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L. 14 dicembre 1994, n. 712. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port-Louis il 9
marzo 1990 (S.O. n. 170 alla Gazz. Uff. n. 301 del 27 dicembre 1994).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a
Port-Louis il 9 marzo 1990.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo I a decorrere dalla sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione medesima.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI MAURITIUS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica Italiana ed
il Governo di Mauritius desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno
convenuto quanto segue:
Articolo 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative dei suoi enti locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali su cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne Mauritius: i) l'imposta sul reddito; ii) l'imposta sugli utili di capitale
(morcellement); comprese le ritenute alla fonte, le anticipazioni o gli acconti relativi
alle imposte suddette; (qui di seguito indicate quali "imposta di Mauritius");
b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii)
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma
della presente convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le
autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti
apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Mauritius" designa tutti i territori, comprese tutte le isole,
che, ai sensi della legislazione di Mauritius, formano lo Stato di Mauritius e comprende:
i) il mare territoriale di Mauritius; ii) le zone al di fuori del mare territoriale di
Mauritius che ai sensi della legislazione di Mauritius sono o possono in futuro essere
considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti di Mauritius
riguardanti il fondo e il sottosuolo marino, nonché le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana
concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere esercitati
i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonché le loro
risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, Mauritius o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionali" designa: 1. le persone fisiche che possiedono la
nazionalità di uno Stato contraente; 2. le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1. per quanto concerne
Mauritius il "Commissioner of Income Tax" o il suo rappresentante autorizzato;
2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente nel quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se: a) essa ha,
ed abitualmente esercita in detto primo Stato, il potere di concludere contratti in nome
dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per
l'impresa; o b) dispone abitualmente in detto primo Stato di un deposito di merce
appartenente all'impresa dal quale abitualmente essa esegue ordinazioni per conto
dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate
esclusivamente o quasi per conto di detta impresa, esso non è considerato come un
intermediario che gode di uno status indipendente ai fini del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legislazione
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali sono altresì considerati "beni immobili". Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia dello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso.
Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili derivanti da attribuire alla stabile
organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano
validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono
modificate da quelle del presente Articolo.
Articolo 8 Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla realizzazione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accertate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra le imprese indipendenti, gli utili che in
mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa
impresa e tassati di conseguenza.
Articolo 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili nello Stato contraente di cui la Società che
paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se
la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così
applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la
persona che percepisce i dividendi stessi è una società (diversa da una società di
persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che
paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri
casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i diritti di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente di cui la società che paga i dividendi è residente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o
base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Articolo 11 Interessi
1. Gli Interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente e percepiti da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in
detto Stato se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario e
gli interessi sono pagati a detto Stato, a un suo ente pubblico o ad un suo istituto
bancario o finanziario.
4. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrispondenti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche
e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto,
di un marchio di fabbrica o di commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula
o di un procedimento segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di una
attrezzatura industriale, commerciale o scientifica o per informazioni concernenti
un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in
conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 Utili di
capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono
situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili nell'altro Stato. Tuttavia gli utili derivanti dall'alienazione di navi od
aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro
esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1
e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una
tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella
misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Paese.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati
nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata
la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
Amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le
disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni
dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività
esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o sportivi se il soggiorno
in detto Stato contraente è finanziato in tutto o in parte con fondi pubblici dell'altro
Stato contraente, ivi compresa una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo
ente locale o un suo ente giuridico.
Articolo 18 Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se la persona che percepisce il
reddito non è soggetta a imposizione relativamente a tale reddito nello Stato in cui è
residente e in conformità della legislazione di detto Stato. In tal caso, tale reddito è
imponibile nello Stato di provenienza.
Articolo 19 Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto
Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una sua persona fisica in corrispettivo di servizi resi a
detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività economica o
commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 Professori
ed insegnanti
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di
istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro
Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le
remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca, per
le quali è assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente.
2. Il presente Articolo non si applica ai redditi derivanti da ricerche se tali ricerche
sono intraprese principalmente nell'interesse personale di una o più persone determinate.
Articolo 21 Studenti
1. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima
di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che
soggiorna temporaneamente nel primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzioni o di
apprendistato, riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono
imponibili in detto Stato, purché tali remunerazioni provengano da fonti situate al
di fuori dello stesso Stato.
2. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, le remunerazioni che uno studente o
apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un
residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato unicamente ai
fini di istruzione o di apprendistato, riceve in corrispettivo di servizi resi nel primo
Stato non sono imponibili in detto primo Stato, purché tali servizi siano connessi
alla sua istruzione o apprendistato o che le remunerazioni di tali servizi siano
necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.
Articolo 22 Altri
redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la
provenienza, che non sono trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
provenienti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso
in cui il beneficiario di tali redditi che sia un residente di uno Stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi a
detta stabile organizzazione o base fissa. In tale caso gli elementi di reddito sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Articolo 23 Eliminazione
della doppia imposizione
1. La doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Mauritius, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalla
imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata in Mauritius, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Nessuna deduzione sarà comunque accordata ove l'elemento reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta
del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Qualora un residente di Mauritius riceve elementi di reddito che sono imponibili in
Italia, Mauritius può, nel calcolare l'imposta di Mauritius specificata all'Articolo 2
della presente Convenzione, includere nella base imponibile dell'imposta di Mauritius,
detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso , il residente di Mauritius ha diritto a un credito
d'imposta corrispondente all'ammontare dell'imposta italiana prelevata. Il credito
d'imposta, comunque, non deve superare l'ammontare dell'imposta di Mauritius relativa al
reddito considerato.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, qualora l'imposta sui dividendi
provenienti da ciascuno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un
periodo limitato in conformità della legislazione di detto Stato, tale imposta non
prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 15 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'Articolo 10.
Articolo 24 Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obblighi ad essa relativi, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Articolo 9, del paragrafo 7
dell'Articolo 11, o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre
spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente; non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'Articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.
Articolo 25 Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente
Convenzione egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale
di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di
cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1
dell'Articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso
dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura
che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che gli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di
tale accordo, tali scambi di opinioni potranno avere luogo in seno ad una Commissione
formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 26 Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non è contraria alla Convenzione
nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od
autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od
autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
rivelerebbero un segreto commerciale industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27 Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali di diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 28 Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'Articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente Articolo.
Articolo 29 Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli Strumenti di ratifica saranno scambiati
non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli Strumenti di Ratifica e
le sue disposizioni avranno efficacia: a) in Italia: con riferimento al reddito imponibile
per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1987; b) in
Mauritius: con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano
il, o successivamente al 1 luglio 1987.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da diritto la presente Convenzione con
riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti
relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1987 e fino
all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in
cui l'imposta è stata prelevata.
Articolo 30 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare dopo
un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore. In tal
caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) in Italia: con riferimento al reddito
imponibile per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio
dell'anno solare successivo a quello della denuncia; b) in Mauritius: con riferimento al
reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1
luglio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. Fatta in duplice esemplare a
Port-Louis il giorno nove marzo 1990, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi
facenti ugualmente fede.
PROTOCOLLO
alla convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mauritius per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i
sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte
integrante della detta Convenzione. Resta inteso che:
a. con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 7, l'espressione "spese sostenute per
gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione;
b. con ulteriore riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 7, tale deduzione non è ammessa
per eventuali somme, pagate (diversamente dai rimborsi per spese correnti) dalla stabile
organizzazione alla sede principale dell'impresa o ad uno dei suoi altri uffici, a titolo
di canoni, compensi o altri simili pagamenti per l'uso di brevetti o altri diritti, o a
titolo di commissione, per servizi specifici esercitati per l'attività di direzione, o ad
eccezione del caso di un istituto bancario, a titolo di interessi sul denaro prestato alla
stabile organizzazione. Parimenti, non si prendono in considerazione, nella determinazione
degli utili di una stabile organizzazione, le somme imputate (diversamente dai rimborsi
per spese correnti) dalla stabile organizzazione alla sede principale dell'impresa o ad
uno dei suoi altri uffici, a titolo di canoni, compensi o altri simili pagamenti per l'uso
di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione per servizi specifici esercitati o
per attività di direzione, o ad eccezione del caso di un istituto bancario, a titolo di
interessi sul denaro prestato alla sede principale dell'impresa o a uno dei suoi altri
uffici;
c. con riferimento all'Articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ricava utili
dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non è assoggettabile ad
alcuna imposta locale sul reddito dovuta nell'altro Stato contraente;
d. nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 10, i dividendi pagati da una
società residente in Mauritius ad un residente dell'Italia sono imponibili in Mauritius
in conformità della legislazione di Mauritius, fino a quando i dividendi pagati da una
Società residente in Mauritius sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili
imponibili della società. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere il 40 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi;
e. con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 11, l'espressione "Ente
pubblico" comprende ogni ente di uno Stato contraente che è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, controllato da detto Stato. Se dovessero sorgere
difficoltà o dubbi sul fatto che un ente di uno Stato contraente sia da considerarsi o no
un ente pubblico, la questione sarà risolta dalle competenti autorità degli Stati
contraenti;
f. con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 12, se il Governo di Mauritius in una
Convenzione con un altro membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, dovesse limitare la propria imposizione alla fonte dei canoni ad una aliquota
inferiore a quella prevista in detto Articolo, i due Governi si consulteranno allo scopo
di modificare detto Articolo al fine di estendere lo stesso trattamento su una base
reciproca. Il Governo di Mauritius informerà, non appena possibile, il Governo italiano
di tale cambiamento di linea di condotta;
g. con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 25, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va,
in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione
delle imposte non conforme alla Convenzione;
h. le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 28 non impediscono alle competenti
Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;
i. le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi
all'Azienda di Stato italiana delle Poste e Telegrafi (PP.TT.), all'Istituto italiano per
il Commercio con l'Estero (I.C.E.) e all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.)
nonché ai corrispondenti enti ed istituzioni di Mauritius sono regolate dalle
disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2
dell'Articolo 19 della Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Port-Louis il giorno nove
marzo 1990, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Port-Louis il 9 marzo 1990 (Gazz.
Uff. n. 113 del 17 maggio 1995). Il giorno 28 aprile 1995 ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a Port-Louis il 9 marzo 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14
dicembre 1994, n. 712, pubblicata nel supplemento ordinario n. 170 alla Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 27 dicembre 1994. In conformità all'art. 29, la convenzione è entrata in
vigore il giorno 28 aprile 1995. |