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L. 30 dicembre 1989, n. 445. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987 (S.O. alla
Gazz. Uff. n. 17 del 22 gennaio 1990). (Entrata in vigore il 20 settembre
1991)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione medesima.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
il Governo della Repubblica greca ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali Il Governo della Repubblica greca ed il Governo della Repubblica
italiana; desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali hanno
convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I Campo di
applicazione della convenzione
Art. 1. Soggetti
La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di ciascuno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa
o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito e del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono in particolare: a) per quanto
concerne la Grecia: 1) l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche; 2)
l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone giuridiche; 3) il contributo a favore
delle Agenzie per la fornitura dell'acqua e per il drenaggio calcolato sul reddito lordo
dei fabbricati; ancorché riscossi mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito
indicate quali "imposta greca") b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta
sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana")
4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente convenzione in
aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Grecia" designa la Repubblica greca e comprende le zone adiacenti
al mare territoriale della Grecia le quali in conformità del diritto internazionale
consuetudinario e della legislazione greca concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento
delle risorse naturali possono essere considerate come zone all'interno delle quali
possono essere esercitati i diritti della Grecia per quanto concerne il fondo, il
sottosuolo marino e le risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale dell'Italia le quali in conformità del diritto internazionale
consuetudinario e della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento
delle risorse naturali possono essere considerate come zone all'interno delle quali
possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il
sottosuolo marino e le risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Grecia o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato
contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile ad eccezione dei casi in cui la nave o
l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate in uno degli Stati
contraenti;
h) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che possiedono la
nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne la
Grecia, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto
concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di
detto Stato contraente relativa alle imposte alle quali la Convenzione si applica, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residente
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in detto Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una
abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non
soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato
contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove
mesi .
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per s motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III Imposizione
del reddito
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso.
Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di una nave sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la nave è registrata.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i redditi che un'impresa di uno Stato
contraente ritrae dall'esercizio in traffico internazionale di una nave sono imponibili
soltanto in detto Stato contraente.
3. I redditi che un'impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente ritrae
dall'esercizio di aereomobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza
di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una della imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda
l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati imputati i dividendi .
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o da diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di
cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei
dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti dalla società, sugli utili non distribuiti della società, anche se i
dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o
redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il
Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al
Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo
(compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o
di un suo ente locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi
gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione
di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una
base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli
interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i canoni di cui al paragrafo 4,b) del presente articolo possono essere
tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare
lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni di cui al paragrafo 4, a) del
presente articolo provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'Altro
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è
l'effettivo beneficiario dei canoni.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa: a) i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, o le
pellicole e registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche; b) i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un brevetto, di un
marchio di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, o per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitali
1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, di cui all'articolo 6, sono
imponibili nello Stato contraente in cui detti immobili sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui gli utili di tali navi o
aeromobili sono imponibili in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 della presente
Convenzione.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella
misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in
traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui gli utili derivanti
dall'utilizzazione di tale nave od aereomobile sono imponibili in conformità delle
disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del colleggio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema,
della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono
esercitate.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisioni od ente, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la
persona sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato senza
avere la nazionalità del primo Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al
solo scopo di rendervi i servizi .
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la
persona sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Professori ed
insegnanti
Un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente
per insegnare o condurre ricerche per un periodo non superiore a due anni, presso una
università, collegio, scuola od altro istituto legalmente riconosciuto e che è, o era
immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente
da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve per tale
insegnamento ricerca.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna
nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla
propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di
istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione
che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti da beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il
beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro stato contraente
secondo la propria legislazione.
Capitolo IV Imposizione
del patrimonio
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un
residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in
detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato
contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato
contraente in cui gli utili derivanti da tali navi od aeromobili sono imponibili in
conformità alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Capitolo V
Art. 24. Metodo per
evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Grecia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Grecia, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai
predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla
formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove
l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione
italiana .
3. Per quanto concerne la Grecia: se un residente della Grecia riceve redditi o possiede
un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono
imponibili in Italia, la Grecia deve accordare: a) una deduzione dall'imposta sul reddito
di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; b) una
deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul
patrimonio pagata in Italia. In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà
eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima
che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi o ad al patrimonio imponibile in
Italia a seconda dei casi.
Capitolo VI Disposizioni
speciali
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11, o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno stato
contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai
fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse
condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di qualsiasi natura o denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente
dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di
applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle
disposizioni della Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno avere luogo in seno ad una commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente
Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non
viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno
tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna
di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Esse potranno servirsi di dette informazioni nel corso di udienze pubbliche o
nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 28. Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 29. Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante, che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Capitolo VII Disposizioni
finali
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a ........ non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1ø gennaio 1984; b) con riferimento
alle altre imposte, alle imposte prelevabili per i periodi di imposta che iniziano il o
successivamente al 1ø gennaio 1984.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con
riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai
periodi che iniziano il, o successivamente al 1ø gennaio 1984 fino all'entrata in vigore
della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata
in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata
prelevata l'imposta.
4. La vigente "Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Grecia per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul
reddito", firmata ad Atene il 19 marzo 1965, sarà abrogata e cesserà di avere
effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
5. Nel caso in cui le disposizioni della Convenzione del 1965 prevedano maggiori benefici
fiscali rispetto alla presente Convenzione, dette disposizioni continueranno ad essere
applicate per il primo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della
presente Convenzione.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare e dopo un
periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore. In tal caso,
la Convenzione cesserà di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla
fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1ø gennaio dell'anno solare
successivo a quello della denuncia; b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte
prelevabili per i periodi di imposta che iniziano il o successivamente al 1ø gennaio
dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscrittori,
debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in duplice
esemplare ad Atene il 3 settembre 1987 in lingua inglese.
PROTOCOLLO
aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica greca e il Governo della
Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio, e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica greca e il Governo
della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno
concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della detta
Convenzione. Resta inteso che:
a) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse
in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale imposta;
b) con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5, un'installazione o struttura utilizzata
per la ricerca di risorse naturali sarà considerata come una "stabile
organizzazione" soltanto se la sua durata oltrepassa i sei mesi;
c) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
con l'attività della stabile organizzazione;
d) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili
dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non sarà assoggettata
ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
e) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 10, i dividendi pagati da una
società residente della Grecia ad un residente dell'Italia possono essere tassati in
Grecia in conformità della legislazione greca e se la persona che percepisce i dividendi
ne è l'effettivo beneficiario l'imposta così applicata non può eccedere il 35%
dell'ammontare lordo dei dividendi fintanto che gli utili di una società residente della
Grecia restano imponibili soltanto a carico degli azionisti;
f) l'imposta greca sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata
in deduzione dell'imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in un secondo tempo in
Italia, con le modalità stabilite al paragrafo 2 dell'articolo 24;
g) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va,
in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne una applicazione
delle imposte non conforme alla Convenzione;
h) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediscono alle competenti
autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per
l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;
i) le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi: 1) per
quanto concerne l'Italia, alle Ferrovie Italiane dello Stato (F.S.), all'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni (PP.TT.), all'Istituto italiano per il Commercio Estero
(I.C.E.), all'Ente italiano per il Turismo (E.N.I.T.) ed alla Banca d'Italia; 2) per
quanto concerne la Grecia, all'Organizzazione greca per le ferrovie (OSE), all'Ufficio
Greco delle Poste (ELTA), all'Organizzazione greca per il Turismo Nazionale (EOT),
all'Organizzazione per la promozione del commercio estero (OPE) ed alla Banca di Grecia;
Sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, di conseguenza, dai
paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione. Fatta in duplice esemplare ad Atene il
3 settembre 1987 in lingua inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica greca per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e
per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3
settembre 1987 (Gazz. Uff. n. 244 del 17 ottobre 1991). Il giorno 20 settembre 1991 ha
avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della
convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica greca
per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987, la cui ratifica
è stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989, n. 445, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1990. In conformità all'art.
30, la convenzione è entrata in vigore il 20 settembre 1991. |