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L. 9 ottobre 1974, n. 583. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del protocollo
aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 (Gazz. Uff. n. 310 del 28
novembre 1974). (Entrata in vigore il 14 febbraio 1975)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e
del protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 27 della
convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana ed
Il Governo d'Irlanda Desiderando stipulare una convenzione per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno
convenuto quanto segue:
Art. 1. I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. L'oggetto
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo
o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di
beni mobili o immobili.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono: a) in Irlanda (e qui di
seguito indicate quali imposta irlandese): I. l'imposta sul reddito - compresa la
sovraimposta (the income tax - including sur-tax); II. l'imposta sugli utili delle
società (the corporation profits tax); b) in Italia (e qui di seguito indicate quali
imposta italiana): I. l'imposta sul reddito dei terreni; II. l'imposta sul reddito dei
fabbricati; III. l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; IV. l'imposta sul reddito
agrario; V. l'imposta complementare progressiva sul reddito; VI. l'imposta sulle società,
per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; VII. l'imposta sui dividendi.
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga
che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le
Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le
modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano l'Irlanda oppure l'Italia, come il contesto richiede;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
c) il termine "società" designa gli enti con personalità giuridica o gli enti
che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;
d) l'espressione "residente dell'Irlanda" designa: i) una società che ha la sua
sede effettiva di controllo e di direzione in Irlanda; ii) ogni altra persona che è
considerata residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese e aa) non residente in
Italia ai fini della imposta italiana, o bb) che soggiorna in Italia per un periodo o per
periodi che non eccedono in totale 91 giorni durante l'anno fiscale;
e) l'espressione "residente dell'Italia" designa: i) una società che ha la sua
sede effettiva di controllo e di direzione in Italia; ii) ogni altra persona che è
considerata residente in Italia ai fini della imposta italiana e aa) non residente in
Irlanda ai fini della imposta irlandese, oppure bb) se residente in Irlanda, che vi
soggiorna per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 91 giorni durante
l'anno fiscale;
f) le espressioni "residente in uno Stato contraente" e "residente
dell'altro Stato contraente" designano una persona residente dell'Irlanda o una
persona residente dell'Italia, come il contesto richiede;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
h) l'espressione "Autorità competente" designa: 1) per quanto concerne
l'Irlanda, i "Revenue Commissioners" o i loro rappresentanti autorizzati; 2) per
quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Per quanto concerne l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente,
le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una
diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione
del detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.
Art. 4. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione, "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci o
prodotti appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti
all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di
raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per
l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche
o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che gode di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata
all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che gode di
uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro
ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attività commerciali
in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non
costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette
società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 5. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti
beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legge dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni
caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti
ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla
gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 6. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente non sono tassabili che in detto Stato,
a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli
utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in
cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se
si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe
attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui
essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione, le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia
nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad
una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le
diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non
impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al
riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice
acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri
articoli della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle
disposizioni del presente articolo.
Art. 7. Navigazione
marittima ed aerea
I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili non
sono tassabili che nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 8. Imprese
associate
Quando:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro
Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese - nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie - sono vincolate da condizioni, accettate od imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di
dette condizioni, non hanno potuto "in fatto" essere realizzati, possono essere
inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 9. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la
società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non riguardano la tassazione della società per gli
utili con i quali i dividendi sono stati pagati.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società che è
residente dell'Irlanda ad un residente dell'Italia sono esenti dalla sovraimposta
(sur-tax) irlandese.
5. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote
minerarie", dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad
eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la
società distributrice.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano nel caso che il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui
la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In tal caso i
dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria
legislazione interna.
7. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né
prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti
costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
8. Le competenti Autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le
modalità di applicazione del paragrafo 2.
Art. 10. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente sono tassabili in questo altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato, a condizione che
l'imposta così applicata non ecceda il 10 per cento dell'ammontare degli interessi
stessi. Le competenti autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le
modalità di applicazione della presente limitazione.
3. Il termine "interessi" adoperato nel presente articolo designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da
ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di
qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme
prestate dalla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario degli
interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale
provengono gli interessi una stabile organizzazione. In tal caso, gli interessi restano
tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo
non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del
pagamento è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 11. Canoni
(royalties)
1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell'altro Stato contraente non sono tassabili che in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche,
di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un
progetto, di una formula o processo segreto, nonché per l'uso o la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il
beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato
contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i
canoni sono tassabili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato
convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 12. Utili di
capitale (capital gains)
1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2
dell'articolo 5 sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili non sono tassabili che nello
Stato contraente del quale l'alienante è un residente.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente
di uno degli Stati contraenti, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione o
una base fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o base
fissa. In questo caso, gli utili provenienti dall'alienazione di siffatti beni mobili sono
tassabili in tale altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. Le
disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano, inoltre, quando i beni mobili
alienati producono un reddito del genere indicato negli articoli 9, 10 e 11, e questo
reddito è tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 9, del
paragrafo 4 dell'articolo 10 o del paragrafo 3 dell'articolo 11. In tali casi gli utili
provenienti dalla alienazione di detti beni mobili sono tassabili nello Stato contraente
dove è tassabile il corrispondente reddito.
4. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico
internazionale o di beni mobili pertinenti alla gestione di tali navi ed aeromobili non
sono tassabili che nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione
effettiva della relativa impresa.
Art. 13. Professioni
libere
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre Attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che
in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di
una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa
i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui essi sono
attribuibili alla detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 14. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, gli stipendi, i salari e le altre
remunerazioni analoghe percepiti come corrispettivo di lavoro subordinato effettuato
nell'uno o nell'altro Stato contraente da un residente di uno Stato contraente non sono
tassabili che in quest'ultimo Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto
nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi svolto, le remunerazioni percepite a
questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto
nell'altro Stato contraente non sono tassabili che nel primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per
conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono
tassabili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
Art. 15. Compensi e
gettoni di presenza
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno
Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione o del
Collegio dei Sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente sono tassabili
in detto altro Stato.
Art. 16. Artisti e
sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello
spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
Art. 17. Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate nell'uno o nell'altro Stato
contraente, ad un residente di uno Stato contraente, in relazione ad un cessato impiego,
non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.
Art. 18. Funzioni
pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di
carattere pubblico, non sono tassabili che in questo Stato, a meno che la persona fisica
abbia la nazionalità dell'altro Stato contraente, senza avere anche la nazionalità del
detto primo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale o
industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 19. Ricercatori,
insegnanti, studenti e apprendisti
1. Le remunerazioni che una persona fisica di uno Stato contraente riceve per incarichi di
studio o di ricerca ad alto livello o per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea
residenza non eccedente i due anni presso una università, istituto di ricerca, scuola,
collegio o altro istituto analogo nell'altro Stato contraente non sono tassabili in
quest'ultimo Stato.
2. Le somme che uno studente o un apprendista, i quale è o era prima residente di uno
Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i
suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale non sono tassabili in
questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate
fuori di quest'altro Stato contraente.
Art. 20. Redditi non
espressamente indicati
Gli elementi di reddito conseguiti nell'uno o nell'altro Stato contraente da un residente
di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti
della presente Convenzione non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.
Art. 21. Concessione del
credito di imposta
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) Nel caso di un residente dell'Irlanda, l'imposta italiana dovuta secondo la legge
italiana ed in armonia con le disposizioni della presente Convenzione, direttamente o
mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonte situata in Italia, è deducibile, in
conformità alle specifiche disposizioni della legge irlandese, dall'imposta dovuta in
Irlanda sullo stesso reddito. Quando tale reddito è costituito da dividendi pagati da una
società residente in Italia, la somma da dedurre è determinata aggiungendo all'imposta
italiana dovuta sui dividendi l'imposta italiana dovuta dalla società sui suoi utili. Se
l'elemento di reddito non è assoggettato all'imposta sul reddito ma soltanto all'imposta
sugli utili delle società, la deduzione sarà fatta dall'imposta sugli utili delle
società limitatamente, però, a quella parte d'imposta pagata in Italia che eccede il 27
per cento di tale elemento di reddito. La deduzione, tuttavia, non deve eccedere la quota
d'imposta sugli utili delle società attribuibile a detto elemento di reddito nella
proporzionale in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito
complessivo soggetto ad imposta sugli utili delle società.
b) Nel caso di un residente dell'Italia, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie
imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti
dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della
Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi
di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così determinate
l'imposta irlandese sul reddito (non esente in Irlanda in virtù della presente
Convenzione) nel modo seguente:
1) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di
ricchezza mobile, l'imposta pagata in Irlanda, direttamente o mediante ritenuta, deve
essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte dovute sullo stesso
reddito, ma l'ammontare delle detrazioni non può eccedere la quota d'imposta italiana
attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito
concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in
Irlanda su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra
determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dalla imposta complementare o
dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta
complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella
proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito
complessivo.
2) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta
sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare
o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Irlanda
eccedente il 27 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non
può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società
attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito
stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Nel caso di una persona fisica che è residente in Irlanda ai fini dell'applicazione
dell'imposta irlandese ed è anche residente in Italia ai fini dell'applicazione
dell'imposta italiana, le disposizioni del paragrafo 1 a) si applicano al reddito che
detta persona ricava da fonti situate in Italia, e le disposizioni del paragrafo 1 b) si
applicano al reddito che detta persona ricava da fonti situate in Irlanda. Il reddito che
una persona fisica residente in Irlanda ricava da fonti situate nel Regno Unito va
considerato come reddito proveniente da fonti situate in Irlanda se detto reddito non è
assoggettato all'imposta sul reddito del Regno Unito.
3. Ai fini del presente articolo, gli utili o remunerazioni conseguiti in dipendenza
dell'esercizio di una professione o impiego in uno Stato contraente sono considerati come
redditi derivanti da fonti situate in tale Stato contraente, e le prestazioni di una
persona fisica, la quale svolge la sua attività totalmente o principalmente su navi o
aeromobili devono considerarsi compiute nello Stato contraente nel quale è situata la
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 22. Agevolazioni di
carattere personale per i non residenti
1. Le persone fisiche che sono residenti dell'Italia godono, ai fini dell'applicazione
dell'imposta irlandese, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere
personale di cui godono i cittadini irlandesi non residenti in Irlanda.
2. Le persone fisiche che sono residenti dell'Irlanda godono, ai fini dell'applicazione
della imposta italiana, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere
personale di cui godono i nazionali italiani non residenti in Italia.
Art. 23. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad
alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o
possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa
situazione.
2. Il termine "nazionali" designa: a) per quanto riguarda l'Irlanda, tutti i
cittadini dell'Irlanda e tutte le persone giuridiche, società di persone ed associazioni
costituite in conformità alla legislazione in vigore in Irlanda; b) per quanto riguarda
l'Italia, coloro che hanno la nazionalità italiana e tutte le persone giuridiche,
società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore
in Italia.
3. La tassazione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere conseguita in questo altro Stato con criteri
meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa
attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od
obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che
esse facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato
contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro responsabilità
familiari, né che esse facciano obbligo all'Irlanda di accordare ai nazionali
dell'Italia le riduzioni o esenzioni previste dalle disposizioni del "Finance
(Profits of Certain Mines) (Temporary Relief from Taxation) Act, 1956 (No 8 of
1956)", e successive modificazioni, o dalla Parte II del "Finance (Miscellaneous
Provisions) Act, 1956 (No 47 of 1956)", e successive modificazioni, o dal Capitolo II
o Capitolo III della Parte XXV del "Income Tax Act, 1967 (No 6 of 1967)".
6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che
apportino modifiche all'applicazione in Italia della imposta sulle società prelevata in
conformità della legislazione italiana.
7. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di
ogni genere o denominazione.
Art. 24. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno
o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo
caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente. Il reclamo
deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta
alla fonte dell'imposta oppure nel termine di due anni dalla entrata in vigore della
presente Convenzione, secondo quale dei due termini sia posteriore.
2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se
essa stessa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il
caso attraverso un accordo amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato
contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della
Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine
all'interpretazione o all'applicazione della presenta Convenzione. Esse possono altresì
consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla
presente Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di
loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti. Se per
raggiungere detti accordi appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di
vista, tale scambio può avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti
delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 25. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le
informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che
alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle
imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi o a quella
dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di
quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare
segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni
la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 26. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di
diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 27. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica
e le sue disposizioni avranno effetto: a) In Irlanda: i) in ordine all'imposta sul reddito
(compresa la sovraimposta) per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al,
6 aprile 1967; ii) in ordine all'imposta sugli utili delle società, per i periodi
contabili che iniziano il, o successivamente al, 1ø aprile 1967, e per la frazione dei
periodi contabili non completata a tale data; b) In Italia: in ordine alle imposte
italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1967.
Art. 28. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente
può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione con un
preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascuno anno solare successivo all'anno
1971. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia: a) In Irlanda: i) in ordine
all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) per gli anni imponibili che iniziano
il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno successivo a quello in cui la notifica è
stata fatta; ii) in ordine alle imposte sugli utili delle società, per i periodi
contabili che iniziano il, o successivamente al, 1ø aprile dell'anno successivo a quello
in cui la notifica è stata fatta per la frazione dei periodi contabili non completata a
tale data. b) In Italia: in ordine alle imposte italiane per gli anni imponibili che
iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno successivo a quello in cui la
notifica è stata fatta. In fede di ciò i plenipotenziari dei due Stati contraenti,
debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro
sigilli. Fatto in duplice esemplare a Dublino l'11 giugno 1971, nelle lingue italiana ed
inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo della
Repubblica italiana ed Il Governo d'Irlanda Riferendosi alla convenzione da loro stipulata
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito firmata oggi, hanno convenuto di adottare le ulteriori seguenti disposizioni
che formeranno parte integrante della predetta convenzione:
Art. 1.
a) Quando un articolo della presente Convenzione prevede (con o senza condizioni) che il
reddito percepito da un residente di uno Stato contraente, proveniente da fonti situate
nell'altro Stato contraente, sia tassabile soltanto nel detto primo Stato o che sia
assoggettato ad imposta nell'altro Stato con aliquota ridotta e, ai sensi della legge in
vigore nel detto primo Stato, il citato reddito è soggetto a tassazione con riferimento
all'ammontare che viene rimesso o ricevuto in quello Stato e non con riferimento al suo
ammontare totale, allora l'esenzione o la riduzione di aliquota accordata nell'altro Stato
ai sensi di siffatto articolo si applicherà soltanto a quella parte di reddito che viene
rimessa o ricevuta nel detto primo Stato.
b) L'articolo 7, relativo agli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico
internazionale, avrà effetto a decorrere dal 1ø gennaio 1960.
c) i) Se ai sensi del Capitolo IV della Parte XXV del "Income Tax Act", 1967
(no. 6 of 1967) (qui di seguito indicato come "prima legge"), o ai sensi del
Capitolo i della Parte XXV di detto "Act" (qui di seguito indicato come
"seconda legge"), l'imposta sugli utili di una società non è dovuta
sull'intero ammontare di tali utili, per il dividendo derivante da siffatti utili versati
da detta società ad una società che è residente in Italia e che possiede direttamente
almeno il 51 per cento del patrimonio della società che paga i dividendi, l'Italia
accorderà la deduzione della imposta irlandese che sarebbe stata pagata in mancanza, a
seconda del caso, della prima o della seconda legge, in conformità alle disposizioni
dell'articolo 21. ii) Il precedente sub-paragrafo i) non avrà effetto in relazione ai
dividendi pagati in dipendenza di utili realizzati, nel caso della prima legge, dopo il 5
aprile 1980, e, nel caso della seconda legge, dopo il 25 novembre 1983.
Art. 2. Questo Protocollo sarà
ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Esso entrerà in vigore
contemporaneamente alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata oggi e avrà la stessa durata
della Convenzione in conformità agli articoli 27 e 28 della Convenzione stessa. In fede
di che i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato
il presente protocollo ed apposto i loro sigilli. Fatto in duplice esemplare a Dublino
l'11 giugno 1971, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente
fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
conclusa a Dublino l'11 giugno 1971 (Gazz. Uff. n. 56 del 27 febbraio 1975). Il giorno 14
febbraio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 ottobre 1974, n. 583,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 28 novembre 1974, ha avuto luogo a Roma lo
scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, conclusa a Dublino l'11 giugno 1971. In conformità all'art. 27, la convenzione
è entrata in vigore il 14 febbraio 1975. |