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L. 14 dicembre 1994, n. 707. Ratifica ed
esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a
Giacarta il 18 febbraio 1990 (S.O. n. 170
alla Gazz. Uff. n. 301 del 27 dicembre 1994). (Entrata
in vigore il 2 settembre 1995).
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, fatta a Giacarta il 18 febbraio 1990.
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
INDONESIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 SOGGETTI
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno
o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE
1 - Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di
prelevamento.
2 - Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate
sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le
imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei stipendi
o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte
sui plusvalori.
3 - Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: a) per quanto concerne
l'Indonesia: l'imposta sul reddito (the income tax) e, nella
misura prevista da tale imposta sul reddito, l'imposta sulle
società (the company tax) applicata ai sensi della
"Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Gazzetta dello
Stato n. 319 del 1925, come modificata da ultimo dalla legge
n. 8 del 1970) e l'imposta applicata ai sensi della
"Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty
1970" (Legge n. 10 del 1970); ancorché riscosse
mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali
"imposta indonesiana") b) per quanto concerne
l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4 - Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte di natura
identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la
firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate
alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI
1 - Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) i) il termine "Indonesia" comprende il territorio della
Repubblica Indonesiana come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti su cui la Repubblica Indonesiana esercita diritti sovrani o giurisdizione, in conformità a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, del 1982. ii) il termine
"Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende
ogni zona al di fuori del mare territoriale italiano la quale,
ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e
lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere
considerata come zona nella quale possono essere esercitati i
diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo
marino, e le risorse naturali;
b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro
Stato contraente" designano, come il contesto richiede,
l'Indonesia o l'Italia;
c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le
società e ed ogni altra associazione di persone;
d) il termine "società" designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona
giuridica ai fini dell'imposizione;
e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e
"impresa dell'altro Stato contraente" designano,
rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno
stato contraente e un'impresa esercitata da un residente
dell'altro Stato contraente;
f) per "traffico internazionale" di intende qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di
un aeromobile da parte una impresa di uno Stato contraente, ad
eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia
utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro
Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa: i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente; ii) tutte le persone
giuridiche, le società di persone, le associazioni costituite
in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
h) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne l'Indonesia: il Ministro
delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; ii) per
quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2 - Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato
contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che
ad esse è attribuito dalla legislazione di tale Stato
relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 RESIDENTI
1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di
uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù
della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta
nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro
criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende
le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito
che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la
sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente
dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in nessuno dei due Stati, essa è considerata
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi
gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello
Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE
1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attività.
2 - L'espressione "stabile organizzazione" comprende in
particolare: a) una sede di direzione;
b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un
cantiere di costruzione, una costruzione, un cantiere di montaggio,
un cantiere di installazione o attività di supervisione ad esso
connesse, ma solamente se tali cantieri o attività si protraggono per un periodo superiore a sei mesi; h) la
prestazione di servizi, compresi i servizi di assistenza forniti
da una impresa per mezzo dei propri dipendenti o di altro personale
assunto dall'impresa a tal fine, ma solamente se le attività di questa natura (per una stessa opera o per un'altra iniziativa connessa)
si protraggono nel Paese per un periodo o periodi superiori in totale
a tre mesi in un arco di tempo di dodici mesi.
3 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo,
non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"
se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di
deposito, o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito o di esposizione; c) le
merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci
o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa
di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di
pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4 - Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che
goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è
considerata "stabile organizzazione" in detto primo
Stato se: a) essa ha ed abitualmente esercita in tale Stato il
potere di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il
caso in cui le sue attività siano limitate all'acquisto di
merci per l'impresa; b) essa non ha detto potere, ma
abitualmente dispone in detto primo Stato di un deposito di
merci dal quale consegna regolarmente merci per conto
dell'impresa.
5 - Un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente, ad eccezione di quel che riguarda la riassicurazione, è considerata stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente se incassa premi in tale
altro Stato o vi assicura rischi per mezzo di un proprio
dipendente o di un rappresentante che non sia un agente che
goda di uno status indipendente così come indicato nel
paragrafo 6.
6 - Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto
che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno Status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro
ordinaria attività. Tuttavia, quando le attività di detto intermediario
sono esercitate totalmente o quasi totalmente per conto di detta
impresa, esso non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.
7 - Il fatto che una società residente di uno Stato contraente
controlli o sia controllata da una società residente dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo
altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente
per far considerare una qualsiasi delle dette società una
stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI
1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da
beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e
forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro stato.
2 - L'espressione "beni immobili" definita in conformità
alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli
accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e
forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del
diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'usufrutto
di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi
per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresì considerati
"beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi
dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una
professione indipendente.
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE
1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la
sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili
sono soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
a) alla stabile organizzazione; b) a vendite effettuate nell'altro
Stato di merci di natura identica o analoga a quelle vendute per
mezzo della stabile organizzazione; o c) ad altre attività commerciali
svolte in detto altro Stato di natura identica o analoga a quelle
effettuate per mezzo della stabile organizzazione.
2 - Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da
essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e
separata svolgente attività identiche o analoghe o in piena
indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile
organizzazione.
3 - Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e
le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui
è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4 - Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5 - Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati
separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni
di tali articoli vengono modificate da quelle del presente
articolo.
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono
imponibili soltanto in detto Stato.
2 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa
di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese
indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero
stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 DIVIDENDI
1 - I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
2 - Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato
contraente di cui la società che paga i dividendi è un residente ed
in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la
persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la persona che percepisce i dividendi stessi è una società (diversa da una
società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento
del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tali limitazioni. Le disposizioni del presente
paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli
utili con i quali sono pagati i dividendi.
3 - Ai fini del presente articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di
godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei
crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati
al medesimo regime fiscale dello Stato di cui è un residente la
società distributrice.
4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui
la società che paga i dividendi è residente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione
o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5 - Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non
può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla
società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un
residente di detto altro Stato o che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una
stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli
utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della
società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
6 - Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, quando
una società che è residente di uno Stato contraente ha una stabile
organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili della stabile
organizzazione possono essere assoggettati ad un'imposta
supplementare in detto altro Stato in conformità alla sua
legislazione, ma l'imposta supplementare così applicata non
deve superare il 12 per cento dell'ammontare di tali utili
depurati dall'imposta sul reddito e da ogni altra imposta
afferente il reddito applicata in detto altro Stato.
7 - Le disposizioni del paragrafo 6 di questo articolo non pregiudicano le disposizioni contenute nei contratti di ripartizione
della produzione e nei contratti di lavoro (o altri contratti simili)
relativi al settore del petrolio e dei gas naturali o ad altri
settori minerari conclusi il, o prima del, 31 dicembre 1983,
dal Governo indonesiano, da una sua emanazione, da una
importante società governativa petrolifera o per l'estrazione
del gas o da qualche altro organismo siffatto con un soggetto
residente in Italia.
Articolo 11 INTERESSI
1 - Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad
un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
2 - Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello
Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata
non potrà eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli
interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di
questa limitazione.
3 - Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato
se: a) il debitore degli interessi è il
Governo di questo Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi
gli istituti finanziari) interamente di proprietà di detto altro
Stato contraente o di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad un altro ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in relazione a prestiti effettuati in
applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati
contraenti.
4 - Ai fini del presente articolo il termine "interessi"
designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle
obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti
o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei
crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento
assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da
cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5 - Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal
quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o
commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si
ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o
base fissa. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6 - Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione
politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quanto il debitore degli interessi, sia esso
residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato
contraente una stabile organizzazione, o una base fissa per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati
gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7 - Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità alle
leggi di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
del presente Accordo.
Articolo 12 CANONI
1 - I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro
Stato.
2 - Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni
relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso,
o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
canoni in tutti gli altri casi. Le
autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3 - Ai fini del presente articolo il termine "canoni"
designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o
la concessione in uso di un diritto d'autore su opere
letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le
pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per
trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per
informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale, scientifico.
4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso
in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti
o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente
alla stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i
canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo
la propria legislazione.
5 - I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso
residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato
contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le
cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei
canoni e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione
o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo
Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6 - Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone,
l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per i quali
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni; le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle
altre disposizioni del presente Accordo.
Articolo 13 UTILI DI CAPITALE
1 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili così come indicati all'articolo 6 e
situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato
contraente.
2 - Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti
parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato
per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli
utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di
detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato.
3 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto in detto Stato.
4 - Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi sono imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI
1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere
indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli
non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una
base fissa per l'esercizio delle sue attività o sia presente
in detto Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in
totale 90 giorni nell'arco di dodici mesi. Se egli dispone di
una tale base fissa o si trova in quell'altro Stato per il
predetto periodo o periodi, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi
sono imputabili a detta base fissa o sono prodotti in detto altro Stato durante il predetto periodo o periodi.
2 - L'espressione "libera professione" comprende, in
particolare, le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o didattico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO
1 - Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro
Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2 - Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e b) le
remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro
che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o
da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3 - Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le
remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato
svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale da un'impresa di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 16 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre
retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve
in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale o di altri organi simili di una società
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto
altro Stato.
Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI
1 - Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi
che un residente in uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema,
della radio o della televisione, o in qualità di musicista,
nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro
Stato.
2 - Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte
da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è
attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo
medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente
in cui le prestazioni dell'artista e dello sportivo sono
esercitate.
3 - Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 esercitate in base ad un
accordo culturale tra gli Stati contraenti saranno esenti da imposta
nello Stato contraente in cui le attività sono svolte se il
soggiorno in detto Stato contraente è totalmente o
sostanzialmente finanziato con fondi dell'altro Stato
contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa,
da un ente locale o da una sua istituzione pubblica.
Articolo 18 PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le
pensioni o le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 FUNZIONI PUBBLICHE
1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da
un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente,
sono imponibili soltanto in questo Stato; b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e
la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii)
non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di
rendervi i servizi.
2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a
una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto
in questo Stato; b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica
sia un residente di questo altro Stato e ne abbia la
nazionalità.
3 - Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle
remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi
nell'ambito di un'attività economica o commerciale esercitata da uno
degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 INSEGNANTI E RICERCATORI
Un professore, un insegnante o un ricercatore , il quale soggiorni
temporaneamente in uno Stato contraente al solo scopo di insegnare o
effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro
istituto di istruzione riconosciuto e che è, o era immediatamente
prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato
contraente è esente da imposizione del detto primo Stato
contraente per un periodo non superiore a due anni
relativamente alle retribuzioni ricevute per tale insegnamento o
ricerca.
Articolo 21 STUDENTI
Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale
è, o era immediatamente prima di recarsi uno Stato contraente, un
residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato
unicamente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla
propria formazione professionale riceve per sopperire alle spese di
mantenimento, istruzione o formazione professionale non sono
imponibili in detto primo Stato, a condizione che tali somme
gli siano derivate da fonti situate fuori da questo Stato.
Articolo 22 ALTRI REDDITI
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che
non sono stati espressamente citati negli articoli precedenti nel
presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato salvo che
questi redditi non siano derivati da fonti situate nell'altro
Stato contraente, nel qual caso sono imponibili anche in detto
altro Stato.
Articolo 23 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1 - Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2 - Qualora un residente dell'Indonesia riceve redditi dall'Italia
e tali redditi siano imponibili in Italia in conformità con le
disposizioni del presente Accordo, l'ammontare dell'imposta italiana
dovuta con riferimento a tali redditi è deducibile dall'imposta
indonesiana applicata a detto residente. Tuttavia,
l'ammontare della deduzione non può superare la quota d'imposta
indonesiana attribuibile a detti redditi.
3 - Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che
sono imponibili in Indonesia, l'Italia, nel calcolare le proprie
imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente
Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte
detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia dedurrà dalle imposte così calcolate l'imposta
sul reddito pagata in Indonesia, ma l'ammontare della deduzione non
può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli
stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà comunque accordata ove l'elemento di reddito
venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto
reddito in base alla legislazione italiana.
Articolo 24 NON DISCRIMINAZIONE
1 - I nazionali di uno Stato contraente, non sono assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obblighi ad essa
relativi, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica
altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle
persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
2 - L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a
carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la
medesima attività. La presente disposizione non può essere
interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato
contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato
contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni
d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla
loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3 - Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9,
del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12,
gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di
uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli
utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in
cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del
primo Stato.
4 - Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto
o un parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da
uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono
assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli
cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della
stessa natura di detto primo Stato.
5 - Nel presente articolo il termine "imposizione" designa
le imposte che formano oggetto del presente Accordo.
Articolo 25 PROCEDURA AMICHEVOLE
1 - Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa
un'imposizione non conforme al presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella
dello Stato di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non
conforme alle disposizioni del presente Accordo.
2 - L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se
essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione,
farà del suo meglio per regolare il caso per via di
amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro
Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non
conforme all'Accordo.
3 - Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro
meglio per risolvere per via di amichevole composizione le
difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione dell'Accordo.
4 - Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come
indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di
tale accordo, tali scambi di opinioni potranno aver luogo in
seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle
autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 26 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1 - Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno
le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente
Accordo o quella delle leggi interne degli Stati contraenti relative
alle imposte previste dal presente Accordo, nella misura in
cui la tassazione che esse prevedono non è contraria
all'Accordo, nonché per prevenire le evasioni fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1.
Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione
interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone
od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi)
incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte
previste dall'Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte.
Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto
per questi fini. Le predette persone o autorità potranno servirsi
di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2 - Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso
essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente
l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla
propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato
contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero
essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro
della propria normale prassi amministrativa o di quelle
dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni
che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la
cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi
fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari
consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale
o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 28 RIMBORSI
1 - Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta
alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato
di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di
dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente
Accordo.
2 - Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini
stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad
effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il
contribuente è residente certificante che sussistono le
condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei
benefici previsti dal presente Accordo.
3 - Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di
comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del
presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE
1 - Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2 - Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto dello scambio
degli strumenti di ratifica ed avrà efficacia: a) in Indonesia: con riferimento al reddito
percepito il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno
successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo;
b) in Italia: con riferimento al reddito
imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il,
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore dell'Accordo.
Articolo 30 DENUNCIA
Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di
uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare
l'Accordo per via diplomatica, notificandone per iscritto la
cessazione il, o antecedentemente al, 30 giugno di ciascun
anno solare dopo un periodo di cinque anni dall'anno in cui
l'Accordo è entrato in vigore. In tal caso l'Accordo cesserà
di avere effetto: a) in Indonesia: con
riferimento al reddito percepito il, o successivamente al, 1ø
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale stata notificata
la denuncia; b) in Italia: con
riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che
iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno successivo
a quello nel quale è stata notificata la denuncia. In fede di
che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi,
hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare
a GIACARTA, il giorno 18 febbraio 1990, in lingua italiana,
indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede
ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.
PROTOCOLLO
all'Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il Governo
della Repubblica Indonesiana per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali. All'atto della firma dell'Accordo concluso in data
odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il governo
della Repubblica Indonesiana per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti
disposizioni supplementari che formeranno parte integrante del
detto Accordo: Resta inteso che:
a) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 5, la consegna di
merci provenienti da un deposito situato in uno Stato contraente ad
un paese terzo per mezzo di una persona che agisce in qualità
di agente indipendente cui si applica il paragrafo 6
dell'articolo 5, non costituisce una stabile organizzazione;
b) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7, i punti b) e
c) di detto paragrafo si applicano se le vendite e le attività
commerciali sono state operate o intraprese al fine di eludere le
imposte nell'altro Stato contraente;
c) con ulteriore riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa
stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse
con l'attività della stabile organizzazione;
d) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ricava utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in
traffico internazionale non è assoggettabile ad alcuna imposta
locale sul reddito dovuta nell'altro Stato contraente;
e) il paragrafo 3 dell'articolo 24 non impedisce ad uno Stato contraente di applicare le norme per calcolare il rapporto tra indebitamento e capitale di rischio delle imprese residenti di detto
Stato al fine di determinare la deducibilità dell'interesse pagato
da quelle imprese;
f) con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 25, l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
nazionale" significa che l'attivazione della procedura
amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa
nazionale che va in ogni caso preventivamente instaurata
laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte
non conforme all'Accordo;
g) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 23 non impediscono alle competenti Autorità degli Stati contraenti di stabilire
di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle
riduzioni di imposta previste dal presente Accordo;
h) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi a: i) per quanto
concerne l'Italia: - l'Amministrazione delle Ferrovie italiane
(F.S.) - l'Amministrazione dei Servizi delle Poste e delle
Telecomunicazioni (PP.TT.) - Istituto
Nazionale per il Commercio Estero (ICE) - l'Ente Nazionale
Italiano per il Turismo (ENIT) e ii)
per quanto concerne l'Indonesia: - le Ferrovie di Stato
indonesiane (PJKA) - l'Ufficio di Pegno indonesiano (Perusa
haan Jawatan Pegadaian Negara) sono
regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, conseguentemente, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 dell'Accordo;
i) le disposizioni del presente Accordo non potranno essere interpretate in un modo tale da limitare qualsiasi esclusione, esenzione,
deduzione, credito o altra concessione presente o futura prevista da
Accordi speciali sulla tassazione nell'ambito della cooperazione
economica o tecnica tra gli Stati contraenti. Fatto in duplice esemplare a GIACARTA, il giorno 18 febbraio 1990, in
lingua italiana, indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti
egualmente fede ma prevalendo il testo inglese in caso di
contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica indonesiana per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a
Jakarta il 18 febbraio 1990 (Gazz. Uff. n. 234 del 6 ottobre
1995). Il giorno 2 settembre 1995 ha avuto luogo lo scambio
degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore
dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Jakarta il 18 febbraio
1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 dicembre 1994, n. 707, pubblicata nel supplemento ordinario n. 170 alla Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 1994. In
conformità all'art. 29, l'accordo è entrato in vigore il giorno 2 settembre 1995. |