-------------------------------------
L. 28 agosto 1997, n. 310. Ratifica ed esecuzione della convenzione
consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta
a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo
dell'articolo 17, effettuato nelle date 1ø dicembre 1995 e 10 gennaio
1996 (S.O. n. 187/L alla Gazz. Uff. n. 218 del 18 settembre 1997).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di
lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1ø dicembre 1995 e 10
gennaio 1996.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 milioni di lire annue per
ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione
Consolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Mauritius
Capitolo I Disposizioni
preliminari
Articolo 1 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno così intese:
1. Per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari,
così come definiti qui di seguito;
2. Per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i
funzionari consolari esercitano le loro funzioni;
3. Per "concittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi,
considerate in quanto tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente;
4. Per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato,
Vice-Consolato, Agenzia Consolare o cancelleria consolare distaccata;
5. Per "Circoscrizione consolare" il territorio attribuito, nello Stato di
residenza, ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
6. Per "Capo dell'Ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale
qualità;
7. Per "funzionario consolare" ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio
consolare, debitamente nominata dallo Stato d'invio per esercitare funzioni consolari
nello Stato di residenza. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari
consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del Titolo III
della presente convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari
consolari di carriera; le disposizioni del Titolo V si applicano agli Uffici consolari
onorari;
8. Per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi
o tecnici di un Ufficio consolare;
9. Per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio
domestico di un Ufficio consolare;
10. Per "membri dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati
consolari ed i membri del personale di servizio;
11. Per "membro del personale privato" una persona impiegata esclusivamente al
servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
12. Per "locali consolari" gli edifici ed i terreni ad essi attinenti che,
chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio
Consolare;
13. Per "Archivi consolari" tutte le carte, documenti, la corrispondenza, i
libri, i film, i nastri magnetici ed i registri dell'Ufficio consolare, nonché il
materiale di cifra, gli schedari, semplici o informatizzati, ed i mobili destinati alla
loro protezione e conservazione;
14. Per "nave dello Stato d'invio" ogni mezzo per la navigazione immatricolato o
registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli di
proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;
15. Per "aeromobile dello Stato d'invio" ogni aeromobile immatricolato o
registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli che
appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
Capitolo III Privilegi
ed immunità relative agli Uffici consolari, ai funzionari consolari di carriera e ad
altri membri di un ufficio consolare
Articolo 12 Esenzione
fiscale dei locali consolari
1. Lo Stato d'invio è esente nello Stato di residenza da imposte e tasse di qualsiasi
natura, nazionale, regionale o comunale per quanto concerne: a) l'acquisto in proprietà,
in possesso o in godimento; la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di
terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la pianificazione di
terreni, destinati o esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio
consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare; b) l'acquisto, la proprietà,
il possesso o l'utilizzazione, conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
dello Stato di residenza, di ogni bene mobile, compresi i mezzi di trasporto destinati o
esclusivamente adibiti alle esigenze ufficiali di un Ufficio consolare, rimanendo inteso
che l'esenzione dei diritti e delle tasse imposte in occasione o a ragione di una
importazione o riesportazione, è esclusivamente oggetto delle disposizioni dell'articolo
23.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e
tasse stabilite o riscosse quali remunerazione di servizi particolari resi.
3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste
imposte e tasse e, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a
carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per
conto di tale Stato.
Articolo 22 Esenzione
fiscale
1. I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie
conviventi, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale
e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente
incorporate nel prezzo delle merci o nei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni
immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza; c) dei diritti di
successione e di trasferimento di proprietà riscossi dallo Stato di residenza, fatte
salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24; d) delle imposte e tasse sui
redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di
residenza e delle imposte sul capitale prelevato da investimenti effettuati in imprese
commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse
riscosse come corrispettivo di servizi particolari resi; f) delle imposte di
registrazione, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 12. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle
imposte e tasse sul salario che essi ricevono dallo Stato d'invio per i loro servizi.
3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario o corrispettivo
non è esente dalle imposte sul reddito nello stato di residenza, devono rispettare gli
obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in
materia di riscossione dell'imposta sul reddito.
Articolo 23 Esenzione
dai diritti doganali e dal controllo doganale
1. In base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, lo Stato di
residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri
diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e spese attinenti a
servizi analoghi, per: a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare; b) i
beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia
conviventi, compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo
non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte
degli interessati.
2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera
"b" del paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda gli oggetti
importati al momento della loro prima sistemazione.
3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e dei loro familiari
conviventi è esente dal controllo doganale. Esso può essere ispezionato solo nel caso in
cui vi siano seri motivi di ritenere che contenga oggetti diversi da quelli citati alla
lettera "b" del paragrafo 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui
importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di
residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono
essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua
famiglia interessato.
Articolo 43 Avaria o
naufragio della nave
1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, fa naufragio o si arena sul litorale
dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più
presto l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione il naufragio o l'arenamento ha avuto
luogo. Le Autorità dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti
necessari per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni a
bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per prevenire o reprimere
eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Se la nave fa naufragio o si arena in un porto
o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di
residenza, le autorità competenti possono altresì adottare ogni provvedimento necessario
per evitare i danni suscettibili di essere causati dalla nave alle attrezzature portuali o
ad altre navi. Il Capo dell'Ufficio consolare a autorizzato ad adottare, in qualità di
rappresentante dell'armatore, le disposizioni che quest'ultimo avrebbe potuto prendere se
fosse stato presente agli stessi fini, riguardo alla sorte della nave, secondo le
disposizioni della legislazione territoriale. Egli è dispensato dal fare ciò solo se il
comandante è munito di poteri speciali da parte dell'armatore che lo abilitano a tal
fine, oppure se gli interessati, proprietari della nave e del carico, armatori,
assicuratori o loro corrispondenti, trovandosi sul posto muniti dei poteri atti a far
valere la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, saldano le spese già
sostenute e forniscono una cauzione per quelle ancora da pagare. Nessun diritto e tassa
sull'importazione delle merci nel territorio sono riscosse dalle Autorità dello Stato di
residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o arenata o facenti parte di
quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per l'uso ed il consumo nel
territorio.
2. Le Autorità dello stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio
consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi questione
avvenuta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico
o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica, a terra o nel porto, o per
reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.
3. Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'articolo 41, le Autorità dello Stato di
residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo,
al sequestro della nave o di tutto o parte del carico, o ad un'inchiesta ufficiale a
bordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare competente
affinché questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o
agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisca per suo conto, hanno inoltre
il diritto di avvisare il funzionario consolare, in modo da permettere a tale funzionario
o al suo rappresentante di assistere a queste visite, investigazioni, sequestri o arresti.
Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentato, egli deve ricevere
dalle autorità dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione.
Tuttavia, in caso di delitto o di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di
residenza informeranno il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno
dovuto essere adottati.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili né alle ispezioni
ordinarie riguardanti la dogana, la sanità, l'ammissione degli stranieri ed il controllo
dei certificati internazionali di sicurezza, né al sequestro della nave o di una
parte del carico in virtù di procedure civili o commerciali dinanzi alle giurisdizioni
dello Stato di residenza.
Titolo V Regime
applicabile ai funzionari consolari onorari ed agli Uffici consolari da essi diretti
Articolo 46 Disposizioni generali
relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità
1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 della presente Convenzione si applicano agli
Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni,
privilegi ed immunità di questi Uffici consolari sono regolati dagli articoli 47, 48, 49,
50.
2. Gli articoli 26, 27, 28/3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari.
Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunità di questi funzionari consolari sono
regolati dagli articoli 51, 52, 53, 54, 55.
3. I privilegi ed immunità di cui nella presente Convenzione non sono concessi ai membri
della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato in Ufficio consolare
diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari onorari situati in paesi
diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso solo con riserva del consenso
dei due Stati di residenza.
Articolo 48 Esenzione
fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare
onorario, di cui lo Stato d'invio è proprietario o affittuario, sono esenti da ogni
imposta e tassa di qualsivoglia natura, nazionale, regionale o comunale, a patto che non
si tratti di tasse percepite in corrispettivo di servizi particolari resi.
2. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste
imposte e tasse se, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, essi sono
a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.
Articolo 50 Esenzione
doganale
In base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, lo Stato di
residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri
diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e spese attinenti a
servizi analoghi, per i seguenti oggetti, a condizione che siano destinati esclusivamente
all'uso ufficiale di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario:
stemmi, bandiere, insegne sigilli e timbri, libri, stampe ufficiali, arredi per ufficio,
materiale e forniture d'ufficio ed oggetti analoghi forniti all'Ufficio consolare dallo
Stato d'invio o dietro sua richiesta.
Articolo 54 Esenzione
fiscale
Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta e tassa sulle indennità e gli
emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.
Titolo VI Disposizioni
Generali
Articolo 63 Ratifica ed
entrata in vigore
La presente Convenzione deve essere ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno
del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Articolo 65 Durata e
denuncia
1. La presente Convenzione è stipulata per una durata illimitata.
2. Ciascuna Parte contraente potrà denunciarla in ogni tempo e tale denuncia avrà
effetto il primo giorno del sesto mese successivo al momento in cui l'altro Stato ne avrà
ricevuto notifica. ... omissis ... |