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L. 9 ottobre 1997, n. 371. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo
aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995 (in S.O. n. 224/L alla G.U.
n. 254 del 30 ottobre 1997).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 31 della stessa
convenzione.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo dello Stato di Israele, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Articolo 2 IMPOSTE
CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a. per quanto
concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; (iii) l'imposta locale sui redditi; (iv) l'imposta sul
patrimonio netto delle imprese; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). b. per quanto concerne
Israele: (i) l'imposta sul reddito (compresa l'imposta sulle società e l'imposta sugli
utili di capitale); (ii) l'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili
in conformità con la Legge Tributaria sulla Rivalutazione Fondiaria; (iii) l'imposta sul
patrimonio; (qui di seguito indicate quali "imposta israeliana")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o
in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II DEFINIZIONI
Articolo 3 DEFINIZIONI
GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a. il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e
comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al
diritto internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo
sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali
l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo
marini, nonché le loro risorse naturali;
b. il termine "Israele" designa lo Stato di Israele; dal punto di vista
geografico, il termine "Israele" comprende le sue acque territoriali, la
piattaforma continentale e le altre aree marittime sulle quali esercita i propri diritti
conformemente al diritto internazionale;
c. le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Italia o Israele;
d. il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra
associazione di persone:
e. il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f. le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g. il termine "nazionali" designa: (i). le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; (ii). le persone giuridiche, le società di persone,
e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
h. l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva e situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate
nell'altro Stato contraente;
i. l'espressione "autorità competente" designa: (i). in Italia, il Ministero
delle Finanze; (ii). in Israele, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante
autorizzato.
2. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione da parte di
uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad
esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte
oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione.
Articolo 4 DOMICILIO
FISCALE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione
non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il
reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse
possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b. se
non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi `vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa e considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti,
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d. se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 STABILE
ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a. una sede
di direzione; b. una succursale; c. un ufficio; d. un'officina; e. un laboratorio; f. una
miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; g. un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi; h. la prestazione di
servizi, ivi compresa l'attività di consulenza, effettuata da un'impresa per mezzo di
impiegati o di altro personale, se tale attività si protrae nel Paese (per le stesso
progetto o per uno collegato) per un periodo o periodi la cui durata complessiva
oltrepassi i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a. si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c. le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d. una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per la impresa; e. una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III IMPOSIZIONE
DEI REDDITI
Articolo 6 REDDITI
IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati
nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 UTILI DELLE
IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui e situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia
conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 NAVIGAZIONE
MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e situata
a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si
trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Articolo 9 IMPRESE
ASSOCIATE
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Articolo 10 DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi e residente ed in conformità della legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere: a. il 10 per cento dell'Ammontare lordo dei
dividendi se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che
possiede almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi. b. il 15%
dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non
riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i
dividendi.
3. Un residente di Israele che riceve i dividendi pagati da una società residente
dell'Italia ha diritto ad un rimborso dell'ammontare corrispondente alla
"maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta da detta
società, previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve essere
richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa
società, che in tal caso agisce a suo nome e per conto di detto residente di Israele.
Tale disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a
decorrere dalla data di entrata in vigore di questa Convenzione. La società distributrice
può pagare l'ammontare suddetto ad un residente di Israele al momento del pagamento dei
dividendi a lui spettanti e detrarre lo stesso ammontare dell'imposta da essa dovuta nella
prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento. Il pagamento dell'ammontare
corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta ad un residente di
Israele a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della
delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei casi previsti al paragrafo 2 (a),
che egli detenga le azioni per un periodo di dodici mesi precedenti detta data. Nel caso
di una successiva rettifica del reddito imponibile della società distributrice in una
misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la
riduzione dell'imposta dovuta dalla società per il periodo fiscale nel quale la rettifica
è divenuta definitiva e limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi
assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata
all'Erario.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3.
5. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili, non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o
gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Articolo 11 INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengano gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e situata la
stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata, non può
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni relativi a compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere
letterarie, artistiche o scientifiche (escluse le pellicole cinematografiche e le
registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche) provenienti da uno Stato
contraente, sono esenti da imposta in detto Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di
carattere industriale, commerciale o scientifico.
5. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e
tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi
si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 UTILI DI
CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui
all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società
il cui patrimonio consiste, direttamente o indirettamente, principalmente di beni immobili
situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
5. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di azioni o
diritti, diversi dai casi previsti al paragrafo 4, in una società o altra persona
giuridica dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato, solo a
condizione che il residente del primo Stato contraente abbia posseduto direttamente o
indirettamente nel periodo di 24 mesi precedente tale alienazione di azioni o diritti con
il 10% o più del potere di voto della società o altra persona giuridica. La percentuale
di imposta di cui alla frase precedente applicata dall'altro Stato non può superare il
20% dell'ammontare dell'utile.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui
l'alienante e residente.
Articolo 14 PROFESSIONI
INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Articolo 15 LAVORO
SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati
in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 COMPENSI E
GETTONI DI PRESENZA
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 ARTISTI E
SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della
radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nello Stato
contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7,
14 e 15.
Articolo 18 PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 FUNZIONI
PUBBLICHE
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in detto Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui i
servizi vengono resi se la persona fisica e un residente di detto Stato che non ha la
nazionalità dell'altro Stato contraente e che: i) ha la nazionalità di detto Stato; o
ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 PROFESSORI E
INSEGNANTI
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente
allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola
od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente
dell'altro Stato contraente e esente da imposta nel detto primo Stato contraente
limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca per
un periodo non superiore a due anni.
Articolo 21 STUDENTI
Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi
in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo
Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria
formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o
di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 22 ALTRI
REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti
da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario
di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
già un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili
nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Capitolo IV IMPOSIZIONE
DEL PATRIMONIO
Articolo 23 PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un
residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in
detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che
un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, o da beni mobili
appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile
in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico
internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile
soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva
dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Capitolo V
Articolo 24 DISPOSIZIONI
PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. a. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che, in conformità delle
disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Israele, l'Italia, nel
calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente
Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di
reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta
sui redditi pagata in Israele, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota
di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione
sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione
mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana.
b. Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le
disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Israele, l'imposta sul patrimonio
versata in Israele sarà considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio
relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la
quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Israele
nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
3. Se un residente di Israele ritrae utili, redditi o utili di capitale o possiede un
patrimonio che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Italia, in Israele: a. L'imposta italiana versata, direttamente o tramite
deduzione relativamente a redditi, utili o utili di capitale derivanti da fonti situate in
Italia, sarà considerata come credito dell'imposta israeliana da versare in relazione a
detti redditi, utili o utili di capitale purché tale credito non ecceda la quota di
imposta israeliana attribuibile a detti redditi, utili o utili di capitale nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione dei redditi, utili o utili di
capitale complessivi. b. L'imposta sul patrimonio versata in Italia sarà considerata come
credito dell'imposta israeliana sul patrimonio in relazione allo stesso elemento di
patrimonio. Tale credito, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta israeliana
attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Italia nella proporzione in cui
lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. c. Tuttavia, nessuna
deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Israele ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione di Israele.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, se i dividendi sono esenti da
imposta o sono assoggettati ad una aliquota ridotta in uno Stato contraente in base a
leggi speciali per la promozione degli investimenti di capitale e per la promozione dello
sviluppo economico, con le espressioni "imposta sul reddito versata in Israele"
e "imposta italiana versata", si intenderà, rispettivamente, in relazione a
detti dividendi, l'aliquota di imposta versata in conformità con le disposizioni della
presente Convenzione, incrementata di 10 punti percentuale.
Capitolo VI DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
Articolo 25 NON
DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le
deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6
dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei
confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della
determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio e in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 26 PROCEDURA
AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità
competente dello stato contraente di cui e residente, o, se il suo caso ricade nel
paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 27 SCAMBIO DI
INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene
limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le
predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno
servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Articolo 28 AGENTI
DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 29 RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo.
Capitolo VIII DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 30 LIMITAZIONE
DEI BENEFICI
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, non concedere i
benefici previsti dalla presente Convenzione ad una data persona, o relativamente ad una
data transazione, qualora nella loro opinione il godimento di tali benefici, sotto
determinate circostanze, costituisca un abuso della Convenzione stessa.
Articolo 31 ENTRATA IN
VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi
di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo
a quello in cui ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 22 aprile 1968 e
attualmente in vigore verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata
in vigore della presente Convenzione.
Articolo 32 DENUNCIA
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli
Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via
diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo
caso, la Convenzione cesserà di avere effetto con riferimento ai redditi imponibili per i
periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare
successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la
presente Convenzione. Fatta a Roma, il 8 settembre 1995, corrispondente al 13 Elul 5755 in
duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana ed ebraica, tutti i testi facenti
egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti, debitamente
autorizzati a farlo, hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte
integrante della Convenzione:
a. con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con l'attività di detta stabile organizzazione;
b. qualora, in conformità dell'articolo 9 della Convenzione, da parte di uno Stato
contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro
Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia
intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le
variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta
persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si
effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26
della Convenzione.
c. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 26, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che
vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne
un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto
delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo,
procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente
Convenzione. FATTO a Roma, il 8 settembre ... 1995, corrispondente al 13 Elul 5755, in
duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana ed ebraica, tutti i testi facenti
egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. |