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L. 18 dicembre 1972, n. 855. Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra l'Italia ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note,
conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969 (Gazz. Uff. n. 6 dell'8 gennaio 1973).
(Entrata in vigore il 17 marzo 1973)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Giappone per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio
di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con protocollo e
scambio di note, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 28 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Convenzione tra L'Italia ed il Giappone per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo del Giappone, Desiderando stipulare una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. La presente Convenzione
si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2. 1. Le imposte
che formano oggetto della presente Convenzione sono:
a) in Giappone:
i) l'imposta sul reddito (the income tax);
ii) l'imposta sulle società (the corporation tax);
iii) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes);
(qui di seguito indicate quali "imposta
giapponese");
b) in Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
iii) l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta
italiana") .
2. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta, o in sostituzione,
di quelle elencate nel paragrafo precedente. Le Autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali
entro un ragionevole periodo di tempo successivo a tali modifiche.
Art. 3. 1. Ai fini della
presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Giappone", quando è usato in senso geografico, designa tutto il
territorio nel quale sono in vigore le leggi fiscali giapponesi;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano l'Italia oppure il Giappone, come il contesto richiede;
d) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta giapponese, come
il contesto richiede;
e) il termine "persona" comprende le società ed ogni altra associazione di
persone;
f) il termine "società" designa gli enti con personalità giuridica o gli enti
che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionali" designa: i) per quanto concerne il
Giappone: ogni persona fisica in possesso della nazionalità giapponese ed ogni persona
giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ed ogni ente sprovvisto
della personalità giuridica che è considerato come persona giuridica costituita o
organizzata ai sensi della legge giapponese ai fini dell'imposta giapponese;
ii) per quanto concerne l'Italia: ogni persona fisica in possesso della nazionalità
italiana ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana
ed ogni ente sprovvisto di personalità giuridica che è considerato ai fini dell'imposta
italiana come persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana
oppure come persona fisica in possesso della nazionalità italiana; iii)
l'espressione "autorità competente" con riferimento ad uno Stato contraente
designa il Ministro delle finanze di tale Stato contraente od un suo rappresentante
autorizzato.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione in uno Stato contraente le
espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una
diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione
del detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.
Art. 4. 1. Ai fini della
presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato
contraente è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di
ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona è residente di entrambi
gli Stati contraenti, le autorità competenti determineranno di comune accordo lo Stato
contraente di cui detta persona dovrà essere considerata residente ai fini della presente
Convenzione.
Art. 5. 1. Ai fini della
presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) un sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 del presente articolo - è considerata "stabile organizzazione" nel
primo Stato contraente se essa dispone ed abitualmente esercita nel primo Stato contraente
del potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di
detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto
altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un
commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività commerciali
in questo altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no)
non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle
dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. 1. I redditi
derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
immobiliare, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e
gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla
gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. 1. Gli utili di
un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato
contraente, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti
detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma
soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se
si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe
attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui
essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia
nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad
una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le
diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non
impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare in base a tale
riparto secondo le prassi; il metodo di riparto adottato dovrà, tuttavia, essere tale che
il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto di merci da essa stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti del presente articolo gli utili da attribuire alla
stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che
non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri
articoli della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle
disposizioni del presente articolo.
Art. 8 . 1. Gli utili
derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili
da parte di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato
contraente.
2. Per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da
parte di un'impresa residente dell'Italia, detta impresa è inoltre esente in Giappone
dall'imposta sulle imprese (enterprise tax) e per quanto riguarda l'esercizio, in traffico
internazionale, di navi o aeromobili da parte di una impresa residente del Giappone, detta
impresa è inoltre esente in Italia da tutte le imposte locali sul reddito.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti alla partecipazione a pools,
ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio di qualsiasi
genere da parte di imprese che gestiscono navi o aeromobili in traffico internazionale.
Art. 9. Quando:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro
Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese - nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie - sono vincolate da condizioni, accettate od imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non hanno potuto essere così realizzati, possono essere inclusi negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10. 1. I dividendi
pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato
contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che possiede almeno
il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi
durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha
luogo la distribuzione degli utili; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi,
in ogni altro caso. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote
minerarie", dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad
eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai
redditi della azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è
residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei
dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la
società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega
effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi
restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione
interna.
5. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna
imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato
contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da
detto altro Stato contraente.
Art. 11. 1. Gli
interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta
così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi
stessi.
3. Il termine "interessi" adoperato nel presente articolo designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da
ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di
qualsiasi natura e qualsiasi eccedenza della somma rimborsata per tali crediti rispetto
alla somma prestata, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme
prestate dalla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente il
credito generatore degli interessi. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo
altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un
residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia
esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del
pagamento è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. 1. I canoni (royalties)
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono tassabili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta
così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi .
3. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche,
di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un
progetto, di una formula o processo segreto, nonché per l'uso o la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti
esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente
di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o
no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a
carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei
canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale
provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricolleghino effettivamente i
diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni restano tassabili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di tali relazioni, le disposizioni del
presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 13. 1. Gli utili
provenienti dalla alienazione di beni immobili definiti al paragrafo 2
dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi dai beni immobili facenti parte
della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni diversi dai beni immobili
appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone
nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli
utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con
l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato contraente.
Tuttavia, gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione
di navi e aeromobili operanti in traffico internazionale e di beni diversi dai beni
immobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili non sono tassabili che in detto
Stato contraente.
3. Gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di beni
diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 non sono tassabili che in detto Stato
contraente.
Art. 14. 1. i redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o
da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato
contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una
base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa i
redditi sono tassabili nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui essi
sono attribuibili alla detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. 1. Salve le
disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le
altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come
corrispettivo di lavoro subordinato, non sono tassabili che in detto Stato contraente, a
meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro
è quivi svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro
Stato contraente.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato
contraente non sono tassabili che nel primo Stato contraente se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e b) le remunerazioni sono
pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato
contraente, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale
gestiti da una impresa di uno Stato contraente sono tassabili in tale Stato contraente.
Art. 16. Le remunerazioni che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in
detto altro Stato contraente.
Art. 17. 1. Nonostante le
disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo,
quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti,
nonché gli atleti ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono
tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Nonostante quanto disposto dalla presente Convenzione, se le prestazioni di un
professionista dello spettacolo o di un atleta citati nel paragrafo 1 sono forniti in uno
Stato contraente da una impresa dell'altro Stato contraente, gli utili realizzati da detta
impresa per tali prestazioni sono tassabili nel detto primo Stato contraente se il
professionista dello spettacolo o l'atleta che esegue dette prestazioni controlla,
direttamente o indirettamente, la predetta impresa.
Art. 18. Salve le disposizioni
del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un precedente
impiego non sono tassabili che in questo Stato contraente.
Art. 19. 1. Le remunerazioni,
comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi ai quali essi
hanno versato contributi, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato contraente o suddivisione politica od ente locale nell'esercizio di funzioni di
carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato contraente. Se il percipiente possiede
la nazionalità di detto Stato contraente, tali remunerazioni sono esenti dall'imposta
dell'altro Stato contraente.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni o
pensioni pagate in corrispettivo di lavoro subordinato reso nell'ambito di una attività
commerciale o industriale esercitata, a fine di lucro, da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle
disposizioni dell'articolo 1.
Art. 20. I professori e
gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore
a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una
università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano prima del
soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo
Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o
ricerca.
Art. 21. Le somme che uno studente
o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e
che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o la
propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento,
d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nell'altro Stato
contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori del
detto altro Stato contraente.
Art. 22. Gli elementi di reddito
di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli
precedenti della presente Convenzione non sono tassabili che in detto Stato contraente.
Art. 23. 1. Se un residente del
Giappone riceve redditi dall'Italia che sono tassabili in Italia in conformità delle
disposizioni della presente Convenzione, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta su
siffatti redditi è deducibile dall'imposta giapponese applicabile a tale residente.
Tuttavia l'ammontare della deduzione non deve eccedere la quota dell'imposta giapponese
attribuibile ai detti redditi.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Giappone, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate
l'imposta pagata in Giappone, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà,
invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in
base alla legislazione italiana .
Art. 24. 1. I nazionali di uno
Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si trovino nella stessa
situazione.
2. La tassazione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere eseguita in questo altro Stato contraente con
criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato contraente che
svolgono la stessa attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel
senso che essa faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro
Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che
esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro
responsabilità familiari.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di
ogni genere o denominazione.
5. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle
disposizioni dell'articolo 1.
Art. 25. 1. Quando un residente
di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli
Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame
previsti dalla legislazione di detti Stati contraenti, sottoporre il suo caso
all'Autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente.
2. Detta Autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se
essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso
attraverso un accordo amichevole con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al
fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine
alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno altresì
consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla
presente Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di
loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti.
Art. 26. 1. Le Autorità
competenti degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente
Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla
Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere
comunicate a persone o ad Autorità diverse da quelle interessate all'accertamento o alla
riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di
imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in
deroga alla propria legislazione od alla propria prassi o a quelle dell'altro Stato
contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla
propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle
dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare
segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni
la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.
Art. 27. Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari
diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di
accordi particolari.
Art. 28. 1. La presente
Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena
possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data
dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà effetto con riferimento ai redditi
realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio
dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore .
Art. 29. La presente convenzione
rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la
cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di qualunque
anno solare successivo ad un periodo di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore ed
in tal caso la presente convenzione cesserà di essere operante con riferimento ai redditi
realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui è stata fatta la notifica della cessazione.
In fede di che, i sottoscrittori, debitamente autorizzati a farlo dai loro rispettivi
Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Tokyo il 20 marzo 1969, in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana,
giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in
caso di divergenza di interpretazione.
Protocollo
Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno
convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta
Convenzione: Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni
dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni
imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1962. Fatto a Tokyo il 20
marzo 1969, in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed
inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di
divergenza di interpretazione.
Scambio di note Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la
Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito che è stata firmata in data odierna e di confermare per conto del Governo
della Repubblica italiana le seguenti intese raggiunte dai due Governi: Con riferimento
alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 12, i due Governi convengono che, se il
Governo del Giappone, in una Convenzione con qualsiasi altro membro dell'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico, limiterà la propria tassazione alla fonte
dei canoni ad un'aliquota inferiore a quella prevista dalle dette disposizioni, i due
Governi si consulteranno al fine di emendare tali disposizioni in modo che lo stesso
trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo del Giappone informerà il
Governo italiano di tale cambiamento della sua politica non appena possibile. Ho l'onore
inoltre di chiedere a Vostra Eccellenza di volermi informare se il Governo giapponese
concorda con quanto precede. Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza
l'assicurazione della mia più alta considerazione. Giusti Eccellenza, ho l'onore di
informarLa di aver ricevuto la Nota di Vostra Eccellenza, in data odierna, del seguente
tenore: "Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il
Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stata
firmata in data odierna e di confermare per conto del Governo della Repubblica italiana le
seguenti intese raggiunte dai due Governi: Con riferimento alle disposizioni del paragrafo
2 dell'articolo 12, i due Governi convengono che, se il Governo del Giappone, in una
Convenzione con qualsiasi altro membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, limiterà la propria tassazione alla fonte dei canoni ad un'aliquota
inferiore a quella prevista dalle dette disposizioni, i due Governi si consulteranno al
fine di emendare tali disposizioni in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base
di reciprocità. Il Governo del Giappone informerà il Governo italiano di tale
cambiamento della sua politica non appena possibile. Ho l'onore inoltre di chiedere a
Vostra Eccellenza di volermi informare se il Governo giapponese concorda con quanto
precede. Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia
più alta considerazione". Ho inoltre l'onore di informare Vostra Eccellenza che il
Governo giapponese concorda con quanto precede. Colgo l'opportunità per rinnovare a
Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione. Kiichi Aichi
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia ed il Giappone per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo,
conclusa in Tokyo il 20 marzo 1969 (Gazz. Uff. n. 97 del 13 aprile 1973). Il 15 febbraio
1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 dicembre 1972, n. 855, è stato
effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione conclusa in
Tokyo il 20 marzo 1969 tra l'Italia ed il Giappone, per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e relativo protocollo. In conformità al disposto dell'art.
28, secondo comma, la convenzione entra in vigore il giorno 17 marzo 1973. |