INDICE PER PAESE INDICE CRONOLOGICO

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
GRECIA   1  ,  2

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L. 18 marzo 1968, n. 524.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964 (Gazz. Uff. n. 115 del 7 maggio 1968). (Entrata in vigore il 1ø gennaio 1976)

Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964.

Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio Studi Eti) Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maestà il Re dei Greci, desiderosi di evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sulle successioni, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari, e cioè, Il Presidente della Repubblica Italiana Sua Eccellenza Signor Mario Conti, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario ad Atene, Sua Maestà il Re dei Greci Sua Eccellenza Signor Ch. X. Palamas, Ministro degli Affari Esteri, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1. La presente Convenzione è applicabile alle imposte prelevate sulle successioni dei residenti italiani e greci.

Art. 2. 1. La presente Convenzione disciplina le norme applicabili alle imposte seguenti: A. Per la Grecia: l'imposta sulle successioni B. Per l'Italia: 1) l'imposta sulle successioni 2) l'imposta sull'asse ereditario globale netto.
2. La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le altre imposte di natura analoga, che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, nel territorio di uno degli Stati contraenti, sia che si tratti di imposte incidenti sull'intera successione che di imposte prelevate su parti di eredità o legati. Le autorità competenti di ciascuno Stato si comunicano alla fine di ciascun anno le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

Art. 3. Per l'applicazione della presente Convenzione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana; b) il termine "Grecia" designa il Regno di Grecia; c) il termine "imposta", a seconda dei casi, l'imposta sulle successioni o quella sull'asse ereditario globale netto applicate dall'Italia o le imposte della medesima natura applicate dal Regno di Grecia, quali sono indicate nell'articolo 1.

Art. 4. I beni immobili siti in uno dei due Stati contraenti non saranno soggetti ad imposta che in questo Stato. I beni immobili comprendono da un lato, gli accessori degli immobili e le scorte morte o vive delle aziende agricole o forestali, oltre che gli altri diritti reali su tali beni, ovvero l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la superficie e l'enfiteusi e, d'altra parte, le locazioni registrate. I crediti, di qualsiasi natura, garantiti da ipoteche su immobili, saranno sottoposti a imposta nello Stato in cui i beni immobili sono situati.

Art. 5. I beni appartenenti ad una impresa commerciale o industriale o relativi ad una libera professione, e che sono destinati ad una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, non saranno sottoposti ad imposta che in tale Stato.
1. Il termine "stabile organizzazione" designa una sede fissa d'affari ove l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività.
2. Costituiscono in particolare delle stabili organizzazioni: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. Art. 6. Le navi, battelli ed aereomobili, oltre che loro (omissis), le autovetture, oltre che i crediti garantiti da tali beni, sono considerati esistenti nello Stato ove sono immatricolati.

Art. 7. I beni mobili corporali diversi da quelli indicati agli articoli 5 e 6 sono sottoposti a imposta nello Stato in cui si trovano effettivamente alla data del decesso. Sono ugualmente compresi nei beni mobili corporali, i biglietti di banca e le monete aventi corso legale nel paese di emissione e gli assegni al portatore.

Art. 8. I beni non considerati negli articoli da 4 a 7 non saranno sottoposti ad imposta che nello Stato in cui il de cuius era domiciliato al momento del decesso. Per l'applicazione della presente Convenzione il termine "domicilio" designa il luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi. In caso di dubbio sullo Stato nel quale il de cuius era domiciliato ai sensi delle disposizioni precedenti, o nel caso in cui l'interessato possa essere considerato domiciliato in entrambi gli Stati, la questione sarà risolta mediante uno specifico accordo tra le supreme autorità fiscali dei due Stati. A riguardo si considererà lo Stato con il quale il de cuius, al momento del decesso, intratteneva le relazioni personali ed economiche più strette. Se è impossibile giungere ad una decisione su tale punto, si farà riferimento alla nazionalità dell'interessato. Se il de cuius non aveva il suo domicilio in alcuno dei due Stati contraenti egli sarà considerato domiciliato nello Stato in cui era residente. Se egli era residente nei due Stati, la questione del luogo in cui lo stesso dovrà essere considerato domiciliato sarà risolta attraverso uno specifico accordo tra le supreme autorità fiscali dei due Stati.

Art. 9. I debiti che gravano sui beni individuati agli articoli da 4 a 7 della presente Convenzione o che sono garantiti da beni della stessa natura, saranno imputati, nello Stato ove i suddetti beni sono soggetti a imposta, sul valore di detti beni o di tutti gli altri beni che il detto Stato ha il diritto di assoggettare ad imposta. I debiti diversi da quelli suddetti saranno imputati sui beni che sono sottoposti ad imposta nello Stato in cui il de cuius era domiciliato al momento del decesso. Se i debiti che possono essere imputati in uno degli Stati, sulla base delle disposizioni del primo paragrafo, superano il valore del complesso dei beni che il detto Stato ha il diritto di assoggettare ad imposta, l'importo eccedente sarà imputato sui beni sottoposti ad imposta nell'altro Stato.

Art. 10. Le persone giuridiche con finalità religiose, sociali o caritatevoli legalmente costituitesi o da costituirsi in ciascuno dei suddetti Stati, sono esentate da ogni imposta sulle donazioni e le successioni, indipendentemente dal luogo in cui l'eredità o la donazione è situata e dagli elementi che la compongono. La stessa regola si applica agli Stati contraenti ed alle loro Amministrazioni locali, a condizione che le donazioni e le successioni in questione siano destinate a scopi religiosi, sociali, di carità o culturali.

Art. 11. La presente Convenzione non pregiudica le esenzioni fiscali accordate o che potranno essere accordate in futuro, in virtù di norme generali di diritto internazionale, agli agenti diplomatici o consolari.

Art. 12. Tutti i contribuenti che provano che le imposte fissate o progettate a loro carico hanno comportato o comporteranno per loro una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione possono produrre un reclamo alla suprema autorità fiscale dello Stato in cui risultano domiciliati ai sensi dell'articolo 8, o nel quale il de cuius era considerato, ai termini della presente Convenzione, domiciliato al momento del decesso. Se il reclamo è considerato fondato, il detto Stato prenderà le misure necessarie per porre termine alla doppia imposizione. Tale reclamo dovrà essere prodotto entro tre anni dalla fine dell'anno nel corso del quale il contribuente è venuto a conoscenza della doppia imposizione.

Art. 13. Le supreme autorità fiscali degli Stati potranno prendere specifici accordi al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione e di evitare le doppie imposizioni relativamente alle imposte indicate all'articolo 2, nei casi non regolati dalla presente Convenzione o che possono presentarsi nel corso della sua applicazione, oltre che per risolvere le difficoltà o i dubbi che potranno sorgere relativamente alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

Art. 14. I residenti di ciascuno degli Stati contraenti beneficiano nel territorio dell'altro, relativamente ai diritti di successione, dei medesimi vantaggi (per situazioni e carichi di famiglia) dei nazionali di tale ultimo Stato.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Art. 15. 1. Le autorità fiscali delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni che le legislazioni fiscali dei due Stati consentono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa e che saranno utili per assicurare l'applicazione e il regolare accertamento delle imposte previste dalla presente Convenzione oltre che l'applicazione, per quanto concerne tali imposte, delle disposizioni di legge relative alla repressione della frode fiscale.
2. Le informazioni così scambiate sono tenute segrete, sono comunicate solo ai soggetti incaricati dell'accertamento e della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione. Non sarà scambiata alcuna informazione che possa rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale. L'assistenza può non essere prestata se lo Stato cui è richiesta ritiene che questa possa arrecare danno alla sua sovranità o alla sua sicurezza o attentare ai suoi interessi generali.
3. Lo scambio di informazioni ha luogo sia d'ufficio, sia su richiesta relativa a casi concreti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si accordano per determinare la lista delle informazioni che sono fornite d'ufficio.

Art. 16. 1. Gli Stati contraenti convengono di prestarsi reciproca assistenza e collaborazione al fine di accertare, secondo le regole proprie della loro rispettiva legislazione o regolamentazione, le imposte previste dalla presente Convenzione, nonché‚ le maggiorazioni di diritti, i diritti supplementari, indennità di mora, interessi e spese afferenti tali imposte, allorché‚ tali somme sono definitivamente dovute in applicazione di leggi e regolamenti dello Stato richiedente.
2. La domanda formulata a tal fine deve essere accompagnata dai documenti richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato richiedente al fine di stabilire che le somme da sono definitivamente dovute.
3. Esaminati questi documenti, le notifiche e le misure di accertamento e di riscossione hanno luogo nello Stato cui è stata fatta la richiesta conformemente alle leggi e regolamenti applicabili per l'accertamento e la riscossione delle proprie imposte. I titoli di riscossione, in particolare, sono resi esecutivi nella forma prevista dalla legislazione o regolamentazione di questo Stato.
4. I crediti fiscali da accertare beneficiano delle medesime assicurazioni e privilegi dei crediti fiscali della medesima natura dello Stato di accertamento.
5. Le contestazioni relative all'esistenza o all'ammontare del credito non possono essere formulate che davanti alla giurisdizione competente dello Stato richiedente.

Art. 17. Relativamente ai crediti fiscali che sono suscettibili di ricorso, le autorità fiscali dello Stato creditore, per salvaguardare i propri diritti, possono richiedere alle autorità fiscali competenti dell'altro Stato contraente che vengano prese le misure conservative che la legislazione o la regolamentazione di tale Stato consentono.

Art. 18. La presente Convenzione entrerà in vigore il 1ø giorno del mese seguente quello durante il quale avrà luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica. Tuttavia, ciascuno Stato potrà, mediante un preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, denunciare la Convenzione sia nella sua interezza, sia in parte, entro la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello di ratifica. In tal caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta all'imposta sulle successioni delle persone decedute al più tardi il 31 dicembre del detto anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta ad Atene, il 13 febbraio 1964 in lingua francese.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare la doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, firmata in Atene il 13 febbraio 1964 (Gazz. Uff. n. 337 del 23 dicembre 1975). Il 2 dicembre 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 marzo 1968, n. 524, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 7 maggio 1968, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, firmata in Atene il 13 febbraio 1964. In conformità all'art. 18, la convenzione entrerà in vigore il 1ø gennaio 1976.