, un aggiustamento
dell'imposta dovuta da una persona, l'altro Stato, nella misura in cui riconosce che detto
aggiustamento è stato operato in conseguenza di condizioni che sarebbero state concluse
tra persone indipendenti, procede ad un aggiustamento appropriato dell'imposta dovuta
dalle persone che sono in relazione con detta persona e che sono assoggettate alla
giurisdizione fiscale di detto altro Stato; tale aggiustamento sarà operato solo in
conformità della procedura amichevole stabilita all'Articolo 26 della Convenzione
nonché del paragrafo 11 del presente Protocollo.
5. Agli Articoli 10, 11 e 12 Le organizzazioni internazionali, i loro organi e i loro
funzionari, che si trovano nel territorio di uno degli Stati non hanno diritto, nell'altro
Stato, alle riduzioni o esenzioni di imposta previste agli Articoli 10, 11 e 12 per quanto
riguarda i dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, qualora
detti redditi non sono assoggettati all'imposta sul reddito nel primo Stato.
6. Agli Articoli 10, 11, 12 e 22 Per quanto concerne il paragrafo 6 dell'Articolo 10, il
paragrafo 6 dell'Articolo 11, il paragrafo 4 dell'Articolo 12 e il paragrafo 2
dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata nel senso che
costituisca una deroga ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente
Convenzione.
7. Agli Articoli 11 e 12 La fissazione delle aliquote di ritenuta alla fonte previste al
paragrafo 2 dell'Articolo 11 e al paragrafo 2 dell'Articolo 12 tiene conto del fatto che
nei Paesi Bassi non esiste un'imposta speciale alla fonte sugli interessi e sui canoni
pagati a non residenti.
8. All'Articolo 16 L'espressione "membro del consiglio di amministrazione o di
sorveglianza" designa: a) nel caso di una società che è residente dei Paesi Bassi
un "bestuurder" o "commissaris"; b) nel caso di una società che è
residente dell'Italia un membro del "consiglio d'amministrazione" o del
"collegio sindacale".
9. All'Articolo 19 a) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19 si applicano
anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi o
organismi italiani seguenti: - l'Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato
(F.S.); - l'Amministrazione dei Servizi delle Poste e Telecomunicazioni; - l'Ente Italiano
per il Turismo (E.N.I.T.); - l'Istituto per il Commercio con l'Estero (I.C.E.); - la Banca
d'Italia. b) Quando, in conformità alle disposizioni dell'Articolo 19, le remunerazioni e
le pensioni che un residente di uno degli Stati riceve sono esentate da imposta in detto
Stato, questo può tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte residua
dei redditi o del patrimonio di tale residente, tener conto delle remunerazioni e delle
pensioni esentate.
10. All'Articolo 24 Resta inteso che per il calcolo della riduzione menzionata
all'Articolo 24, paragrafo 2, gli elementi del patrimonio previsti all'Articolo 23,
paragrafo 1 saranno presi in considerazione per il loro valore al netto del valore dei
debiti garantiti da ipoteca su detto patrimonio e gli elementi del patrimonio considerati
all'Articolo 23, paragrafo 2 saranno presi in considerazione per il loro valore al netto
del valore dei debiti che si ricollegano effettivamente alla stabile organizzazione o alla
base fissa.
11. All'Articolo 26 a) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'Articolo 26,
all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'avvio della procedura
amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni
caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle
imposte italiane non conforme alla Convenzione. b) Si possono operare aggiustamenti di
imposte ai sensi del presente Articolo soltanto prima della determinazione definitiva di
dette imposte.
12. a) Per quanto concerne l'Italia e ai fini dell'applicazione della presente
Convenzione, le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte con le aliquote stabilite
dalla legislazione interna italiana saranno rimborsate su domanda dell'interessato quando
il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le
domande di rimborso, da presentare nei termini stabiliti dalla legislazione italiana,
devono essere accompagnate da una attestazione ufficiale delle competenti autorità
olandesi certificante che le condizioni richieste per beneficiare degli esoneri o delle
riduzioni previste dalla Convenzione sono assolte. La presente disposizione non esclude
l'interpretazione secondo la quale le competenti autorità italiane possono stabilire
altre procedure per l'applicazione delle riduzioni di imposta cui dà diritto la
Convenzione. b) Per quanto concerne i Paesi Bassi, le domande di rimborso dell'imposta
olandese riscossa non in conformità delle disposizioni della presente Convenzione devono
essere presentate all'autorità competente che ha riscosso l'imposta nei termini previsti
dalla legislazione olandese.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente
Protocollo.
FATTO a l'Aja, l'8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese, italiana e
francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione
tra il testo olandese e quello italiano, prevarrà il testo francese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata all'Aja l'8 maggio 1990.
Il giorno 3 settembre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per
l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi
Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata all'Aja l'8 maggio
1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 luglio 1993, n. 305, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1993. In
conformità alle disposizioni contenute nella convenzione, la stessa entrerà in vigore il
3 ottobre 1993. |