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L. 18 dicembre 1984, n. 974. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della
Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul
patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 (S.O.
alla Gazz. Uff. n. 24 del 29 gennaio 1985) . (Entrata in
vigore il 3 luglio 1985)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul
reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica socialista federativa della Iugoslavia per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio La Repubblica
italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia desiderose di concludere una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
in uno Stato contraente o in una suddivisione politica o amministrativa o in un suo Ente
locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. La Convenzione si applica anche ai
contributi prelevati in Jugoslavia, salvo che ai contributi per la sicurezza sociale.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori. Ai fini della presente Convenzione, devono essere
considerate come imposte anche i contributi al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le imposte cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) in Jugoslavia: 1)
l'imposta e i contributi sul reddito delle organizzazioni di lavoro associato (the tax and
contributions on income of organizations of associated labour); 2) l'imposta e i
contributi sul reddito personale derivanti dal lavoro subordinato (the tax and
contributions on personal income derived from dependent personal service); 3) l'imposta e
i contributi sul reddito personale derivante dall'attività agricola (the tax and
contributions on personal income derived from agricultural activity); 4) l'imposta e i
contributi sul reddito personale derivanti da attività indipendenti aventi o no carattere
economico (the tax and contributions on personal income derived from independent economic
and non-economic activities); 5) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivante
da perfezionamenti di diritti di autore, marchi di fabbrica e da perfezionamenti tecnici
(the tax and contributions on personal income derived from copyrights, patents and
technical improvements); 6) l'imposta sui redditi da capitale e da diritti patrimoniali
(the tax on revenue from capital and capital rights); 7) l'imposta sul patrimonio (the tax
on capital); 8) l'imposta sul reddito complessivo dei cittadini (the tax on total revenue
of citizens); 9) l'imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da investimenti
in organizzazioni di lavoro associato nazionali ai fini di un'attività in comune (the tax
on profits of foreign persons derived from investments in a domestic organization of
associated labour for the purposes of a joint venture); 10) l'imposta sugli utili delle
persone straniere derivanti da attività di investimento (the tax on profits of foreign
persons derived from investment works); 11) l'imposta sui redditi delle persone straniere
derivanti dall'attività di trasporto di passeggeri e merci (the tax on revenues of
foreign persons derived from passengers and cargo transport); (qui di seguito indicate
quali "imposta jugoslava"); b) in Italia 1) l'imposta sul reddito delle persone
fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui
redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate
quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in
aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine "Jugoslavia" designa il territorio della Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della
Jugoslavia le quali, ai sensi della legislazione jugoslava ed in conformità dell'Accordo
italo - jugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e
successive modifiche, firmata a Roma l'8 gennaio 1968, sono state e possono in futuro
essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti
della Jugoslavia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse
naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia che, ai sensi della legislazione italiana
concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali ed in conformità
dell'Accordo italo - jugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i
due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l'8 Gennaio 1968, possono essere
considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti
dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Jugoslavia o l'Italia;
d) il termine "nazionali" designa i cittadini e le altre persone fisiche che si
trovano in tale posizione in virtù della legislazione in vigore in ciascun Stato
contraente;
e) il termine "persona" designa: i) per quanto concerne la Jugoslavia, le
persone fisiche e le persone giuridiche; ii) per quanto concerne l'Italia, le persone
fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
f) il termine di "società" designa: i) per quanto concerne la Jugoslavia, le
organizzazioni di lavoro associato (organization of associated labour) e le altre persone
giuridiche assoggettate ad imposizione; ii) per quanto concerne l'Italia, qualsiasi
persona giuridica o qualsiasi Ente che è considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, per quanto concerne la Jugoslavia, le organizzazioni di
lavoro associato ed altre organizzazioni e comunità autogestite, i lavoratori che
svolgono individualmente attività indipendenti e le imprese con sede fuori dal territorio
jugoslavo esercitate da un residente jugoslavo, e, per quanto concerne l'Italia, le
imprese esercitate da un residente dell'Italia;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui il
trasporto per nave o per aeromobile sia effettuato esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne la
Jugoslavia, il Segretario Federale per le Finanze o il suo rappresentante autorizzato; ii)
per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le
espressioni non ivi definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione di
detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è
determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel
quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in
ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si
può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali,
o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è
considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona
soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno
di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se
detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di
comune accordo.
3. Quando in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona
diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini di trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini della pubblicità di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di
attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo
5 - è considerata " stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Le nave e gli aeromobili
non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra
forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di
uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta
stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si
fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe
e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sono determinati in base ai libri
contabili tenuti dalla stabile organizzazione. Qualora detti libri non costituiscano una
base adeguata ai fini della determinazione degli utili della stabile organizzazione, gli
utili stessi possono essere determinati in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà
essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo .
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli utili realizzati da un
residente italiano in Jugoslavia in relazione alla sua partecipazione in un'attività in
comune con una impresa jugoslava.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo della nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto di immatricolazione della nave, oppure in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente in cui è residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili
derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imposte
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo
dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termini "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei
crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è
residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in
cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuno imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in un altro Stato,
né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere
tassati anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di
detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo
degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura,
nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello
Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in
cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, gli interessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui il debitore degli interessi, sia
esso residente o no di detto Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto
del credito per il quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. I canoni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nello
Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei
canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive) di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni e modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in
cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si
ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente
locale o un residente di detto Stato contraente.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, i canoni si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui il debitore dei canoni, sia esso
residente o no di detto Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa
per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni
sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della
prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente
e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni
immobili nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli utili derivanti
dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di
beni mobili destinati all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quella menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente
di cui l'alienante è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae nell'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato a meno che: a) egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di
una base fissa per l'esercizio della sua attività, nel qual caso i redditi sono
imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuiti a detta
base fissa; o b) egli non sia presente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della
sua attività per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso
dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili a detto altro Stato
ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate in detto
altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che
un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il
beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono
pagate da o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere
delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che
la persona ha nell'altro Stato.
3. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni,
pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica amministrativa o da un suo
ente locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Gli
stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente
locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora
i beneficiari, che esercitano un'attività lavorativa in detto altro Stato, siano
residenti di questo Stato e: i) abbiano la nazionalità di detto Stato, e non quella del
primo Stato contraente, o ii) non siano divenuti residenti di detto Stato al solo scopo di
esercitarvi l'attività.
4. Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che
una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'ambito di un'attività
commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o da una suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili in conformità delle
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in
traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi
ricevuti per incarichi svolti nell'ambito di Consigli di amministrazione di esercizi in
comune e gettoni di presenza
1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe
che un residente jugoslavo riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o
del Consiglio sindacale di una società residente in Italia sono imponibili in Italia.
2. Le partecipazioni agli utili e le altre retribuzioni analoghe che un residente italiano
riceve in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di un esercizio in comune
di una società residente in Jugoslavia sono imponibili in Jugoslavia.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi
che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della
radio o della televisione, i musicisti, gli sportivi ed altri, ritraggono dall'esercizio
delle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente
in cui dette prestazioni sono esercitate.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni esercitate da un artista dello spettacolo
o da uno sportivo di cui il paragrafo 1 del presente articolo, è attribuito ad una
persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione, nello
Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articoli, i redditi
derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate
nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi svolto da entrambi gli Stati
contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attività sono
esercitate.
Art. 18. Pensioni
1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in
relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è
residente il beneficiario della pensione.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, mediante prelevamento dal bilancio o da fondi
speciali, ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia,
tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le pensioni che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'ambito
di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da
una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica.
Art. 19. Studenti
1. Le somme che uno studente o un'apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel
primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria
formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o
di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Il reddito che uno studente o un'apprendista riceve in corrispettivo di un'attività
svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi
o di attendere alla propria formazione professionale non è imponibile in detto Stato, per
il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purché il
reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua
educazione o della sua istruzione.
Art. 20. Professori
1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente per insegnare o condurre
ricerche presso una Università, Collegio od altro istituto d'insegnamento riconosciuto di
detto Stato contraente, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente
dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente per le
remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca per un periodo non superiore a due
anni a partire dalla data della prima visita effettuata a tale scopo.
2. La disposizione del paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai redditi di
ricerca se questa non è condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello
privato di una o di più persone.
Art. 21. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della
presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi,
diversi da quelli derivanti da beni immobili, qualora il beneficiario di detti redditi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, il reddito è
imponibile in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Art. 22. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, posseduto da un residente di uno Stato
contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato
contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente è imponibile in detto altro Stato.
3. Le navi o gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni
mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui
si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 23. Metodo per
evitare la doppia imposizione
La doppia imposizione sarà eliminata come segue: 1. Per quanto concerne la Jugoslavia: a)
se un residente della Jugoslavia riceve i redditi o possiede un patrimonio che, in
conformità delle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, la
Jugoslavia può, fatte salve le disposizioni della lettera b) del paragrafo 3 del presente
articolo, esentare da imposta detti redditi o detto patrimonio; b) se un residente della
Jugoslavia riceve redditi che, in conformità delle disposizioni degli articoli 10, 11 e
12 della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Jugoslavia può portare in
deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata
in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la frazione d'imposta, calcolata
prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia.
2. Per quanto concerne l'Italia: a) se un residente dell'Italia possiede elementi di
reddito che sono imponibili in Jugoslavia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul
reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Jugoslavia, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuite ai predetti elementi di
reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo; b) tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento del reddito
venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su
richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Se, in conformità delle disposizioni della Convenzione, i redditi ricevuti o il
patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in
questo Stato, detto Stato può, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sul
restante reddito o patrimonio del residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe
stata applicabile se i redditi o il patrimonio non fossero stati esentati.
4. Se un residente dell'Italia riceve utili in Jugoslavia derivanti dalla sua
partecipazione ad un esercizio in comune con una impresa jugoslava l'Italia deve concedere
a questo residente un credito d'imposta sull'imposta italiana relativa a tali utili, in
conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fino all'ammontare dell'imposta
accertata, anche se la stessa non viene pagata ai sensi della legislazione jugoslava.
L'ammontare del credito d'imposta non potrà, tuttavia, eccedere il 25 per cento.
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, residenti o non residenti di uno Stato contraente,
non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa
relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i
nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Il presente
paragrafo si applica altresì: a) alle persone giuridiche costituite in conformità della
legislazione in vigore in Jugoslavia; b) alle persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in Italia.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a
carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale
disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato
contraente di accordare le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che
esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di
famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12 della presente Convenzione, gli
interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un
residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli
utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa
di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono
deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di
un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2 alle imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate ad uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere
sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta
un'imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente
articolo. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione
formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni fiscali. Le informazioni così scambiate saranno
tenute segrete, e non potranno essere comunicate a persone od autorità (ivi compresa
l'autorità giudiziaria) diverse da quelle incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre alle competenti Autorità di uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di
adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria
prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della
propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di
trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o
ufficiale, o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma.
2. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in
Jugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per
ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare
successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) in Italia: relativamente
alle imposte sul reddito, per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al,
primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di
ratifica.
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente
potrà, entro il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a
quello dello scambio degli strumenti di ratifica, notificarne la cessazione all'altro
Stato contraente, per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere
effetto: a) in Jugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul
patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio
dell'anno solare successivo a quello della denuncia; b) in Italia: relativamente alle
imposte sul reddito, per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo
gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Belgrado il 24 febbraio 1982 in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli
esemplari facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
All'atto della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Ad articolo 2. Se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere istituita in
Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale imposta.
2. Ad articolo 7, paragrafo 3. Per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla
stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività
della stabile organizzazione.
3. Ad articolo 7, paragrafo 4. Qualora si renda necessario, le Autorità competenti degli
Stati contraenti faranno del loro meglio per pervenire ad un accordo sul metodo di riparto
degli utili dell'impresa.
4. Ad articolo 8. In considerazione del fatto che Jugoslavia, in conformità della propria
legislazione fiscale repubblicana e provinciale, non ha assoggettato ad imposizione i
trasportatori italiani di passeggeri e merci dal 1ø gennaio 1974 e fino all'entrata in
vigore della presente Convenzione, l'Italia non può assoggettare ad imposizione i
trasportatori jugoslavi di passeggeri e merci per lo stesso periodo di tempo.
5. Ad articolo 15. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse
dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta in una
rappresentanza economica comune (Joint economic representation) della Jugoslavia e nella
Federazione Turistica (Tourist Federation) jugoslava, sono imponibili soltanto in
Jugoslavia. b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle
pensioni, che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'Istituto
Italiano per il Commercio Estero (ICE) e nell'Ente Italiano per il Turismo (ENIT), sono
imponibili in Italia.
6. Ad articolo 23. a) L'imposta jugoslava sul patrimonio prelevata in conformità della
Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio eventualmente
introdotta in futuro in Italia secondo il metodo previsto in questo articolo. b) Se la
Jugoslavia dovesse in futuro modificare il metodo di esenzione utilizzato per eliminare la
doppia imposizione degli utili industriali e commerciali, i due Stati contraenti apriranno
un negoziato per modificare le disposizioni del paragrafo 4 di questo articolo.
7. Ad articolo 25, paragrafo 1. L'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale" non significa che i termini prescrizionali previsti
dalle legislazioni nazionali non debbono essere osservati; non si può proporre un reclamo
ai sensi dell'articolo 25 se il contribuente non ha proposto le azioni previste dalle
legislazioni nazionali al fine di impedire lo scadere dei termini prescrizionali.
8. Una persona residente di uno degli Stati contraenti che, nell'altro Stato contraente
richieda l'applicazione delle agevolazioni relative alle imposte prelevate alla fonte
stabilite dalla presente Convenzione, deve presentare la relativa necessaria
documentazione richiesta dalla legislazione nazionale a detto altro Stato contraente. In
fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente
Protocollo. Fatto a Belgrado il 24 febbraio 1982, in duplice esemplare in lingua inglese,
ambedue gli esemplari facenti ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 (Gazz.
Uff. n. 144 del 20 giugno 1985) . Il giorno 3 giugno 1985 ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio
1982, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 dicembre 1984, n. 974, pubblicata
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1985. In
conformità all'art. 28, paragrafo 2, la convenzione entra in vigore il giorno 3 luglio
1985. COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Successione Repubblica di Slovenia
Successione della Repubblica di Slovenia nei trattati bilaterali in cui era parte la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (Gazz. Uff. n. 211 dell'8 settembre 1992).
Il Ministero degli affari esteri informa che in data 31 luglio 1992 l'ambasciata della
Repubblica di Slovenia ha rimesso al Ministero degli affari esteri una serie di note
verbali con le quali la Repubblica di Slovenia dichiara di subentrare, per quanto di
competenza, alla ex Jugoslavia nei seguenti accordi bilaterali fra Italia e Jugoslavia:
... omissis ... 14. Convenzione tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla
prevenzione della doppia tassazione in merito alle imposte sul reddito e sul patrimonio,
firmato a Belgrado il 24 febbraio 1982. (Convention between the SFR of Yugoslavia and the
Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and
on capital, of 24 of February 1982). Ai sensi del terzo comma, art. 2 del suddetto
accordo, in Slovenia l'accordo viene applicato in merito alle seguenti imposte: imposte
sugli utili delle persone giuridiche; imposte sul reddito derivante dall'attività di
spedizione di persona straniera; imposta sul reddito; imposta sugli stipendi; imposta sui
redditi dell'agricoltura; imposta sul reddito delle attività; imposta sull'utile del
capitale; imposta sul reddito patrimoniale; imposta sul reddito derivante dai diritti
patrimoniali; imposta sul patrimonio. ... omissis ... Per parte italiana si è preso atto
con soddisfazione della determinazione slovena che contribuisce alla chiarezza di una
serie di importanti situazioni giuridiche. |