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L. 14 ottobre 1985, n. 607. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per
evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala
Lumpur il 28 gennaio 1984 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 262 del 7 novembre
1985). (Entrata in vigore il 18 aprile 1986)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a
Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.
Art. 3. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e per
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, desiderosi di concludere un accordo per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Soggetti
L'Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono: a) per quanto concerne
l'Italia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana") b) per quanto concerne la Malaysia: -
l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax); -
le imposte supplementari sul reddito, e cioè la imposta sugli utili dello stagno (tin
profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del
legname (timber profits tax); e - l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income
tax); (qui di seguito indicate quale "imposta malaysiana") .
2. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in
aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Malaysia" designa la Federazione della Malaysia e comprende le
zone adiacenti alle acque territoriali della Malaysia le quali, ai sensi della
legislazione malaysiana concernente la piattaforma continentale, sono state o possono in
futuro essere considerate come le zone nelle quali possono essere esercitati i diritti
della Malaysia per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marino e le loro risorse
naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo e il sottosuolo marino
adiacente ai territori della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare
territoriale fino ai limiti prescritti dalla legislazione italiana per consentire
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di dette zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Malaysia;
d) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni
fiscali dei rispettivi Stati contraenti;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati
contraenti;
f) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta malaysiana
o l'imposta italiana;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
h) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
i) il termine "nazionali" designa; 1) le persone fisiche che possiedono la
nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società
di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformità alla legislazione in
vigore in uno Stato contraente;
j) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto riguarda
l'Italia, il Ministero delle Finanze; 2) per quanto riguarda la Malaysia, il Ministro
delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di
detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto dello Accordo a meno che il contesto
non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa: a) per quanto concerne l'Italia, una persona che è residente in
Italia ai fini dell'imposizione italiana; o b) per quanto concerne la Malaysia, una
persona che è residente in Malaysia ai fini dell'imposizione malaysiana.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente dal quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, la espressione "stabile organizzazione" designa
una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
fattoria o una piantagione; g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali ivi compreso il legname od altro prodotto
forestale; h) un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente se essa esercita in detto altro Stato attività di
supervisione per più di sei mesi in connessione a lavori di costruzione, di installazione
o di montaggio intrapresi in detto altro Stato.
5. Una persona che agisce in uno stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo
6 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se: a) dispone nel
primo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per detta impresa; b) non dispone di tali poteri, ma
mantiene in detto primo Stato un deposito di merci dal quale essa regolarmente preleva
merci per la consegna per conto dell'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolta la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente nel quale
sono situati detti beni.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal
diritto dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. L'espressione comprende altresì l'usufrutto dei beni
immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi di petrolio o di gas, di
cave ed altri luoghi di estrazione di risorse naturali o di legname od altro prodotto
forestale. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Redditi delle
imprese
1. I redditi di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato
a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività,
i redditi dell'impresa sono imponibili in detto altro Stato, ma soltanto nella misura in
cui detti redditi sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione i redditi che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piene indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Nessun reddito può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto
che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti i redditi da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Quando il reddito comprende elementi di reddito considerati separatamente in un altro
articolo del presente Accordo, le disposizioni di detto altro articolo non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o
di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, i redditi o gli utili che
in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi nei redditi o negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. I dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad un residente della Malaysia
sono imponibili in Italia in conformità alla legislazione italiana ma, se la persona che
percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
3. I dividendi pagati da una società residente della Malaysia ad un residente
dell'Italia, il quale ne sia il beneficiario effettivo e sia assoggettato all'imposizione
italiana per i dividendi stessi, sono esenti da qualsiasi imposta malaysiana che sia
prelevabile su di essi in aggiunta all'imposta applicabile sui reddito delle società: a
condizione che il contenuto del presente paragrafo non pregiudichi in alcun modo le
disposizioni della legislazione malaysiana ai cui sensi l'imposta sui dividendi pagati da
una società residente della Malaysia dai quali è stata dedotta, o è stata considerata
dedotta, l'imposta malaysiana, può essere rettificata in relazione all'aliquota d'imposta
stabilita per l'anno di accertamento della Malaysia immediatamente successivo a quello il
cui il dividendo è stato pagato.
4. Se, dopo la data della firma dell'Accordo, La Malaysia dovesse modificare il metodo di
tassazione del reddito e delle distribuzioni delle società mediante l'introduzione di
un'imposta sulle società di capitali (per la quale non viene concesso alcun credito agli
azionisti) e di un'ulteriore imposta sui dividendi, in tal caso l'imposta malaysiana
applicabile ai dividendi pagati ad un residente dell'Italia non potrà eccedere il 10 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
5. Il contenuto dei precedenti paragrafi del presente articolo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con in quali sono stati pagati i dividendi.
6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di "godimento", da quote minerarie, da
quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili o ai redditi, ad
eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilati ai
redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la
società distributrice.
7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel
caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, possieda
nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, una
stabile organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad essa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato in
conformità della propria legislazione.
8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né
prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della
società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o
in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi pagati
ad un residente dell'Italia sono esenti dall'imposta malaysiana se il finanziamento od
altro credito generatore degli interessi sia un finanziamento autorizzato od un
finanziamento a lungo termine .
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi sono pagati al Governo
dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi
gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti fatti in applicazione di un
accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.
5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi una attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata e il credito generatore degli si ricolleghi
effettivamente ad essa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato in
conformità alla propria legislazione.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o
statutario o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi,
sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto
delle altre disposizioni del presente Accordo.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni autorizzati di natura industriale,
che un residente dell'Italia, che ne sia il beneficiario effettivo, riceve dalla Malaysia,
sono esenti dalla imposizione malaysiana .
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso e la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di
commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico. Tuttavia, il termine non comprende i canoni ed altri compensi corrisposti per
le pellicole cinematografiche o per le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o
televisive.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso
in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, disponga nell'altro
Stato contraente dal quale provengono i canoni di una stabile organizzazione e i diritti o
i beni generatori dei canoni stessi si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, i
canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente in conformità alla propria
legislazione.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o
statutario o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia
esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni,
e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2
dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) sono imponibili nell'altro
Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in
traffico internazionale o dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1
e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14. Attività
personali
1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe o i compensi che un residente di uno Stato contraente riceve
in corrispettivo di attività personali (comprese quelle professionali), sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tali attività non vengano svolte nell'altro Stato
contraente. Se le attività sono quivi svolte, le remunerazioni o i compensi percepiti a
tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i compensi che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività (comprese quelle
professionali) personali svolte nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in
detto primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato,
e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, una persona che non è residente
dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni o dei compensi non è sostenuto da una
stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati
nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 15. Compensi e
gettoni di presenza
Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, le partecipazioni agli utili, i gettoni di
presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una
società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 16. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che i professionisti dello
spettacolo quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali, sono
imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato
contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7
e 14.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni od ai compensi
derivanti da prestazioni esercitate in uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato
è finanziato, direttamente o indirettamente, interamente o sostanzialmente, con fondi
pubblici dell'altro Stato contraente, di una suddivisione politica o amministrativa, di un
suo ente locale o statutario.
Art. 17. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 18. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato;
o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato a
meno che la persona fisica abbia la nazionalità e sia residente dell'altro Stato
contraente.
3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 19. Professori ed
insegnanti
Una persona fisica che, su invito di una università, collegio, scuola od altro analogo
istituto d'insegnamento riconosciuto di uno Stato contraente, soggiorna in quello Stato
per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare e condurre ricerche, o
per entrambi i motivi, presso tali istituti di insegnamento e che è, o era immediatamente
prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da
imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali
attività di insegnamento o di ricerca per le quali è assoggettata ad imposizione
nell'altro Stato.
Art. 20. Studenti e
apprendisti
Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna temporaneamente
nell'altro Stato contraente unicamente: a) in qualità di studente presso una università,
un collegio o un istituto scolastico dell'altro Stato, b) in qualità di apprendista
industriale, commerciale o tecnico, o c) come beneficiario di una sovvenzione, di un
contributo o di un premio, principalmente per compiere studi o ricerche, da parte di un
organismo religioso, assistenziale, scientifico o educativo non è assoggettata ad
imposizione nell'altro Stato contraente per le rimesse dall'estero ricevute allo scopo di
sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a
titolo di borsa di studio. Lo stesso trattamento si applica alle somme che rappresentano
il corrispettivo di servizi resi in detto altro Stato a patto che tali servizi siano
connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale o siano necessari per sopperire
alle spese di mantenimento per un periodo di tempo ragionevolmente occorrente per portare
a termine la formazione professionale o gli studi in detto altro Stato.
Art. 21. Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente
trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli
Stati contraenti.
Art. 22. Metodo per
evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Malaysia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta malaysiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna
deduzione, invece, sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia
ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di
detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Malaysia, fatte salve le disposizioni della legislazione della
Malaysia concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta malaysiana
dell'imposta dovuta in un Paese diverso dalla Malaysia, l'ammontare dell'imposta italiana
dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformità delle disposizioni del
presente Accordo da un residente della Malaysia sui redditi di fonte italiana è ammessa
in deduzione dall'imposta malaysiana dovuta sugli stessi redditi, ma per un ammontare che
non ecceda la quota d'imposta malaysiana attribuibile a tale reddito nella proporzione in
cui lo stesso concorre a formare l'intero reddito assoggettato all'imposta malaysiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi,
interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in
parte per un periodo limitato di tempo in base alla legislazione di detto Stato
contraente, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per una
ammontare non superiore: a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui
all'articolo 10; b) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui
all'articolo 11; c) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12
.
Art. 23. Limiti alle
agevolazioni
Quando il presente Accordo (con o senza altre condizioni) stabilisce che i redditi
provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta o sono tassati in detto Stato
con un'aliquota ridotta, mentre ai sensi della legislazione vigente nell'altro Stato
contraente tali redditi sono assoggettati ad imposizione per la parte del loro ammontare
che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato o no per il loro intero importo,
allora l'esenzione o la riduzione d'imposta da concedersi ai sensi del presente Accordo
nel detto primo Stato si applica a quella parte del reddito che è stata trasferita o
ricevuta in detto altro Stato.
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8
dell'articolo 11, o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato .
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che
facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone fisiche non residenti
di detto Stato le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che vengono
accordate alle persone fisiche residenti.
6. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte
che formano oggetto del presente Accordo.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme al presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione fiscale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello
Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione
del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soluzione appropriata farà del suo meglio per regolare il caso per via
amichevole composizione con l'autorità competente dall'altro Stato contraente, al fine di
evitare una tassazione non conforme all'Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione
o all'applicazione dell'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno, su richiesta, le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o per prevenire
la frode o l'evasione fiscale relativamente alle imposte previste dal presente Accordo. Le
informazioni così ottenute saranno tenute segrete e non saranno comunicate a persone od
autorità diverse da quelle, compresi i tribunali o gli organi amministrativi, incaricate
dell'accertamento, della riscossione, dell'esecuzione o dei procedimenti concernenti tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi ad esse relativi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in alcun caso essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non
potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria
normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere
informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un
processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del
presente articolo .
Art. 29. Entrata in
vigore
1. Ciascuno Stato contraente comunicherà all'altro il completamento della procedura
richiesta dalla propria legislazione per far entrare in vigore il presente Accordo. Il
presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali comunicazioni ed avrà
effetto: a) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che
inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio 1977 e nei successivi periodi di imposta; b)
in Malaysia: con riferimento ai redditi dell'anno 1977 o dell'anno contabile che termina
non più tardi del 31 dicembre 1977 ed imponibili nell'anno di accertamento che inizia il
1ø gennaio 1978 e nei successivi anni di accertamento.
2. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto il presente Accordo con
riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti prima
dell'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni
dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta
è stata prelevata. La presente disposizione non è intesa a limitare in alcun modo i
termini più ampi eventualmente previsti a tal fine a favore del residente dalla
legislazione dello Stato contraente di cui esso è un residente.
Art. 30. Denuncia
Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente
può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro
Stato contraente non più tardi del 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal terzo
anno successivo a quello in cui è entrato in vigore l'Accordo. In tal caso, l'Accordo
cesserà di essere applicato: a) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili del
periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1ø gennaio dell'anno solare
successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; b) in Malaysia: con
riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1ø gennaio del
secondo anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia e negli
anni di accertamento seguenti. In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente
autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in
duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28ø giorno di gennaio 1984 nelle lingue italiana,
bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo
inglese in caso di divergenza di interpretazione.
PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo tra il governo della Malaysia ed il Governo della
Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto che le seguenti
disposizioni formeranno parte integrante dell'Accordo. Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 2, paragrafo 1 a), l'espressione "ritenuta alla
fonte" designa le ritenute operate a titolo di imposta;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per
gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae redditi
dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili non è assoggettata alle
imposte locali sui redditi prelevate nell'altro Stato contraente;
d) con riferimento all'articolo 10, in conformità della legislazione malaysiana, i
dividendi pagati da una società residente della Malaysia, comprendono i dividendi pagati
da una società residente di Singapore che, per quanto concerne tali dividendi, si è
dichiarata residente dalla Malaysia, ma non comprendono i dividendi pagati da una società
residente della Malaysia che, per quanto concerne tali dividendi, si è dichiarata
residente di Singapore;
e) con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3, la espressione "finanziamento
autorizzato" o "finanziamento a lungo termine" a il significato che ad essa
è attribuito dalla sezione 2 1) dell'Income Tax Act del 1967 della Malaysia (come
modificato);
f) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 3, la espressione "canoni autorizzati
di natura industriale" designa i canoni, così come definiti nel paragrafo 4, che
sono autorizzati ad attestati dalla competente autorità della Malaysia come corrisposti
allo scopo di favorire lo sviluppo industriale della Malaysia e che sono dovuti da
un'impresa interamente o principalmente impegnata in attività che rientrano in uno dei
seguenti settori: a) manifatturiero, di montaggio o di lavorazione; b) delle costruzioni,
di ingegneria civile o navale; c) dell'elettricità, dell'energia idraulica, di fornitura
di gas od acqua;
g) con riferimento all'articolo 20, l'espressione "servizi resi" indica, per
quanto riguarda gli studenti, le occupazioni a tempo ridotto;
h) con riferimento all'articolo 22, paragrafo 4, gli interessi che sono esentati
dall'impostazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad un finanziamento
autorizzato o ad un finanziamento a lungo termine, saranno considerati come esentati per
un limitato periodo della durata di tale finanziamento;
i) con riferimento all'articolo 24, le disposizioni in esso contenute non possono essere
interpretare nel senso di obbligare uno Stato contraente ad accordare ai nazionali
dell'altro Stato contraente non residente (rectius "residenti" - ndr) in detto
primo Stato le agevolazioni personali, i rimborsi e le riduzioni d'imposta che per legge
sono riconosciute soltanto ai nazionali di detto primo Stato o alle altre persone ivi
specificate che non sono residenti in detto Stato;
j) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 3, le disposizioni in esso contenute non
possono essere interpretate nel senso di impedire alla Malaysia di non concedere deduzioni
per quanto riguarda interessi, canoni ed altri pagamenti sostenuti da una impresa se
l'imposta corrispondente non è stata prelevata in conformità alla legislazione fiscale
della Malaysia;
k) con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose di ciascuno Stato
contraente che devono essere state preventivamente instaurate entro i termini previsti
dalle rispettive legislazioni nazionali;
l) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti
Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa
malaysiana ed inglese, i tre facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso
di divergenza di interpretazione.
SCAMBIO DI NOTE Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato oggi tra la
Malaysia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e di proporre per conto del Governo
della Repubblica italiana che: a) il prelievo su noleggio di pellicole effettuato dalla
Malaysia ai sensi del Cinematograph Film - Hire Duty Act 1965 (che nel presente contesto
viene considerata un'imposta sui canoni per le pellicole cinematografiche) non potrà
eccedere il 15% dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola; b) se il Governo della
Malaysia in un accordo concluso con altri Paesi dell'OCSE dovesse limitare l'aliquota
dell'imposta sulle pellicole cinematografiche o sulle registrazioni per trasmissioni
radiofoniche o televisive ad un'aliquota minore del quindici per cento dell'ammontare
lordo dell'affitto della pellicola, i due Governi si consulteranno al fine di modificare
l'aliquota d'imposta al fine di estendere lo stesso trattamento su basi di reciprocità.
Il Governo della Malaysia comunicherà, appena possibile, al Governo italiano ogni nuovo
accordo concluso con Paesi dell'OCSE il quale preveda un'aliquota d'imposta minore del
quindici per cento su tali canoni. Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e
la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione del governo della Malaysia
della precedente proposta costituiscano un Accordo che formerà parte integrante
dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni. Colgo l'occasione per inviare a Vostra
Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione. Eccellenza, ho l'onore di
accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in pari data dal seguente tenore:
"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato oggi tra la Malaysia e l'Italia per
evitare le doppie imposizioni e di proporre per conto del Governo della Repubblica
italiana che: a) il prelievo su noleggio di pellicole effettuato dalla Malaysia ai sensi
del Cinematograph Film - Hire Duty Act 1965 (che nel presente contesto viene considerata
un'imposta sui canoni per le pellicole cinematografiche) non potrà eccedere il 15%
dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola; b) se il Governo della Malaysia in un
accordo concluso con altri Paesi dell'OCSE dovesse limitare l'aliquota dell'imposta sulle
pellicole cinematografiche o sulle registrazioni per trasmissioni radiofoniche o
televisive ad un'aliquota minore del quindici per cento dell'ammontare lordo dell'affitto
della pellicola, i due Governi si consulteranno al fine di modificare l'aliquota d'imposta
al fine di estendere lo stesso trattamento su basi di reciprocità. Il Governo della
Malaysia comunicherà, appena possibile, al Governo italiano ogni nuovo accordo concluso
con Paesi dell'OCSE il quale preveda un'aliquota d'imposta minore del quindici per cento
su tali canoni. Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e la risposta di
Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione del governo della Malaysia della precedente
proposta costituiscano un Accordo che formerà parte integrante dell'Accordo per evitare
le doppie imposizioni. Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia
più alta considerazione". Ho inoltre l'onore di confermare che il Governo della
Malaysia accetta la proposta contenuta nella Nota di Vostra Eccellenza e concorda che essa
e la presente risposta costituiscano un Accordo fra i due Governi. Colgo l'occasione per
inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur
il 28 gennaio 1984 (Gazz. Uff. n. 109 del 13 maggio 1986). Il giorno 18 aprile 1986 si è
perfezionato lo scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984, la cui ratifica
è stata autorizzata con legge 14 ottobre 1985, n. 607, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 17 novembre 1985. In conformità all'art. 29,
primo comma, l'accordo, il protocollo e lo scambio di note sono entrati in vigore il
giorno 18 aprile 1986. |