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L. 14 dicembre 1994, n. 710. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti
messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatto a Roma
l'8 luglio 1991 (S.O. n. 170 alla Gazz. Uff. n. 301 del 27 dicembre
1994). (Entrata in vigore il 12 marzo 1995)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a
Roma l'8 Luglio 1991.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE.
Il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo degli Stati Uniti messicani, desiderosi di concludere una Convenzione per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione
fiscale, qui di seguito denominata la "Convenzione", hanno convenuto quanto
segue:
Articolo 1 SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Articolo 2 IMPOSTE
CONSIDERATE
1 - La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti qualunque sia il sistema di prelevamento.
2 - Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, nonché le imposte sulle plusvalenze.
3 - Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) nel caso
della Repubblica Italiana: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; ancorché dette imposte siano riscosse mediante
ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) nel
caso degli Stati Uniti Messicani: - l'imposta sul reddito (impuesto sobre la renta); -
l'imposta sull'attivo (impuesto al activo), (qui di seguito indicate quali "imposta
messicana").
4 - La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle
imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno
reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni
fiscali.
Articolo 3 DEFINIZIONI
GENERALI
1 - Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano rispettivamente, come il contesto richiede, la Repubblica Italiana o gli Stati
Uniti Messicani;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende, oltre allo
spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, anche le zone al di fuori del mare
territoriale dell'Italia che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed
alla legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse
naturali, siano considerate come zone all'interno delle quali l'Italia può esercitare
diritti relativamente alle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo;
c) il termine "Messico" comprende il territorio degli Stati Uniti Messicani,
comprese le parti integranti della Federazione; le isole, inclusi gli scogli e gli
isolotti dei mari adiacenti; le isole di Guadalupe e Revillagigedo; la piattaforma
continentale e lo zoccolo sommerso delle isole, isolotti e scogli; le acque dei mari
territoriali per l'estensione e nei termini fissati dal diritto internazionale e le acque
marittime interne; inoltre designa lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale,
per un'estensione e con le modalità stabilite dallo stesso diritto internazionale;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ed ogni
altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente
di uno stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte una impresa che
abbia la sua sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in
cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro
Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i) tutte le persone fisiche che possiedono la
nazionalità di uno Stato contraente; e ii) tutte le persone giuridiche, società di
persone, ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno
Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne la
Repubblica Italiana, il Ministero delle Finanze; ii) per quanto concerne gli Stati Uniti
Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (Secretarìa de Hacienda y
Crèdito Pùblico).
2 - Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, i
termini o le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è
attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto
della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione.
Articolo 4 RESIDENZA
1 - Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua residenza sarà determinata nel
seguente modo: a) detta persona considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona soggiorna non ha la
nazionalità di alcuno degli Stati contraenti, o se ai sensi della legislazione italiana
ha la nazionalità di entrambi gli Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti
risolveranno la questione di comune accordo.
3 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 STABILE
ORGANIZZAZIONE
1 - Ai fini della presente Convenzione, il termine "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2 - L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare: a) una
sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f)
una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione
di risorse naturali.
3 - L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre i cantieri, la
costruzione, l'installazione o il montaggio nonché le connesse attività di
supervisione, però solo quando tali cantieri, costruzione o attività si protraggono per
un periodo superiore a otto mesi.
4 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi
sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della
trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata,
per l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni; e) una sede
fissa di affari ai soli fini di compiere per l'impresa qualsiasi altra attività di
carattere preparatorio o ausiliare.
5 - Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona, diversa da un
rappresentante indipendente a cui si applica il paragrafo 7, agisce per conto di
un'impresa e mostra ed esercita abitualmente nello Stato contraente poteri che le
permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa
abbia una stabile organizzazione in questo Stato in relazione a tutte le attività che
questa persona svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia
limitata a quelle menzionate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una
sede fissa di affari, non farebbero considerare questa sede come una stabile
organizzazione ai sensi delle disposizioni previste dal presente paragrafo.
6 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che
un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente abbia, salvo per quel che riguarda le
riassicurazioni, una stabile organizzazione nell'altro Stato se essa riscuote premi nel
territorio dell'altro Stato o se stipula assicurazioni contro rischi inerenti al detto
territorio per il tramite di una persona che non sia un rappresentante indipendente al
quale si applichi il successivo paragrafo.
7 - Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita attività commerciali
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro rappresentante
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria
attività. Ciò nonostante, quando detto rappresentante svolga in tutto o in parte le sue
attività in nome di detta impresa, egli non è considerato un rappresentante indipendente
ai sensi del presente paragrafo.
8 - Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia
controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua
attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no)
non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi
delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 REDDITI
IMMOBILIARI
1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro stato.
2 - L'espressione "beni immobili" definita in conformità al diritto dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli
accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a pagamenti
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non
sono considerati beni immobili.
3 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 UTILI DELLE
IMPRESE
1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata. In quest'ultimo caso, gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla
stabile organizzazione.
2 - Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata, svolgente attività identiche o analoghe e in
piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3 - Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, i proventi o gli utili imputabili ad una
stabile organizzazione durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente nel
quale situata la predetta stabile organizzazione, ancorché i pagamenti siano
differiti ad epoche successive al momento in cui la stabile organizzazione abbia cessato
di esistere.
4 - Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
5 - Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad
una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le
diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato
contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia,
il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai
principi contenuti nel presente articolo.
6 - Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto
che essa ha acquistato merci per l'impresa.
7 - Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
8 - Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 NAVIGAZIONE
MARITTIMA ED AEREA
1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dallo esercizio, in traffico
internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in
cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2 - Gli utili ai quali si riferisce il paragrafo 1 non comprendono gli utili derivanti
dalla gestione di alberghi o da un'attività di trasporto diversa dall'esercizio, in
traffico internazionale, di navi o di aeromobili.
3 - Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Articolo 9 IMPRESE
ASSOCIATE
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Articolo 10 DIVIDENDI
1 - I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2 - Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili
con i quali sono stati pagati i dividendi.
3 - Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da diritti o azioni di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui un residente la
società distributrice.
4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5 - Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Articolo 11 INTERESSI
1 - Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2 - Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3 - Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui residente il beneficiario effettivo
degli interessi, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il
beneficiario sia uno degli Stati contraenti, una delle sue suddivisioni politiche o
amministrative o uno dei suoi enti locali; b) gli interessi siano pagati da una delle
persone menzionate nel precedente punto a); c) gli interessi siano pagati in relazione a
prestiti con scadenza a tre o più anni, concessi o garantiti da organismi di
finanziamento o di garanzia di carattere pubblico, le cui finalità siano la promozione
delle esportazioni mediante la concessione di crediti o garanzie a condizioni
preferenziali.
4 - Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5 - Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esso. In tal caso gli interessi sono
imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione.
6 - Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una
base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7 - Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e il beneficiario
effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli
interessi pagati ecceda, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra il
debitore e il creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti sarà imponibile, ai sensi della legislazione interna di entrambi gli Stati
contraenti, tenendo conto delle ulteriori disposizioni della presente Convenzione.
8 - Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il credito per il quale
sono stati pagati gli interessi è stato negoziato o concesso al fine esclusivo di trarre
vantaggi dal presente articolo.
Articolo 12 CANONI
1 - I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2 - Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3 - Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni a titolo di diritto d'autore
o le altre remunerazioni analoghe relative alla produzione o riproduzione di un'opera
letteraria, drammatica, musicale o artistica (fatta eccezione per i canoni relativi a
pellicole, pellicole cinematografiche, videocassette, nastri magnetici o altri mezzi di
registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) provenienti da uno Stato
contraente assoggettato ad imposizione in ragione di tali canoni, sono imponibili soltanto
in detto altro Stato.
4 - Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche,
di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni e modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale, scientifico. Il termine "canoni" utilizzato
nel presente articolo comprende altresì i proventi derivanti dall'alienazione di diritti
o beni indicati nel presente paragrafo, nella misura in cui le somme derivanti da detta
alienazione sono determinate in funzione della produttività o utilizzazione di detti
diritti o beni.
5 - Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
6 - I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso
residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione o una base fissa, per le cui esigenze sono utilizzati i beni o diritti che
hanno dato luogo al pagamento dei canoni e che pertanto ne sopporta l'onere, i canoni
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7 - Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il
beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per qualsiasi ragione, quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni; le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto della altre disposizioni della
presente Convenzione.
8 - Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno qualora il diritto o il
bene per cui siano pagati i canoni sia stato concertato o concesso al fine esclusivo di
trarre vantaggi dal presente articolo.
Articolo 13 UTILI DI
CAPITALE
1 - Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2 - Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote sociali od altri diritti di una
società o di altra persona giuridica i cui attivi siano principalmente costituiti,
direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente o di
diritti correlati a tali beni immobili, sono imponibili in questo Stato. A tal fine, non
si prendono in considerazione i beni immobili che la detta società o persona giuridica
destini alla sua attività industriale, commerciale o agricola, o all'esercizio di una
professione indipendente.
3 - Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
4 - Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
5 - Gli utili derivanti dall'alienazione dei beni o diritti a cui si riferisce l'articolo
12 della presente Convenzione sono imponibili soltanto in conformità delle disposizioni
del detto articolo.
6 - Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
nel presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
residente.
Articolo 14 PROFESSIONI
INDIPENDENTI
1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, salvo che nei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche
nell'altro Stato contraente: a) quando detto residente disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, resta
imponibile in detto altro Stato contraente soltanto quella parte del reddito imputabile a
detta base fissa; o b) quando il soggiorno nell'altro Stato contraente si protrae per un
periodo o periodi che ammontano od oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di
dodici mesi; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte del
reddito che detto residente ritrae dalle attività svolte nel predetto altro Stato.
2 - L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo e pedagogico, nonché
le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e
contabili.
Articolo 15 LAVORO
SUBORDINATO
1 - Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2 - Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 120 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3 - Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni
percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un
aeromobile impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in
cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 COMPENSI E
GETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale, nonché, per quanto concerne il Messico, in qualità di amministratore
o di commissario, di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili
in detto altro Stato.
Articolo 17 ARTISTI E
SPORTIVI
1 - Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente in uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. I redditi menzionati nel presente
paragrafo comprendono i redditi accessori alla notorietà personale di detto residente,
che siano correlati con la sua presenza nell'altro Stato contraente e provengano da detto
altro Stato.
2 - Quando i redditi indicati al paragrafo 1 sono attribuiti ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi possono essere tassati, nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove sono svolte le
prestazioni di detto artista o sportivo.
Articolo 18 PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 FUNZIONI
PUBBLICHE
1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato; b) Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di tale Stato il quale: i) abbia la nazionalità di detto
Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato; b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3 - Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 STUDENTI
Le somme che uno studente o un apprendista il quale, o era, immediatamente prima di
recarsi uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di
formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate al di fuori di questo Stato.
Articolo 21 ALTRI
REDDITI
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti nella presente Convenzione, sono
imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 22 METODO PER
ELIMINARE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1 - Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Messico,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Messico, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione
sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana.
2 - Per quanto concerne il Messico, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo
seguente: a) i residenti del Messico potranno imputare sull'imposta sul reddito da essi
dovuta, l'imposta sul reddito pagata in Italia per un ammontare non superiore all'imposta
pagabile in Messico sullo stesso elemento di reddito; b) alle condizioni previste dalla
legislazione messicana, le società residenti del Messico potranno imputare sull'imposta
sul reddito da esse dovuta in relazione ai dividendi ricevuti, l'imposta sul reddito
pagata in Italia per gli utili con i quali la società residente dell'Italia ha
corrisposto i dividendi.
3 - Ai fini del presente articolo, si presume che sia stata pagata un'imposta del 15 per
cento sui dividendi distribuiti da società residenti in Messico, sempre che gli utili con
i quali sono stati pagati i dividendi provengano principalmente da attività economiche
svolte in Messico.
Articolo 23 NON
DISCRIMINAZIONE
1 - I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione.
2 - L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda
ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3 - Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4 - Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
Articolo 25 PROCEDURA
AMICHEVOLE
1 - Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dove essere sottoposto
entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2 - L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso via di
amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3 - Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4 - Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Articoli 25 SCAMBIO DI
INFORMAZIONI
1 - Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria alla Convenzione.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da
uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in
base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone
od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte istituite da detto Stato, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le persone o le autorità sopra citate utilizzeranno tali
informazioni soltanto a fini fiscali. Essi potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2 - Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Articolo 26 AGENTI
DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 27 ENTRATA IN
VIGORE
1 - La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data
in cui avverrà lo scambio delle note diplomatiche attestanti l'avvenuto completamento
delle formalità costituzionalmente richieste nei rispettivi Paesi.
2 - La presente Convenzione si applicherà: a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1ø gennaio dell'anno successivo alla
data di entrata in vigore della Convenzione; b) con riferimento alle altre imposte sul
reddito, ai periodo d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno
successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.
Articolo 28 DENUNCIA
1 - La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli
Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la Convenzione dopo che
siano trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa,
mediante comunicazione per le vie diplomatiche da effettuarsi almeno sei mesi prima della
fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: a) con
riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a decorrere
dal 1ø gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei
mesi; b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi d'imposta aventi inizio il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto
termine di sei mesi. Fatta a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare nelle
lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti
Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire l'evasione fiscale. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data
odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che
formeranno parte integrante della Convenzione.
1. Agli effetti del paragrafo 4 dell'articolo 5, resta inteso che il termine "stabile
organizzazione" non comprende il mantenimento di una sede fissa di affari in uno
Stato contraente ai soli fini di svolgere per l'impresa attività di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerca scientifica o di preparazione alla collocazione di
prestiti, sempre che dette attività abbiano carattere preparatorio o ausiliare. Nel caso
di attività di preparazione alla collocazione di prestiti resta inteso che il carattere
preparatorio o ausiliare sussiste allorché i prestiti sono effettuati con risorse
non provenienti da detto Stato contraente.
2. Agli effetti del paragrafo 1 dell'articolo 7, resta inteso che costituiscono redditi
della stabile organizzazione i redditi derivanti dalla vendita in uno Stato contraente di
beni di tipo identico o analogo a quelli venduti da detta stabile organizzazione,
effettuata dalla casa madre o da una sua qualsiasi filiale allorché l'attività di
pubblicità, la campagna di commercializzazione, il deposito, l'esposizione o la consegna
siano o siano stati effettuati per il tramite della predetta stabile organizzazione.
3. In relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, nel caso di contratti (in particolare
di contratti di progettazione, di somministrazione, di installazione o di costruzione di
macchinari e attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici), o di
opere pubbliche eseguite da un'impresa residente di uno Stato contraente che abbia una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile
organizzazione non saranno determinati sulla base dell'importo totale del contratto, ma
soltanto di quella parte del contratto che sia effettivamente eseguita da detta stabile
organizzazione nello Stato contraente in cui la stessa è situata.
4. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 7, "per spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese
direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.
5. Con ulteriore riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 7, gli Stati contraenti
applicheranno le disposizioni in esso contenute compatibilmente con quanto previsto dalla
propria legislazione interna e nel senso attribuito al medesimo paragrafo dai commenti
effettuati dal Comitato degli Affari Fiscali dell'O.C.S.E., in relazione al modello di
convenzione del 1977.
6. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'articolo 11, se, in conformità ad una
convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra il Messico e qualunque altro
Stato membro della Comunità Economica Europea, il Messico limiti la sua imposizione alla
fonte sugli interessi ad un'aliquota inferiore a quella stabilita in detto articolo,
l'aliquota ridotta così convenuta si applicherà automaticamente alla presente
Convenzione, fermo restando che tale aliquota non potrà essere inferiore al 10 per cento.
7. Le autorità competenti degli Stati contraenti concorderanno le misure amministrative
necessarie per applicare il paragrafo 7 dell'articolo 11 in modo da limitare fenomeni di
sottocapitalizzazione o di eccessivo indebitamento dei soggetti considerati in detto
paragrafo.
8. Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 24 l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è alternativa a quanto previsto per la
procedura contenziosa nazionale, ma che, in ogni caso, devono esaurirsi i ricorsi previsti
nei casi in cui la controversia ha tratto origine da un'applicazione in Italia delle
imposte non conforme con le disposizioni della presente Convenzione.
9. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto
all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. Le
autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità
delle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di
applicazione della presente disposizione. Fatto a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice
esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, firmata a Roma l'8 luglio 1991
(Gazz. Uff. n. 49 del 28 febbraio 1995). Il giorno 10 febbraio 1995 si è perfezionato lo
scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione fra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con
protocollo, firmata a Roma l'8 luglio 1991. In conformità all'art. 27 la convenzione
entrerà in vigore il giorno 12 marzo 1995. |