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L. 14 luglio 1995, n. 319. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo,
fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993 (S.O. n. 95 alla Gazz. Uff. n. 178
dell'1 agosto 1995). (Entrata in vigore il 23 novembre 1995)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo
aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica indiana desiderosi di concludere una Convenzione per evitare
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Articolo 2 IMPOSTE
CONSIDERATE
1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'India: 1 -
l'imposta sul reddito (income tax) e le relative soprattasse (surcharge); 2 - la
sovraimposta (surtax); (qui di seguito indicate quali "imposta indiana"); b) per
quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sul reddito, ancorché
riscosse mediante ritenute alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana").
2. La presente Convenzione si applicherà alle imposte di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione,
da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al
paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni
anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente
Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.
Capitolo II DEFINIZIONI
Articolo 3 DEFINIZIONI
GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare
territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché qualsiasi altra zona marina sulla
quale l'India esercita diritti sovrani, altri diritti e giurisdizioni, ai sensi della
legislazione dell'India ed in conformità con quella internazionale;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare
territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone al di fuori di
detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini
adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare
territoriale fino al limite indicato dalla legislazione italiana sulla ricerca e lo
sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia;
d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta indiana o
l'imposta italiana; tuttavia essa non include gli ammontari dovuti per un'inadempienza od
omissione relative alle imposte cui si applica la presente Convenzione o che rappresenta
una penalità applicata relativamente a dette imposte;
e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni
fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti;
f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
considerato come una società od una persona giuridica dalle legislazioni fiscali dei
rispettivi Stati contraenti;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa "l'anno
precedente", così come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961);
i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aereomobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
j) il termine "nazionale" designa le persone fisiche che hanno la nazionalità
di uno Stato contraente e le persone giuridiche, società di persone od associazioni
costituite in conformità della legislazione in vigore nello Stato contraente;
k) il termine "autorità competente" designa, per quanto concerne l'India, il
Governo Centrale del Ministero delle Finanze (Deptt. of Revenue), o un suo rappresentante
autorizzato, e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli
Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è
attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto
della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione.
Articolo 4 DOMICILIO
FISCALE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione fiscale di detto
Stato, è considerata ivi residente.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1), una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status di residente ai fini della
presente Convenzione è determinata dalle seguenti norme: a) detta persona è considerata
residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa
dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata
residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (da qui in avanti denominato "centro degli interessi vitali"); b)
se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 STABILE
ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas una cava od altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) un magazzino collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito per
altri; h) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di
ordini; i) un'installazione o struttura utilizzata ai fini di ricerca o sfruttamento di
risorse naturali; j) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una
connessa attività di supervisione, quando tale cantiere o tale attività di supervisione
(insieme ad eventuali altri cantieri od attività) abbiano una durata superiore a sei
mesi, o quando l'attività di progettazione o di supervisione in quanto collegata alla
vendita di macchinari o di impianti, abbia una durata non superiore a sei mesi e gli oneri
dovuti per la predetta attività di progettazione o di supervisione eccedano il 10% del
prezzo di vendita dei macchinari e degli impianti medesimi. Resta inteso che ai fini del
presente paragrafo un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente ed
esercita un'attività tramite detta stabile organizzazione se fornisce servizi o relative
attrezzature od impianti di approvvigionamento e macchinari a noleggio utilizzati o da
utilizzare nella ricerca o estrazione o produzione di olii minerali nello Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi
sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli
fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; b) le merci
appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; c)
le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da
parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche
scientifiche, o di attività analoghe che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o
ausiliario per l'impresa. Tuttavia, le disposizioni dei sub-paragrafi da a) ad e) non
saranno applicabili se l'impresa ha un altra sede fissa d'affari nell'altro Stato
contraente per qualsiasi altro fine diverso da quello specificato nei suddetti
sotto-paragrafi.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona che agisce in uno Stato
contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che
goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile
organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: a) ha ed abitualmente
esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il
caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa;
b) non ha alcun potere ma dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un
deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto dell'impresa
stessa; c) abitualmente assicura ordini nel primo Stato menzionato, interamente o quasi a
favore dell'impresa stessa o per l'impresa ed altra impresa controllante, controllata da,
o assoggettata allo stesso controllo comune, come detta impresa; d) agendo in tal modo,
detta persona produce o trasforma in detto Stato per l'impresa beni o merci appartenenti
all'impresa stessa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività in
detto altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto
intermediario sono svolte interamente o quasi per conto dell'impresa stessa o per conto di
quella impresa o di un'altra controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso
comune controllo, come detta impresa, egli non sarà considerata come un intermediario che
goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III IMPOSIZIONE
DEI REDDITI
Articolo 6 REDDITI
IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i
redditi derivanti dalle imprese agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto di beni immobili e i diritti
relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti od altre ricchezze del suolo. Le navi, i
battelli e gli aeromobili sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 UTILI DELLE
IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma solo nella misura in
cui detti utili sono attribuibili: a) a detta stabili organizzazione; b) alle vendite
effettuate nell'altro Stato di merci della stessa o analoga natura di quelle vendute per
il tramite di detta stabile organizzazione; o c) alle altre attività d'impresa svolte in
detto altro Stato di una stessa o analoga natura di quelle svolte per il tramite di detta
stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche od analoghe in
condizioni identiche od analoghe ed in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce stabile organizzazione. In ogni caso, se non è possibile determinare l'esatto
ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento
presenta difficoltà eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione
possono essere valutati su di una base ragionevole.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per l'attività industriale e commerciale della stessa
stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di
amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui è una stabile
organizzazione.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 NAVIGAZIONE
AEREA
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte
di un'impresa di uno degli Stati contraenti non sono imponibili nell'altro Stato
contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
3. Ai fini del presente articolo: a) gli interessi maturati su fondi connessi con
l'esercizio in traffico internazionale di aereomobili, sono da considerarsi reddito
derivante dall'esercizio di tali aereomobili, e b) l'espressione "esercizio di
aereomobili" designa l'attività di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci
o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aereomobili, compresa la
vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese, la
locazione occasionale di aereomobili ed ogni altra attività direttamente connessa con
tale trasporto.
Articolo 9 NAVIGAZIONE
MARITTIMA
1. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di navi in
traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da
partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio impegnati nell'esercizio di navi.
3. Ai fini del presente articolo, gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio
di navi in traffico internazionale sono considerati reddito derivante da dette operazioni
cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 12.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo negli utili derivanti dall'esercizio di
navi in traffico internazionale sono inclusi: a) gli utili derivanti dall'affitto di navi,
armate ed equipaggiate, o non, qualora detti utili da affitto siano occasionali rispetto
all'esercizio di navi in traffico internazionale, e b) gli utili derivanti dall'impiego,
della manutenzione o dall'affitto di containers (inclusi i rimorchi e il connesso
equipaggiamento per il trasporto di containers) effettuati in connessione con il trasporto
di merci in traffico internazionale.
5. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico
costiero.
Articolo 10 IMPRESE
ASSOCIATE
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Articolo 11 DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi, possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma se il percettore è il beneficiario effettivo dei dividendi l'imposta così
applicata non può eccedere: a) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il
beneficiario effettivo è una società che detiene almeno il 10 per cento delle azioni
della società che corrisponde i dividendi; b) il 25 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda la tassazione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 a) si applicano ai dividendi derivanti dagli
investimenti effettuati successivamente alla data della firma della presente Convenzione.
4. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la
società distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato
Contraente in cui la società che corrisponde i dividendi è residente, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili in
detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
6. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o reddito
dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo da imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi corrisposti
o gli utili non distribuiti sostituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati
in detto altro Stato.
Articolo 12 INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta applicabile in uno Stato
Contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro
Stato Contraente in relazione a prestiti o debiti, non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo di tali interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
Contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il
governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale, o b) gli interessi sono pagati ad
enti ed organismi (compresi gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine
concordati dai due Stati Contraenti
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o no da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il percettore
degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente
da cui provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto all'altro Stato Contraente secondo la
propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 CANONI E
CORRISPETTIVI PER SERVIZI TECNICI
1. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici provenienti da uno Stato Contraente e
pagati ad un residente di un altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti canoni e corrispettivi per servizi tecnici possono essere anche tassati
nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di
detto Stato, ma se il percettore è il beneficiario effettivo dei canoni o dei
corrispettivi per servizi tecnici, l'imposta applicata non dovrà essere superiore al 20
per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o
le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali,
commerciali, o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
4. Ai fini del presente articolo l'espressione "corrispettivi per servizi
tecnici" designa i pagamenti di qualsiasi importo effettuati a chiunque, ad eccezione
dei pagamenti effettuati a dipendenti della persona che li corrisponde, in corrispettivo
di servizi di natura organizzativa, tecnica o di consulenza, inclusa la prestazione di
servizi di natura tecnica o di altro personale.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, residente di uno Stato
Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono i canoni o i
corrispettivi per servizi tecnici sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata e il diritto, la proprietà o il contratto in virtù di cui i canoni o i
corrispettivi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente a detta stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici
sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
6. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato
Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o
amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la
persona che paga i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici, sia essa residente o non
di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali
canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni o i
corrispettivi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni tra il debitore e il beneficiario effettivo
o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni o dei corrispettivi per
servizi tecnici pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto in assenza di tale
relazione, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Articolo 14 UTILI DI
CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha
nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una sede fissa di cui
dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aereomobili utilizzati in traffico
internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aereomobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
4. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale di una società i cui beni
consistono direttamente o indirettamente principalmente di beni immobili situati nello
Stato Contraente sono imponibili in quello Stato.
5. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale, diverse da quelle
menzionate nel paragrafo 4, in una società residente di uno Stato Contraente sono
imponibili in quello Stato.
6. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui
l'alienante è residente.
Articolo 15 PROFESSIONI
INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili in
detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato Contraente se le predette
attività sono esercitate in detto altro Stato e se il medesimo: a) soggiorna in detto
altro Stato per un periodo o periodi che ammontano a 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato; o b) dispone abitualmente in detto Stato di una base fissa per
l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono
imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le
attività indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e
contabili.
Articolo 16 LAVORO
SUBORDINATO
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto primo Stato se: a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183
giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per
conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Articolo 17 COMPENSI E
GETTONI DI PRESENZA
I compensi e i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di
uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una
società residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato
Contraente.
Articolo 18 ARTISTI ED
ATLETI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno
Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente
in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio,
della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo svolge personalmente ed in tale qualità è attribuito non a lui stesso ma ad
un'altra persona, detto reddito può, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e
16, essere tassato nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello
sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il reddito proveniente dalle prestazioni
che un'artista dello spettacolo o uno sportivo residente di uno Stato Contraente esercita
personalmente ed in tale qualità nell'altro Stato Contraente, è imponibile soltanto nel
detto primo Stato Contraente, se le attività esercitate nell'altro Stato Contraente sono
totalmente o quasi finanziate con fondi pubblici del primo Stato Contraente, una sua
suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 7, 15 e 16, quando il
reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge
personalmente ed in tale qualità in uno Stato Contraente è attribuito non a lui stesso
ma ad un altra persona, tale reddito è imponibile solo nell'altro Stato Contraente se
detta altra persona è in tutto o quasi finanziata con fondi pubblici di detto primo
Stato, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.
Articolo 19 PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 20 FUNZIONI
PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica,
in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona fisica sia un residente di detto Stato che: I) abbia la nazionalità di detto
Stato; oppure II) non sia divenuto residente di detto Stato solamente al fine di rendere
quei servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in quello Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano alle remunerazioni e
pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale
o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 21 PROFESSORI
INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare od effettuare
ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione,
appartenente al Governo o ad organizzazioni non aventi scopo lucrativo, il quale è, o era
immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è
esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in
dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca
qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o più
persone determinate.
Articolo 22 STUDENTI E
APPRENDISTI
1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato
contraente unicamente: a) in qualità di studente presso un'università, collegio od altro
istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o b) in qualità di
apprendista, o c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto
beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o premio di un'organizzazione
governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione, è esente da
imposizione in detto altro Stato contraente: I) per le remunerazioni e per tutte le somme
ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di
formazione professionale; II) per le borse di studio; assegni o premi; e III) per le
remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro
Stato contraente per un periodo di tempo necessariamente richiesto per il completamento
degli studi, della ricerca o della formazione professionale, a seconda dei casi.
2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato
contraente per un periodo non superiore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto
presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al
paragrafo 1, con lo scopo principale di acquisire esperienze tecniche, professionali o
commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente da
imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in
corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel
periodo considerato purché tali remunerazioni non eccedano nell'anno 5.000.000 di
lire italiane o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei casi.
Articolo 23 ALTRI
REDDITI
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente di qualsiasi provenienza,
che non sono stati trattati, negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono
imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Capitolo IV
Articolo 24 METODO PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
1. Le leggi in vigore in entrambi gli Stati contraenti continueranno a disciplinare la
tassazione dei redditi nell'ambito dei rispettivi Stati contraenti a meno che nella
presente Convenzione non vi siano disposizioni contrarie.
2. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità con i seguenti
paragrafi del presente articolo.
3. a) L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in
conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che per
ritenuta da parte di un residente dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che
siano stati assoggettati ad imposizione sia in India che in Italia, è ammessa in
deduzione dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. b)
Ai fini del credito specificato alla precedente lettera a), se il residente dell'India è
una società debitrice della sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione
dall'imposta indiana è imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito (income tax),
ed a conguaglio, sull'eventuale sovraimposta (surtax), dovute dall'impresa.
4. a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in
India, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2
della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere
la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna
deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana. b) Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente
articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi, sui
canoni o sui compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente non è
prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato, tale
imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata.
5. Il reddito, che in virtù delle disposizioni della presente Convenzione non è
assoggettabile ad imposizione in uno Stato contraente, può essere preso in considerazione
ai fini del calcolo dell'aliquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente su
altri redditi.
Capitolo V DISPOSIZIONI
SPECIALI
Articolo 25 NON
DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle
stesse circostanze e condizioni.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività nelle stesse circostanze e condizioni.
3. Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che esso faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare alle persone non residenti in detto Stato le deduzioni
personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che sono accordate in base
alla legislazione soltanto alle persone residenti.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa dell'imposizione e degli obblighi
relativi cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato nelle stesse circostanze e condizioni.
5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che
formano oggetto della presente Convenzione.
Articolo 26 PROCEDURA
AMICHEVOLE
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il ricorso deve
essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o del prelievo alla fonte
dell'imposta, se posteriore.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato o se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione. Esse potranno, altresì, consultarsi al fine di
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora si
ritenga che gli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale
accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti
delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 27 SCAMBIO DI
INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione,
nonché per evitare le evasioni e le frodi fiscali. Lo scambio di informazioni non
viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno stato contraente saranno
tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte, oppure delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
Le persone o le autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi
fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei
giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rilevare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 28 ATTIVITA'
DIPLOMATICHE E CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 29 RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta o per conto del contribuente o dello Stato contraente di cui egli
è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle
disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente in cui sono state effettuate le ritenute alla fonte e
devono essere corredate di un attestato, rilasciato dallo Stato contraente in cui
l'istante è residente, che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver
diritto al rimborso.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in
conformità con le disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo.
Capitolo VI DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 30 ENTRATA IN
VIGORE
1. La presente Convenzione verrà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in India, con riferimento ai redditi
imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o
successivamente al, 1ø aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione
entra in vigore; b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di
imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a
quello in cui la Convenzione entra in vigore. 3. Il vigente Accordo tra il Governo indiano
ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in
materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, cesserà di produrre i
suoi effetti nel momento in cui le disposizioni della presente Convenzione avranno effetto
in conformità delle disposizioni del paragrafo 2.
Articolo 31 DENUNCIA
1. La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può
notificarne la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in
vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno
solare.
2. In questo caso, la convenzione cesserà di applicarsi: a) in India, con riferimento ai
redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o
successivamente al, 1ø aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia; b) in
Italia, con riferimento ai redditi imponibili per periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In
fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno
firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio
1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore ma
prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali
in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data
odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana
per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che
formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a. con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per
gli scopi dell'attività industriale e commerciale della stabile organizzazione"
indica le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione,
nonché i canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti dell'ammontare effettivo
delle spese rimborsate e, in entrambi i casi, in quanto siano consentite dalla
legislazione fiscale dello Stato contraente nel quale è situata la stabile
organizzazione;
b. con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espressione "prestiti o
debiti" designa, per quanto concerne l'India, prestiti o debiti espressamente
autorizzati dal Governo dell'India;
c. con riferimento all'articolo 20, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano
(FF.SS.), alle Poste dello Stato italiano (PP.TT.), all'Istituto Nazionale per il
Commercio Estero Italiano (I.C.E.), all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.),
nonché agli enti o alle istituzioni corrispondenti indiani, sono contemplate dalle
disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, di conseguenza, dai paragrafi 1 e 2 del
predetto articolo. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune
accordo, inserire nella lista precedente altri enti o istituti pubblici.
d. con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4 (b), per "imposta non prelevata in
tutto o in parte" s'intendono, per quanto concerne l'India, le somme che avrebbero
dovuto essere corrisposte, come imposta indiana e con riferimento al periodo d'imposta, ma
che non lo sono state in virtù di una deduzione accordata nella determinazione del
reddito imponibile o di una esenzione o riduzione d'imposta concessa per detto anno ai
sensi: I) delle sezioni 10[4], 10[4A], 10[4B], 10[15] (iv), 10A, 32AB, 80HH, 80HHC, 80-I e
80-0 dell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961), in quanto vigenti e non modificate
successivamente alla firma della presente Convenzione, o che lo siano state soltanto in
minima parte ed in modo tale da non modificarne i principi generali; II) delle altre
disposizioni che possono successivamente introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta
che le autorità competenti degli Stati contraenti ritengano concordemente analoghe nella
sostanza, qualora esse non siano state successivamente modificate oppure lo siano state
soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne i principi generali.
e. con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con l'ordinaria procedura contenziosa
nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia
concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione;
f. con riferimento al paragrafo 3, dell'articolo 29 le disposizioni in esso contenute non
possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire alle autorità competenti
degli Stati contraenti di trovare un accordo amichevole in ordine ad una procedura diversa
per concedere i benefici fiscali previsti dalla presente Convenzione. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il
presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio 1993, in
lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore ma prevalendo, in caso
di dubbio, il testo inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a New Delhi
il 19 febbraio 1993 (Gazz. Uff. n. 282 del 2 dicembre 1995). Il giorno 23 novembre 1995 ha
avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della
convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a New Delhi il 19 febbraio 1993,
la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 luglio 1995, n. 319, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 95 alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1ø agosto 1995. In
conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in vigore il giorno 23 novembre 1995. |