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L. 5 agosto 1981, n. 504. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il
Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie
imposizioni sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con protocollo
aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 250
del 11 settembre 1981). (Entrata in vigore il 10 marzo
1983)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Regno del Marocco e la
Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni sul reddito, firmata a Rabat
il 7 giugno 1972, con protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo
precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 26 della
convenzione e all'articolo 8 del protocollo aggiuntivo. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Convenzione tra l'Italia e il Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sui redditi il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maestà il Re del
Marocco Desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito, Hanno designato a tale scopo come plenipotenziari il
Presidente della Repubblica italiana l'Ambasciatore d'Italia, signor Giovanni Lodovico
Borromeo Sua Maestà il Re del Marocco il Ministro delle finanze del Governo del Regno del
Marocco, signor Mustafà Faris i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri,
riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative e dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono in particolare: a) per
quanto che concerne il Marocco: 1) l'imposta sugli utili professionali e le riserve di
investimento (l'impot sur les bénéfices professionnels et la réserve
d'investissements); 2) il prelievo sulle remunerazioni pubbliche e private, sulle
indennità ed emolumenti, sui salari, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie (le
prélévement sur les traitements publics et prives, les indemnités et émoluments, les
salaires, les pensions et les rentes viagéres); 3) la tassa urbana ed i relativi
contributi (la taxe urbaine et les taxes y rattachées); 4) l'imposta agricola (l'impot
agricole); 5) il contributo complementare sul reddito globale delle parsone fisiche (la
contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques); 6) la tassa
sugli utili azionari o di quote sociali e sui redditi assimilati (la taxe sur les produits
des actions ou parts sociales et revenus assimilés), (qui di seguito indicate quali
"imposta marocchina"); b) per ciò che concerne l'Italia: 1) l'imposta sul
reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3)
l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di
seguito indicate quali "imposta italiana") .
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le
autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, ogni anno, le modifiche
apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Marocco" designa il Regno del Marocco;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designato, come il contesto richiede, il Marocco o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Marocco: il Ministro
delle finanze in carica o un suo rappresentante debitamente delegato o autorizzato ; 2) in
Italia: il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito
dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è ritenuta
residente di entrambi gli stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole
seguenti: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'imprenditore esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un magazzino di
vendita; f) un laboratorio; g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di
risorse naturali; h) un cantiere di costruzione; i) un cantiere di montaggio la cui durata
oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci da spedire all'impresa
medesima o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è
utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di
ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha
ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome
dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto
di merci da spedire all'impresa medesima.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto
altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un
commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente,
a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo
altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di
per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione
diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività come
avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata
svolgente attività identiche o analoghe in condizione identiche o analoghe e in piena
indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali afferenti i servizi resi a favore di
detta stabile organizzazione sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,
sia altrove.
4 Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai
principi contenuti nel presente articolo.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche gli utili che queste imprese
ritraggono dalla partecipazione ad un servizio in pool di navigazione marittima ed aerea
di qualsiasi genere.
3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo
di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il
porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione,
nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di una impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso le due imprese nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di
questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che li paga è residente, ed in conformità della legislazione di questo Stato,
ma l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo
dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di
persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che
paga i dividendi ; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro
caso. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti
nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni
secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega
effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui
provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Nonostante le disposizioni precedenti del presente paragrafo, gli interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato: a) se il
debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente
locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di
proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o c) se gli interessi sono
pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di
finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati
contraenti .
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di
titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantiti o non da ipoteca e
comportanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il
credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di
detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità viene contratto il debito per il quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per i quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni corrisposti per il godimento di beni immobili e per lo sfruttamento di
giacimenti minerari, cave od altre risorse naturali sono imponibili nello Stato contraente
in cui sono situati detti beni, giacimenti minerari, cave od altre risorse naturali.
2. I canoni, non considerati nel paragrafo 1, provenienti da uno Stato contraente e pagati
ad una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono, se la legislazione di detto Stato lo prevede, nelle condizioni o con i limiti
seguenti: a) i canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti di autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche, escluse le pellicole cinematografiche e
televisive, che sono pagati in uno degli Stati contraenti a una persona domiciliata ai
fini fiscali nell'altro Stato contraente, possono essere tassati nel primo Stato, ma
l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei
canoni; b) i canoni relativi alla concessione di licenze di sfruttamento di brevetti,
disegni e modelli, progetti, formule o processi segreti, provenienti da fonti situate nel
territorio di uno degli Stati contraenti e pagati a una persona domiciliata nel territorio
dell'altro Stato, possono essere tassati nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; c) sono assoggettate al
medesimo trattamento riservato ai canoni di cui alla precedente lettera b) le somme
corrisposte per la concessione di licenze di sfruttamento di marchi di fabbrica o di
commercio e per la locazione del diritto di utilizzazione di pellicole cinematografiche e
televisive, le remunerazioni analoghe per la fornitura di informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonché le
remunerazioni per studi tecnici o economici. Eguale trattamento è riservato per i diritti
di locazione e le remunerazioni analoghe per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
agricole, industriali, portuali, commerciali o scientifiche.
3. Se un canone è superiore al valore intrinseco e normale dei diritti per i quali è
corrisposto, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto alla quota parte di
detti canoni che corrisponde a tale valore intrinseco e normale.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni
od altre remunerazioni, ha nello Stato contraente dal quale provengono tali redditi una
stabile organizzazione o una sede fissa di affari adibita all'esercizio di una libera
professione o di un'altra attività indipendente e che tali canoni o altre remunerazioni
sono attribuibili a detta stabile organizzazione o sede fissa di affari. In tal caso i
redditi medesimi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Art. 13. Guadagni di
capitale
1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di
cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero i beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili nell'altro Stato.
3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato
contraente nei seguenti casi: 1) qualora l'interessato disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma unicamente
nella misura in cui i citati redditi siano imputabili a detta base fissa; o 2) qualora
egli eserciti le sue attività nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi -
compresa la durata di interruzioni normali di lavoro - che oltrepassino in totale 183
giorni nel corso dell'anno solare.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Professioni
dipendenti
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come
corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi, compresa la durata di interruzioni normali di
lavoro, che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. La
disposizione precedente si applica parimenti ai redditi realizzati dalle persone che
gestiscono od organizzano le suddette attività.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi di attività esercitate in
uno Stato contraente da parte di enti non aventi scopo di lucro dell'altro Stato
contraente o da parte di componenti il loro personale, salvo il caso in cui questi ultimi
agiscano nel proprio esclusivo interesse.
Art. 18. Pensioni
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego
ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione
amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad
una persona fisica residente dell'altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi,
sono imponibili nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione
nell'altro Stato quando il beneficiario possieda la nazionalità del primo Stato, senza
contemporaneamente possedere la nazionalità dell'altro Stato. Le disposizioni del
presente paragrafo si applicano altresì alle persone che svolgono attività in uno Stato
contraente nel quadro degli accordi di cooperazione .
2. Le disposizioni degli articoli 15 e 16 si applicano alle remunerazioni pagate in
corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali
esercitate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente
locale o da una persona giuridica di diritto pubblico di detto Stato.
Art. 20. Redditi non
espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente
citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in
detto Stato.
Capitolo IV Disposizioni
per eliminare le doppie imposizioni
Art. 21. Metodo
dell'imputazione
1. Nel caso dei residenti del Marocco, la doppia imposizione viene eliminata nel modo
seguente: a) allorché un residente del Marocco ritrae redditi, diversi da quelli
considerati negli articoli 10, 11 e 12, che sono imponibili in Italia in conformità delle
disposizioni della presente Convenzione, il Marocco esenta dall'imposizione detti redditi,
ma può, per calcolare le sue imposte sugli altri redditi di detto residente, applicare
l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi in questione non fossero
stati esentati; b) per ciò che concerne i redditi considerati ai precedenti articoli 10,
11 e 12, il Marocco può, in conformità delle disposizioni della propria legislazione,
includerli nella base imponibile delle imposte previste nell'articolo 2, ma accorda,
sull'ammontare delle imposte relative a detti redditi e nei limiti di tale ammontare, una
riduzione pari al totale delle imposte prelevate dall'Italia sugli stessi redditi.
2. Nel caso dei residenti dell'Italia, la doppia imposizione viene eliminata nel modo
seguente: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Marocco, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Marocco, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato
in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del
beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana .
3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la
presente Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di
tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei
precedenti paragrafi 1 e 2 esclusivamente per quanto concerne: a) gli utili delle imprese
di cui all'articolo 7, entro il limite massimo del 25 per cento; b) i dividendi nel limite
massimo indicato all'articolo 10, paragrafo 2; c) gli interessi nel limite massimo
indicato all'articolo 11, paragrafo 2 .
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 22. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso di imporre ad uno
Stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che esso accorda ai
propri residenti in relazione al loro stato civile ed ai loro carichi di famiglia.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 23. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con la autorità competente dell'altro Stato contraente, al
fine di evitare una imposizione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità
competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di
pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere un tale
accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio
potrà aver luogo in seno ad una commissione composta da rappresentanti delle autorità
competenti degli Stati contraenti.
Art. 24. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione.
Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate
che alle persone o alle Autorità incaricate dell'accertamento, compresa la procedura
giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente
Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o
a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi
amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 25. Funzionari
diplomatici e consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Quando, per effetto dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o
consolari in virtù dei principi generali del diritto internazionale o a termini delle
disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito non accreditatorio sia
imponibile nello Stato, il diritto di imposizione è riservato allo Stato accreditante.
3. Ai fini della presente Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di
uno Stato contraente accreditata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo i quali
siano cittadini dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato
accreditante se essi sono ivi assoggettati, in materia di imposte sul reddito, agli stessi
obblighi dei residenti di detto Stato.
4. La presente Convenzione non si applica alle Organizzazioni internazionali, ai loro
organi od ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica
o consolare di uno Stato terzo, quando essi si trovino nel territorio di uno Stato
contraente e non siano considerati residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente ai
fini delle imposte sul reddito.
Art. 26. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati
non appena possibile a Rabat.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di
ratifica e si applicherà: 1) alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti o
messi in pagamento a partire dal 1ø gennaio 1970; 2) alle altre imposte applicate ai
redditi relativi ai periodi di imposta che iniziano a partire dal 1ø gennaio 1970.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto la presente
Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati
contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore
della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata
prelevata.
Art. 27. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato
contraente potrà denunciarla con preavviso di sei mesi, notificato per via diplomatica,
per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica.
In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: 1) alle imposte
applicate alla fonte sui redditi corrisposti e messi in pagamento entro il 31 dicembre
dell'anno della denuncia; 2) alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi
di imposta che terminano entro il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che, i
Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio
sigillo. Fatto a Rabat il 7 giugno 1972 in due esemplari in lingua araba, italiana e
francese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di
contestazione .
PROTOCOLLO
DI ACCORDO All'atto della firma della Convenzione fiscale conclusa in data
odierna tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, i sottoscritti hanno convenuto
le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. Applicazione
dell'articolo 3 Quando l'Italia ed il Marocco aderiranno ad una Convenzione internazionale
sul diritto del mare, le due Delegazioni si accorderanno, per mezzo di semplice scambio di
note diplomatiche, affinché i termini Marocco ed Italia includano le acque
territoriali, nei limiti stabiliti da detta Convenzione internazionale. [Applicazione
dell'articolo 19 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, le due Delegazioni hanno
convenuto che detto articolo non si estende alle remunerazioni relative ad attività
d'insegnamento] . Applicazione dell'articolo 21 Ai fini dell'applicazione dell'articolo
21,
1. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, dal momento in cui verrà istituita
in Marocco un'imposta generale sul reddito a carico dei residenti del Marocco, la doppia
imposizione verrà eliminata mediante l'applicazione dell'articolo 23 - b) del progetto
dell'OCSE.
2. [Per quanto riguarda gli interessi, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 3.a)
dell'articolo 21 limitatamente ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data della
firma del contratto di prestito] . Il paragrafo 3 c) dell'articolo 21 si applica, per
quanto riguarda gli interessi di fonte marocchina, agli organismi specializzati al fine di
favorire lo sviluppo economico del Marocco di cui alla lista seguente : - Caisse nationale
de crédit agricole; - Fonds d'équipement communal; - Office chéifien des phosphates; -
Office national de l'électricité; - Offices régionaux de mise en valeur agricole; -
Bureau de recherches et de participations minieres; - Bureau d'études et de
participations industrielles; - Office national marocain du tourisme; - Office national
des chemins de fer; - Office de commercialisation et d'exportation; - Régie d'aconage du
port de Casablanca; - Crédit hotelier et immobilier du Maroc; - Banque nationale pour le
développement économique; - Binque centrale populaire; - Maroc - Chimie; - Complexe
textile de Fez (C.O.T.E.F.); - Société chérifienne des pétroles (S.C.P.); - Société
anonyme marocaine italienne de raffinage (S.A.M.I.R.); - Compagnie marocaine de navigation
(C.O.M.A.N.A.V.); - Royal Air Maroc (R.A.M.); - société d'exploitation des pyrotines de
kettara (S.E.P.Y.K.); - Société d'exploitation des mines de fer du Rif (S.E.F.E.R.I.F.);
- Lignes maritimes du Detroit (L.I.M.A.D.E.T.); - Société marocaine de construction
automobile (S.O.M.A.C.A.). La presente lista potrà essere modificata o completata a
seguito delle informazioni fornite dalle Autorità marocchine alle competenti Autorità
italiane. [3. Per quanto riguarda i dividendi, le disposizioni del paragrafo 3.b)
dell'articolo 21 sono applicabili limitatamente a tre distribuzioni di dividendi
effettuate dalle imprese autorizzate dalla commissione degli investimenti ai sensi del
"dahir" del 31 dicembre 1960] .
Fatto a Rabat il 7 giugno 1972 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e
francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, tra il Regno del
Marocco e la Repubblica italiana intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito. Il Governo del Regno del Marocco ed il Governo della Repubblica
italiana, desiderosi di concludere un protocollo di accordo per modificare o integrare la
Convenzione conclusa tra i due Paesi intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Il paragrafo 3
dell'articolo 2 della Convenzione è sostituito dal seguente: "Le imposte attuali
alle quali si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne il
Marocco: 1) l'imposta sugli utili professionali e le riserve d'investimento (l'impot sur
les bénéfices professionnels et la réserve d'investissements); 2) il prelievo sulle
remunerazioni pubbliche e private, sulle indennità ed emolumenti, sui salari, sulle
pensioni e sulle rendite vitalizie (le prélévement sur les traitements publics et
privésé les indemnitéset émolumentsé les salairesé les pensions et les rentes
viagéres); 3) la tassa urbana ed i relativi contributi (la taxe urbaine et les taxes y
rattachées); 4) l'imposta agricola (l'impot agricole); 5) il contributo complementare sul
reddito globale delle persone fisiche (la contribution complémentaire sur le revenu
global des personnes physiques); 6) la tassa sugli utili azionari o di quote sociali e sui
redditi assimilati (la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus
assimilés), (qui di seguito indicate quali "imposta marocchina"); b) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
Art. 2. Il paragrafo 1 g), 1)
dell'articolo 3 della Convenzione è sostituito dal seguente: "1) in Marocco: il
Ministro delle finanze o un suo rappresentante debitamente delegato o autorizzato".
Art. 3. Il paragrafo 2 a)
dell'articolo 10 della Convenzione è sostituito dal seguente: "a) il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società
(escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del
capitale della società che paga i dividendi".
Art. 4. Al paragrafo 2
dell'articolo 11 della Convenzione è aggiunta la seguente disposizione: "Nonostante
le disposizioni precedenti del presente paragrafo, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato: a) se il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) se gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) se gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti".
Art. 5. 1. Al paragrafo 1
dell'articolo 19 della Convenzione è aggiunta la seguente disposizione: "Le
disposizioni del presente paragrafo si applicano altresì alle persone che svolgono
attività in uno Stato contraente nel quadro degli accordi di cooperazione".
2. La dichiarazione concernente l'applicazione dell'articolo 19 contenuta nel protocollo
di accordo allegato alla Convenzione è soppressa.
Art. 6. 1. I paragrafi 2 e 3
dell'articolo 21 della Convenzione sono sostituiti dai seguenti: "2. Nel caso dei
residenti dell'Italia, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente: Se un
residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Marocco,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscono
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Marocco, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione
sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana". 3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato
contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione non sono prelevate in tutto
o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente
pagate ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 esclusivamente per quanto
concerne: a) gli utili delle imprese di cui all'articolo 7, entro il limite massimo del 25
per cento; b) i dividendi nel limite massimo indicato all'articolo 10, paragrafo 2; c) gli
interessi nel limite massimo indicato all'articolo 11, paragrafo 2".
2. Il paragrafo 2 primo comma ed il paragrafo 3 delle dichiarazioni concernenti
l'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione, contenuti nel protocollo di accordo
allegato alla Convenzione, sono soppressi. La prima frase del secondo comma delle predette
dichiarazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione è modificata
come segue: "Il paragrafo 3 c) dell'articolo 21 si applica, per quanto riguarda gli
interessi di fonte marocchina, agli organismi specializzati al fine di favorire lo
sviluppo economico del Marocco di cui alla lista seguente:".
Art. 7. La formula finale della
Convenzione è modificata come segue: "Fatto a Rabat il 7 giugno 1972 in due
esemplari in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede e
prevalendo il testo francese in caso di contestazione".
Art. 8. 1. Il presente
Protocollo di accordo, che farà parte integrante della Convenzione del 7 giugno 1972,
sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i redditi realizzati nei periodi di
imposta che iniziano a partire dal 1ø gennaio 1974.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento di cui al presente Protocollo di accordo,
afferenti le imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti, possono essere
presentate nel periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente
Protocollo di accordo o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata
prelevata. In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato
il presente Protocollo d'accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Rabat il 28 maggio 1975 in due originali, in lingua araba, italiana e francese, i
tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, firmata a Rabat il 7
giugno 1972, e del protocollo aggiuntivo alla convenzione, firmato a Rabat il 28 maggio
1975 (Gazz. Uff. n. 109 del 21 aprile 1983). Il giorno 10 marzo 1983 ha avuto luogo lo
scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana ed il
Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi,
firmata a Rabat il 7 giugno 1972, e del protocollo aggiuntivo alla convenzione, firmato a
Rabat il 28 maggio 1975, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 maggio 1981, n.
504, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre
1981. In conformità dell'art. 26, paragrafo 2, la convenzione ed il protocollo aggiuntivo
sono entrati in vigore il giorno 10 marzo 1983. |