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L. 7 gennaio 1992, n. 53. Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello
Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di
correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989. (S.O. alla Gazz. Uff. n. 28
del 4 febbraio 1992) (Entrata in vigore l'11 gennaio 1993)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo,
firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15
dicembre 1989.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, desiderosi di
concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I
Campo di applicazione della Convenzione
Art. 1. Soggetti
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di
entrambi gli stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito
complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli
stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori
realizzati.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per quanto
concerne il Kuwait: 1 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (the corporate
income tax); 2 - ogni altro tributo prelevato in luogo dell'imposta sul reddito inclusa la
percentuale degli utili netti delle società di partecipazione versati alla Fondazione del
Kuwait per lo sviluppo delle scienze (any other contribution collected in place of the
income tax including the percentage of the net profits of sharing companies paid to the
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences); e 3 - la Zakat, ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta
kuwaitiana"). b) per quanto concerne l'Italia; 1 - l'imposta sul reddito delle
persone fisiche; e 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorché
riscosse mediante ritenute alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in
aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni
fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Kuwait" designa lo Stato del Kuwait e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale del Kuwait che, ai sensi della legislazione del Kuwait
concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere
considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Kuwait
riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana
concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere
considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia
riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, il Kuwait o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica costituita ai sensi
del diritto pubblico o privato e comprende, nel caso del Kuwait, lo stato del Kuwait e le
sue suddivisioni politiche nonché i suoi enti locali o qualsiasi ente che è
considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione ;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionali" designa: 1. le persone fisiche che possiedono la
nazionalità di uno Stato contraente;
2. le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità
della legislazione in vigore in uno Stato;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
1. per quanto concerne il Kuwait: Ministro delle Finanze o il suo rappresentante
autorizzato;
2. per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente le
espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato .
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati
contraenti è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si
può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare, ma non
esclusivamente: a) una sede di direzione: b) una succursale; c) un ufficio: d) una
officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di
risorse naturali; g) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio la cui
durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di svolgere ricerche scientifiche per l'impresa od ogni altra attività di
carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se
essa ha, ed abitualmente esercita nello Stato stesso, il potere di concludere contratti in
nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di
merci per l'impresa; ovvero se non ha tale potere ma dispone in detto primo Stato di un
deposito di merce dal quale abitualmente essa vende merci per conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa ha una "stabile organizzazione" in uno Stato
contraente per il solo fatto che essa sta trattando in tale Stato per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno
status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro
ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legislazione
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali sono altresì considerati "beni immobili". Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili, ovvero dall'estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché
agli utili derivanti dalla alienazione di qualsiasi bene.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso.
Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono
modificate da quelle del presente Articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o
al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili e che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da un delle imprese, ma che a causa di dette
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, se l'effettivo beneficiario dei dividendi possiede, direttamente o
indirettamente il 25 per cento o più del capitale della società che paga i dividendi
tali dividendi possono anche essere tassati nello Stato contraente di cui la società che
paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma
l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tali limitazioni. Il paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o
base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, i premi ed altri
frutti connessi a tali titoli, obbligazioni di prestiti e dei crediti di qualsiasi natura,
nonché ogni altro provento assimilabile in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono ai redditi di somme date in prestito. 3. Il paragrafo 1
non si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o
base fissa. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto,
di un marchio di fabbrica o di commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula
o di un procedimento segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di una
attrezzatura industriale, commerciale o scientifica o per informazioni concernenti
un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico, ma non comprende
onorari per servizi di consulenza e di assistenza tecnica connessi ai suddetti beni ed
attività.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino
effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa, per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in
conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono
situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili nell'altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico
internazionale, o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1,
2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella
misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per
conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati
nel traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa .
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre remunerazioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le
disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15 nello Stato contraente in cui le prestazioni
dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato; b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto
Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi
.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale
esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori ed
insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di
istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro
Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le
remunerazioni che riceve in dipendenza di tale attività di insegnamento o di ricerca.
Art. 21. Studenti
1. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima
di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che
soggiorna temporaneamente nel primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzioni o di
apprendistato, riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono
imponibili in detto Stato, purché tali remunerazioni provengano da fonti situate al
di fuori dello stesso Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un
apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un
residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente
unicamente ai fini di istruzione o di apprendistato riceve in corrispettivo per
servizi temporanei resi in detto primo Stato contraente non sono imponibili in
questo stesso Stato , purché tali servizi siano connessi alla sua istruzione o
apprendistato e le remunerazioni di tali servizi siano necessarie per integrare le risorse
destinate al proprio mantenimento.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la
provenienza, che non sono trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
provenienti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso
in cui il beneficiario di tali redditi che sia un residente di uno Stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi a
detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Capitolo IV Metodi
per evitare le doppie imposizioni
Art. 23. Eliminazione
della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente Articolo.
2. Per quanto riguarda l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili nel Kuwait, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata nel Kuwait, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà comunque accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione
italiana.
3. Per quanto riguarda il Kuwait: se un residente del Kuwait possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Italia, il Kuwait può assoggettare ad imposta questi elementi di
reddito e può accordare uno sgravio per le imposte italiane corrisposte ai sensi delle
disposizioni della propria legislazione interna. In tal caso, il Kuwait deve dedurre dalle
imposte così calcolate, l'imposta sul reddito pagata in Italia, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta kuwaitiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del
reddito complessivo.
4. L'imposta è determinata nei confronti dei residenti di entrambi gli Stati contraenti
in conformità delle loro rispettive legislazioni interne a meno che non sia stabilito
diversamente nella presente Convenzione.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativi, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia anche mediante
sussidi governativi o sociali.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Articolo 9, del paragrafo 5
dell'Articolo 11, o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativi, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte sul reddito di ogni natura o denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alla presente
Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del
paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella degli Stati contraenti di cui possiede la
nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, tali scambi di opinioni potranno avere luogo in seno ad una Commissione
formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non è contraria alla Convenzione
nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo informazioni ricevute da uno Stato
contraente saranno tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla
legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od
autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle
procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi
relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, o professionale oppure informazioni la
cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 28. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla
applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'Articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente Articolo .
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 29. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica in conformità degli obblighi
costituzionali dei due Stati contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati per
via diplomatica non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante
ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1ø gennaio 1984; b)
con riferimento alle altre imposte sul reddito alle imposte applicabili per ogni periodo
d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1ø gennaio 1984 .
3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con
riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti
relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1984 e fino
all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in
cui l'imposta è stata prelevata.
Art. 30. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente
per un eguale periodo o periodi a meno che ciascuno Stato contraente notifichi per
iscritto all'altro, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno
successivo, la sua intenzione di denunciare la Convenzione. In tal caso, la Convenzione
cesserà di applicarsi: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1ø gennaio dell'anno solare
immediatamente successivo a quello della denuncia; b) con riferimento alle altre imposte
sul reddito alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il o
successivamente al 1ø gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della
denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la
presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Roma il 17 Dicembre 1987,
corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H, in lingua italiana, araba ed inglese,
tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo
dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in
data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari
che formeranno parte integrante della detta Convenzione. Resta inteso:
a) che, con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le istituzioni
governative si considerano, conformemente all'affiliazione, residenti della Repubblica
italiana e dello Stato del Kuwait. Un'istituzione si considera istituzione governativa
quando è stata creata dal Governo di uno degli Stati contraenti o, per quanto concerne la
Repubblica italiana, da una delle sue suddivisioni politiche, per l'espletamento di
pubbliche funzioni e che sia riconosciuta come tale di comune accordo dalle autorità
competenti degli Stati contraenti;
b) che, con riferimento all'Articolo 4, paragrafo 1, per quanto concerne lo Stato del
Kuwait, il termine "residente" comprende una persona fisica che ha il suo
domicilio nello Stato del Kuwait ed ha la nazionalità del Kuwait nonché una
società che è costituita nello Stato del Kuwait e che ha ivi la sua sede di direzione
effettiva;
c) che, con riferimento all'Articolo 5, una persona di cui al paragrafo 5 di detto
Articolo deve essere legalmente e finanziariamente indipendente dalla impresa;
d) che, con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute
per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente
connesse con l'attività della stabile organizzazione e che sono conformi alla prassi
internazionale;
e) che, con riferimento all'Articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae
utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non è
assoggettabile ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
f) che, con riferimento all'Articolo 15, [le disposizioni del paragrafo 15] , le
disposizioni del paragrafo 3 di detto Articolo si applicano anche alle remunerazioni
percepiti dagli impiegati di imprese di trasporto aereo di uno Stato contraente che
svolgono attività nell'altro Stato contraente;
g) che, con riferimento all'Articolo 24, il diritto di uno Stato contraente di concedere
un'esenzione o una riduzione fiscale ai propri cittadini residenti di detto Stato
contraente non viene limitato da detto Articolo;
h) che, con riferimento all'Articolo 25, paragrafo 1, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa
che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura
contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la
controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla
Convenzione;
i) che, le disposizioni dell'Articolo 28, paragrafo 3, non impediscono alle competenti
Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;
j) che, nonostante le disposizioni dell'Articolo 29, paragrafo 2, le disposizioni del
paragrafo 1 dell'Articolo 8 saranno applicabili con riferimento agli utili
realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1980;
k) che, le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi:
alle Ferrovie dello Stato (F.S.), all'Azienda di Stato Italiana delle Poste e Telegrafi
(PP.TT.), all'Istituto Italiano per il commercio con l'Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano
per il Turismo (E.N.I.T.), ed alla Banca d'Italia, nonché ai corrispondenti enti
kuwaitiani, sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in
particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19 della Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Roma il 17 Dicembre 1987, corrispondente al 26 Rabie Al Akhar
4 - 1408 H, in lingua italiana araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In
caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.
PROTOCOLLO DI CORREZIONE
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del
Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali ed al Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987. Il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait hanno concordato le
seguenti correzioni ai testi inglese, italiano ed arabo della Convenzione per evitare le
doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, nonché al testo
italiano del Protocollo aggiuntivo alla detta Convenzione, entrambi firmati a Roma il 17
dicembre 1987.
A) Quanto al testo inglese della Convenzione: articolo 21) paragrafo 2): 1) settima riga -
sostituire le parole: "that other contracting State" con le parole "the
first - mentioned contracting State"; 2) ottava riga - sostituire le parole:
"that other State" con le parole "the same State".
B) a) Quanto al testo italiano della Convenzione: articolo 21) paragrafo 2): 1) sesta riga
- sostituire la locuzione "un" con la locuzione "in"; 2) settima riga
- sostituire le parole "detto altro Stato" con le parole "detto primo
Stato"; 3) ottava riga - sostituire le parole "detto altro Stato" con le
parole "questo stesso Stato"; b) Quanto al testo italiano del protocollo: -
eliminare le parole "le disposizioni del paragrafo 15" alle righe prima e
seconda del paragrafo f); - aggiungere le parole "paragrafo 2, le disposizioni
del" alle righe prima e seconda, tra le parole "art. 29" e "paragrafo
1" del paragrafo j).
C) Quanto al testo arabo della Convenzione: articolo 21 paragrafo 2) 1) - prima riga -
sostituire le parole ... omissis ... con le parole ... omissis ... 2) - quinta riga -
sostituire le parole ... omissis ... con le parole ... omissis ... In fede di ciò i
sottoscritti firmatari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Roma il 15 Dicembre 1989 corrispondente al 17 Jumada I 1410 H., in due originali
in lingua italiana, araba ed inglese. Tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo
quest'ultimo in caso di divergenza.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17
dicembre 1987 e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989 (Gazz. Uff.
n. 27 del 3 febbraio 1993). Il giorno 11 febbraio 1993 ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987 e con protocollo di correzione
fatto a Roma il 15 dicembre 1989, le cui ratifiche sono state autorizzate con legge 7
gennaio 1992 n. 53, pubblicata nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n.
28 del 4 febbraio 1992. In conformità dell'art. 29, la convenzione, unitamente al
relativo protocollo di correzione, è entrata in vigore il giorno 11 gennaio 1993.
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