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L. 7 ottobre 1981, n. 666. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo,
entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979 (Gazz. Uff. n. 324 del 25
novembre 1981).
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo
aggiuntivo, firmata a Nairobi il 15 ottobre 1979.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'art. 29 della Convenzione stessa. Convenzione tra il
Kenya e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Kenya, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno
convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne il Kenya: i) l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta
kenyana"); b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone
fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che
verranno successivamente istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.
Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le
modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Kenya" designa la Repubblica del Kenya, ivi comprese le zone
adiacenti alle acque territoriali del Kenya le quali, in conformità del diritto
internazionale, sono state o possono essere considerate, ai sensi della legislazione
kenyana sulla piattaforma continentale, come zone sulle quali il Kenya può esercitare
diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia; in particolare esso comprende il fondo ed il
sottosuolo marino adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al
di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, il Kenya o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le successioni (estates),
le associazioni commerciali (trusts), le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionale" designa: 1) ogni persona fisica che possiede la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) ogni persona giuridica, società di persone ed
associazione costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "Autorità competente" designa: 1) per quanto concerne il
Kenya: il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto
concerne l'Italia: il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole
seguenti: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
una abitazione permanente. Ai fini del presente articolo, un'abitazione permanente è
quella ove la persona abita con la sua famiglia. Quando essa dispone di una abitazione
permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato
contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro
degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato
contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in
entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è
considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta
persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità
di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione
di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava, un pozzo di petrolio o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi; h) la
prestazione di attività di supervisione protrattasi per più di sei mesi su un cantiere
di costruzione o di montaggio; i) una fattoria o una piantagione.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se: a)
essa ha ed abitualmente esercita nel detto Stato il potere di concludere contratti a nome
dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per
l'impresa; o b) dispone in detto Stato di un deposito di merci sul quale esegue
ordinazioni per conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività. Tuttavia, quando l'attività di detto intermediario è svolta
totalmente o quasi a favore dell'impresa stessa, esso non può essere considerato come un
intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "beni immobili" è definita
in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese
agricole o forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del
diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i
diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Se un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente, vende merci identiche o analoghe a quelle vendute dalla stabile
organizzazione, ovvero presta servizi identici o analoghi a quelli prestati dalla stabile
organizzazione, gli utili derivanti da tali attività possono essere imputati alla stabile
organizzazione, a meno che venga provato che le vendite od i servizi non sono attribuibili
all'attività della stabile organizzazione stessa.
3. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata
svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena
indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove; restano comunque escluse le spese
la cui deduzione non sarebbe stata ammessa dalla legislazione di tale Stato per una
impresa indipendente di detto Stato che svolga attività identiche o analoghe.
5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 3 del presente
articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
6. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
7. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta
così applicata dovrà essere ridotta del cinquanta per cento.
3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Articolo 9 Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente o di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Articolo 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle
azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi nel corso dei sei mesi
immediatamente precedenti la data di pagamento dei dividendi stessi; b) il 20 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le Autorità competenti degli
Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali, ivi compreso ogni altro elemento
considerato quale dividendo o quale distribuzione effettuata da parte di una società,
assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione
fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di
cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
6. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione: una società residente
del Kenya che possiede una stabile organizzazione in Kenya verrà assoggettata in
conformità alla legislazione kenyana ad un'aliquota supplementare d'imposta che non può
eccedere il 7,5 per cento.
Articolo 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di
commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico, e comprende i compensi di qualsiasi natura corrisposti per pellicole
cinematografiche e opere filmate o registrate da utilizzarsi in trasmissioni radiofoniche
o televisive.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo 13 Utili
derivanti dall'alienazione di beni
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono
situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte delle proprietà
aziendali di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
della sua attività professionale, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili provenienti dall'alienazione di
navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale nonché dei beni mobili
relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato
contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di: a) azioni di una società, il cui patrimonio
consiste principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, e b) quote di
partecipazione in una società di persone o in un'associazione commerciale (trust), il cui
patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono
imponibili in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi
1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato
contraente di prelevare, in conformità alla propria legislazione, un'imposta sugli utili
realizzati in dipendenza dell'alienazione di beni da una persona fisica residente
dell'altro Stato contraente che sia stata residente del citato primo Stato durante
qualsiasi periodo di tempo nel corso dei sette anni immediatamente precedenti
l'alienazione del bene.
Articolo 14 Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che tale residente: a) non disponga abitualmente, nell'altro Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, nel qual caso i redditi
sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a
detta base fissa; o b) non soggiorni nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua
attività per un periodo o periodi che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso
dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma
unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate in detto altro
Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
Articolo 17 Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista
o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove
dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività
esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o da atleti qualora il
soggiorno in detto Stato contraente sia finanziato interamente o essenzialmente con fondi
pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa,
di un suo ente locale o di un suo ente pubblico.
Articolo 18 Pensioni e
annualità
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le annualità
provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in
conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso di pagamenti periodici di
pensioni, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo
del pagamento.
3. Le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformità
della legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per
cento dell'ammontare lordo del pagamento.
Articolo 19 Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che: i)
abbia la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al
solo scopo di rendervi i servizi. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia
mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo
di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 Studenti
1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante commerciale il quale è, o
era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato
contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi
studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in
detto primo Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate
fuori di detto Stato.
2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse soltanto per il periodo di
tempo ragionevolmente o normalmente richiesto per il completamento dell'istruzione o della
formazione professionale, ma in nessun caso una persona fisica può usufruire delle
agevolazioni previste dal presente articolo per più di tre anni consecutivi.
Articolo 21 Insegnanti
1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni,
in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare ricerche presso una
università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e
che è, o era immediatamente prima del soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è
esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in
dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca e per le quali è soggetto ad
imposizione nell'altro Stato contraente.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca
qualora tali ricerche siano svolte principalmente nell'interesse privato di una
determinata persona o di più persone.
Articolo 22 Altri
redditi
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli elementi di
reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente
menzionati negli articoli della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto
Stato contraente.
2. Tuttavia, se i predetti redditi provengono ad un residente di uno Stato contraente da
fonti situate nell'altro Stato contraente, essi possono essere tassati anche nello Stato
dal quale provengono in conformità alla legislazione di detto Stato.
Articolo 23 Disposizioni
per evitare le doppie imposizioni
1. Per quanto concerne il Kenya, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
fatte salve le disposizioni della legislazione kenyana concernenti la concessione ad un
residente del Kenya del credito dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Kenya nei
confronti dell'imposta kenyana, l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana
conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su redditi
provenienti dall'Italia, è ammessa in deduzione dalle imposte kenyane dovute per gli
stessi redditi; la somma dedotta non può tuttavia eccedere l'imposta kenyana, calcolata
prima della deduzione, che è attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.
2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella
Repubblica del Kenya, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta kenyana sui redditi pagata in Kenya, ma l'ammontare
della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del
reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito
venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su
richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle
imprese provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo
limitato di tempo in virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata
o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il 25 per cento degli utili
delle imprese di cui all'art. 7.
Articolo 24 Non -
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili
nell'altro Stato contraente fruiscono, qualora siano residenti di quest'ultimo Stato
contraente, delle deduzioni personali, degli abbattimenti alla base e delle riduzioni di
imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione alla
loro situazione e non per altri motivi.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel detto primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che
formano oggetto della presente Convenzione.
Articolo 25 Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve
essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte
dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L'Autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione
o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 26 Scambio di
informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti nonché per prevenire le frodi e le evasioni fiscali
relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione
che tali leggi prevedono è conforme alla presente Convenzione. Le informazioni così
scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della
presente Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in alcun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27 Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici e consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 28 Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla
applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'art. 25 della presente Convenzione, le modalità di
applicazione del presente articolo.
Articolo 29 Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Nairobi non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni avranno effetto: a) per quanto concerne il Kenya: i) con riferimento
alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o
successivamente al, 1ø gennaio 1979; ii) con riferimento alle imposte relative agli anni
fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1979; b) per quanto concerne
l'Italia: con riferimento ai redditi per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio 1979.
Articolo 30 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica,
non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione
cesserà di avere effetto: a) per quanto concerne il Kenya: i) con riferimento alle
imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; ii)
con riferimento alle altre imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; b)
per quanto concerne l'Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi
d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a
quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice
esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo dell'Italia FRANK MACCAFERRI Per il Governo del Kenya MWAI KIBAKI
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica del Kenya e la Repubblica italiana per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la
Repubblica del Kenya e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno
convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della
Convenzione. Resta inteso che:
a) con riferimento all'art. 7, paragrafo 2, l'espressione "venga provato"
significa che le competenti Autorità di entrambi gli Stati contraenti, a seguito dello
scambio di informazioni, concordano che gli utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione;
b) con riferimento all'art. 7, paragrafo 4, l'espressione "spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse
con l'attività della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'art. 8, paragrafo 2, allorché uno Stato contraente procede a
determinare gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi in base
ad una percentuale dell'entrata lorda conseguita da un'impresa in dipendenza
dell'attività di trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale
percentuale non può eccedere il 5 per cento della detta entrata lorda;
d) con riferimento all'art. 22, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui
"compensi manageriali o professionali" (management of professional fees)
corrisposti ad un residente dell'altro Stato contraente non può eccedere il 20 per cento
dell'ammontare lordo di detti "compensi manageriali o professionali";
e) con riferimento all'art. 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va,
in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione
delle imposte non conforme alla Convenzione;
f) la disposizione del paragrafo 3 dell'art. 28 non impedisce alle Autorità competenti
degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;
g) nonostante le disposizioni dell'art. 29, paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1
dell'art. 8 saranno applicabili ai redditi realizzati nei periodi di imposta che iniziano
il, o successivamente al, 1ø gennaio 1970.
Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese,
entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo dell'Italia FRANK MACCAFERRI Per
il Governo del Kenya MWAI KIBANI |