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L. 12 aprile 1973, n. 201. Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra
la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in
materia di imposte sulla successione "mortis causa", concluse a
Roma il 22 aprile 1968 e dello scambio di note che modifica la seconda di
dette convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970 (Gazz.
Uff. n. 127 del 17 maggio 1973) . (Entrate in vigore l'8 agosto 1973)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare le convenzioni tra la Repubblica italiana e lo
Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e in materia di imposte sulla successione "mortis causa", concluse a
Roma il 22 aprile 1968 e dello scambio di note che modifica la seconda di dette
convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alle convenzioni ed allo scambio di note di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 24 della convenzione
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
all'articolo 11 della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sulla successione mortis causa e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello
scambio di note del 19 febbraio-21 marzo 1970. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Convenzione tra la repubblica italiana e lo Stato di Israele per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, animati dal
desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare le questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. 1. La presente
Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per conto di ciascun Stato Contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo e su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo dei salari o stipendi pagati dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) Per
quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito dei terreni; ii) l'imposta sul reddito
dei fabbricati; iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; iv) l'imposta sui redditi
agrari; v) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo; vi) l'imposta
sulle Società; e vii) l'imposta sulle obbligazioni. b) Per quanto concerne Israele: i)
l'imposta sul reddito (the income tax); compresa ii) l'imposta sulle società (the company
tax); iii) l'imposta sul miglioramento fondiario (land betterment tax); e iv) l'imposta
sul patrimonio e fondo di compensazione di cui alla legge 1961 (property tax and
compensation fund law 1961).
4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o
analoga che saranno istituite per conto di ciascuno Stato Contraente in aggiunta o in
sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati Contraenti si
comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni
fiscali.
5. Le Autorità competenti degli Stato Contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi
che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.
Art. 2. 1. Ai fini della
presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) Le espressioni "uno degli Stati Contraenti" e "l'altro Stato
Contraente" designano l'Italia o Israele, come il contesto richiede.
b) Il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti
collettivi, aventi o no la personalità giuridica.
c) Il termine "società" designa gli Enti con personalità giuridica o gli Enti
assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.
d) Le espressioni "impresa di uno degli Stati Contraenti" e "impresa
dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un
residente di uno degli Stati Contraenti e un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato Contraente.
e) 1) Ai fini della presente Convenzione, il termine "residente" di uno Stato
Contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione del detto Stato, è
assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo. 2) Quando, in
base alle disposizioni del precedente paragrafo, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati Contraenti, il caso viene risolto secondo le regole
seguenti: i) Detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha
una abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati
Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali). ii) Se
non è possibile determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi fondamentali, o essa non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati
Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna
abitualmente. iii) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, le autorità
competenti degli Stati Contraenti risolveranno la questione di comune accordo. 3) Quando,
in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona giuridica è considerata residente
di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in
cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica
alle società di persone e alle associazioni che, in base alle leggi nazionali che le
disciplinano, non hanno la personalità giuridica.
f) 1) L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in
cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2) Costituiscono in
particolare stabili organizzazioni: i) una sede di direzione; ii) una succursale; iii) una
officina; iv) un ufficio; v) un laboratorio; vi) una miniera, una cava o altro luogo
d'estrazioni di risorse naturali; vii) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui
durata oltrepassi i 12 mesi. 3) Non si considera che esista una "stabile
organizzazione" se: i) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; ii) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
iii) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della
trasformazione da parte di un'altra impresa; iv) una sede fissa di affari è utilizzata ai
soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; v) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di
ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l'impresa carattere
preparatorio o ausiliare. 4) Una persona che agisca in uno Stato Contraente per conto di
un'impresa dell'altro Stato Contraente, diversa da un agente che goda di uno status
indipendente, di cui al paragrafo 5, è considerata stabile organizzazione nel primo Stato
se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di
concludere contratti a nome della impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona
sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5) Non si considera che una impresa di
uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il
solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un
mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria
attività. 6) Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia
controllata da una società residente nell'altro Stato Contraente, ovvero svolga attività
in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette
società una stabile organizzazione dell'altra.
g) L'espressione "autorità competente" designa per quanto concerne Israele il
Ministro per le finanze o il suo rappresentante autorizzato, per quanto concerne l'Italia
il Ministero delle finanze, direzione generale delle imposte dirette.
2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli
Stati Contraenti, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto
non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito
dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte, oggetto della presente
Convenzione.
Art. 3. 1. I redditi
derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili
sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche nel caso in cui una impresa
di navigazione marittima o aerea di uno degli Stati Contraenti gestisca una agenzia nel
territorio dell'altro Stato Contraente, limitatamente però all'attività dell'agenzia
relativa alla vendita di biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi
e aeromobili (appartenenti o no a detta impresa), compreso il servizio di collegamento.
3. Nel caso in cui una impresa di navigazione aerea di uno degli Stati Contraenti
partecipi ad un pool, ad una impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano anche
ai redditi che la detta impresa realizzi mediante la cooperazione sopra descritta.
Art. 4. 1. I redditi
derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato Contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legislazione
dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in
ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la
proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed
altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti
dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonché da ogni altra
forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese
agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di
beni immobili.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti
dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole o forestali, nonché ai
redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 5. 1. Il patrimonio
costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2
dell'articolo 4, è tassabile nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.
2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni
facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di una impresa, o da beni di
pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è
tassabile nello Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede
fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni,
diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono
tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono
tassabili soltanto in detto Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'imposta sulle obbligazioni non è considerata imposta
sul patrimonio.
Art. 6. 1. Gli utili
di una impresa di uno Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attività, l'imposta sugli utili
dell'impresa può essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti
utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando una impresa di uno Stato Contraente svolge attività nell'altro Stato Contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuiti a
detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene essere stati da essa realizzati se
fosse stata una impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività
in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile
organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione tutte le spese sostenute e attribuibili alla stabile organizzazione, comprese le
spese di direzione e quelle generali di amministrazione così attribuibili, sostenute sia
nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
Art. 7. Quando:
a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro
Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa
e in conseguenza tassati.
Art. 8. I compensi
e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in
qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di una
società residente dell'altro Stato Contraente, sono tassabili in detto altro Stato.
Art. 9. I redditi
che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili
soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato
Contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una
tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede è tassabile in questo
altro Stato.
Art. 10. 1. Salve le
disposizioni degli articoli 8 e 11, gli stipendi, i salari e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di
lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro
subordinato non venga svolto nell'altro Stato Contraente. In quest'ultimo caso, le
remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un
residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto
nell'altro Stato Contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni
nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di
un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e c) le remunerazioni non sono
dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di
lavoro abbia nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti
ad attività svolte a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono tassabili
nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 11. 1. Le remunerazioni,
comprese le pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da un suo ente
locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una
persona fisica in corrispettivo di servigi resi a detto Stato o ente locale nell'esercizio
di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse
non sono soggette a tassazione nell'altro Stato Contraente se il pagamento viene
effettuato ad un cittadino del menzionato primo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli 8, 10 e 12 non si applicano alle remunerazioni e
pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali e
industriali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da un suo ente locale.
3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 12, il termine "pensione"
designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o
quale indennizzo per lesioni riportate.
Art. 12. 1. Salve le
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, nonché
le annualità sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale il beneficiario è
residente.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "annualità" designa le somme fisse
pagate periodicamente a date stabilite, vita natural durante oppure per un periodo di
tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare
detti pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in
danaro.
Art. 13. Nonostante le
disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo,
quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti,
nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità
sono tassabili nello Stato Contraente in cui dette attività sono svolte.
Art. 14. Un residente di uno
degli Stati Contraenti che, su invito di una università, di una scuola superiore o di
altri istituti di insegnamento superiore o di ricerche scientifiche situati nell'altro
Stato Contraente, si reca nel detto altro Stato Contraente al solo fine di insegnamento o
di ricerca scientifica presso detti istituti, per un periodo non eccedente i due anni, non
è soggetto a tassazione in detto altro Stato per le remunerazioni che egli riceve per
tale insegnamento o ricerca.
Art. 15. Un residente di uno
degli Stati Contraenti che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato Contraente
esclusivamente: a) in qualità di studente presso università, scuole superiori o scuole
riconosciute in detto altro Stato, b) in qualità di apprendista o al fine di acquisire
cognizioni in campo tecnico, professionale o commerciale, oppure c) in qualità di
beneficiario di borse di studio, sussidi o premi concessi al prevalente fine di studio o
di ricerche da parte di enti religiosi, di assistenza, scientifici o di istituti di
educazione riconosciuti, non è soggetto a tassazione in detto altro Stato per le somme
che riceva dall'estero ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua
formazione.
Art. 16. 1. Gli interessi
provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell'altro Stato Contraente
sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, lo Stato Contraente dal quale gli interessi provengono ha il diritto di
assoggettare ad imposta tali interessi in conformità alla sua legislazione, ma l'aliquota
di imposta che applica non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi.
Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di
applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o non da
ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di
qualsiasi natura, nonché tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme
date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi
stessi.
4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non si applicano qualora il beneficiario degli
interessi svolga attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata e tali interessi siano attribuibili a detta stabile
organizzazione; in tal caso, a) in Israele è applicabile l'articolo 6 della presente
Convenzione; b) in Italia è applicabile la legislazione italiana.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato
Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessità
viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a
carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e
tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo
si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei
pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni degli Stati
Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 17. 1. I dividendi
pagati ad un residente di uno degli Stati Contraenti da una società residente dell'altro
Stato Contraente sono tassabili in detto altro Stato Contraente con aliquota non superiore
al 25 per cento.
2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatore o
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti nonché i redditi
delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni dalla legislazione fiscale
dello Stato di cui è residente la società distributrice.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei
dividendi, residente di uno Stato Contraente, abbia nell'altro Stato Contraente, di cui la
società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale sia
effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, è
applicabile l'articolo 6.
4. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi
nell'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti di detto altro Stato,
n prelevare niuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli
utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano, in tutto o in parte, utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
Art. 18. 1. I canoni
(royalties) provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
Contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere
letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono
tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale l'alienante è residente.
4. Il trattamento dei canoni non si applica ai compensi variabili o fissi per lo
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. In tali casi si
applicano gli articoli 4 e 5 relativi alla tassazione dei beni immobili.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso che il beneficiario dei
canoni o utili, residente di uno Stato Contraente, abbia nell'altro Stato Contraente, dal
quale provengono i canoni, una stabile organizzazione alla quale siano effettivamente
connessi i diritti o i beni che danno luogo ai canoni. In tal caso è applicabile
l'articolo 6.
6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore o tra ciascuno
di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni
(uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, eccedano l'ammontare che sarebbe
stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni
degli Stati Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 19. 1. Si conviene che la doppia
imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) il Governo italiano nel
determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo 1
della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società, può,
prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base
imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio; tuttavia il
Governo italiano deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta israeliana sul
reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Israele in virtù della presente
Convenzione) nel modo seguente: i) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione
italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Israele deve
essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può
eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella
proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito
complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Israele su tale elemento di reddito è
superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta,
a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un
ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di
reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del
reddito complessivo. ii) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta
complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del
caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla
quota d'imposta pagata in Israele eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito.
L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare
o d'imposta sulle attribuibile a detto elemento di reddito stesso concorre alla formazione
del reddito complessivo. iii) per quanto concerne le imposte sul patrimonio, il Governo
italiano deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata
in Israele sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non può,
tuttavia, eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile all'elemento di patrimonio
posseduto in Israele nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre
alla formazione del patrimonio complessivo. b) in Israele: i) l'imposta italiana pagabile,
sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonti situate in Italia
è ammessa in deduzione da ogni imposta israeliana pagabile sul reddito stesso. Tuttavia
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta israeliana attribuibile a
detto reddito nella proporzione in cui il reddito stesso concorre alla formazione del
reddito complessivo. Qualora detto reddito sia costituito da dividendi ordinari pagati da
una società residente in Italia, nella deduzione si terrà conto (in aggiunta ad ogni
imposta italiana specifica sui dividendi) dell'imposta italiana pagabile dalla società
sui propri utili, e, ove si tratti di dividendi relativi ad azioni con godimento
preferenziale aventi la caratteristica di azioni con diritto sia ad una quota fissa di
dividendo, sia ad una quota supplementare di partecipazione agli utili, l'imposta italiana
così pagabile dalla società è del pari presa in considerazione nella misura in cui il
dividendo ecceda detta quota fissa. ii) l'imposta sul patrimonio pagata nella Repubblica
italiana è ammessa in deduzione dall'imposta israeliana sul patrimonio applicata sullo
stesso elemento di patrimonio. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la
quota d'imposta israeliana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Italia
nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del
patrimonio complessivo.
2. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati Contraenti, le imposte alle
quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte per un
limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del
calcolo delle deduzioni d'imposta da operare a norma dei paragrafi 1 a) e 1 b).
Art. 20. 1. I nazionali di uno
Stato Contraente non sono soggetti nell'altro Stato Contraente ad alcuna tassazione od
obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono
essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa
situazione.
2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che abbiano la
nazionalità dello Stato Contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato
Contraente.
3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo
ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere
assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.
4. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno
favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che
svolgano la stessa attività nelle medesime condizioni. La presente disposizione non può
essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai
residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che
esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di
famiglia.
5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato Contraente, non sono soggetti nel primo Stato Contraente ad alcuna tassazione od
obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono
essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non possono essere interpretate nel senso che
apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in
conformità alla legislazione italiana.
7. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di
ogni genere e denominazione.
Art. 21. 1. Quando un residente
di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati
Contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo alla autorità
competente dello Stato Contraente di cui egli è residente. Detto reclamo deve essere
presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte
dell'imposta ultimamente applicata.
2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se
essa stessa non è in condizione di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere
il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente al fine
di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere di
comune accordo le difficoltà e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione
o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine
di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti comunicheranno direttamente tra di loro
al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per
raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di
vista, tale scambio può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti
delle autorità competenti degli Stati Contraenti.
Art. 22. 1. Le autorità
competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. Tuttavia, le autorità
competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in
possesso dell'autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Le
informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate
soltanto alle persone o autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato
Contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che
formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed autorità incombe l'obbligo
dello stesso segreto cui sono tenute le autorità competenti.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo di: a) adottare provvedimenti
amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi
amministrativa di detto Stato; b) fornire particolari non consentiti dalla legislazione
dell'uno o dell'altro Stato Contraente.
3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali,
industriali o professionali.
Art. 23. Le disposizioni della
presente Convenzione non pregiudicano il diritto a più estese esenzioni che siano
accordate ai funzionari diplomatici o consolari in virtù di norme generali di diritto
internazionale o di particolari accordi. Ove, in virtù di detto regime comportante più
estese esenzioni, reddito e patrimonio non sono soggetti ad imposta nello Stato ricevente,
il diritto alla tassazione viene riservato allo Stato che detti funzionari rappresentano.
Art. 24. 1. La presente
Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno
scambiati a Gerusalemme non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica. Essa si applicherà al reddito realizzato ed al patrimonio posseduto a partire
dal 1ø gennaio 1962.
Art. 25. La presente Convenzione
rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione non prima di cinque
anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della
fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia dal 1ø
gennaio successivo alla scadenza del termine di sei mesi. Fatto a Roma, il 22 aprile 1968
corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed
inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e lo
Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio, conclusa a Roma il 22 aprile 1968 (Gazz. Uff. n. 230 del 6 settembre 1973).
L'8 agosto 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 201,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1973, è stato effettuato a
Gerusalemme lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica
italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 22 aprile 1968. La convenzione, ai sensi
dell'art. 24, è entrata in vigore l'8 agosto 1973. Convenzione tra la Repubblica italiana
e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla
successione "mortis causa". Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dello Stato di Israele, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni fiscali in
materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Le imposte a cui si riferisce la presente Convenzione sono: a) per
quanto riguarda l'Italia: 1) l'imposta sulle successioni; 2) l'imposta sull'asse
ereditario globale netto; b) per quanto riguarda Israele: l'imposta sulle successioni.
Questa Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle
successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o dall'altro degli
Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione. Le
competenti autorità degli Stati contraenti informeranno l'un l'altra al termine di ogni
anno su ogni sostanziale modificazione nella loro legislazione fiscale in materia di
imposte sull'asse ereditario e sulle successioni.
Art. 2. Ai fini della presente Convenzione: a) il termine
"Italia" significa la Repubblica Italiana; a) il termine "Israele"
significa lo Stato d'Israele; c) il termine "imposta" significa l'imposta
federale sull'asse ereditario globale netto e quella sulle successioni applicate
dall'Italia, ovvero l'imposta sulle successioni applicate da Israele, come il contesto
richiede; d) il termine "autorità competente" significa, nel caso dell'Italia,
il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari, e, nel caso d'Israele, il Ministro per le finanze o un suo rappresentante.
Art. 3. 1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte,
era domiciliata in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è
situato è, ai fini dell'applicazione della imposta, determinato esclusivamente secondo le
seguenti regole: a) i beni immobili sono considerati situati nel luogo ove si trovano; b)
i beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di seguito
stabilita), e i biglietti di banca o la carta moneta e altre forme di moneta riconosciute
come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel
luogo in cui detti beni o monete sono situati al tempo del decesso o, se in transito, nel
luogo di destinazione; c) i crediti (ivi comprese le obbligazioni, i pagherò-cambiari e
le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore è
domiciliato o, se il debitore è una società, nello Stato in cui la stessa è costituita
o operante; d) le azioni e le partecipazioni in società sono considerate esistenti nello
Stato in cui la società è costituita o operante; e) le navi, gli aeromobili e le
relative quote sono considerati esistenti nel luogo della loro immatricolazione; f) i beni
investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una
professione libera e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei
due Stati contraenti, così come l'avviamento ad essi relativi, sono soggetti all'imposta
in tale Stato. Il termine "stabile organizzazione" indica un'installazione
permanente di affari dove l'impresa esercita tutta o parte della propria attività.
Costituisce stabile organizzazione: i) una sede di direzione; ii) una succursale; iii) un
ufficio; iv) un'officina; v) un laboratorio; vi) una miniera, una cava o altro luogo di
estrazione di ricchezze naturali; vii) un cantiere di costruzione o di montaggio del quale
la durata superi i 12 mesi; g) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono
considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati; h) i diritti di autore e di
esclusività, i diritti relativi a lavori artistici e scientifici, i diritti e le licenze
per l'uso di qualsiasi opera, lavoro artistico o scientifico coperti da diritti d'autore,
brevetti, marchi di fabbrica o disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i
diritti che ne derivano sono esercitati; i) tutti i beni diversi da quelli menzionati sono
considerati esistenti nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo della
morte.
Art. 4. Ai fini della presente Convenzione, per domicilio si intende il
luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi. In caso di
dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio ai sensi della norma del
comma precedente, o nel caso in cui il defunto poteva essere considerato domiciliato nei
due Stati, la questione sarà decisa con un accordo particolare tra le autorità
competenti dei due Stati. A tal proposito, sarà considerato con quale dei due Stati il de
cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici più stretti. Se il
de cuius non aveva il suo domicilio in nessuno dei due stati contraenti, egli sarà
considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati,
la questione, relativa alla determinazione del suo domicilio, sarà decisa mediante un
accordo particolare tra le autorità competenti dei due Stati.
Art. 5. I debiti che gravano i beni di cui all'articolo 3 della presente
Convenzione o che sono garantiti sui beni della stessa natura, sono imputati nello stato
in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gli
altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti
diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel
quale il de cuius era domiciliato al momento della morte. Se i debiti che possono essere
imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il
valore della somma dei beni sui quali tale Stato ha il diritto di imporre, la differenza
non coperta è imputata sui beni assoggettati a imposta nell'altro Stato.
Art. 6. Nessuna imposta sarà applicata sui beni trasmessi per testamento
dal de cuius, il quale al tempo della morte era domiciliato in uno degli Stati contraenti,
a favore degli enti seguenti: 1) l'altro stato contraente; 2) una autorità locale dello
stesso per fini religiosi, educativi, culturali, benefici, assistenziali; 3) istituti,
fondati o da fondarsi, aventi gli stessi fini, appartenenti al predetto secondo Stato
contraente e da questo riconosciuti come tali.
Art. 7. Le competenti autorità degli Stati contraenti si scambieranno le
informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie
per eseguire le clausole della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate
saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro
(compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla
riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica, nonché ai ricorsi
concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla
rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.
Art. 8. Ogni contribuente che prova che le tassazioni stabilite o
progettate a suo carico hanno provocato o possono provocare nei suoi confronti una doppia
imposizione contraria ai principi della presente Convenzione può reclamare all'autorità
competente dello stato nel quale egli è considerato domiciliato, ai sensi dell'articolo 4
o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato
al momento del suo decesso. Se il reclamo è ritenuto fondato, lo Stato adotta le misure
necessarie per mettere fine alla doppia imposizione. Il reclamo deve essere fatto entro i
tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto
conoscenza della duplicazione.
Art. 9. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in
modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o
consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli
accordate in futuro. Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere
interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in ciascuno degli Stati
contraenti. Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione
della presente Convenzione le autorità competenti degli Stati contraenti possono
risolvere la questione di mutuo accordo.
Art. 10. Le competenti autorità dei due Stati contraenti possono emanare
i regolamenti necessari per interpretare le norme della presente Convenzione e
corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.
Art. 11. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti relativi
saranno scambiati a Gerusalemme appena possibile. La presente Convenzione avrà effetto
dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicata alle successioni
ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente . Essa avrà effetto per un periodo
di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo
periodo, indefinitamente, ma potrà venire fatta cessare da ciascuno degli Stati membri
contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purché sia
denunciata almeno sei mesi prima. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia
il primo gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi. Fatto a Roma,
il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue
italiana, ebraica ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio
il testo inglese. Scambio di note che modifica la convenzione fra l'Italia e Israele per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione "mortis
causa" (Roma, 22 aprile 1968).
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 21 marzo 1970 Signor Ambasciatore, ho l'onore
di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data 19 febbraio 1970, del
seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi alle Convenzioni italo-israeliane per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa,
concluse a Roma il 22 aprile 1968. La prima Convenzione prevede, all'articolo 24,
paragrafo 2, che l'Accordo stesso si applichi, dopo la sua entrata in vigore, al reddito
realizzato e al patrimonio posseduto a partire dal 1ø gennaio 1962, mentre
l'applicabilità della seconda Convenzione viene limitata, ai sensi dell'articolo 11, alle
successioni ereditarie apertesi a partire dal giorno della sua entrata in vigore. Per
stabilire un'uniformità fra i due Accordi, ho l'onore di proporre, a nome del mio
Governo, che la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla
successione mortis causa si applichi invece alle successioni ereditarie apertesi a partire
dal 1ø gennaio 1962. Qualora tale modifica risulti accettabile da parte del Governo
italiano, ho l'onore di proporre che questa Nota e quella che V.E. si compiacerà inviarmi
in risposta costituiscano un Accordo aggiuntivo alla Convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa, ne formi parte
integrante, entri in vigore alla medesima data e ne abbia la stessa durata". Ho
l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano accetta le proposte sopra
menzionate. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta
considerazione. Aldo Moro
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e lo
Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione
mortis causa e dello scambio di note che modifica la convenzione stessa, conclusosi
rispettivamente a Roma il 22 aprile 1968 e il 19 febbraio-21 marzo 1970 (Gazz. Uff. n. 230
del 6 settembre 1973). L'8 agosto 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 12
aprile 1973, n. 201, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1973, è
stato effettuato a Gerusalemme lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione
tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sulla successione mortis causa e dello scambio di note che modifica la
convenzione stessa, conclusi rispettivamente a Roma il 22 aprile 1968 e il 19 febbraio-21
marzo 1970. La Convenzione e lo scambio di note, in conformità all'art. 11 della
convenzione, sono entrati in vigore l'8 agosto 1973. |