-------------------------------------
L. 10 luglio 1982, n. 566. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6
dicembre 1979 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 224 del 16 agosto 1982). (Entrata
in vigore il 23 marzo 1983)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il
6 dicembre 1979.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali Il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda, desiderosi di concludere una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
prevenire le evasioni fiscali; Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate
per conto di ciascuno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sul reddito o sugli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili o immobili.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) per
quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscossa mediante ritenuta alla
fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne
la Nuova Zelanda: l'imposta sul reddito (the income tax) e l'imposta complementare (the
excess retention tax), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di
seguito indicate quali "imposta neozelandese").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in
aggiunta, o in sostituzione, alle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, la Conversione non si applica alle
imposte (ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle
lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da
giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
6. Ai fini della lettera b) del paragrafo 3. del presente articolo, l'imposta sul reddito
non comprende l'imposta sui premi di emissione (bonus issue tax).
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Nuova Zelanda", usato in senso geografico, designa il territorio
metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti), con esclusione delle
isole Cook, Niue o Tokelau; esso comprende inoltre le zone adiacenti al mare territoriale
del territorio metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti) che sono
state o che possono in futuro essere considerate dalla legislazione neozelandese come zone
sulle quali la Nuova Zelanda può esercitare diritti sovrani per quanto concerne
l'esplorazione, la ricerca, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse
naturali del mare, del fondo e del sottosuolo marini;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, ai sensi della legislazione italiana
concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere
considerate come zone sulle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia
relativamente al fondo ed al sottosuolo marini, nonché alle risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Nuova Zelanda o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionale" designa: i) per quanto concerne la Nuova Zelanda, una
persona fisica che ha la cittadinanza neozelandese ed una persona giuridica, società di
persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in Nuova
Zelanda; ii) per quanto concerne l'Italia, una persona fisica che ha la nazionalità
italiana ed una persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in
conformità della legislazione in vigore in Italia;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i) in Nuova Zelanda: il
"Commissioner of Inland Revenue" o il suo rappresentante autorizzato; ii) in
Italia: il Ministero delle finanze.
2. Nella presente Convenzione, i termini "imposta italiana" e "imposta
neozelandese" non comprendono le penalità o gli interessi applicati ai sensi della
legislazione di ciascuno Stato contraente concernente le imposte cui si applica la
presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2.
3. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro interessi vitali); b) se non
si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un'ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli finii di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di
raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per
l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche
o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente se: a) essa esercita per più di dodici mesi in detto altro
Stato attività di controllo su un cantiere di costruzione, di installazione o di
montaggio che essa ha aperto in tale altro Stato; o b) sono state utilizzate o installate
per più di dodici mesi in detto altro Stato dall'impresa, o per l'impresa, o in
esecuzione di un contratto con l'impresa, consistenti attrezzature o macchinari.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
6 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" (real property) è definita in conformità al
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che la impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli imponibili secondo la
ripartizione in uso; tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il
risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che si ritiene sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in
mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa
impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è
residente la società che paga i dividendi ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'ammontare dell'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi .
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni e gli altri redditi assimilati ai redditi derivanti da azioni secondo
la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società
distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo
beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tale caso, i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato .
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione .
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi
in applicazione di accordi conclusi tra il Governo degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Il termine
"interessi", tuttavia, non comprende i redditi considerati nell'articolo 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per
le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'ammontare dell'imposta così
applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione .
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche,
le pellicole o le registrazioni televisive per trasmissioni televisive o le registrazioni
per trasmissioni radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una
base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni e che come tale ne
sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui
è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto
conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13. Alienazione di
beni
1. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la
definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente
dove detti beni sono situati.
2. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili (personal property)
appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione totale di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di
navi o di aeromobili in traffico internazionale come pure dei beni mobili relativi alla
gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui
è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società, i cui beni
siano costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono
imponibili in detto Stato. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di una
partecipazione in una società di persone o in un'associazione commerciale (trust), i cui
beni siano costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente,
sono imponibili in detto Stato.
4. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli
menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui
l'alienante è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone
di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente
nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. 2.
Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di
uno sportivo, in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo
sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette
prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, divise dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di detto Stato contraente che: i) abbia
la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori ed
insegnanti
1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni,
in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare studi superiori o ricerche
presso una università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato
contraente e che era immediatamente prima del soggiorno residente dell'altro Stato
contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni
che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento, di studi superiori o di
ricerca per le quali sia assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca
qualora tale attività sia svolta non nel pubblico interesse ma principalmente
nell'interesse privato di una determinata persona o di più persone.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che
soggiorna in detto primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla
propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di
istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione
che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono stati
trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi
gli Stati contraenti secondo la loro legislazione.
Art. 23. Eliminazione
della doppia imposizione
1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue: se un
residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Nuova Zelanda,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specifico nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Conversione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Nuova Zelanda, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la
quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione
in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna
deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito, in base alla legislazione italiana.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione della Nuova Zelanda di volta in volta
(senza che ne sia modificato il principio generale) in vigore, concernenti la concessione
di una deduzione dall'imposta della Nuova Zelanda dell'imposta pagata in un paese diverso
dalla Nuova Zelanda, l'imposta italiana pagata ai sensi della legislazione italiana ed in
conformità della presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sui redditi
provenienti dall'Italia ad un residente in Nuova Zelanda, è ammessa in deduzione
dall'imposta della Nuova Zelanda dovuta su detti redditi.
3. Ai fini del presente articolo, gli utili, i redditi ed i profitti realizzati da un
residente di uno Stato contraente e tassati nell'altro Stato contraente in conformità
della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro
Stato.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere
sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà
applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati
contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte prevista dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od Autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessuno caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 26. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27. Estensione
territoriale
1. La presente Convenzione può essere estesa, interamente o con modifiche, ad ogni
territorio di cui ciascuno degli Stati contraenti curi le relazioni internazionali e che
prelevi imposte di natura analoga e quelle cui si applica la presente Convenzione. Tale
estensione ha effetto a partire dalla data e con le modifiche e condizioni (ivi comprese
le condizioni relative alla cessazione di applicazione) che sono fissate di comune accordo
dagli Stati contraenti mediante scambio di Note diplomatiche o secondo ogni altra
procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.
2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della
Convenzione da parte di uno di essi in virtù dell'articolo 30 pone termine altresì, alle
condizioni previste da tale articolo, all'applicazione della Convenzione ad ogni
territorio cui essa è stata estesa in virtù del presente articolo.
3. Il paragrafo 4 dell'articolo 2 si applica alle imposte prelevate da ogni territorio cui
la Convenzione si estende in virtù del presente articolo.
Art. 28. Richieste di
rimborso
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla
applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Art. 29. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Wellington non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Nuova Zelanda con riferimento ai
redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al, 1ø
aprile 1978; b) in Italia con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta
che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1978.
3. Le domande di rimborsi o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente
Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti sui redditi assoggettati ad imposizione cui si applica la Convenzione ai sensi
del paragrafo 2 del presente articolo e che sono stati realizzati prima dell'entrata in
vigore della Convenzione, possono essere prodotte entro tre anni da tale data, o, se
posteriore, da quella in cui è stata prelevata l'imposta.
Art. 30. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica,
non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la
Convenzione cesserà di avere effetto: a) in Nuova Zelanda - con riferimento ai redditi
imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al, 1ø aprile
dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia; b) in Italia - con
riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della
denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la
presente Convenzione. Fatta a Roma il 6 dicembre 1979 in duplice esemplare in lingua
italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Nuova Zelanda per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali All'atto
della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la
Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni
supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute per
gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione;
b) con riferimento all'articolo 7, l'operatività delle leggi di uno Stato contraente
concernenti la imposizione degli utili derivanti dall'attività di assicurazione non viene
assolutamente pregiudicata da detto articolo, a condizione che, se la relativa legge, in
vigore in ciascuno Stato alla data della firma della presente Convenzione, sia modificata
(tranne che per aspetti secondari e in modo da non modificarne i principi generali), gli
Stati contraenti si consultino reciprocamente al fine di concordare gli opportuni
emendamenti da apportare al presente paragrafo;
c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che realizza utili
mediante l'esercizio di navi od aeromobili in traffico internazionale non è assoggettata
ad alcuna imposta locale applicata nell'altro Stato contraente:
d) con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 10, l'espressione "imposta sugli
utili non distribuiti della società" non comprende l'imposta sui premi di emissione,
di cui al paragrafo 6 dell'articolo 2;
e) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione" non va intesa nel senso che i termini
prescritti dalle leggi nazionali non debbano essere osservati; l'istanza da prodursi ai
sensi dell'articolo 24 non è ricevibile quando il ricorrente non abbia instaurato la
procedura prevista dalla legislazione nazionale;
f) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28, non impedisce alle autorità
competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle
riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;
g) se, in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, intervenuta successivamente
tra la Nuova Zelanda ed uno Stato terzo, che sia alla data della firma del presente
Protocollo membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economici, la
Nuova Zelanda dovesse convenire di limitare l'aliquota della sua imposizione: i) sui
dividendi pagati da una società residente della Nuova Zelanda e spettanti ad un residente
di detto Stato terzo, ad un'aliquota minore di quella prevista al paragrafo 2
dell'articolo 10; o ii) sugli interessi provenienti dalla Nuova Zelanda e spettanti ad un
residente di detto Stato terzo, ad un'aliquota minore di quella prevista nel paragrafo 2
dell'articolo 11; o iii) sui canoni provenienti dalla Nuova Zelanda e spettanti ad un
residente di detto Stato terzo, ad un'aliquota minore di quella prevista nel paragrafo 2
dell'articolo 12, il Governo della Nuova Zelanda ne informerà per iscritto senza alcun
indugio il Governo della Repubblica italiana attraverso i canali diplomatici ed aprirà un
negoziato con il Governo italiano al fine di aggiornare le disposizioni indicate nei
precedenti sottoparagrafi i), ii) e iii) in modo tale che l'Italia venga a beneficiare
dello stesso trattamento previsto per detto Stato terzo;
h) se, successivamente alla data della firma del presente Protocollo, la Nuova Zelanda
dovesse includere in una sua Convenzione contro le doppie imposizioni un articolo sulla
non-discriminazione, il Governo della Nuova Zelanda ne informerà per iscritto senza alcun
indugio il Governo della Repubblica italiana attraverso i canali diplomatici e aprirà
negoziati con il Governo della Repubblica italiana al fine di inserire un articolo sulla
non-discriminazione nella presente Convenzione.
Fatto a Roma il 6 dicembre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese,
entrambi i testi facenti egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 dicembre 1979
(Gazz. Uff. n. 145 del 28 maggio 1983). Il giorno 23 marzo 1983 ha avuto luogo lo scambio
degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 dicembre
1979, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1982, n. 566, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 16 agosto 1982. In
conformità all'art. 29, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il 23 marzo
1983. |