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L. 2 maggio 1983, n. 304. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere,
firmato a La Valletta il 16 luglio 1981 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 174 del
24 giugno 1983). (Entrata in vigore l'8 maggio 1985)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, e scambio di lettere,
firmato a La Valletta il 16 luglio 1981.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 28 dell'accordo stesso. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato. Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Malta; desiderosi di concludere un accordo per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni
fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I Campo di
applicazione dell'accordo
Art. 1. Soggetti
Il presente accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. Il presente accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno
degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'accordo sono: a) per quanto concerne l'Italia: i)
l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate
quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne Malta: l'imposta sul reddito e
la sovrimposta, ivi compresi gli acconti di imposta prelevati mediante ritenuta alla fonte
od altrimenti (qui di seguito indicate quali "imposta maltese").
4. L'accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la firma del presente accordo in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. Quando l'accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è, in
tutto o in parte, esente da imposta in tale Stato e, in base alla legislazione in vigore
nell'altro Stato contraente, detto reddito è tassabile con riguardo all'ammontare ivi
rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero suo ammontare, l'esenzione da accordare
nel detto primo Stato è limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta
nell'altro Stato.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; b) il
termine "Malta" designa la Repubblica di Malta; c) le espressioni "uno
Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto
richiede, l'Italia o Malta; d) il termine "persona" comprende le persone
fisiche; le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine
"società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è
considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di
uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una
impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) il termine
"nazionali" designa: i) per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche che
hanno la nazionalità italiana, nonché le persone giuridiche, società di persone
od associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in Italia; ii) per
quanto concerne Malta, i cittadini maltesi così designati dal capitolo III della
Costituzione di Malta e dalla legge sulla cittadinanza maltese del 1965, nonché le
persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della
legislazione in vigore in Malta; h) per "traffico internazionale" s'intende
qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da
parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente,
ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra
località situate nell'altro Stato contraente; i) l'espressione "autorità
competente" designa: i) in Italia: il Ministero delle finanze; ii) in Malta: il
Ministro incaricato per le finanze od uno suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione del presente accordo da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto dell'accordo, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini del presente accordo, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tale
espressione non comprende le persone che sono imponibili in detto Stato contraente
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini del presente accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa
una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali ; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi; h) la prestazione di
servizi, ivi comprese l'attività di consulenza, effettuata da un'impresa per mezzo di
impiegati o di altro personale se tale attività si protrae nel Paese, per lo stesso
progetto o per uno collegato, per un periodo o periodi la cui durata complessiva
oltrepassi i dodici mesi nel corso di un biennio.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esportazione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente di uno Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori dei beni immobili, nonché i diritti ai quali si applicano le
disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano
altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a
canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di
giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli
aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente
in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in
mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente
l'esercente la nave od il battello.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma anche a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma: a) se i dividendi sono pagati da una società residente dell'Italia ad un
residente di Malta che ne sia il beneficiario effettivo, l'imposta italiana così
applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi; b) se i
dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente dell'Italia che
ne sia il beneficiario effettivo: i) l'imposta maltese non può eccedere quella
applicabile a carico della società che paga i dividendi per gli utili così distribuiti;
ii) nonostante le disposizioni del subparagrafo i), l'imposta maltese non può eccedere il
15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se tali dividendi sono pagati con profitti
od utili prodotti negli anni per i quali la Società beneficiaria (rectius, beneficia -
n.d.r.) di agevolazioni fiscali in base alle norme che regolano in Malta la concessione di
incentivi all'industria, e l'azionista presenti dichiarazioni e documentazioni contabili
alle autorità fiscali maltesi con riferimento ai redditi assoggettabili alla imposta
maltese per il relativo anno di accertamento. Le autorità competenti degli Stati
contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con
i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od
organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi
concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro stato contraente secondo la
propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni del presente accordo.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, qualora detto residente sia il
beneficiario effettivo dei canoni e questi siano costituiti da compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere
letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o registrazioni per
trasmissioni televisive o radiofoniche.
2. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente se sono costituiti da compensi
di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tuttavia, tali canoni
possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono, ed in
conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percipiente ne è il beneficiario
effettivo l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo
dei canoni stessi .
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in un Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e che come tale ne
sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui
è situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni del presente accordo.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione,
compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione
(da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione di navi od aeromobili
utilizzati nel traffico internazionale, nonché gli utili provenienti dalla
alienazione dei beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello
stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato
contraente nei seguenti casi: a) quando egli disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (nel qual caso, i redditi
sono imponibili nell'altro Stato limitatamente alla parte attribuibile a detta base
fissa); o b) quando egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi
che raggiungono o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico o pedagogico, nonché
le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e
contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente di uno Stato
contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno solare considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva della impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o di altro analogo organo di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono imponibili nello stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove
dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni e
annualità
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato
contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Ai fini del presente articolo: a) l'espressione "pensioni ed altre remunerazioni
analoghe" designa i pagamenti periodici corrisposti successivamente al collocamento a
riposo in relazione ad un cessato impiego, o come risarcimento di danni subiti in
relazione ad un cessato impiego; b) il termine "annualità" designa le somme
fisse pagate periodicamente vita natural durante oppure per un periodo di tempo
determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali
pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in
denaro.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il
beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che: i)
abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al
solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
4. Le disposizioni del paragrafo 1, a), si applicano egualmente alle remunerazioni pagate,
nell'ambito di un programma assistenziale di sviluppo di uno Stato contraente, di una sua
suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, con fondi costituiti
esclusivamente da detto Stato o sue suddivisioni o suoi enti locali, ad uno specialista o
un volontario inviati nell'altro Stato contraente con il consenso di detto altro Stato.
Art. 20. Insegnanti,
studenti e apprendisti
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una
università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che è, o era
immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da
imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per
tale insegnamento o ricerca.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta
in questo altro Stato contraente a condizione che tali somme provengano da fonti fuori di
detto altro Stato contraente.
3. Le remunerazioni che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato
contraente a scopo di addestramento pratico per un periodo di tempo che sia
ragionevolmente giustificato per condurre a termine il suo apprendistato, non sono
imponibili in detto altro Stato.
4. Le remunerazioni che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge non a tempo pieno
nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato
per condurre a termine i suoi studi, non sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 21. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente accordo
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto od
il bene produttivo o del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
Capitolo IV Metodo
per evitare le doppie imposizioni
Art. 22. Eliminazione
della doppia imposizione
1. La doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del
presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta,
l'Italia, nel calcolare la proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del
presente accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di
reddito, a meno che espresse disposizioni del presente accordo non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
maltese sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta
italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla
legislazione italiana.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione maltese concernenti la concessione del
credito di una imposta estera nei confronti della imposta maltese, quando, in base alle
disposizioni del presente accordo, un reddito di fonte italiana viene assoggettato ad
imposizione in Malta, l'imposta italiana dovuta sul reddito in questione è portata in
deduzione dall'imposta maltese dovuta sullo stesso reddito.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente accordo (rectius, articolo - n.d.r.), qualora
le imposte sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente
non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo in base alla
legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto o in parte si considerano
pagate per un ammontare non superiore: a) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi di cui all'articolo 10; b) al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi
di cui all'articolo 11; e c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui
all'articolo 12.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 23. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati
contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni altra condizione
personale.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni del presente accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'accordo .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine
di evitare una tassazione non conforme all'accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato
quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione dell'accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la
doppia imposizione nei casi non previsti dall'accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni del presente accordo o quelle delle leggi interne
degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'accordo, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'accordo, nonché per
evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno
comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli
organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte
previste dal presente accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità
sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 26. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni
del presente accordo.
2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso e devono
essere corredate di un attestato ufficiale delle autorità competenti dell'altro Stato di
cui l'istante è residente. Tale attestato deve certificare che sussistono le condizioni
richieste per avere diritto al rimborso.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in
conformità delle disposizioni dell'articolo 24 del presente accordo, le modalità di
applicazione del presente articolo .
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 28. Entrata in
vigore
1. Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
Roma non appena possibile.
2. Il presente accordo entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le
sue disposizioni si applicheranno: a) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per
i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1976; b) in Malta,
con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento che iniziano con
l'anno di accertamento cui sono imputati i redditi del 1976 .
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto il presente
accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta da un residente di uno Stato contraente
relativa a periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1976 e
fino all'entrata in vigore dell'accordo medesimo, possono essere presentate entro tre anni
dall'entrata in vigore dell'accordo stesso o, se più favorevole, dalla data in cui è
stata prelevata l'imposta. La precedente disposizione non limita in alcun modo i termini
più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente medesimo dalla
legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è residente.
Art. 29. Denuncia
Il presente accordo avrà durata indefinita ma ciascuno Stato contraente potrà
notificarne la cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30
giugno di ciascun anno solare che inizia successivamente allo scadere di un periodo di
cinque anni dalla data della sua entrata in vigore e, in tal caso, l'accordo cesserà di
avere effetto: a) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di
imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a
quello della denuncia; b) in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di
accertamento dei redditi realizzati nel corso di ciascun periodo che inizia il 1ø gennaio
dell'anno successivo a quello della denuncia o degli anni seguenti. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente accordo. Fatto a
Valletta il 16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i
testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti
disposizioni supplementari che formano parte integrante della convenzione.
I. Con riferimento all'articolo 3, nel caso si raggiunga un accordo tra l'Italia e Malta
sulla regolamentazione dei rispettivi diritti sulla piattaforma continentale e sulle
questioni connesse, gli Stati contraenti avvieranno negoziati allo scopo di modificare le
definizioni di Italia e di Malta in modo da tener conto dell'accordo così raggiunto.
II. Con riferimento all'articolo 5, l'espressione "una miniera, una cava o altro
luogo di estrazione di risorse naturali", di cui al relativo paragrafo 2, f),
comprende un luogo di perforazione lontano dalla costa.
III. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute
per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione.
IV. a) Con riferimento all'articolo 8, se gli utili conseguiti in dipendenza
dell'esercizio di una nave in traffico internazionale da parte di un'impresa la cui sede
di direzione effettiva è situata in Malta sono esenti da imposta ai sensi delle
disposizioni della sezione 86 della legge sulla navigazione mercantile del 1973 (Merchant
Shipping Act, 1973) o in base a disposizioni identiche o analoghe, tali utili possono
essere tassati in Italia, a meno che non sia adeguatamente provato ad uso delle competenti
autorità italiane che non più del venti per cento del capitale della società che
possiede la nave è detenuto, direttamente o indirettamente, da persone non residenti di
Malta; b) con ulteriore riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che
realizza utili mediante l'esercizio di navi od aeromobili in traffico internazionale non
è assoggettata ad alcuna imposta locale applicata nell'altro Stato contraente.
V. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si
attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata entro i termini previsti dalla legislazione nazionale.
VI. La disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 27 non impedisce alle autorità
competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente accordo.
VII. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni
dell'articolo 8 si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati nei periodi
d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1969. Fatto a Valletta il 16
luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti
egualmente fede.
SCAMBIO DI LETTERE "Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'articolo 12
dell'accordo tra il Governo di Malta ed il Governo italiano per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali che è stato
firmato, in data odierna, a Valletta e di proporre per conto del Governo della Repubblica
italiana che i due Governi convengano che, se il Governo di Malta limiterà, in un
qualsiasi accordo concluso con altri Paesi dell'OCSE, l'imposta sui canoni indicati nel
paragrafo 2 del predetto articolo ad una aliquota inferiore al 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni, i due Governi si consulteranno allo scopo di modificare l'articolo in
questione in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il
Governo di Malta informerà appena possibile il Governo italiano su ogni nuovo accordo con
i Paesi dell'OCSE che preveda un'aliquota inferiore al dieci per cento sui predetti
canoni. Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra
Eccellenza, che conferma l'adesione del Governo di Malta alla proposta suddetta,
costituiscano un accordo tra i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 di
detto accordo. Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione
della mia più alta considerazione. Maurizio Battaglini Ambasciatore della Repubblica
italiana Eccellenza, ho l'onore di informarla di aver ricevuto la nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna, del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi
all'articolo 12 dell'accordo tra il Governo di Malta ed il Governo italiano per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali che
è stato firmato, in data odierna, a Valletta e di proporre per conto del Governo della
Repubblica italiana che i due Governi convengano che, se il Governo di Malta limiterà, in
un qualsiasi accordo concluso con altri Paesi dell'OCSE, l'imposta sui canoni indicati nel
paragrafo 2 del predetto articolo ad una aliquota inferiore al 10 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni, i due Governi si consulteranno allo scopo di modificare l'articolo in
questione in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il
Governo di Malta informerà appena possibile il Governo italiano su ogni nuovo accordo con
i Paesi dell'OCSE che preveda un'aliquota inferiore al dieci per cento sui predetti
canoni. Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra
Eccellenza, che conferma l'adesione del Governo di Malta alla proposta suddetta,
costituiscano un accordo tra i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 di
detto accordo. Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione
della mia più alta considerazione". Ho l'onore di informarLa che il Governo di Malta
è d'accordo con la sopra menzionata proposta. Colgo l'occasione per esprimere a Vostra
Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione. Robert J. Stivala
Segretario Ministero delle Finanze, Dogane e Investimenti Finanziari del Popolo
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmato a la Valletta il
16 luglio 1981 (Gazz. Uff. n. 121 del 24 maggio 1985). Il giorno 8 maggio 1985 ha avuto
luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio
di note, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con
legge 2 maggio 1983, n. 304, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 27 giugno 1983. In conformità all'art. 28, secondo comma, l'accordo è entrato
in vigore il giorno 8 maggio 1985. |