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L. 12 marzo 1996, n. 174. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del
Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di
note, fatta a Roma il 22 settembre 1994 (S.O. n. 57 alla Gazz. Uff. n. 76
del 30 marzo 1996). (Entrata in vigore il 26 febbraio 1997).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e
scambio di note, fatta a Roma il 22 settembre 1994.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica del Kazakhstan, ribadendo il proprio desiderio di sviluppare e
rafforzare la cooperazione economica, scientifica, tecnica e culturale tra i due Stati e
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti
disposizioni:
Capitolo I CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte
considerate
1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno
Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni
mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari
corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne la Repubblica Italiana: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2)
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi,
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana") b) per quanto concerne la Repubblica del Kazakhstan: le
imposte sugli utili e sul reddito ai sensi delle seguenti leggi: 1) il Decreto
Presidenziale "Sulla Imposizione di Utili e Reddito delle Imprese". 2) il
Decreto Presidenziale "Sulla Imposizione del Reddito delle Persone Fisiche".
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali
"imposta kazakha").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che si aggiungeranno dopo la data della firma della Convenzione alle imposte attuali o che
le sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Articolo 3 Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformità del diritto consuetudinario
internazionale e della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali
possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il
sottosuolo marino e le risorse naturali;
b) il termine "Kazakhstan" designa la Repubblica del Kazakhstan. Usato in senso
geografico, il termine "Kazakhstan" comprende il mare territoriale,
nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui il
Kazakhstan, per alcuni scopi, può esercitare diritti sovrani in conformità del diritto
internazionale ed in cui è applicabile la legislazione relativa alle imposte kazakhe.
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Kazakhstan;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione e, nel caso del Kazakhstan,
comprende, ad esempio, una società per azioni, una società a responsabilità limitata o
qualsiasi altra persona giuridica o organizzazione che è assoggettata ad imposta sugli
utili;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzati
esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i. le persone fisiche che possiedono la
nazionalità di uno Stato contraente; ii. le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i. per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze. ii. per quanto concerne il Kazakhstan, il Ministro
delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno un significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il
contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sua direzione, della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura
analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad
imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in
detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha una abitazione
permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel
quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone
di una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello
Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in
entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è
considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la
nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le
autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di
risorse naturali; g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o i
servizi di supervisione ad essi collegati, ma solo quando detto cantiere o detta
installazione abbia durata superiore a dodici mesi o detti servizi si protraggano per un
periodo superiore a dodici mesi; h) una installazione o una struttura utilizzate a scopo
di esplorazione di risorse naturali o i servizi di supervisione ad esse collegati o un
impianto di perforazione o una nave utilizzati a scopo di esplorazione di risorse
naturali, purché tale installazione o struttura siano utilizzate per un periodo
superiore a 12 mesi o tali servizi si protraggano per un periodo superiore a 12 mesi; e i)
le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuate da un residente
per mezzo di impiegati o di altro personale a tale scopo assunti dal residente,
purché tali attività si protraggano nel paese (per lo stesso progetto o per un
progetto collegato) per un periodo superiore a 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o di
merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci
appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di
un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari è
utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di
ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano
limitate all'acquisto di beni o di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente
per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria
attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Articolo 6 Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione
dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione, ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili a: a) detta stabile organizzazione; b) vendite
in detto altro Stato di beni o di merci della stessa natura di quelli venduti per mezzo di
detta stabile organizzazione; c) altre attività commerciali svolte in detto altro Stato
della stessa natura di quelle effettuate per mezzo di detta stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
5. Qualora le informazioni disponibili o prontamente ottenibili da parte delle autorità
competenti di uno Stato contraente si dimostrino insufficienti per determinare gli utili o
le spese di una stabile organizzazione, detti utili o spese possono essere calcolati in
conformità della legislazione fiscale di detto Stato. Ai fini del presente paragrafo 5,
si considera che le informazioni sono prontamente ottenibili qualora il contribuente
fornisca le suddette informazioni all'autorità competente che le ha richieste entro 91
giorni dalla istanza scritta inviata da parte dell'autorità competente.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Articolo 9 Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza. Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società
residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se il beneficiario effettivo è una società che possiede direttamente o
indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b)
il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili
con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre
quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di
altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni
secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato, o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
6. Nonostante l'ultima frase del paragrafo 5 del presente Articolo, una società residente
di uno Stato contraente che possiede una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente può essere assoggettata ad imposta in detto altro Stato in aggiunta ad imposta
sugli utili. Tuttavia, detta imposta non può eccedere il 5 per cento della quota degli
utili della società assoggettata ad imposta nell'altro Stato contraente.
Articolo 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli
Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi
è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono
pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale; o c) gli interessi
sono pagati ad altri enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di
finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli
Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
pertanto portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di
qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date
in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una
base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi i programmi di computer, le
pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni (know-how) concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico nonché per pagamenti
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa
residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni
generatori dei canoni, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è
situata la stabile organizzazione o base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 Utili di
capitale
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono
situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dallalienazione di navi o
di aeromobili impiegati in traffico internazionale da detta impresa, o di beni mobili
adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato
contraente.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Articolo 14 Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone
di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente
nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Articolo 15 Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un
periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e b)
le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente
dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati
in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente del quale è residente
l'impresa esercente la nave o l'aeromobile.
Articolo 16 Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o di analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente,
sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema,
della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato dove dette prestazioni sono
esercitate.
Articolo 18 Pensioni e
annualità
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le annualità e
le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in
relazione ad un cessato impiego nonché le annualità pagate a tale residente sono
imponibili soltanto in questo Stato. Il termine "annualità" designa le somme
fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di
tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali
pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in
denaro.
Articolo 19 Funzioni
pubbliche
1. a) le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato; b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: i) abbia la nazionalità di detto
Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 Professori e
insegnanti
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è o era
immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da
imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti
dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca
qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente
nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Articolo 21 Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di
formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme
provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Articolo 22 Altri
redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti
da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario
di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso
gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in
essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi
delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti
indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi
corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della
legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.
Capitolo IV
Articolo 23 Disposizioni
per eliminare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Kazakhstan, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Kazakhstan, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione
italiana.
3. Per quanto concerne il Kazakhstan: a) se un residente del Kazakhstan ritrae redditi
che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in
Italia, il Kazakhstan dedurrà dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente un
ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale deduzione non potrà
tuttavia eccedere la quota dell'imposta sui redditi, calcolata prima della deduzione,
corrispondente al reddito imponibile in Italia. b) se un residente del Kazakhstan ritrae
redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili
soltanto in Italia, il Kazakhstan può includere detto reddito nella base imponibile, ma
soltanto allo scopo di determinare l'aliquota d'imposta su detti altri redditi
assoggettati ad imposta in Kazakhstan.
Capitolo V Disposizioni
particolari
Articolo 24 Non
discriminazioni
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
Articolo 25 Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel
paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato, e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 26 Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le
predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Articolo 27 Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 28 Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto
all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in
conformità delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo.
Articolo 29 Limitazione
dei benefici
Una persona residente di uno Stato contraente che ritrae redditi dall'altro Stato
contraente non ha diritto alle esenzioni fiscali in detto altro Stato ancorché
previste dalla presente Convenzione qualora lo scopo principale o uno degli scopi
principali della persona interessata dalla produzione o dalla attribuzione di detti
elementi di reddito sia stato quello di trarre vantaggio dalle disposizioni della presente
Convenzione. Nell'adottare decisioni ai sensi del presente Articolo, l'autorità o le
autorità competenti hanno diritto a considerare, tra gli altri elementi, l'ammontare e la
natura del reddito, le circostanze in cui il reddito è stato prodotto, l'intenzione
espressa dalle parti coinvolte nella transazione, nonché l'identità e la residenza
delle persone che, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, controllano o
sono i beneficiari effettivi [i] del reddito o [ii] le persone che sono residenti dello
Stato contraente o degli Stati contraenti e che sono interessate dal pagamento o dalla
percezione di detti redditi.
Capitolo VI Disposizioni
finali
Articolo 30 Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Almaty non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1ø gennaio 1994; b) con
riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d'imposta che
iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1994.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con
riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative
ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1994 e fino all'entrata in
vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata
in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui è stata
prelevata l'imposta.
Articolo 31 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigorfinchéch non sarà denunciata da uno degli
Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via
diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno
solare che inizia successivamente alla scadenza di un periodo di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della Convenzione. In questa caso, la Convenzione cesserà di avere
effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o
successivamente al 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata
notificata la denuncia; e b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1ø gennaio dell'anno
solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato la presente Convenzione.
FATTA a Roma, il 22 settembre 1994, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese,
kazakha e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in
caso di contestazione.
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali (qui di seguito la "Convenzione"). All'atto della
firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, i sottoscritti hanno concordato le seguenti
disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1 - Con riferimento all'Articolo 4, paragrafo 3: In caso sussistano dubbi circa il luogo
in cui è situata la sede di direzione effettiva di una persona, le autorità competenti
faranno del loro meglio per concordare il luogo in cui è situata la sede di direzione
effettiva di detta persona. Ai fini della Convenzione, una persona sarà considerata
residente dello Stato in cui è situata la sede convenuta di direzione effettiva. Ma se le
autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo, la persona sarà
considerata residente di nessuno degli Stati al fine di trarre i benefici previsti dalla
presente Convenzione.
2 - Con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3: Nel determinare le spese attribuibili ad
una stabile organizzazione in uno Stato contraente, sarà ammessa una ragionevole
ripartizione tra un residente di uno Stato contraente ed una stabile organizzazione di
detto residente situata nell'altro Stato contraente delle spese adeguatamente documentate
sostenute per gli scopi delle attività del residente stesso. Dette spese comprendono le
spese di direzione e le spese generali di amministrazione, le spese connesse alla ricerca
ed allo sviluppo, gli interessi e le spese di direzione, consulenza o assistenza tecnica,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. Non è ammessa
alcuna deduzione relativa a somme pagate o attribuite da una stabile organizzazione di
un'impresa alla sede centrale dell'impresa o ad altri uffici del residente a titolo di
canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo per l'uso di brevetti o altri
diritti, o a titolo di provvigioni per specifici servizi resi o per attività di
direzione, oppure a titolo di interessi su prestiti in favore della stabile
organizzazione. Gli utili d'impresa attribuiti ad una stabile organizzazione sono
determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti
motivi procedere diversamente.
3 - Con riferimento all'Articolo 9: Qualora, in conformità dell'articolo 9, da parte di
uno Stato contraente sia stata effettuata una rideterminazione nei confronti di una
persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione
rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti,
oppure in base alle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente Protocollo, attuale
variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta
persona e che sono soggette alla amministrazione fiscale dello Stato. Tali variazioni si
effettueranno in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 ed ai
paragrafi 8 e 9 del presente Protocollo.
4 - Con riferimento agli Articoli 11 e 12: Gli Stati contraenti convengono che qualora il
Kazakhstan concordi un'aliquota inferiore al 10 per cento previsto dal paragrafo 2
dell'Articolo 11 o dal paragrafo 2 dell'Articolo 12 in qualsiasi Convenzione tra il
Kazakhstan ed il terzo Stato che sia membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico, e detta Convenzione entri in vigore prima o dopo la data di entrata in
vigore della presente Convenzione, l'autorità competente del Kazakhstan comunicherà alla
autorità competente italiana i termini dei relativi paragrafi della Convenzione con detto
terzo Stato immediatamente dopo l'entrata in vigore di detta Convenzione e detta aliquota
inferiore d'imposta sostituirà il 10 per cento previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 11 o
al paragrafo 2 dell'Articolo 12, a seconda dei casi, della presente Convenzione ed avrà
effetto a partire dalla data di entrata in vigore di detta Convenzione o, se più
favorevole, della presente Convenzione.
5 - Con riferimento all'Articolo 12: Nel caso in cui un residente di uno Stato contraente
riceva pagamenti per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche, da fonti situate nell'altro Stato contraente, detto residente
può scegliere di essere assoggettato ad imposta nello Stato contraente da cui provengono
i canoni, come se il diritto o bene generatore di tali canoni si ricolleghi effettivamente
ad una stabile organizzazione o base fissa in detto Stato contraente. In tal caso, le
disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 della presente Convenzione, si applicano
al reddito ed alle deduzioni attribuibili a detto diritto o bene, a seconda dei casi.
6 - Con riferimento all'Articolo 14: Nel caso in cui il reddito descritto all'Articolo 14
è attribuito ad una base fissa, il reddito attribuibile ai servizi può essere tassato in
detto Stato (e le spese attribuite ai servizi) in conformità di principi simili a quelli
dell'Articolo 7 al fine di determinare l'ammontare degli utili d'impresa e delle spese e
di attribuire gli utili d'impresa e le spese ad una stabile organizzazione.
7 - Con riferimento all'Articolo 19: Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19,
le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi
all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) e all'Ente Italiano per il Turismo
(E.N.I.T.), come pure ai corrispondenti enti pubblici kazakhi sono incluse nel campo di
applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
8 - Con riferimento all'Articolo 25: In caso in cui difficoltà o contestazioni relative
all'interpretazione della Convenzione non possano essere risolte dalle autorità
competenti ai sensi dell'Articolo 25, il caso può, qualora le attività competenti ed
il/i contribuente/i concordino, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il
contribuente dichiari per iscritto di essere vincolato dalla decisione della commissione
di arbitrato. La decisione della commissione di arbitrato in un caso particolare sarà
vincolante per entrambi gli Stati con riferimento a detto caso. Le procedure saranno
stabilite tra gli Stati ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 25, e sulla base di uno
scambio di note tra le due autorità competenti. Le disposizioni del presente paragrafo si
applicheranno dopo che le autorità competenti le avranno convenute attraverso uno scambio
di note.
9 - Con riferimento all'Articolo 25, paragrafo 1: All'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato
secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la
procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove
la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente
Convenzione.
10 - Con riferimento all'Articolo 10, paragrafo 4, all'Articolo 11, paragrafo 4,
all'Articolo 12, paragrafo 4 ed all'Articolo 22, paragrafo 2: L'ultima frase ivi contenuta
non può essere interpretata nel senso che non tiene conto dei principi stabiliti agli
Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
11 - Con riferimento all'Articolo 30, paragrafo 3: Dette disposizioni non pregiudicano il
diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo,
procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente
Convenzione.
FATTA a Roma, il 22 settembre 1994, in duplice esemplare, nelle lingue inglese,
italiana, kazakha e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, ma prevalendo il testo
inglese in caso di contestazione.
SCAMBIO DI NOTE Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Convenzione ed al
Protocollo tra la Repubblica del Kazakhstan e la Repubblica Italiana per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmati
oggi a Roma e desidero enunciare per conto del Governo del Kazakhstan la nostra intesa
circa l'Articolo 30. Il Governo del Kazakhstan ritiene che l'applicazione della
Convenzione a partire dal 1ø gennaio 1994, prevista dal paragrafo 2 di detto Articolo,
può essere mantenuta solamente nel caso in cui l'entrata in vigore della Convenzione
avvenga prima del 1ø gennaio 1998. Diversamente, qualora l'entrata in vigore avesse luogo
dopo il 1ø gennaio 1998, non sarà possibile mantenere la data del 1ø gennaio 1994 di
cui al paragrafo 2 dell'Articolo 30 e le disposizioni della Convenzione si applicheranno
nel modo seguente: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate
o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo al mese in cui la
Convenzione entra in vigore; e b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di
imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno in cui la presente
Convenzione entra in vigore. Di conseguenza, a nome del Governo del Kazakhstan, propongo
che i Governi degli Stati contraenti si impegnino per una sollecita ratifica della
Convenzione, del Protocollo e del testo dello Scambio di Note. Ho inoltre l'onore di
proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma
l'accettazione da parte del Governo Italiano della proposta di cui sopra, siano
considerate come un accordo tra i due Governi in ordine alle questioni sopra richiamate.
Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della più alta
considerazione.
SCAMBIO DI NOTE (Risposta) Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua
Nota in data odierna del seguente tenore: "Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla
Convenzione ed al Protocollo tra la Repubblica del Kazakhstan e la Repubblica Italiana per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e desidero enunciare per conto del Governo del
Kazakhstan la nostra intesa circa l'Articolo 30. Il Governo del Kazakhstan ritiene che
l'applicazione della Convenzione a partire dal 1ø gennaio 1994, prevista dal paragrafo 2
di detto Articolo, può essere mantenuta solamente nel caso in cui l'entrata in vigore
della Convenzione avvenga prima del 1ø gennaio 1998. Diversamente, qualora l'entrata in
vigore avesse luogo dopo il 1ø gennaio 1998, non sarà possibile mantenere la data del
1ø gennaio 1994 di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 30 e le disposizioni della
Convenzione si applicheranno nel modo seguente: a) con riferimento alle imposte prelevate
alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del
mese successivo al mese in cui la Convenzione entra in vigore; e b) con riferimento alle
altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio
dell'anno in cui la presente Convenzione entra in vigore. Di conseguenza, a nome del
Governo del Kazakhstan, propongo che i Governi degli Stati contraenti si impegnino per una
sollecita ratifica della Convenzione, del Protocollo e del testo dello Scambio di Note. Ho
inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza che
conferma l'accettazione da parte del Governo Italiano della proposta di cui sopra, siano
considerate come un accordo tra i due Governi in ordine alle questioni sopra richiamate.
Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della più alta
considerazione". Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana
concorda con quanto proposto. Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi
della più alta considerazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Kazakstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmata a
Roma il 22 settembre 1994 (Gazz. Uff. n. 71 del 26 marzo 1997). Il giorno 26 febbraio 1997
ha avuto luogo lo scambio degli Strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore
della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Kazakstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmata a Roma il 22
settembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 12 marzo 1996, n. 174,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
1996. In conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in vigore il giorno 26
febbraio 1997. |