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L. 2 marzo 1987, n. 108. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 70
del 25 marzo 1987). (Entrata in vigore il 25 maggio 1987)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto
sulle seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne la Norvegia: le imposte erariali, provinciali e comunali sul reddito, compresi i
contributi al fondo perequativo fiscale, le imposte sul patrimonio erariali e comunali; il
tributo nazionale sui salari degli artisti non residenti; e l'imposta sui marittimi. (qui
di seguito indicate quali "imposta norvegese"). b) per quanto concerne l'Italia:
1 - L'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - L'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; e 3 - L'imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Norvegia" designa il Regno di Norvegia, escluso Svalbard, Jan
Mayen e le dipendenze norvegesi ("biland") site fuori dell'Europa ;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana ;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Norvegia o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica, o qualsiasi ente
che è considerato persone giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Norvegia: il Ministro
delle Finanze e delle Dogane o il suo rappresentante autorizzato; 2) in Italia: il
Ministro delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato, o
per il patrimonio che posseggono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se
detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del
quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati
contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli
Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate si soli fini di trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
(Stato - ndr) contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di
cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se
dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di
concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta
persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dall'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili della impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli utili realizzati dal consorzio comune
norvegese, danese e svedese di trasporto aereo "Scandinavian Airlines System
(SAS)" ma limitatamente alla parte di utili, realizzati in tal modo dalla "Det
norske Lustfartsselskap A/S (DNL), socio norvegese della "Scandinavian Airlines
System (SAS)", proporzionale alla quota di partecipazione in detta organizzazione.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una della imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare dei dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi
costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi
concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della sua base
fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei
canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni
immobili di cui l'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico
internazionale nonché dei beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo non pregiudicano il diritto di
uno Stato contraente di prelevare, in conformità della propria legislazione, un'imposta
sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di una parte consistente della
partecipazione azionaria in una società di detto Stato di una persona fisica residente
dell'altro Stato contraente, a condizione che: a) detta persona abbia la nazionalità del
primo Stato; e b) essa sia stata residente di detto primo Stato per un qualsiasi periodo
di tempo nel corso dei cinque anni precedenti l'alienazione di tali azioni; e c) le azioni
siano state acquistate prima che la stessa fosse divenuta residente di detto altro Stato
contraente .
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di
una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma
limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale,
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa .
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o di un organo similare di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema,
della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato
contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di
cui al paragrafo 1, svolte nel quadro di uno scambio culturale tra gli Stati contraenti,
sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale le attività stesse sono
esercitate.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la
nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo
di rendervi i servizi .
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da un sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori e
insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente
per un periodo che non eccede i due anni, allo scopo di insegnare o effettuare ricerche
presso una università, collegio, scuola od altro istituto di insegnamento e che è, o era
immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è
esente da imposta, in detto primo Stato contraente, per i redditi derivanti da tale
insegnamento o ricerca.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in
detto primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la
propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di
istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione
che tali somme provengono da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati
espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono
imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti
dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di
detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il diritto
od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio è costituito da beni immobili, definiti all'articolo 6, posseduto da un
residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in
questo altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o da beni mobili
appartenenti ad una base fissa utilizzata da un residente di uno Stato contraente per
l'esercizio nell'altro Stato contraente di una professione indipendente, è imponibile in
questo altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi ed aeromobili utilizzati nel traffico internazionale,
nonché da beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24. Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Norvegia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Norvegia, ma l'ammontare della deduzione non
può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo .
Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in
Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
del reddito in base alla legislazione italiana.
3. a) Se un residente della Norvegia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in
conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la
Norvegia, fatte salve le disposizioni del sub paragrafo b), esenta da imposta tale reddito
o patrimonio ma può, per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte rimanente di
reddito o di patrimonio di detta persona, applicare l'aliquota di imposizione che sarebbe
stata applicabile qualora il reddito o il patrimonio esentato non avesse goduto di tale
esenzione; b) se un residente della Norvegia possiede redditi che, in virtù delle
disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Norvegia accorda
una deduzione dall'imposta sul reddito di dette persone per un ammontare pari all'imposta
pagata in Italia. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la quota parte d'imposta,
calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da detto altro Stato
contraente.
4. Se un residente di uno Stato contraente realizza utili di capitale, di cui al paragrafo
5 dell'articolo 13, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, quest'altro Stato
accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di questo residente per un ammontare pari
all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato. Tuttavia, tale deduzione, non può
eccedere la quota parte d'imposta, calcolata prima della deduzione, proporzionale al
reddito proveniente da questo altro Stato.
Art. 25. Non-discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica, nonostante le disposizioni
dell'articolo 1, anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei
confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alla presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente
dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
dell'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione
.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato nonostante
gli eventuali termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rilevare (rectius, rivelare - ndr) un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 28. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Modalità di
applicazione delle limitazioni delle imposte prelevate alla fonte
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla
applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, altre modalità di applicazione dei
benefici previsti dalla presente Convenzione.
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Oslo non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta con riferimento alle
imposte sul reddito e sul patrimonio relative all'anno solare (ivi compresi i periodi
contabili che terminano nel corso di tale anno) nel quale la Convenzione è firmata .
3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con
riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati Contraenti
relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno
solare nel quale è firmata la Convenzione e fino all'entrata in vigore della presente
Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della
Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
4. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata ad Oslo il 25 agosto
1961, cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente
Convenzione. Le disposizioni della Convenzione del 1961 continueranno tuttavia ad
applicarsi fino a che non divengano efficaci le disposizioni delle presente Convenzione.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e, dopo tale
periodo, indefinitamente, ma potrà essere denunciata da parte di uno degli Stati
contraenti alla fine del periodo quinquennale o in un qualsiasi momento successivo,
notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi; in tale caso la
Convenzione cesserà di aver effetto dal 1ø gennaio successivo allo scadere del periodo
di sei mesi. In caso di denuncia, l'operatività della Convenzione sarà limitata: con
riferimento alle imposte annuali sul reddito, alle imposte applicabili ai redditi
realizzati nell'anno della denuncia o in qualsiasi periodo contabile che termina nel corso
di tale anno; con riferimento alle imposte sul patrimonio, all'imposizione sul patrimonio
fino al primo gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia, o all'ultimo giorno
del periodo contabile che termina nell'anno della denuncia. In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Roma il 17 giugno
1985 in duplice esemplare in lingua italiana, norvegese ed inglese, tutti i testi facenti
ugualmente fede, ma prelevando il testo inglese in caso di contestazione.
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione
conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno
di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia sul reddito e sul patrimonio e
per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti
disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso:
a. che in relazione alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio
dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a
detta imposta.
b. che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'esclusione della piattaforma
continentale dalla definizione del territorio nelle lettere a) e b) comporta che ciascuno
Stato contraente può tassare secondo la propria legislazione fiscale nazionale. Tuttavia:
- gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dal trasporto di rifornimento
verso i luoghi dove vengono svolte le attività attinenti all'esplorazione o allo
sfruttamento del suolo e del sottosuolo marini e delle loro risorse naturali, situati
sulla Piattaforma Continentale di uno Stato contraente, dalle operazioni dei rimorchiatori
e analoghi natanti attinenti a tali attività, sono imponibili soltanto nello Stato
Contraente in cui si trova la sede dello (rectius, della - ndr) direzione effettiva
dell'impresa; - i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una
nave o di un aeromobile adibiti al trasporto di rifornimenti verso i luoghi dove vengono
svolte le attività collegate all'esplorazione e allo sfruttamento del suolo e del
sottosuolo marini e delle loro risorse naturali, situati sulla piattaforma continentale di
uno Stato contraente, o in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta a bordo di
rimorchiatori o di natanti analoghi, attinenti a tali attività, sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa;
c. che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" designa le
spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;
d. che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 13, l'espressione "parte
consistente" designa la proprietà del 30% o più del patrimonio della società;
e. che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 15, le remunerazioni che un residente
della Norvegia riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di un
aeromobile utilizzato dal Consorzio di trasporto aereo "Scandinavian Airlines System
(SAS)" sono imponibili soltanto in Norvegia;
f. che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 19, quando una persona riceve un
pagamento nell'ambito del sistema di previdenza sociale di uno Stato contraente unitamente
al pagamento di una pensione considerata nello stesso paragrafo 2 dell'articolo 19, allora
detta disposizione si applica ad entrambi i pagamenti;
g. che l'imposta norvegese sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà
portata in detrazione con le modalità previste al paragrafo 2 dell'articolo 24 dalle
imposte sul patrimonio che venissero successivamente istituite in Italia;
h. che, con riferimento all'articolo 25, le disposizioni di questo articolo non possono
essere interpretate nel senso di imporre alla Norvegia l'obbligo di riconoscere ai
nazionali italiani, non aventi la nazionalità norvegese, le agevolazioni fiscali
eccezionali che ai sensi della sezione 22 della legge fiscale norvegese sono accordate ai
nazionali norvegesi ed alle persone fisiche discendenti da genitori aventi la nazionalità
norvegese;
i. che, in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui il contribuente può far ricorso per il suo caso
alla procedura amichevole solamente se abbia preventivamente instaurato la procedura
contenziosa nazionale laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non
conforme alla Convenzione;
j. che, in relazione all'articolo 30, paragrafo 2, le disposizioni di cui all'articolo 19,
paragrafo 1 b) ii) della presente Convenzione, per quel che concerne il personale
impiegato presso l'Ambasciata di uno degli Stati contraenti all'epoca della firma della
Convenzione, avranno effetto per la prima volta a decorrere dall'anno solare che inizia il
1ø gennaio 1986. Fatto a Roma il 17 giugno 1985 in duplice esemplare in lingua italiana,
norvegese ed inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede, ma prevalendo il testo
inglese in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a
Roma il 17 giugno 1985 (Gazz. Uff. n. 131 dell'1 luglio 1987). Il giorno 25 maggio 1987 ha
avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985, la cui ratifica è stata
autorizzata con legge 2 marzo 1987, n. 108, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1987. In conformità all'art. 30, secondo comma, la
convenzione è entrata in vigore il giorno 25 maggio 1987. |