| LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI |
| GRECIA 1 , 2 |
------------------------------------- Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio Studi Eti) Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maestà il Re dei Greci, desiderosi di evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sulle successioni, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari, e cioè, Il Presidente della Repubblica Italiana Sua Eccellenza Signor Mario Conti, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario ad Atene, Sua Maestà il Re dei Greci Sua Eccellenza Signor Ch. X. Palamas, Ministro degli Affari Esteri, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. La presente Convenzione è applicabile alle imposte prelevate sulle successioni dei residenti italiani e greci. Art. 2. 1. La presente
Convenzione disciplina le norme applicabili alle imposte seguenti: A. Per la Grecia:
l'imposta sulle successioni B. Per l'Italia: 1) l'imposta sulle successioni 2) l'imposta
sull'asse ereditario globale netto. Art. 3. Per l'applicazione della presente Convenzione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana; b) il termine "Grecia" designa il Regno di Grecia; c) il termine "imposta", a seconda dei casi, l'imposta sulle successioni o quella sull'asse ereditario globale netto applicate dall'Italia o le imposte della medesima natura applicate dal Regno di Grecia, quali sono indicate nell'articolo 1. Art. 4. I beni immobili siti in uno dei due Stati contraenti non saranno soggetti ad imposta che in questo Stato. I beni immobili comprendono da un lato, gli accessori degli immobili e le scorte morte o vive delle aziende agricole o forestali, oltre che gli altri diritti reali su tali beni, ovvero l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la superficie e l'enfiteusi e, d'altra parte, le locazioni registrate. I crediti, di qualsiasi natura, garantiti da ipoteche su immobili, saranno sottoposti a imposta nello Stato in cui i beni immobili sono situati. Art. 5. I beni appartenenti ad
una impresa commerciale o industriale o relativi ad una libera professione, e che sono
destinati ad una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, non saranno
sottoposti ad imposta che in tale Stato. Art. 7. I beni mobili corporali diversi da quelli indicati agli articoli 5 e 6 sono sottoposti a imposta nello Stato in cui si trovano effettivamente alla data del decesso. Sono ugualmente compresi nei beni mobili corporali, i biglietti di banca e le monete aventi corso legale nel paese di emissione e gli assegni al portatore. Art. 8. I beni non considerati negli articoli da 4 a 7 non saranno sottoposti ad imposta che nello Stato in cui il de cuius era domiciliato al momento del decesso. Per l'applicazione della presente Convenzione il termine "domicilio" designa il luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi. In caso di dubbio sullo Stato nel quale il de cuius era domiciliato ai sensi delle disposizioni precedenti, o nel caso in cui l'interessato possa essere considerato domiciliato in entrambi gli Stati, la questione sarà risolta mediante uno specifico accordo tra le supreme autorità fiscali dei due Stati. A riguardo si considererà lo Stato con il quale il de cuius, al momento del decesso, intratteneva le relazioni personali ed economiche più strette. Se è impossibile giungere ad una decisione su tale punto, si farà riferimento alla nazionalità dell'interessato. Se il de cuius non aveva il suo domicilio in alcuno dei due Stati contraenti egli sarà considerato domiciliato nello Stato in cui era residente. Se egli era residente nei due Stati, la questione del luogo in cui lo stesso dovrà essere considerato domiciliato sarà risolta attraverso uno specifico accordo tra le supreme autorità fiscali dei due Stati. Art. 9. I debiti che gravano sui beni individuati agli articoli da 4 a 7 della presente Convenzione o che sono garantiti da beni della stessa natura, saranno imputati, nello Stato ove i suddetti beni sono soggetti a imposta, sul valore di detti beni o di tutti gli altri beni che il detto Stato ha il diritto di assoggettare ad imposta. I debiti diversi da quelli suddetti saranno imputati sui beni che sono sottoposti ad imposta nello Stato in cui il de cuius era domiciliato al momento del decesso. Se i debiti che possono essere imputati in uno degli Stati, sulla base delle disposizioni del primo paragrafo, superano il valore del complesso dei beni che il detto Stato ha il diritto di assoggettare ad imposta, l'importo eccedente sarà imputato sui beni sottoposti ad imposta nell'altro Stato. Art. 10. Le persone giuridiche con finalità religiose, sociali o caritatevoli legalmente costituitesi o da costituirsi in ciascuno dei suddetti Stati, sono esentate da ogni imposta sulle donazioni e le successioni, indipendentemente dal luogo in cui l'eredità o la donazione è situata e dagli elementi che la compongono. La stessa regola si applica agli Stati contraenti ed alle loro Amministrazioni locali, a condizione che le donazioni e le successioni in questione siano destinate a scopi religiosi, sociali, di carità o culturali. Art. 11. La presente Convenzione non pregiudica le esenzioni fiscali accordate o che potranno essere accordate in futuro, in virtù di norme generali di diritto internazionale, agli agenti diplomatici o consolari. Art. 12. Tutti i contribuenti che provano che le imposte fissate o progettate a loro carico hanno comportato o comporteranno per loro una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione possono produrre un reclamo alla suprema autorità fiscale dello Stato in cui risultano domiciliati ai sensi dell'articolo 8, o nel quale il de cuius era considerato, ai termini della presente Convenzione, domiciliato al momento del decesso. Se il reclamo è considerato fondato, il detto Stato prenderà le misure necessarie per porre termine alla doppia imposizione. Tale reclamo dovrà essere prodotto entro tre anni dalla fine dell'anno nel corso del quale il contribuente è venuto a conoscenza della doppia imposizione. Art. 13. Le supreme autorità fiscali degli Stati potranno prendere specifici accordi al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione e di evitare le doppie imposizioni relativamente alle imposte indicate all'articolo 2, nei casi non regolati dalla presente Convenzione o che possono presentarsi nel corso della sua applicazione, oltre che per risolvere le difficoltà o i dubbi che potranno sorgere relativamente alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Art. 14. I residenti di ciascuno degli Stati contraenti beneficiano nel territorio dell'altro, relativamente ai diritti di successione, dei medesimi vantaggi (per situazioni e carichi di famiglia) dei nazionali di tale ultimo Stato. ASSISTENZA AMMINISTRATIVA Art. 15. 1. Le autorità fiscali
delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni che le legislazioni fiscali dei due
Stati consentono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa e che saranno
utili per assicurare l'applicazione e il regolare accertamento delle imposte previste
dalla presente Convenzione oltre che l'applicazione, per quanto concerne tali imposte,
delle disposizioni di legge relative alla repressione della frode fiscale. Art. 16. 1. Gli Stati contraenti
convengono di prestarsi reciproca assistenza e collaborazione al fine di accertare,
secondo le regole proprie della loro rispettiva legislazione o regolamentazione, le
imposte previste dalla presente Convenzione, nonché le maggiorazioni di diritti, i
diritti supplementari, indennità di mora, interessi e spese afferenti tali imposte,
allorché tali somme sono definitivamente dovute in applicazione di leggi e
regolamenti dello Stato richiedente. Art. 17. Relativamente ai crediti fiscali che sono suscettibili di ricorso, le autorità fiscali dello Stato creditore, per salvaguardare i propri diritti, possono richiedere alle autorità fiscali competenti dell'altro Stato contraente che vengano prese le misure conservative che la legislazione o la regolamentazione di tale Stato consentono. Art. 18. La presente Convenzione entrerà in vigore il 1ø giorno del mese seguente quello durante il quale avrà luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica. Tuttavia, ciascuno Stato potrà, mediante un preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, denunciare la Convenzione sia nella sua interezza, sia in parte, entro la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello di ratifica. In tal caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta all'imposta sulle successioni delle persone decedute al più tardi il 31 dicembre del detto anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta ad Atene, il 13 febbraio 1964 in lingua francese. COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
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