-------------------------------------
L. 5 novembre 1990, n. 329. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna e d'Irlanda del nord per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988 (S.O. alla Gazz.
Uff. n. 267 del 15 novembre 1990). (Entrata in vigore il 31 dicembre
1990).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata
in vigore in conformità a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 30 della
convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del nord; Desiderosi di concludere una nuova
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne il Regno
Unito: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sulle società (the
corporation tax); iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax); IV)
l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax); (qui di seguito
indicate quali "imposta del Regno Unito"). b) per quanto concerne l'Italia: i)
l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 2. La presente
Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che
verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione
in aggiunta o in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel
paragrafo 1 del presente Articolo. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, ivi
comprese le zone al di fuori del mare territoriale del Regno Unito le quali in conformità
al diritto internazionale sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi
della legislazione del Regno Unito sulla Piattaforma Continentale, come zone nelle quali
possono essere esercitati i diritti del Regno Unito riguardanti il fondo ed il sottosuolo
marino nonché le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana
concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere
considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia
riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, il Regno Unito o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone, ma non comprende le società di persone le quali non sono
considerate persone giuridiche ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato contraente;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionale" designa: i) per quanto concerne il Regno Unito, ogni
cittadino del Regno Unito od ogni soggetto britannico che non possiede la cittadinanza di
ogni altro Paese o territorio del Commonwealth, a condizione che abbia il diritto di
risiedere nel Regno Unito, nonché ogni persona giuridica, società di persone,
associazione o altro ente costituito in conformità alla legislazione in vigore nel Regno
Unito; ii) per quanto concerne l'Italia, ogni persona fisica che possiede la cittadinanza
italiana, nonché ogni persona giuridica, società di persone ed associazione
costituita in conformità alla legislazione in vigore in Italia;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
i) il termine "autorità competente" designa, per quanto concerne il Regno
Unito, i Commissioners of Inland Revenue od un loro rappresentante autorizzato e per
quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
j) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta del Regno
Unito o l'imposta italiana.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente le
espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è
determinata in conformità alle seguenti disposizioni: a) detta persona è considerata
residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando
essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è
considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed
economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può
determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello
Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le
autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona
diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua
direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione: b) una succursale; c) un ufficio: d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o ogni altro luogo di estrazione o di
sfruttamento di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui
durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al
paragrafo 5 del presente articolo - è considerata "stabile organizzazione" nel
primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata
all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati "beni immobili"
l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da
ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi
derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili
utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di
uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta
stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si
fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe
in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese direttamente connesse con l'attività della stessa stabile
organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione
sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima e aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili
derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in
comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla, direttamente o
indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i
dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono
stati pagati i dividendi.
3. Fino a quando una persona fisica residente nel Regno Unito ha diritto, secondo la
legislazione del Regno Unito, ad un credito d'imposta sui dividendi pagati da una società
che è residente nel Regno Unito, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica ai
dividendi pagati da una società che è residente del Regno Unito ad un residente
dell'Italia. In tal caso si applicano le seguenti disposizioni del presente paragrafo: a)
i) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai
sensi del sub-paragrafo b) del presente paragrafo, anche il Regno Unito può, in
conformità alla propria legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del
valore di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta con una aliquota che
non eccede il 15 per cento. ii) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito
d'imposta su tali dividendi ai sensi del sub-paragrafo c) del presente paragrafo, anche il
Regno Unito può, in conformità alla propria legislazione, prelevare l'imposta sul totale
dell'ammontare o del valore di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta
con un'aliquota che non eccede il 5 per cento. iii) Fatta eccezione per quanto previsto
nei sub-paragrafi a) i) e a) ii) del presente paragrafo, i dividendi pagati da una
società residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia che ne sia il beneficiario
effettivo sono esenti da qualsiasi imposta che nel Regno Unito è applicabile ai
dividendi. b) Un residente dell'Italia che riceve dividendi da una società che è
residente del Regno Unito ha diritto, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo c) del
presente paragrafo ed a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi,
al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente del
Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi, ed al pagamento
di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito.
c) Le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo non si applicano quando il
beneficiario effettivo dei dividendi è, o è associato ad, una società che controlla da
sola od insieme ad una o più società collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o
più del potere di voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società
residente dell'Italia che riceve dividendi da una società residente del Regno Unito ha
diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito
d'imposta pari alla metà del credito di imposta cui una persona fisica residente nel
Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi ed al pagamento di
ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito. Ai
fini del presente sub-paragrafo, due società si considerano collegate se una di esse
controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del potere di voto
nell'altra società oppure una terza società controlla più del 50 per cento del potere
di voto di entrambe. d) Il presente paragrafo non si applica se la persona che percepisce
i dividendi ed il credito di imposta non è a tal titolo soggetta all'imposta italiana.
4. a) Un residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente
dell'Italia - fatte salve le disposizioni del sub paragrafo b) del presente paragrafo - ha
diritto, se è il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo
a tali dividendi cui una persona fisica residente dell'Italia avrebbe avuto diritto se
avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell'imposta prevista nel
sub-paragrafo b) del paragrafo 2 del presente articolo. Questa disposizione non si applica
se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non è a tal titolo
soggetta all'imposta del Regno Unito. b) Le disposizioni del sub-paragrafo a) del presente
paragrafo non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi è una società
che controlla da sola od insieme ad una o più società collegate, direttamente o
indirettamente, il 10% o più del potere di voto nella società che paga i dividendi. In
tal caso, una società residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società
residente dell'Italia ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei
dividendi, ad un credito di imposta pari alla metà del credito d'imposta cui una persona
fisica residente in Italia avrebbe diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa
deduzione dell'imposta prevista al sub-paragrafo a) del paragrafo 2 del presente articolo
ed a condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a
tal titolo soggetto all'imposta del Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due
società si considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente,
più del 50 per cento del potere di voto nell'altra società oppure una terza società
controlla più del 50 per cento del potere di voto di entrambe. c) I crediti di imposta
previsti ai sub-paragrafi a) e b) del presente paragrafo sono considerati dividendi ai
fini del presente articolo.
5. Le disposizioni dei sub-paragrafi b) e c) del paragrafo 3 e dei sub-paragrafi a) e b)
del paragrafo 4 del presente articolo non si applicano a meno che la persona che
percepisce i dividendi dimostri (su richiesta dell'autorità competente, rispettivamente,
del Regno Unito o dell'Italia all'atto della ricezione di un'istanza da parte di detta
persona per ottenere il credito di imposta nei confronti dell'imposta sui redditi
rispettivamente del Regno Unito o italiana ad essa applicabile ovvero il rimborso del
credito per la parte eccedente detta imposta sui redditi) che la partecipazione per la
quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede,
per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire
investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini
specifici del conseguimento del credito d'imposta previsto al sub-paragrafo b) al
sub-paragrafo c) del paragrafo 3 o dei sub-paragrafi a) e b) del paragrafo 4 del presente
articolo, a seconda del caso.
6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di
fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti,
nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei
redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
7. Le disposizioni del paragrafo 1 e dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo non si
applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga
i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione .
8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, n prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
9. Se il beneficiario effettivo di un dividendo, residente di uno Stato contraente,
possiede il 10 per cento o più della classe delle azioni per le quali viene pagato il
dividendo, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente
articolo non si applicano nei limiti in cui: a) il dividendo stesso può essere stato
pagato soltanto con utili che la società distributrice ha realizzato o con altri redditi
che essa ha ricevuto in un periodo anteriore ai 12 mesi precedenti la "data
rilevante"; e b) le azioni per le quali il dividendo viene pagato non sono state
possedute in modo continuativo per un periodo di 12 mesi precedenti la data di delibera di
distribuzione dei dividendi. Ai fini del presente paragrafo il termine "data
rilevante" designa la data in cui il beneficiario effettivo dei dividendi è divenuto
proprietario del 10 per cento o più della classe di azioni in questione. Il presente
paragrafo non si applica se il beneficiario effettivo dei dividendi dimostra che le azioni
erano state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non essenzialmente al
fine di ottenere i benefici del presente articolo.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi
menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato
contraente di cui è residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona è il
beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati: a) in relazione alla
vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o b) in
relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui
al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente del
quale la persona che riceve gli interessi è residente, quando tale persona è il
beneficiario effettivo degli interessi e: a) il debitore degli interessi è il primo Stato
contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo o una delle sue suddivisioni
politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno
dei suoi enti locali o organizzazioni o istituzioni del Governo o di un ente locale (per
quanto riguarda il Regno Unito), o b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un
prestito contratto, garantito o assicurato dal secondo Stato contraente di cui al
paragrafo 1 del presente articolo ("il secondo Stato contraente"), compresa la
Società di Assicurazione ai Crediti per l'Esportazione, o da una delle sue suddivisioni
politiche o amministrative o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o
da uno dei suoi enti locali o dal Dipartimento del Regno Unito di Garanzia dei Crediti
all'Esportazione (Export Credits Guarantee Department) (per quanto riguarda il Regno
Unito) o da una pubblica Istituzione del secondo Stato contraente.
5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito, ma non
include i redditi considerati nell'articolo 10 della presente Convenzione.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo
non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli
interessi sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata
ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso
gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione .
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o no, di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od
una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati
eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente
e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il credito generatore degli
interessi era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente
articolo e non, in buona fede, per ragioni commerciali.
10. Le riduzioni d'imposta previste ai paragrafi 2, 3 o 4, a seconda del caso, del
presente articolo non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi è esente
da imposta per tali redditi nello Stato contraente di cui è residente ed il predetto
percipiente vende o sottoscrive un contratto per vendere la partecipazione da cui traggono
origine gli interessi entro i tre mesi successivi alla data in cui il percipiente stesso
ha acquistato siffatta partecipazione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche e le
pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi
di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,
nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera
professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei
canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione .
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali
canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si
considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione
o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni eccede, per
qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è
imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto
delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6 della presente Convenzione situati nell'altro Stato
contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui
dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio
di una libera professione, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dalla alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati
nei paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato
contraente di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di
uno Stato contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta
sugli utili, derivanti dalla alienazione di un qualsiasi bene, realizzati da una persona
fisica che: a) è residente dell'altro Stato contraente; e b) è stata residente del
predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento nel corso dei cinque anni
immediatamente precedenti l'alienazione del bene; e c) non è soggetta ad imposta per tali
utili nell'altro Stato contraente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una
base fissa per l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i
redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono
attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se
l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo le remunerazioni che
un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente
svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il
beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e b) le remunerazioni sono
pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c)
l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base
fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate
nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di
teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista,
nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato
contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.
Art. 18. Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 della presente
Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno
Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale
residente sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date
stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o
determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro
un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 1 a)
del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente
di tale altro Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la
nazionalità del detto primo Stato; o ii) senza avere la nazionalità del detto primo
Stato, non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 a)
del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente
qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 della presente Convenzione, si applicano
alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una
attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20. Insegnanti
1. Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non
superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una
università, collegio o altro analogo istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato
contraente e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro
Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le
remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per
un periodo che non superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima
volta in detto Stato per tali scopi.
2. Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca
qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non
principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Art. 21. Studenti e
apprendisti
Le somme che uno studente o, un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che
soggiorni nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di
attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di
mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto
primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la
provenienza, esclusi i redditi derivanti da associazioni commerciali (trusts) o da
eredità giacenti nel corso della loro amministrazione, che non sono stati trattati negli
articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi,
diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6
della presente Convenzione, qualora il beneficiario di tali redditi residente di uno Stato
contraente eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione .
Art. 23. Disposizioni
varie applicabili a talune attività di alto mare
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra disposizione
della presente Convenzione.
2. Ai fini del presente articolo il termine "attività di alto mare" (offshore
activities) designa le attività svolte in alto mare (offshore) connesse alla esplorazione
ed allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali
situati in uno Stato contraente.
3. Se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato
contraente, si considera che essa esercita la propria attività in detto altro Stato per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non si applicano se le attività
di alto mare sono svolte nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi. Ai fini del presente paragrafo: a) se un'impresa
che svolge attività di alto mare nell'altro Stato è associata ad un'altra impresa che vi
svolge attività sostanzialmente analoghe, si considera che la prima impresa svolga tutte
le attività esercitate dalla seconda impresa, fatta eccezione del caso in cui dette
attività siano esercitate contestualmente come proprie attività; b) si considera che
un'impresa è associata ad un'altra impresa se una di esse partecipa, direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale dell'altra oppure se le
medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo
o al capitale di entrambe le imprese.
5. Se un residente di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato
contraente consistenti nell'esercizio di una libera professione o di altre attività di
carattere indipendente, si considera che tale residente eserciti dette attività con una
base fissa nell'altro Stato contraente. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se
le attività in questione sono svolte nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi
che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi.
6. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente connessa con attività di
alto mare nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato se l'attività
dipendente è svolta in alto mare in detto altro Stato. Tuttavia, il presente paragrafo
non si applica se l'attività dipendente è svolta nell'altro Stato contraente per un
periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni nell'arco di 12 mesi.
Art. 24. Eliminazione
della doppia imposizione
1. La doppia imposizione dei redditi sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la
concessione di una deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un paese
diverso dal Regno Unito (che non modificano il principio generale qui previsto): a)
l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente
Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o redditi provenienti da
fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli
utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del
Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata
l'imposta italiana; b) nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad
una società residente nel Regno Unito che controlla direttamente o indirettamente almeno
il 10 per cento del potere di voto nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene
conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a)
del presente paragrafo) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i
quali sono stati pagati i dividendi stessi.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Regno
Unito, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2
della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti
elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non
stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma l'ammontare della deduzione non
può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in
Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario
del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli utili e i redditi posseduti da
un residente di uno Stato contraente che possono essere tassati nell'altro Stato
contraente in conformità alla presente Convenzione si considerano provenienti da fonti
situate in detto altro Stato contraente.
Art. 25. Non-discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri
residenti in relazione allo loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni altra
circostanza di carattere personale.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 della presente Convenzione, gli
interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un
residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli
utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere e
denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai
ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente .
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, ed
in particolare per prevenire l'evasione o le frodi fiscali e per agevolare l'operatività
delle norme contro l'elusione. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno
tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali
imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere
interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare
provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non
possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria
normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere
informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o
processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 28. Membri delle
missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o permanenti o degli uffici consolari in
virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi
particolari.
Art. 29. Rimborsi
1. L'imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte è rimborsata
su domanda del, o per conto del, contribuente o dello Stato del quale egli è residente se
tale residente ha diritto ad un rimborso di tale imposta in conformità alle disposizioni
della presente Convenzione.
2. La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente nel quale l'imposta è stata prelevata e deve essere
corredata di un attestato dello Stato contraente - del quale il contribuente è residente
- certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presente articolo .
Art. 30. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio
degli strumenti di ratifica ed avrà quindi effetto: a) nel Regno Unito: i) con
riferimento all'imposta sul reddito ed alla imposta sugli utili di capitale, per ciascun
anno d'accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare
successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; ii) con
riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno finanziario che inizia il, o
successivamente al 1ø aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo
lo scambio degli strumenti di ratifica; iii) con riferimento all'imposta sul reddito
derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al
1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica; b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi
d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1ø gennaio dell'anno solare successivo a
quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito firmata a Londra il 4 luglio 1960, ed il
Protocollo che modifica tale Convenzione, firmato a Londra il 28 aprile 1969, sono
abrogati e cessano di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la
presente Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo.
Art. 31. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal
caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) nel Regno Unito: i) con riferimento
all'imposta sul reddito e all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno di
accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a
quello della notifica; ii) con riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno
finanziario che inizia il, o successivamente al 1ø aprile dell'anno solare successivo a
quello della notifica; iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal
petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1ø gennaio
dell'anno solare successivo a quello della notifica; b) in Italia: con riferimento ai
redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1ø
gennaio dell'anno successivo a quello della notifica. In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a farlo, dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente
Convenzione. Fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988 in duplice esemplare, in lingua italiana
ed inglese, entrambi i testi aventi eguale valore.
Scambio di note Vostra
Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Nota in data odierna di Vostra
Eccellenza del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra il
Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il Governo della
Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di proporre per
conto del Governo del Regno Unito che ai fini di detta Convenzione resta inteso che: 1)
Nonostante le disposizioni dell'articolo 30 (Entrata in vigore), l'articolo 8 (Navigazione
marittima ed aerea) avrà effetto con riferimento agli utili realizzati nei periodi di
imposta che iniziano il, o successivamente al 1ø gennaio 1974. 2) Con riferimento al
paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura amichevole) l'espressione "indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" non deve essere interpretata nel
senso che i termini previsti dalla legislazione nazionale non devono essere osservati; un
reclamo ai sensi dell'articolo 26 non può essere preso in considerazione qualora il
contribuente non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione nazionale per
impedire la scadenza di detti termini. 3) Con ulteriore riferimento al paragrafo 1
dell'articolo 26 (Procedura amichevole) tale disposizione non limita in alcun modo i
termini più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente medesimo dalla
legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è residente. 4) Con riferimento al
paragrafo 3 dell'articolo 29 (Rimborsi), le disposizioni ivi contenute non devono essere
interpretate nel senso che impediscono alle autorità competenti degli Stati contraenti di
stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle agevolazioni
fiscali previste dalla Convenzione. 5) Qualora, in conformità all'articolo 9 (Imprese
associate) della Convenzione, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una
rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in
cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state
accettate tra persone indipendenti, attua le adeguate variazioni nei confronti delle
persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione
fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità
alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione
ed al paragrafo 6 del presente Scambio di Note. 6) Con riferimento all'articolo 26
(Procedura amichevole) della Convenzione, resta inteso che variazioni di imposte in
conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione
definitiva di tali imposte. Nel caso dell'Italia, resta altresì inteso che la frase
precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente
dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere
le controversie fiscali. 7) Con riferimento al paragrafo 7 dell'articolo 10 (Dividendi),
al paragrafo 6 dell'articolo 11 (Interessi), al paragrafo 4 dell'articolo 12 (Canoni) ed
al paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri redditi), l'ultima frase in essi contenuta non può
essere interpretata nel senso che permetta di non tener conto dei principi contenuti negli
articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione. Se la
suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica Italiana, ho
l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa risposta di Vostra Eccellenza siano
considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà
in vigore alla stessa data della Convenzione". In risposta ho l'onore di dichiarare
che il Governo italiano accetta la proposta che precede e che concorda sul fatto che la
Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscano un Accordo tra il Governo
italiano ed il Governo del Regno Unito in questa materia. Voglia accettare, Vostra
Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note,
firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 (Gazz. Uff. n. 29 del 24 gennaio 1991). Il giorno 30
novembre 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata
in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note,
firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5
novembre 1990, n. 329, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1990,
supplemento ordinario n. 71. In conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in
vigore il 31 dicembre 1990. |