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L. 24 luglio 1985, n. 432. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra
l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo
aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché dello
scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984 (S.O. alla
Gazz. Uff. n. 197 del 22 agosto 1985). (Entrata in vigore il 16 dicembre
1985)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le
doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonché lo scambio di note
effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla sua
entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.
Art. 3. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'India per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'India, desiderosi di concludere un
Accordo per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Campo di
applicazione dell'Accordo
Art. 1. Soggetti
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. Le imposte cui si applica il presente Accordo sono: a) per quanto concerne l'India: 1)
l'imposta sul reddito e le relative soprattasse applicate ai sensi dell'Income-tax Act del
1961 (43 del 1961); 2) la sovraimposta applicata ai sensi del "Companies (Profits)
Surtax Act del 1964" (7 del 1964); (qui di seguito indicate quali "imposta
indiana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone
fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui
redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate
quali "imposta italiana").
2. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che
verranno istituite dopo la firma del presente Accordo, da ciascuno Stato contraente, in
aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni
anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto del presente
Accordo, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare
territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché qualsiasi altra zona marina che,
ai sensi della legislazione interna dell'India, sia una zona marina sulla quale l'India
eserciti determinati diritti e nei limiti in cui detti diritti possano essere ivi
esercitati come se detta zona marittima fosse una parte del territorio indiano;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare
territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone al di fuori di
detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini
adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare
territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e
lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia;
d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta italiana o
l'imposta indiana;
e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni
fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti;
f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato società o persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi
Stati contraenti;
g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa l'"anno
precedente" (previous year), così come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del
1961);
i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
j) il termine "autorità competente" designa: per quanto concerne l'India, il
Governo Centrale dei "Department of Revenue and Banking", e, per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo da parte di uno degli Stati
contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito
dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto del
presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione fiscale di detto
Stato, è considerata ivi residente.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua condizione di residente ai fini del
presente Accordo è determinata in conformità delle seguenti norme: a) detta persona è
considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando
essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è
considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (qui di seguito indicate quali "centro dei suoi
interessi vitali"); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato
contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in
entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è
considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta
persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di
comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa
una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) dei
locali utilizzati per la vendita e la ricezione o l'esecuzione di ordini; g) una miniera,
una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; h) un cantiere di costruzione,
di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale
cantiere o tale attività di supervisione abbiano una durata superiore a tre mesi .
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti
all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di
deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è
utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire
informazioni o di ricerche scientifiche, purché si tratti di attività che abbiano
carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario dell'attività industriale o
commerciale dell'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto o a favore di un'impresa
dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di
cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa
nel primo Stato se essa: a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di
concludere contratti per conto o a favore dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) dispone
abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci appartenenti
all'impresa dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto o a favore
dell'impresa stessa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate
interamente o quasi per conto dell'impresa (o per conto dell'impresa e di altre imprese da
essa controllate o aventi una partecipazione di controllo in essa), esso non sarà
considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini
del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
dei redditi
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi ed alle
consuetudini dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e
forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti
la proprietà fondiaria, nonché l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a
canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di
giacimenti minerari, di pozzi petroliferi, di cave e di altri luoghi di estrazione di
risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato
contraente, a meno che l'impresa svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato contraente ma soltanto
nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attributi a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata
svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena
indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo. In ogni caso, se non è possibile determinare
l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo
accertamento presenta difficoltà eccezionali, gli utili attribuibili, alla stabile
organizzazione sono valutabili su di una base ragionevole.
4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale e commerciale della
stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di
amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove
.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui è una stabile
organizzazione.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
aerea
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte
di un'impresa di uno degli Stati contraenti non sono imponibili nell'altro Stato
contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alla partecipazione a fondi
comuni (pools) di qualsiasi genere da parte di imprese esercenti il trasporto aereo.
3. Ai fini del presente articolo: a) gli interessi maturati su fondi connessi con
l'esercizio in traffico internazionale di aeromobili, sono da considerarsi reddito
derivante dall'esercizio di tali aeromobili, e b) l'espressione "esercizio di
aeromobili" designa l'attività di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci
o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aeromobili, compresa la
vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese, la
locazione occasionale di aeromobili ed ogni altra attività direttamente connessa con tale
trasporto.
Art. 9. Navigazione
marittima
1. I redditi di un'impresa di uno degli Stati contraenti, provenienti dall'altro Stato
contraente per l'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili in detto
altro Stato contraente, ma l'imposta applicabile in detto altro Stato contraente su tali
redditi deve essere ridotta di un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta stessa.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i redditi derivanti dall'esercizio di
navi in traffico internazionale comprendono: a) gli utili derivanti dall'affitto di navi,
armate ed equipaggiate o non, se detti utili da affitto sono occasionali rispetto
all'esercizio di navi in traffico internazionale; e b) gli utili derivanti dall'impiego,
dalla manutenzione o dall'affitto di containers (compresi i rimorchi e l'equipaggiamento
relativo al trasporto di containers) in connessione col trasporto di merci in traffico
internazionale.
3. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico
costiero.
Art. 10. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 11. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
3. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 12. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta applicabile in uno Stato
contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente in relazione a prestiti o debiti, non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo di tali interessi .
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il
Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati ad
enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine
concordati dai due Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa
ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le
cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del
credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Art. 13. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
2. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso; una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui
necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a
carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso,
diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto
tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente
tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Art. 14. Utili di
capitale
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli utili derivanti dall'alienazione,
dallo scambio o dal trasferimento di beni patrimoniali costituiti da beni immobili come
definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, o dall'alienazione, dallo scambio o dal
trasferimento di beni mobili, materiali o immateriali, sono imponibili nello Stato
contraente dove detti beni erano situati immediatamente prima dell'alienazione, scambio o
trasferimento.
2. Ai fini del presente articolo, il luogo in cui sono depositate le azioni di una
società si considera situato nello Stato contraente nel quale la società è costituita.
3. Gli utili di capitale derivanti dall'alienazione, dallo scambio o dal trasferimento di
beni patrimoniali costituiti da navi od aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato
contraente sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa stessa.
Art. 15. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili in
detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette
attività sono esercitate in detto altro Stato e se egli: a) soggiorna in detto altro
Stato per un periodo o periodi che ammontino a 90 giorni nel corso dell'anno fiscale
considerato; o b) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per
l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono
imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende le attività indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le
attività indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e
contabili.
Art. 16. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un
datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro
ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 17. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato contraente.
Art. 18. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello
spettacolo (quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i
musicisti), nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale
qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a
meno che l'onere della visita in detto Stato non sia sostenuto, interamente o quasi,
utilizzando, direttamente o indirettamente, fondi pubblici del Governo dell'altro Stato
contraente.
2. Nonostante quanto previsto dal presente Accordo, se i servizi indicati nel paragrafo 1
sono resi in uno Stato contraente da parte di un'impresa dell'altro Stato contraente, gli
utili derivanti a tale impresa dallo svolgimento delle predette attività sono imponibili
in detto primo Stato a meno che l'impresa stessa non sia interamente o quasi finanziata,
direttamente o indirettamente, con fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente
in considerazione della prestazione dei predetti servizi.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici del Governo"
comprende i fondi pubblici costituiti dal Governo o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 19. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Art. 20. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale,
sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tale remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente e ne abbia la nazionalità.
2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione o ente locale sono imponibili soltanto in questo Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 21. Professori,
insegnanti e ricercatori
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare o di effettuare
ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro Istituto d'istruzione,
riconosciuto dal Governo o non avente scopo lucrativo, il quale è, o era immediatamente
prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da
imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza
di tali attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca
qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o più
persone determinate.
Art. 22. Studenti e
apprendisti
1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato
contraente unicamente: a) in qualità di studente presso un'università, collegio od altro
istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o b) in qualità di
apprendista, o c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto
beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o donazione da parte di
un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione, è
esente da imposizione in detto Stato contraente: i) per le remunerazioni e per tutte le
somme ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di
formazione professionale; ii) per le borse di studio, assegni e donazioni; iii) per le
remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro
Stato contraente, purché tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane
2.200.000 o l'equivalente in rupie indiane a seconda dei casi.
2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato
contraente per un periodo non superiore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto
presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al
paragrafo 1, con lo scopo principale di acquistare esperienze tecniche, professionali o
commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente da
imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in
corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel
periodo considerato purché tali remunerazioni non eccedano nell'anno lire italiane
2.500.000 o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei casi.
Art. 23. Altri redditi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili
in entrambi gli Stati contraenti.
Capitolo IV
Art. 24. Metodo per
evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. a) L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in
conformità delle disposizioni del presente Accordo, sia direttamente che per detrazione,
da parte di un residente dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che siano stati
assoggettati ad imposizione sia in India che in Italia, è ammessa in deduzione
dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. b) Ai
fini del credito specificato alla precedente lettera a), se il residente dell'India è una
società debitrice della sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione
dell'imposta indiana è imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito, ed a
conguaglio, sull'eventuale sovraimposta (surtax), dovute dall'impresa.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella
Repubblica indiana, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte
detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere
la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna
deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del
reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle
imprese, sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente
non è prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione di detto Stato, tale
imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata .
5. Il reddito, che in virtù delle disposizioni del presente Accordo, non è assoggettato
ad imposizione in uno Stato contraente può essere preso in considerazione ai fini del
calcolo dell'aliquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente su altri redditi.
Capitolo V Disposizioni
speciali
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovano nelle
stesse circostanze e condizioni.
2. L'espressione "nazionali di uno Stato contraente" designa: a) le persone
fisiche che posseggono la nazionalità di detto Stato contraente; b) le persone
giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della
legislazione in vigore in detto Stato contraente.
3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività nelle stesse circostanze o condizioni.
4. Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che esso faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare alle persone non residenti di detto Stato le deduzioni
personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che sono accordate in base
alla legislazione soltanto alle persone residenti.
5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circostanze
e condizioni.
6. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che
formano oggetto del presente Accordo.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando il residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità
competente dello Stato contraente di cui è residente. Il ricorso deve essere presentato
entro due anni dalla data dell'accertamento o del prelievo alla fonte dell'imposta, se
posteriore .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la
doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale Accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni o i
documenti necessari per applicare le disposizioni del presente Accordo nonché per
la prevenzione o l'accertamento delle evasioni delle imposte oggetto del presente Accordo.
Le informazioni o documenti scambiati saranno tenuti segreti, ma saranno comunicati alle
persone (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle
procedure, delle verifiche o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle frodi ad
esse collegate o alle persone cui si riferiscono le informazioni o i documenti.
2. Lo scambio di informazioni o di documenti avviene su base automatica o dietro richiesta
per casi specifici, ovvero in entrambi i modi. Le autorità competenti degli Stati
contraenti stabiliranno di volta in volta l'elenco delle informazioni o dei documenti da
trasmettersi automaticamente.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni o documenti che non
possono essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria
normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere
informazioni o documenti che potrebbero rilevare segreti commerciali, industriali,
professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 28. Attività
diplomatiche e consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del
diritto internazionale o di accordi particolari.
Capitolo VI Disposizioni
finali
Art. 29. Entrata in
vigore
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a
New Delhi non appena possibile.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in India, con riferimento ai redditi
imponibili per i periodi d'imposta ("previous year") che iniziano il, o
successivamente al, 1ø aprile 1977; b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili
per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1977. 3. Il
vigente Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto
aereo del 3 febbraio 1970 cesserà di produrre i suoi effetti all'atto dell'entrata in
vigore del presente Accordo.
Art. 30. Denuncia
Il presente Accordo avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può notificare
la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,
all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare.
In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto: a) in India, con riferimento ai redditi
imponibili per i periodi d'imposta ("previous year") che iniziano il, o
successivamente al, 1ø aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia; b) in
Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In
fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi ed inglese,
tutti i testi avendo eguale valore, ma prevalendo in caso il dubbio il testo in inglese.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO all'accordo tra la Repubblica italiana e l'India per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e
l'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni
supplementari che formano parte integrante dell'Accordo. Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, - un magazzino collegato ad una persona
che normalmente assicura ad altri possibilità di deposito, e - un'installazione o un
impianto utilizzati per la ricerca di risorse naturali sono considerati stabili
organizzazioni;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, l'espressione "spese sostenute per
gli scopi dell'attività industriale e commerciale della stabile organizzazione"
designa: - le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione, e
- i canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti dell'ammontare effettivo delle spese
rimborsate, e in entrambi i casi, in quanto siano consentite dalla legislazione fiscale
dello Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espressione "prestiti o
debiti" designa, per quanto concerne l'India, prestiti o debiti espressamente
autorizzati dal Governo dell'India;
d) con riferimento all'articolo 23, nell'espressione "altri redditi" sono da
ricomprendersi i compensi per i servizi tecnici;
e) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4, per "imposta non prelevata in tutto
o in parte" si intendono, per quanto concerne l'India, le somme che avrebbero dovuto
essere corrisposte in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana ma che
non lo sono state in virtù di una deduzione accordata nella determinazione del reddito
imponibile o di una esenzione o riduzione di imposta concessa per detto anno ai sensi: i)
delle sezioni 10[4], 10[4A], 10[15] [iv], 32 A, 33 A, 80 HH, 80 J e 80 K dell'Income - Tax
Act del 1961 [43 del 1961], in quanto vigenti e non modificate successivamente alla firma
del presente Accordo, o che lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non
modificarne le caratteristiche sostanziali; ii) delle altre disposizioni che possono
successivamente introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta che le competenti
autorità degli Stati contraenti ritengano concordemente analoghe nella sostanza, qualora
esse non siano state successivamente modificate oppure lo siano state soltanto in minima
parte ed in modo tale da non modificarne le caratteristiche essenziali;
f) con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attività della
procedura amichevole non è in alternativa con l'ordinaria procedura contenziosa nazionale
che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne
un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma
il 12 gennaio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana, hindi e inglese, tutti i testi
avendo eguale valore, ma prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
SCAMBIO DI NOTE
Traduzione non ufficiale DIPARTIMENTO DELLE IMPOSTE Direzione Centrale delle Imposte
Dirette IL SEGRETARIO AGGIUNTO New Delhi, 29 febbraio 1984 Eccellenza, ho l'onore di
riferirmi all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo italiano per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
firmato a Roma il 12 gennaio 1981 e al Protocollo dell'Accordo, firmato a Roma il 12
gennaio 1981, e di attestare che nel paragrafo e) del protocollo, nella terza riga, dopo
la parola "payable", e prima delle parole "as Indian tax", sono state
aggiunte le parole "in respect of taxable year". Nel testo inglese si leggerà
ora: "payable in respect of taxable year as Indian tax". Nel corrispondente
testo hindi si legge: ... omissis ... Nel corrispondente testo italiano si leggerà:
"corrisposte in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana". Ho
l'onore di proporre che questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano parte
integrante del Protocollo dell'Accordo di cui sopra. Sinceramente, (f.to N. Subramanian)
Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla lettera di Sua Eccellenza in data 29 febbraio
1984 del seguente contenuto: "Eccellenza ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il
Governo dell'India e il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981 e
al Protocollo dell'Accordo, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, e di attestare che nel
paragrafo e) del protocollo, nella terza riga, dopo la parola "payable", e prima
delle parole "as Indian tax", sono state aggiunte le parole "in respect of
taxable year". Nel testo inglese si leggerà ora: "payable in respect of taxable
year as Indian tax". Nel corrispondente testo hindi si legge: ... omissis ... Nel
corrispondente testo italiano si leggerà: "corrisposte in relazione ad un anno
imponibile come imposta indiana". Ho l'onore di proporre che questa lettera e la
risposta di Sua Eccellenza costituiscano parte integrante del Protocollo dell'Accordo di
cui sopra". Ho l'onore di informarla che il Governo d'Italia concorda con il
contenuto della lettera. Sinceramente, (f.to Renato Ruggiero)
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmato a New Delhi il 12
gennaio 1981, nonché dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio
1984 (Gazz. Uff. n. 31 del 7 febbraio 1986). Il giorno 16 dicembre 1985 ha avuto luogo lo
scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le
doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmati a
Roma il 12 gennaio 1981, nonché dello scambio di note effettuato a New Delhi il 29
febbraio 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 luglio 1985, n. 432,
pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 179 del 22 agosto 1985.
In conformità all'art. 29, secondo comma, l'accordo, il protocollo e lo scambio di note
sono entrati in vigore il giorno 16 dicembre 1985. |