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L. 9 agosto 1967, n. 793. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a
Londra il 15 febbraio 1966 (Gazz. Uff. n. 230 del 13 settembre 1967).
(La Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte
sulle successioni è entrata in vigore il 9 febbraio 1968).
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per
evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle
successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla
sua entrata in vigore in conformità, rispettivamente, al disposto all'articolo 11 della
Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sulle successioni. Il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, animati dal desiderio di concludere
una Convenzione allo scopo di evitare la doppia imposizione e di prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sulle successioni, si sono accordati su quanto segue:
Art. 1. 1. Le imposte
oggetto della presente Convenzione sono: a) nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda
del Nord: l'imposta sull'asse ereditario globale applicata in Gran Bretagna; b) in Italia:
la imposta di successione e l'imposta sull'asse ereditario globale netto applicate in
Italia.
2. La presente Convenzione si estende anche ad ogni altra imposta di carattere
sostanzialmente analogo alle imposte di cui al paragrafo 1, che possa essere applicata in
Gran Bretagna o in Italia in epoca posteriore alla firma della presente Convenzione.
Art. 2. 1. Nella presente
Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti: a) il termine "Regno
Unito" designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord; b) il termine "Gran
Bretagna" designa l'Inghilterra, il Galles e la Scozia; c) il termine
"Italia" designa la Repubblica Italiana; d) il termine "territorio",
qualora si riferisca a una delle Parti contraenti, designa la Gran Bretagna o l'Italia, a
seconda del contesto; e) il termine "imposta" designa l'imposta sull'asse
ereditario globale applicata in Gran Bretagna o la imposta sulle successioni e la imposta
sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia, a seconda del contesto.
2. a) Ai fini della presente Convenzione, la questione se una persona era domiciliata al
tempo del decesso nel territorio di una delle Parti contraenti sarà determinata secondo
la legge vigente in quel territorio. b) Qualora, secondo le clausole del paragrafo
precedente, il defunto sia considerato domiciliato nel territorio di entrambi i Paesi
contraenti, questo caso è risolto secondo le seguenti regole: i) si considera domiciliato
nel territorio del Paese contraente in cui aveva regolare residenza permanente al momento
del decesso; se aveva regolare residenza permanente nel territorio di entrambi i Paesi
contraenti, è considerato domiciliato nel territorio del Paese contraente con cui aveva
più stretti vincoli personali ed economici (centro di interesse vitale); ii) se il Paese
contraente nel cui territorio il defunto aveva il suo centro di interesse vitale non può
essere determinato, o se il defunto non aveva una regolare residenza permanente nel
territorio di nessuno dei Paesi contraenti, è considerato domiciliato nel territorio del
Paese contraente in cui aveva dimora abituale; iii) se aveva dimora abituale nel
territorio di entrambe le Parti contraenti, o di nessuna di esse, è considerato
domiciliato nel Paese di cui aveva la nazionalità; IV) se aveva la nazionalità di
entrambi i Paesi contraenti o di nessuno di essi, le autorità fiscali dei due Paesi
decideranno la questione tramite mutuo accordo.
3. Nell'applicazione delle norme della presente Convenzione, da parte di entrambi i Paesi
contraenti, ogni termine non altrimenti definito, a meno che il contesto non richieda
altrimenti, ha il significato che ha ai sensi della legge sulle imposte oggetto della
presente Convenzione, in vigore nel territorio di quel Paese.
Art. 3. 1. Qualora una persona,
al momento del decesso, era domiciliata in qualsiasi parte del territorio di uno dei Paesi
contraenti, il luogo in cui ciascun bene è situato è determinato, ai fini della
imposizione e ai fini dell'articolo 5 e del credito da accordare secondo l'articolo 6,
esclusivamente secondo le norme dell'articolo 4 della presente Convenzione.
2. Il paragrafo 1 di quest'articolo si applica se, e solo se, senza tener conto del
suddetto articolo 4, a) la imposta è applicata sui beni secondo la legge vigente nel
territorio di ciascun Paese contraente; oppure b) la imposta è applicata sui beni secondo
la legge vigente nel territorio di uno dei Paesi contraenti e, salvo specifiche esenzioni,
è applicata sugli stessi beni anche secondo la legge del territorio dell'altro Stato
contraente.
3. Il paragrafo 1 di quest'articolo non è applicato se, a causa della sua applicazione,
derivasse la imposizione, nel territorio di uno degli Stati contraenti, di un bene che,
senza tener conto di detto paragrafo, non sarebbe altrimenti soggetto all'imposta in quel
territorio.
Art. 4. 1. Gli immobili
sono considerati esistenti nel luogo ove si trovano; i diritti o gli interessi (diversi da
quelli derivanti da titoli) che costituiscono beni immobili sono considerati esistenti nel
luogo in cui si trova l'immobile al quale si riferiscono; la questione se i diritti o gli
interessi costituiscano beni immobili è risolta secondo la legge del luogo dove è
situato l'immobile al quale si riferiscono.
2. I beni mobili (diversi da quelli per cui sono poste in seguito norme specifiche) e i
diritti o gli interessi su questi beni (diversi da quelli derivanti da titoli) sono
considerati esistenti nel luogo dove si trovavano al momento del decesso, o, se in
transito, nel luogo di destinazione; i biglietti di banca, la carta moneta o altre forme
di valuta riconosciute come aventi corso legale nel luogo di emissione, cambiali e
pagherò cambiari sono ritenuti beni mobili ai fini di questo paragrafo.
3. I crediti, garantiti o no, escluse le forme di crediti per cui sono poste norme
specifiche in altra parte di questo articolo, sono considerati esistenti nel luogo dove il
debitore risiedeva al momento della morte del de cuius.
4. I conti bancari sono considerati esistenti nel luogo della succursale in cui era tenuto
il conto.
5. I titoli emessi da un Governo, o da una qualunque autorità, pubblica o locale, sono
considerati esistenti, se al portatore, nel luogo dove si trovavano al momento del
decesso, e, se iscritti o registrati, nel luogo di iscrizione o di registrazione.
6. Le azioni, le quote di capitale, le obbligazioni di una Società (incluse quelle
possedute a mezzo di fiduciario, se la proprietà fiduciaria risulta evidente da atto
scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nel luogo dove la Società è stata
costituita.
7. La partecipazione in una Società di persone è considerata esistente nel luogo in cui
l'impresa era gestita; e se l'impresa era gestita in più luoghi, una proporzione adeguata
della partecipazione è considerata esistente in ognuno di questi luoghi.
8. L'avviamento, come elemento attivo di un commercio, impresa o professione è
considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'impresa o la professione cui si
riferisce erano gestiti; e se erano gestiti in più luoghi, una proporzione adeguata
dell'avviamento è considerata esistente in ognuno di questi luoghi.
9. Le navi, gli aeromobili e le quote relative sono considerati esistenti nel luogo di
immatricolazione della nave o dell'aeromobile.
10. Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo di
registrazione.
11. I diritti d'autore, i diritti o le licenze ad usare qualunque bene coperto dal diritto
d'autore, una patente, un marchio di fabbrica o un disegno sono considerati esistenti nel
luogo in cui i diritti che ne derivano erano esercitabili.
12. I diritti o gli indennizzi da azioni ex delicto che sopravvivono a beneficio
dell'eredità sono considerati esistenti nel luogo in cui tali diritti o indennizzi sono
sorti.
13. Ogni altra proprietà è considerata esistente nel luogo in cui il defunto era
domiciliato alla data del decesso.
Art. 5. 1. Nel determinare
l'ammontare sul quale dev'essere calcolata l'imposta, sono concesse le deduzioni
consentite dalle leggi vigenti nel territorio in cui la imposta è applicata.
2. Quando la imposta è applicata nel territorio di uno dei Paesi contraenti sulla
successione di una persona che al momento del suo decesso non era domiciliata in nessuna
parte di tale territorio, ma era invece domiciliata in qualche parte del territorio
dell'altro Stato contraente, non si tiene conto, nel determinare l'ammontare della imposta
o dell'aliquota di essa, della proprietà situata al di fuori del territorio del primo
Stato, a meno che questo paragrafo non si riferisca a imposte applicate nel territorio di
uno Stato contraente su proprietà che cadono sotto una disposizione regolata dalla legge
di quest'ultimo.
Art. 6. 1. Quando un Paese
contraente applica la imposta su beni non situati nel suo territorio, ma
in quello dell'altro Stato contraente, il primo Stato concede sullo ammontare della
propria imposta (come altrimenti computata) riferibile a tali beni, un credito uguale
all'ammontare della imposta applicata nel territorio dell'altro Stato contraente
riferibile a tali beni (senza superare l'ammontare della imposta così applicabile).
2. Ai fini di quest'articolo, l'ammontare della imposta di uno Stato contraente
attribuibile su ogni bene è accertato dopo aver tenuto conto di ogni credito, concessione
o detrazione, o di ogni remissione o riduzione della imposta, che non si riferisca alla
imposta pagabile nel territorio dell'altro Stato contraente.
Art. 7. Ogni reclamo per un
credito o per un rimborso di imposta fondato sulle norme della presente Convenzione, deve
essere presentato entro cinque anni dalla data del decesso della persona della cui
eredità si tratta, o, se l'evento per cui la imposta è pagabile si verifica in data
posteriore, entro cinque anni da quella data.
Art. 8. 1. Le autorità fiscali
degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto
disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali dei Paesi contraenti) necessarie per
attuare le clausole della presente Convenzione, o per prevenire le frodi o per applicare
le disposizioni di legge contro le evasioni alle imposte oggetto della presente
Convenzione. Ogni informazione così scambiata sarà considerata segreta e non sarà
rivelata ad alcuna persona non addetta all'Amministrazione, allo accertamento e alla
riscossione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate
informazioni che possano rivelare un segreto o processo commerciale.
2. Come è usato in questo articolo, il termine "autorità fiscali" significa:
a) nel caso dell'Italia il "Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse
e imposte indirette sugli affari"; b) nel caso della Gran Bretagna: i
"Commissionares of Inland Revenue" o i loro rappresentanti autorizzati; c) nel
caso dell'Irlanda del Nord (a cui la presente Convenzione si riferisce nell'articolo 10)
il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; d) nel caso di tutti i
territori a cui la presente Convenzione è estesa ai sensi dell'articolo 9, le autorità
competenti in quel territorio per l'amministrazione delle imposte oggetto della presente
Convenzione.
Art. 9. 1. La presente
Convenzione può essere estesa, sia nel suo complesso che con modifiche, a ogni territorio
per le cui relazioni internazionali sia responsabile il Regno Unito, e che applichi
imposte sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della presente Convenzione, e ogni
estensione del genere decorrerà dalla data e sarà soggetta alle modifiche e condizioni
(comprese quelle relative al termine) stabilite e concordate fra i Paesi contraenti con
note da scambiarsi a questo proposito.
2. La cessazione della efficacia della presente Convenzione nei confronti del Regno Unito
e dell'Italia ai sensi dell'articolo 12 varrà per ogni altro territorio a cui la
Convenzione fosse estesa con questo articolo, salvo accordi specifici in altro senso,
stabiliti fra le Parti contraenti.
Art. 10. La presente Convenzione
si applica all'Irlanda del Nord e alla imposta di successione ivi vigente, come si applica
alla Gran Bretagna e alla imposta di successione ivi vigente, ma può avere termine
diverso per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, secondo le clausole dell'articolo 12.
Art. 11. 1. La presente
Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più
presto possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di
ratifica, e sarà applicabile alle successioni di persone decedute a tale data o
successivamente.
Art. 12. La presente Convenzione
resterà in vigore indefinitivamente, ma ciascuno dei due Stati contraenti potrà, non
prima di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione, denunciarla per iscritto
all'altro Stato attraverso le vie diplomatiche. In tal caso la Convenzione cesserà di
avere efficacia per le successioni di persone morte alla data o dopo la data (non prima
del sessantesimo giorno dalla data della notizia scritta) specificata nella denuncia
scritta, o, se non è specificata la data, da o dopo il sessantesimo giorno dopo quello
della notizia scritta. A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, a ciò autorizzati
dai loro rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Londra, in
duplice copia, il 15 febbraio 1966, nelle lingue italiana e inglese, avendo i due testi
ugual valore.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla Convenzione fra l'Italia e la Gran
Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966 (Gazz. Uff. n. 173 del 9
luglio 1973). Il 9 febbraio 1968, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 agosto
1967, n. 793, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 13 settembre 1967, ha avuto
luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla Convenzione fra l'Italia
e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966. La
Convenzione, ai sensi dell'art. 11, par. 2, è entrata in vigore il 9 febbraio 1968.
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