INDICE PER PAESE INDICE CRONOLOGICO

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
MAURITIUS  1  ,  2

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L. 28 agosto 1997, n. 310.
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1ø dicembre 1995 e 10 gennaio 1996 (S.O. n. 187/L alla Gazz. Uff. n. 218 del 18 settembre 1997).

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1ø dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.

Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 della convenzione stessa.

Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione Consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Mauritius

Capitolo I Disposizioni preliminari

Articolo 1 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno così intese:
1. Per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari, così come definiti qui di seguito;
2. Per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni;
3. Per "concittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerate in quanto tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente;
4. Per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare o cancelleria consolare distaccata;
5. Per "Circoscrizione consolare" il territorio attribuito, nello Stato di residenza, ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
6. Per "Capo dell'Ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualità;
7. Per "funzionario consolare" ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente nominata dallo Stato d'invio per esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del Titolo III della presente convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del Titolo V si applicano agli Uffici consolari onorari;
8. Per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
9. Per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
10. Per "membri dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
11. Per "membro del personale privato" una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
12. Per "locali consolari" gli edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio Consolare;
13. Per "Archivi consolari" tutte le carte, documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri dell'Ufficio consolare, nonché‚ il materiale di cifra, gli schedari, semplici o informatizzati, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;
14. Per "nave dello Stato d'invio" ogni mezzo per la navigazione immatricolato o registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;
15. Per "aeromobile dello Stato d'invio" ogni aeromobile immatricolato o registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

Capitolo III Privilegi ed immunità relative agli Uffici consolari, ai funzionari consolari di carriera e ad altri membri di un ufficio consolare

Articolo 12 Esenzione fiscale dei locali consolari
1. Lo Stato d'invio è esente nello Stato di residenza da imposte e tasse di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale per quanto concerne: a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento; la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la pianificazione di terreni, destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare; b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o l'utilizzazione, conformi alle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di ogni bene mobile, compresi i mezzi di trasporto destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dei diritti e delle tasse imposte in occasione o a ragione di una importazione o riesportazione, è esclusivamente oggetto delle disposizioni dell'articolo 23.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse stabilite o riscosse quali remunerazione di servizi particolari resi.
3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse e, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di tale Stato.

Articolo 22 Esenzione fiscale
1. I funzionari e gli impiegati consolari nonché‚ i membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o nei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza; c) dei diritti di successione e di trasferimento di proprietà riscossi dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato da investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse riscosse come corrispettivo di servizi particolari resi; f) delle imposte di registrazione, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 12. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi ricevono dallo Stato d'invio per i loro servizi.
3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario o corrispettivo non è esente dalle imposte sul reddito nello stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Articolo 23 Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale
1. In base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e spese attinenti a servizi analoghi, per: a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare; b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia conviventi, compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione.
3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e dei loro familiari conviventi è esente dal controllo doganale. Esso può essere ispezionato solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contenga oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del paragrafo 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 43 Avaria o naufragio della nave
1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, fa naufragio o si arena sul litorale dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più presto l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione il naufragio o l'arenamento ha avuto luogo. Le Autorità dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per prevenire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Se la nave fa naufragio o si arena in un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorità competenti possono altresì adottare ogni provvedimento necessario per evitare i danni suscettibili di essere causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi. Il Capo dell'Ufficio consolare a autorizzato ad adottare, in qualità di rappresentante dell'armatore, le disposizioni che quest'ultimo avrebbe potuto prendere se fosse stato presente agli stessi fini, riguardo alla sorte della nave, secondo le disposizioni della legislazione territoriale. Egli è dispensato dal fare ciò solo se il comandante è munito di poteri speciali da parte dell'armatore che lo abilitano a tal fine, oppure se gli interessati, proprietari della nave e del carico, armatori, assicuratori o loro corrispondenti, trovandosi sul posto muniti dei poteri atti a far valere la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, saldano le spese già sostenute e forniscono una cauzione per quelle ancora da pagare. Nessun diritto e tassa sull'importazione delle merci nel territorio sono riscosse dalle Autorità dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o arenata o facenti parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per l'uso ed il consumo nel territorio.
2. Le Autorità dello stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi questione avvenuta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica, a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.
3. Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'articolo 41, le Autorità dello Stato di residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al sequestro della nave o di tutto o parte del carico, o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare competente affinché‚ questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisca per suo conto, hanno inoltre il diritto di avvisare il funzionario consolare, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, investigazioni, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentato, egli deve ricevere dalle autorità dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Tuttavia, in caso di delitto o di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di residenza informeranno il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili né‚ alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanità, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, né‚ al sequestro della nave o di una parte del carico in virtù di procedure civili o commerciali dinanzi alle giurisdizioni dello Stato di residenza.

Titolo V Regime applicabile ai funzionari consolari onorari ed agli Uffici consolari da essi diretti

Articolo 46 Disposizioni generali relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità
1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunità di questi Uffici consolari sono regolati dagli articoli 47, 48, 49, 50.
2. Gli articoli 26, 27, 28/3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunità di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli 51, 52, 53, 54, 55.
3. I privilegi ed immunità di cui nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato in Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari onorari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso solo con riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Articolo 48 Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio è proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsivoglia natura, nazionale, regionale o comunale, a patto che non si tratti di tasse percepite in corrispettivo di servizi particolari resi.
2. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, essi sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.

Articolo 50 Esenzione doganale
In base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e spese attinenti a servizi analoghi, per i seguenti oggetti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne sigilli e timbri, libri, stampe ufficiali, arredi per ufficio, materiale e forniture d'ufficio ed oggetti analoghi forniti all'Ufficio consolare dallo Stato d'invio o dietro sua richiesta.

Articolo 54 Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta e tassa sulle indennità e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.

Titolo VI Disposizioni Generali

Articolo 63 Ratifica ed entrata in vigore
La presente Convenzione deve essere ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 65 Durata e denuncia
1. La presente Convenzione è stipulata per una durata illimitata.
2. Ciascuna Parte contraente potrà denunciarla in ogni tempo e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo al momento in cui l'altro Stato ne avrà ricevuto notifica. ... omissis ...