PROTOCOLLO
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L. 25 maggio 1981, n. 413. Ratifica ed esecuzione del protocollo recante
modifiche alla convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata
a Roma il 14 febbraio 1980 (Gazz. Uff. n. 211 del 3 agosto 1981). (Entrata
in vigore il 28 gennaio 1981)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione
tra la Repubblica italiana e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito, firmata a Roma il 14 febbraio 1980.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del protocollo stesso. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato. Protocollo recante modifiche alla convenzione
tra la Repubblica italiana e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone
Desiderosi di modificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Tokyo il 20
marzo 1969, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Il paragrafo 1
dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:
"1. Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono:
a) in Giappone:
i) l'imposta sul reddito (the income tax);
ii) l'imposta sulle società (the corporation tax);
iii) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes);
(qui di seguito indicate quali "imposta giapponese");
b) in Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
iii) l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")".
Art. 2. Il paragrafo 2
dell'articolo 23 è soppresso e sostituito dal seguente:
"2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Giappone, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta pagata in Giappone, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà,
invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in
base alla legislazione italiana".
Art. 3. 1. Il presente
Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati a Tokyo non appena possibile. Esso entrerà in vigore alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica.
3.2 - 1) Il presente Protocollo avrà effetto con riferimento ai redditi realizzati
durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1974.
2) Le domande di accreditamenti dell'imposta giapponese presentate da un
residente dell'Italia in relazione al paragrafo 2 dell'articolo 23 con riferimento ai
redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1ø
gennaio 1974 e terminano all'atto, o prima, dell'entrata in vigore del presente
Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente Protocollo o dalla data in cui l'imposta è stata prelevata, quale che sia la
data posteriore.
3. Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la suddetta
Convenzione. In fede di che, i sottoscrittori, debitamente autorizzati dai loro rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in
duplice esemplare, in lingua italiana, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti
egualmente fede e prevalendo il testo inglese in casi di divergenza di interpretazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore del protocollo recante modifiche alla "Convenzione tra il Giappone
e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito" del 20 marzo 1969, firmato a Roma il 14 febbraio 1980. (Gazz. Uff. n. 66 del
9 marzo 1982). Il 28 gennaio 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 413 del
25 maggio 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 3 agosto 1981, preso il
Ministero degli affari esteri giapponese si è proceduto ad effettuare lo scambio degli
strumenti di ratifica del protocollo recante modifiche alla "Convenzione tra il
Giappone e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito" del 20 marzo 1969, firmato a Roma il 14 febbraio 1980. Conformemente
all'art. 3 il protocollo sopracitato è entrato in vigore il 28 gennaio 1982. |