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L. 14 agosto 1982, n. 747. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (S.O. alla
Gazz. Uff. n. 284 del 14 ottobre 1982). (Entrata in
vigore il 4 febbraio 1983).
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno
1981.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo
intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposta sul reddito e sul patrimonio
ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali Il Presidente della Repubblica italiana e Sua
Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo desiderosi di concludere una convenzione intesa
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a
prevenire la frode e l'evasione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi di reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalla impresa, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Conversione sono, in particolare: a) per quanto
concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché dette
imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana"); b) per quanto concerne il Lussemburgo: 1) l'imposta sul
reddito delle persone fisiche (l'imputò sur le revenu de personnes physiques); 2)
l'imposta sul reddito degli enti collettivi (l'imputò sur le revenu des collectivites);
3) l'imposta speciale sui compensi a membri dei consigli di amministrazione (l'impòt
special sur le tantimes); 4) l'imposta sul patrimonio (l'impot sur la fortune); 5)
l'imposta commerciale comunale sugli utili e sul capitale d'esercizio (l'impot commercial
communal d'après les bnfice et capital d'exploitation); 6) l'imposta comunale
sull'ammontare dei salari (l'impot communal sur le total des salaires); ancorché
dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
"imposta lussemburghese").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che si aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte di
cui al paragrafo 3 o che sostituiranno. Le competenti Autorità degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni
fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Lussemburgo" designa il Granducato di Lussemburgo;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, il Lussemburgo o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile gestiti da un'impresa la cui
sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in
cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente.
h) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente; i) l'espressione "Autorità competente" designa: 1) per quanto
concerne il Lussemburgo, il Ministro delle finanze o suo rappresentante debitamente
autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. Per
l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di
detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persone che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in
questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo
seguente: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale
dispone di una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in
ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente col quale
le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi
vitali); b) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha
il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in
alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui
soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
contraenti oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata
residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la
nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di
essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto di
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
cessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione e dall'affitto, nonché da ogni altra forma d'utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili
dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili
sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti alla detta
stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si
fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe
e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili che un'impresa di uno
Stato contraente ritrae dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di una impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dipendenti. Questo paragrafo non pregiudica l'imposizione della società per gli utili con
i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni
secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né preleva alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo dell'altro Stato contraente o un suo ente locale, o b) gli interessi sono
stati pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad istituti
od organismi (compresi gli istituti finanziari) che appartengono interamente a questo
Stato contraente o a un suo ente locale, o c) gli interessi sono pagati ad altri istituti
od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residenti di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base
fissa, per la quale è stato contratto il debito che ha originato il pagamento degli
interessi e che sopporta l'onere di tali interessi, questi si considerano provenienti
dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione, o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono secondo la legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i
canoni ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10
per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale
o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore dei canoni si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di
detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno
Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa,
per la quale è stato concluso il contratto che ha originato il pagamento dei canoni e che
sopporta l'onere di tali canoni, questi sono considerati come provenienti dallo Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascun di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili da
capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di
beni mobili di cui il paragrafo 3 dell'articolo 23 sono imponibili soltanto nello Stato
contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se gli dispone di
tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per
conto di un datore di lavoro che non è residente dall'altro Stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili gestite in traffico
internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi a
membri dei consigli di amministrazione
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del
Collegio Sindacale o di altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio e della televisione o in qualità di musicista, nonché di
sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili nello Stato
contraente deve dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli
articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni e
prestazioni della previdenza sociale pubblica
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai
sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili
in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale,
sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il
beneficiario della remunerazione sia un residente di questo Stato che: i) abbia la
nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono
le remunerazioni, ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi
i servizi .
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato . b) Tuttavia,
tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità
dello Stato dal quale provengono le pensioni.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica e
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori
Le remunerazioni di un professore o di un altro membro del personale insegnante il quale
è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro
Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o di
effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una
università od altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica non avente fini di
lucro, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente a condizione che le
remunerazioni provengono da fonti situate fuori del primo Stato.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o ora immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria
formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di
formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da
fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti
dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario
di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
sia un'attività commerciale o industriale mediante una stabile organizzazione ivi
situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il
diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione interna.
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un
residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in
detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili
appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile
in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale,
nonché dai beni mobili relativi all'esercizio di tali navi o aeromobili, è
imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24. Disposizioni
per evitare le doppie imposizioni
Le doppie imposizioni saranno eliminate nel modo seguente:
1. Nel Lussemburgo: a) Se un residente del Lussemburgo possiede redditi od elementi di
patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Italia, il Lussemburgo, fatte salve le disposizioni contenute nella lettera
b), esenta da imposte tale redditi o tali elementi di patrimonio, ma può ai fini del
calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi o sul patrimonio residui di detto residente,
applicare la stessa aliquota che si renderebbe applicabile qualora i redditi od elementi
di patrimonio in questione non fossero stati esentati. b) Se un residente del Lussemburgo
possiede redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono
imponibili in Italia, il Lussemburgo accorda una deduzione di ammontare pari all'imposta
pagata in Italia dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente. Tuttavia,
l'ammontare della deduzione, attribuisce ai redditi provenienti dall'Italia.
2. In Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
nel Lussemburgo, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata nel Lussemburgo, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario del reddito ai sensi della legislazione italiana .
Art. 25. Non -
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa
situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni
dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno di entrambi gli Stati
contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei
confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo
Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o dai due Stati contraenti
comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della
presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto
interno di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente
di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1
dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso
dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura
che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione uno conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà e i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un Accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata dai
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della
legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla
Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla
Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le
informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno
comunicate soltanto alle persone od Autorità (compresi i tribunali e gli organi
amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste
dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle
decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od Autorità utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni
nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1, non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che
potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 28. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole del diritto
internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Domande di
rimborso
1. Le imposte riscosse in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte saranno
rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previste dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalità di applicazione del
presente articolo.
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
non appena possibile a Roma.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a decorrere dalla data dello scambio degli
strumenti di rettifica e le disposizioni si applicheranno: a) alle imposte riscosse
mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal
1ø gennaio dell'anno 1978; b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono a
decorrere dal 1ø gennaio 1978.
3. Le domande di rimborso previste dalla Convenzione, con riferimento alle imposte dovute
dai residenti di uno degli Stati contraenti per il periodo compreso tra il 1ø gennaio
1978 e la data di entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica
con preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare successivo al
quinto anno solare che segue la data di entrata in vigore della Convenzione. In questo
caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante
ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della
denuncia; b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono al più tardi il 31
dicembre dello stesso anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato
la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, i
due testi facenti ugualmente fede.
PROTOCOLLO
finale alla Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo intesa ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e
l'evasione fiscali All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra
l'Italia e il Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali, i sottoscritti
Plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante
della detta Convenzione.
1 - Società finanziarie agli articoli 1, 3 e 4 La presente convenzione non si applica
alle società finanziarie residenti del Lussemburgo che godono di benefici particolari in
virtù della legge del 31 luglio 1929 e del decreto granducale del 17 dicembre 1938
(emanato in applicazione dell'articolo 1, 7ø, commi primo e secondo della legge 27
dicembre 1937) o di ogni altra legge analoga che entri in vigore nel Lussemburgo dopo la
firma della convenzione. Essa non si applica altresì ai redditi che un residente
dell'Italia ritrae da società similari n alle azioni od altri titoli di capitale di
tali società posseduti da dette persone.
2 - Imposte considerate all'articolo 2 Resta inteso che qualora dovesse essere introdotta
in Italia un'imposta sul patrimonio, la convenzione si applicherà a detta imposta.
3 - Utili delle imprese all'articolo 7, paragrafo 3 Per "spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese
direttamente connesse all'attività della stabile organizzazione.
4 - Funzioni pubbliche all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 Le disposizioni dell'articolo 19,
paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate al proprio personale da
parte dei servizi od enti seguenti: a) per quanto riguarda il Lussemburgo: - la Società
Nazionale delle ferrovie lussemburghesi (la Socit Nationelle des Chemins de
fer lussemburgeois); - l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (l'Administration
des Postes et Tlcomunications); - l'Ufficio nazionale del turismo (l'Office
national du Tourisme); b) per quanto riguarda l'Italia: - l'Amministrazione delle Ferrovie
italiane; - le Amministrazioni dei Servizi delle Poste e delle Telecomunicazioni; - l'Ente
Nazionale Italiano per il Turismo; - l'Istituto per il Commercio estero.
5 - Prevenzione della doppia imposizione in Italia all'articolo 24, paragrafo 2 Nel caso
in cui dovesse essere istituita un'imposta sul patrimonio in Italia, l'imposta
lussemburghese sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della
convenzione, sarà portata in detrazione dall'imposta italiana sul patrimonio alle
condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 24.
6 - Procedura amichevole all'articolo 26, paragrafo 1 Resta inteso che l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto" significa che l'attivazione
della procedura amichevole non dispensa il contribuente dall'instaurare la procedura
contenziosa nazionale alla quale, in ogni caso, egli deve preventivamente ricorrere
laddove la controversia riguarda un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla
convenzione.
7 - Scambio di informazioni all'art. 27 Le disposizioni dell'articolo 27 non recano
pregiudizio all'esecuzione di obbligazioni più estese che potrebbero derivare dalle
misure adottate in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del
19 dicembre 1977 concernente l'assistenza reciproca delle autorità competenti degli Stati
membri nel settore delle imposte dirette.
8 - Riduzioni d'imposta previste dalla convenzione all'art. 29 Le disposizioni
dell'articolo 29 non escludono l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti
degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la convenzione. Fatta a
Lussemburgo il 3 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana e francese, i due
testi facenti ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (Gazz. Uff. n. 77
del 19 marzo 1983). Il giorno 4 febbraio 1983, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti
di ratifica della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, la cui ratifica è
stata autorizzata con legge n. 747 del 14 agosto 1982, pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 ottobre 1982. In conformità all'art. 30,
secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il 4 febbraio 1983. |