INDICE PER PAESE INDICE CRONOLOGICO PROTOCOLLO

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
INDIA   1  ,  2

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L. 24 luglio 1985, n. 432.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché‚ dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 197 del 22 agosto 1985). (Entrata in vigore il 16 dicembre 1985)

Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché‚ lo scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.

Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.

Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'India, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione dell'Accordo

Art. 1. Soggetti
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2. Imposte considerate
1. Le imposte cui si applica il presente Accordo sono: a) per quanto concerne l'India: 1) l'imposta sul reddito e le relative soprattasse applicate ai sensi dell'Income-tax Act del 1961 (43 del 1961); 2) la sovraimposta applicata ai sensi del "Companies (Profits) Surtax Act del 1964" (7 del 1964); (qui di seguito indicate quali "imposta indiana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
2. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto del presente Accordo, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.

Capitolo II Definizioni

Art. 3. Definizioni generali
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché‚ qualsiasi altra zona marina che, ai sensi della legislazione interna dell'India, sia una zona marina sulla quale l'India eserciti determinati diritti e nei limiti in cui detti diritti possano essere ivi esercitati come se detta zona marittima fosse una parte del territorio indiano;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonché‚ le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia;
d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta italiana o l'imposta indiana;
e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti;
f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato società o persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa l'"anno precedente" (previous year), così come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961);
i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
j) il termine "autorità competente" designa: per quanto concerne l'India, il Governo Centrale dei "Department of Revenue and Banking", e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4. Domicilio fiscale
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione fiscale di detto Stato, è considerata ivi residente.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua condizione di residente ai fini del presente Accordo è determinata in conformità delle seguenti norme: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (qui di seguito indicate quali "centro dei suoi interessi vitali"); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5. Stabile organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) dei locali utilizzati per la vendita e la ricezione o l'esecuzione di ordini; g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere o tale attività di supervisione abbiano una durata superiore a tre mesi .
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, purché‚ si tratti di attività che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario dell'attività industriale o commerciale dell'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto o a favore di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto o a favore dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto o a favore dell'impresa stessa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate interamente o quasi per conto dell'impresa (o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o aventi una partecipazione di controllo in essa), esso non sarà considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III Imposizione dei redditi

Art. 6. Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi ed alle consuetudini dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, nonché‚ l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi petroliferi, di cave e di altri luoghi di estrazione di risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7. Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attributi a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. In ogni caso, se non è possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficoltà eccezionali, gli utili attribuibili, alla stabile organizzazione sono valutabili su di una base ragionevole.
4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui è una stabile organizzazione.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8. Navigazione aerea
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alla partecipazione a fondi comuni (pools) di qualsiasi genere da parte di imprese esercenti il trasporto aereo.
3. Ai fini del presente articolo: a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aeromobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aeromobili, e b) l'espressione "esercizio di aeromobili" designa l'attività di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese, la locazione occasionale di aeromobili ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.

Art. 9. Navigazione marittima
1. I redditi di un'impresa di uno degli Stati contraenti, provenienti dall'altro Stato contraente per l'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma l'imposta applicabile in detto altro Stato contraente su tali redditi deve essere ridotta di un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta stessa.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i redditi derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale comprendono: a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate o non, se detti utili da affitto sono occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale; e b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (compresi i rimorchi e l'equipaggiamento relativo al trasporto di containers) in connessione col trasporto di merci in traffico internazionale.
3. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero.

Art. 10. Imprese associate
Allorché‚
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 11. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚ i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
3. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 12. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta applicabile in uno Stato contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente in relazione a prestiti o debiti, non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali interessi .
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati dai due Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Art. 13. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
2. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso; una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Art. 14. Utili di capitale
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli utili derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da beni immobili come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, o dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni mobili, materiali o immateriali, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni erano situati immediatamente prima dell'alienazione, scambio o trasferimento.
2. Ai fini del presente articolo, il luogo in cui sono depositate le azioni di una società si considera situato nello Stato contraente nel quale la società è costituita.
3. Gli utili di capitale derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da navi od aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa stessa.

Art. 15. Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette attività sono esercitate in detto altro Stato e se egli: a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che ammontino a 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o b) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché‚ le attività indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 16. Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 17. Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 18. Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello spettacolo (quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti), nonché‚ gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a meno che l'onere della visita in detto Stato non sia sostenuto, interamente o quasi, utilizzando, direttamente o indirettamente, fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente.
2. Nonostante quanto previsto dal presente Accordo, se i servizi indicati nel paragrafo 1 sono resi in uno Stato contraente da parte di un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili derivanti a tale impresa dallo svolgimento delle predette attività sono imponibili in detto primo Stato a meno che l'impresa stessa non sia interamente o quasi finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente in considerazione della prestazione dei predetti servizi.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici del Governo" comprende i fondi pubblici costituiti dal Governo o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 19. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Art. 20. Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tale remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente e ne abbia la nazionalità.
2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale sono imponibili soltanto in questo Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 21. Professori, insegnanti e ricercatori
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro Istituto d'istruzione, riconosciuto dal Governo o non avente scopo lucrativo, il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.

Art. 22. Studenti e apprendisti
1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente unicamente: a) in qualità di studente presso un'università, collegio od altro istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o b) in qualità di apprendista, o c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o donazione da parte di un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione, è esente da imposizione in detto Stato contraente: i) per le remunerazioni e per tutte le somme ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale; ii) per le borse di studio, assegni e donazioni; iii) per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente, purché‚ tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane 2.200.000 o l'equivalente in rupie indiane a seconda dei casi.
2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al paragrafo 1, con lo scopo principale di acquistare esperienze tecniche, professionali o commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel periodo considerato purché‚ tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane 2.500.000 o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei casi.

Art. 23. Altri redditi  
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Capitolo IV

Art. 24. Metodo per evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. a) L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformità delle disposizioni del presente Accordo, sia direttamente che per detrazione, da parte di un residente dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che siano stati assoggettati ad imposizione sia in India che in Italia, è ammessa in deduzione dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. b) Ai fini del credito specificato alla precedente lettera a), se il residente dell'India è una società debitrice della sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione dell'imposta indiana è imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito, ed a conguaglio, sull'eventuale sovraimposta (surtax), dovute dall'impresa.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica indiana, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata .
5. Il reddito, che in virtù delle disposizioni del presente Accordo, non è assoggettato ad imposizione in uno Stato contraente può essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aliquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente su altri redditi.

Capitolo V Disposizioni speciali

Art. 25. Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovano nelle stesse circostanze e condizioni.
2. L'espressione "nazionali di uno Stato contraente" designa: a) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di detto Stato contraente; b) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in detto Stato contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività nelle stesse circostanze o condizioni.
4. Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che esso faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone non residenti di detto Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che sono accordate in base alla legislazione soltanto alle persone residenti.
5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circostanze e condizioni.
6. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto del presente Accordo.

Art. 26. Procedura amichevole
1. Quando il residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il ricorso deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o del prelievo alla fonte dell'imposta, se posteriore .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale Accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 27. Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni o i documenti necessari per applicare le disposizioni del presente Accordo nonché‚ per la prevenzione o l'accertamento delle evasioni delle imposte oggetto del presente Accordo. Le informazioni o documenti scambiati saranno tenuti segreti, ma saranno comunicati alle persone (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure, delle verifiche o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle frodi ad esse collegate o alle persone cui si riferiscono le informazioni o i documenti.
2. Lo scambio di informazioni o di documenti avviene su base automatica o dietro richiesta per casi specifici, ovvero in entrambi i modi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di volta in volta l'elenco delle informazioni o dei documenti da trasmettersi automaticamente.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni o documenti che non possono essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni o documenti che potrebbero rilevare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 28. Attività diplomatiche e consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 29. Entrata in vigore
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a New Delhi non appena possibile.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1ø aprile 1977; b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1977. 3. Il vigente Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo del 3 febbraio 1970 cesserà di produrre i suoi effetti all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 30. Denuncia
Il presente Accordo avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può notificare la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto: a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1ø aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia; b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi avendo eguale valore, ma prevalendo in caso il dubbio il testo in inglese.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'accordo tra la Repubblica italiana e l'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e l'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo. Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, - un magazzino collegato ad una persona che normalmente assicura ad altri possibilità di deposito, e - un'installazione o un impianto utilizzati per la ricerca di risorse naturali sono considerati stabili organizzazioni;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, l'espressione "spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale e commerciale della stabile organizzazione" designa: - le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione, e - i canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti dell'ammontare effettivo delle spese rimborsate, e in entrambi i casi, in quanto siano consentite dalla legislazione fiscale dello Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espressione "prestiti o debiti" designa, per quanto concerne l'India, prestiti o debiti espressamente autorizzati dal Governo dell'India;
d) con riferimento all'articolo 23, nell'espressione "altri redditi" sono da ricomprendersi i compensi per i servizi tecnici;
e) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4, per "imposta non prelevata in tutto o in parte" si intendono, per quanto concerne l'India, le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte in relazione ad un anno imponibile  come imposta indiana ma che non lo sono state in virtù di una deduzione accordata nella determinazione del reddito imponibile o di una esenzione o riduzione di imposta concessa per detto anno ai sensi: i) delle sezioni 10[4], 10[4A], 10[15] [iv], 32 A, 33 A, 80 HH, 80 J e 80 K dell'Income - Tax Act del 1961 [43 del 1961], in quanto vigenti e non modificate successivamente alla firma del presente Accordo, o che lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne le caratteristiche sostanziali; ii) delle altre disposizioni che possono successivamente introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta che le competenti autorità degli Stati contraenti ritengano concordemente analoghe nella sostanza, qualora esse non siano state successivamente modificate oppure lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne le caratteristiche essenziali;
f) con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attività della procedura amichevole non è in alternativa con l'ordinaria procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi e inglese, tutti i testi avendo eguale valore, ma prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

SCAMBIO DI NOTE
Traduzione non ufficiale DIPARTIMENTO DELLE IMPOSTE Direzione Centrale delle Imposte Dirette IL SEGRETARIO AGGIUNTO New Delhi, 29 febbraio 1984 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981 e al Protocollo dell'Accordo, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, e di attestare che nel paragrafo e) del protocollo, nella terza riga, dopo la parola "payable", e prima delle parole "as Indian tax", sono state aggiunte le parole "in respect of taxable year". Nel testo inglese si leggerà ora: "payable in respect of taxable year as Indian tax". Nel corrispondente testo hindi si legge: ... omissis ... Nel corrispondente testo italiano si leggerà: "corrisposte in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana". Ho l'onore di proporre che questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano parte integrante del Protocollo dell'Accordo di cui sopra. Sinceramente, (f.to N. Subramanian) Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla lettera di Sua Eccellenza in data 29 febbraio 1984 del seguente contenuto: "Eccellenza ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981 e al Protocollo dell'Accordo, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, e di attestare che nel paragrafo e) del protocollo, nella terza riga, dopo la parola "payable", e prima delle parole "as Indian tax", sono state aggiunte le parole "in respect of taxable year". Nel testo inglese si leggerà ora: "payable in respect of taxable year as Indian tax". Nel corrispondente testo hindi si legge: ... omissis ... Nel corrispondente testo italiano si leggerà: "corrisposte in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana". Ho l'onore di proporre che questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano parte integrante del Protocollo dell'Accordo di cui sopra". Ho l'onore di informarla che il Governo d'Italia concorda con il contenuto della lettera. Sinceramente, (f.to Renato Ruggiero)

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmato a New Delhi il 12 gennaio 1981, nonché‚ dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984 (Gazz. Uff. n. 31 del 7 febbraio 1986). Il giorno 16 dicembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché‚ dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 luglio 1985, n. 432, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 179 del 22 agosto 1985. In conformità all'art. 29, secondo comma, l'accordo, il protocollo e lo scambio di note sono entrati in vigore il giorno 16 dicembre 1985.