-------------------------------------
L. 24 novembre 1992, n. 459. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18
ottobre 1989 (in S.O. n. 127 alla Gazz. Uff. n. 280 del 27 novembre
1992). (Entrata in vigore il 26 dicembre 1992)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn
il 18 ottobre 1989.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo 31 della convenzione
stessa.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni
fiscali La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire le
evasioni fiscali mediante una nuova Convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di uno Stato contraente, di un Land, di una loro suddivisione politica o
amministrativa e di un loro ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne la
Repubblica italiana: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi, ancorché
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta
italiana"); b) per quanto concerne la Repubblica federale di Germania: i) l'imposta
sul reddito (Einkommensteuer); ii) l'imposta sulle società (K"rperschaftsteuer);
iii) l'imposta sul patrimonio (Verm"gensteuer); IV) l'imposta sulle attività
commerciali, industriali e artigianali (Gewerbesteuer); v) l'imposta fondiaria
(Grundsteuer), (qui di seguito indicate quali "imposta tedesca").
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che si
aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte
considerate al paragrafo 3 o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica federale di
Germania;
b) l'espressione "Repubblica italiana", utilizzata in senso geografico, designa
il territorio in cui è in vigore la legislazione fiscale della Repubblica italiana;
c) l'espressione "Repubblica federale di Germania", utilizzata in senso
geografico, designa il territorio in cui è in vigore la legislazione fiscale della
Repubblica federale di Germania;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile utilizzati da un'impresa la cui sede
di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
h) il termine "nazionali" designa: 1) per quanto concerne la Repubblica
italiana, le persone fisiche che hanno la nazionalità italiana; 2) per quanto concerne la
Repubblica federale di Germania, i tedeschi così come definiti all'articolo 116,
paragrafo 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania; 3) le persone
giuridiche, le società di persone e le altre associazioni di persone costituite in
conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i) in Italia: il Ministero
delle Finanze, ii) nella Repubblica federale di Germania: il Ministro federale delle
Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni
espressione ivi non definita ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto di
tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in
questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il
patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è un residente
dei due Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente: a) detta
persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione
permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente nei due Stati, è considerata
residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più
strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente
nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato
in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente
dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi .
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti alla impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente
controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero
svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il
diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende
in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle attività agricole e forestali,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni, variabili, o fissi per lo
sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni
immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di
un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa in cui essa costituisce una
stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione
- comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato
in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale
che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti; gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i
quali sono stati pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. In deroga al paragrafo 2, l'imposta sui dividendi pagati da una società di capitali
residente della Repubblica italiana ad una società residente della Repubblica federale di
Germania che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale della prima
società non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
4. Le persone residenti dell'Italia che non sono sottoposte, ai sensi della legislazione
fiscale della Repubblica federale di Germania, all'obbligazione tributaria illimitata sui
dividendi loro versati da una società residente della Repubblica federale di Germania,
hanno diritto al rimborso dell'imposta di conguaglio compresa nell'ambito dell'imposta
sulle società, ("Vergìtung des Erh"hungsbetrages") tenendo conto delle
norme del paragrafo 52 - K"rpershaftsteuergesetz della Repubblica federale di
Germania.
5. Una società della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il
25 per cento del capitale sociale di una società di capitali residente della Repubblica
italiana e che riceve dei dividendi distribuiti da quest'ultima società ha diritto al
rimborso dell'ammontare corrispondente alla maggiorazione di conguaglio afferente tali
dividendi quando la stessa è stata effettivamente versata dalla società in relazione a
detti dividendi, fatta salva la deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 3 del
presente articolo. Detto rimborso deve essere richiesto, nei termini previsti dalla
legislazione italiana, per il tramite della società distributrice che, in questo caso,
agisce in nome e per conto della società residente della Repubblica federale di Germania.
Detta disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a
decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. La società distributrice
può pagare l'ammontare rimborsabile ad una società della Repubblica federale di Germania
al momento del pagamento dei dividendi a quest'ultima spettanti e detrarne l'importo nella
prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento. Una società della
Repubblica federale di Germania ha diritto al pagamento dell'ammontare corrispondente alla
maggiorazione di conguaglio qualora sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data
della delibera di distribuzione dei dividendi ed abbia posseduto le azioni durante un
periodo di almeno dodici mesi antecedente tale data. Nel caso di una successiva rettifica
in aumento del reddito imponibile della società distributrice o nel caso di un recupero a
tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società
per il periodo fiscale nel corso del quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata
alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla maggiorazione di
conguaglio (ed effettivamente versata all'Erario).
6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa: a) gli utili
distribuiti su azioni, compresi i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di
godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili
(ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni in società a responsabilità limitata)
ad eccezione dei crediti, e b) gli altri redditi assoggettati al medesimo regime fiscale
degli utili distribuiti su azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società
distributrice è residente e, ai fini dell'imposizione nella Repubblica federale di
Germania, i redditi che uno "stiller Gesellschafter" (accomandatario) ai sensi
della legislazione fiscale tedesca ritrae dalla sua partecipazione in tale qualità in
un'impresa commerciale, industriale o artigianale, nonché le distribuzioni relative
a quote di un fondo d'investimento.
7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna
(5).
8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utile o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (5).
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la persona che riceve gli interessi è
residente, se detta persona è il beneficiario effettivo di tali interessi e se gli stessi
sono pagati: a) in connessione con la vendita a credito di merci consegnate da un'impresa
ad un'altra impresa, b) in connessione con la vendita a credito di un'attrezzatura
industriale, commerciale o scientifica, c) in forza di un'obbligazione, di una cambiale,
di un buono o di un altro analogo titolo del Governo di uno Stato contraente o di un Land,
o di una delle loro suddivisioni politiche o amministrative, o enti locali, o d) al
Governo di uno Stato contraente o di un Land, o ad una delle loro suddivisioni politiche o
amministrative oppure alla banca centrale di uno Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
Tuttavia, il termine "interessi" non comprende i redditi contemplati
dall'articolo 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente
mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente, secondo la propria legislazione interna (6).
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, un Land, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente
o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o
una base fissa, per le cui necessità è stato contratto il debito generatore degli
interessi, e che ne sopporta l'onere, si considerano provenienti dallo Stato contraente in
cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati,
tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di
ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni a titolo di diritto d'autore e gli
altri analoghi compensi relativi alla produzione o riproduzione di opere letterarie,
drammatiche, musicali o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le
pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, provenienti da uno
Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è il
beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico .
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione interna (5).
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, un Land, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base
fissa, cui si ricolleghi l'obbligazione del pagamento dei canoni e che ne sopporta
l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la
stabile organizzazione, o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni
immobili previsti all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico
internazionale, nonché di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi, od
aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente .
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi
svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute
in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili
utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16. Compensi e
gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza ed altre analoghe retribuzioni che un
residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di
amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del
cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno
sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa
dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato
contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano agli artisti professionisti dello
spettacolo ed agli sportivi il cui soggiorno in uno Stato contraente è totalmente od
essenzialmente finanziato con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di un Land, di
una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale.
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 19, le pensioni e le
altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione
ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da un Land,
da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale ad una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione od ente
locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono
imponibili soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora il beneficiario delle
remunerazioni sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto
Stato, senza possedere quella dell'altro Stato, o ii) senza avere la nazionalità
dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi (5) (6).
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da un Land, da una loro
suddivisione politica o amministrativa o ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione o ente locale, sono
imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un residente di tale Stato e ne abbia la
nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da dove provengono le pensioni (7).
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione
politica o amministrativa o ente locale. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si
applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi od
enti seguenti: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: - la Banca d'Italia, - le
Ferrovie dello Stato (F.S.), - l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni
(PP.TT.), b) per quanto concerne la Repubblica federale di Germania: - la "Deutsche
Bundesbank", - la "Deutsche Bundesbahn", - la "Deutsche
Bundespost".
4. Le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione
sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente da parte di detto Stato, di un Land o da
una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale o persona giuridica di
diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato se il beneficiario ha la
nazionalità di tale Stato senza possedere quella dell'altro Stato contraente.
5. Le indennità concesse sotto forma di pensioni, rendite vitalizie ed altre prestazioni
periodiche o non, da parte di uno Stato contraente, di un Land o da una loro suddivisione
politica o amministrativa o ente locale a titolo di risarcimento di danni subiti a seguito
di attività di guerra o di persecuzioni politiche sono imponibili soltanto in detto
Stato.
Art. 20. Studenti ed
apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna
nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria
formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di
formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da
fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 21. Insegnanti
Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un'università, di
un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o di un'altra
istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di uno scambio
culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non
superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere dei corsi o di svolgere
ricerche in uno dei detti istituti, e che è un residente dell'altro Stato contraente o lo
era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, è esente da imposta in
quest'ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attività, a
condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono trattati nei precedenti articoli della presente convenzione,
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli
provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso
in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata, e i diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione interna .
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito dai beni immobili previsti all'articolo 6, posseduti da un
residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in
detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da
beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente
dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è
imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale,
nonché dai beni mobili destinati al loro esercizio è imponibile soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento dei patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24. Disposizioni
per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti
paragrafi del presente articolo (5)
2. a) Fatto salvo il capoverso b), se un residente della Repubblica italiana riceve
elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Repubblica
italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi
di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano
diversamente. In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania, (ivi
compresa, se del caso, l'imposta sulle attività commerciali industriali ed artigianali
nei limiti in cui essa sia prelevata sugli utili), ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella
proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato
nella Repubblica italiana ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su
richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. b) Sono
esclusi dalla base imponibile delle imposte italiane i redditi derivanti dai dividendi di
cui all'articolo 10, paragrafo 6, capoverso a), pagati ad una società (diversa da una
società di persone) residente della Repubblica italiana da parte di una società
residente della Repubblica federale di Germania il cui capitale sociale è direttamente
detenuto per almeno il 25 per cento dalla società italiana (6).
3. Per quanto concerne i residenti della Repubblica federale di Germania l'imposta sarà
determinata nel modo seguente: a) fatte salve le disposizioni del capoverso b), sono
esclusi dalla base imponibile dell'imposta tedesca i redditi provenienti dalla Repubblica
italiana e gli elementi del patrimonio situati nella Repubblica italiana che sono
imponibili nella Repubblica italiana in base alla presente Convenzione. Tuttavia, la
Repubblica federale di Germania conserva il diritto di tener conto, nella determinazione
dell'aliquota dell'imposta, dei redditi e degli elementi del patrimonio così esclusi. Per
quanto concerne i redditi derivanti dai dividendi di cui all'articolo 10, paragrafo 6,
capoverso a), le disposizioni che precedono sono applicabili soltanto se i dividendi sono
pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica
federale di Germania da parte di una società residente della Repubblica italiana il cui
capitale è direttamente detenuto per almeno il 10 per cento dalla società tedesca. Ai
fini dell'imposizione del patrimonio sono parimenti escluse dalla base imponibile
dell'imposta tedesca le partecipazioni i cui dividendi, in caso di distribuzione,
sarebbero esclusi dalla base imponibile dell'imposta ai sensi della frase precedente (7).
b) l'imposta italiana prelevata in conformità alla legislazione della Repubblica italiana
ed alla presente Convenzione sui seguenti redditi provenienti dalla Repubblica italiana,
è detratta dall'imposta tedesca sul reddito o sulle società gravante su: i) i dividendi
di cui all'articolo 10 che non sono menzionati al capoverso a); ii) gli interessi di cui
all'articolo 11; iii) i canoni di cui all'articolo 12; IV) i redditi e le remunerazioni
menzionate agli articoli 16 e 17. L'imposta italiana da detrarre in base a quanto precede
non può tuttavia eccedere la quota dell'imposta tedesca calcolata prima della detrazione,
corrispondente ai redditi imponibili nella Repubblica italiana (8) (9).
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente
o di entrambi gli Stati contraenti. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente
che sono imponibili nell'altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, degli
abbattimenti alla base, delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta accordati per carichi
di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle stesse condizioni.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno degli Stati di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni
personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri
residenti.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei
confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della
determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo
Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo
ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate
le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello
Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricada nell'ambito di applicazione
del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la
nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione .
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della
legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla
Convenzione nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla
Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni
non è limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono
tenute segrete come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte che formano oggetto della Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette
persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse
potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei
giudizi, a condizione che l'autorità competente dell'altro Stato contraente non vi si
opponga.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare misure amministrative
in deroga alla propria legislazione ed alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che potrebbero essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o
di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare
un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale oppure
informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28. Membri di
missioni diplomatiche e di sedi consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di sedi consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Art. 29. Istanza di
rimborso
1. Le imposte prelevate in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il
diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente
Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi nell'osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere
corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è
residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto
all'applicazione delle esenzioni o riduzioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 36, le modalità di applicazione del
presente articolo .
Art. 30. Clausola di
Berlino
La presente Convenzione si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione
contraria effettuata dal Governo della Repubblica federale di Germania al Governo della
Repubblica italiana entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente
Convenzione.
Art. 31. Entrata in
vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati
a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio degli
strumenti di ratifica e si applicherà: a) alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio
dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale sono stati scambiati gli
strumenti di ratifica ; b) alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sui
dividendi, sugli interessi e sui canoni versati il, o successivamente al, 1ø gennaio
dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale sono stati scambiati gli
strumenti di ratifica.
3. La Convenzione conclusa tra la Germania e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e
risolvere talune altre questioni in materia di imposte dirette firmata a Roma il 31
ottobre 1925 è abrogata con l'entrata in vigore della presente Convenzione e cessa di
avere effetto per le imposte cui è applicabile la presente Convenzione conformemente al
paragrafo 2. Parimenti avverrà per l'Accordo firmato a Roma il 17 settembre 1968 tra la
Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione
in materia di imposte dirette per le imprese di navigazione aerea.
4. Tuttavia, qualora le disposizioni della Convenzione del 31 ottobre 1925 prevedano un
trattamento fiscale più favorevole di quello previsto dagli articoli 11 e 12 della
presente Convenzione, dette disposizioni possono essere applicate, su istanza delle
persone interessate, fino al 31 dicembre 1992, a condizione che la persona che riceve i
redditi di cui trattasi ne sia il beneficiario effettivo ai sensi del numero 9 del
Protocollo allegato alla presente Convenzione.
Art. 32. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati
contraenti. Ciascuno degli Stati contraenti può denunciare la convenzione per via
diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare e a
partire dal quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo caso,
la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte prelevate mediante
ritenuta alla fonte, sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della
denuncia; b) alle altre imposte prelevate sul reddito e sul patrimonio per i periodi
d'imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a Bonn il 18 ottobre 1989, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, i due
testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
Alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data
odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano
parte integrante della Convenzione.
1. Ad articolo 2 Resta intesto che qualora venisse introdotta nella Repubblica italiana
un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà a tale imposta.
2. Ad articoli da 4 a 23 Una società di persone è considerata residente dello Stato
contraente in base all'articolo 4, paragrafo 1, qualora sia stata costituita in
conformità della legislazione di detto Stato od abbia in tale Stato l'oggetto principale
della propria attività. Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell'altro
Stato contraente contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura
in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato sono assoggettati
all'imposta del primo Stato.
3. Ad articolo 4 Se una persona fisica è considerata residente dello Stato contraente in
base all'articolo 4 soltanto per una frazione dell'anno ed è considerata residente
dell'altro Stato contraente per il resto dell'anno (cambio di residenza),
l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza,
termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di
domicilio. Nell'altro Stato, l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda
dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio.
4. Ad articoli 6 e 24 Per l'imposizione dei redditi derivanti da beni immobili tedeschi di
cui all'articolo 6, che sono assoggettati ad imposta nella Repubblica federale di
Germania, la Repubblica italiana riprenderà le basi imponibili utilizzate per
l'imposizione tedesca, purché non ne risulti un'imposizione minore secondo il
diritto italiano.
5. Ad articolo 7 a) Ad una stabile organizzazione che consiste in tutto o in parte in un
cantiere di costruzione o di montaggio possono essere attribuiti, per le sue attività di
costruzione o di montaggio nello Stato contraente in cui è situata, soltanto gli utili
derivanti direttamente dalle predette attività. In particolare, non possono essere ad
essa attribuiti, a titolo di tali attività, gli utili risultanti da una consegna di
materiale effettuata in connessione con le attività in questione o, indipendentemente da
queste, da parte della stabile organizzazione principale o da un'altra stabile
organizzazione dell'impresa o ancora da parte di una terza persona. b) Nel caso di
contratti, in particolare di contratti di studio, di fornitura, di installazione o di
costruzione di attrezzature di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di
opere pubbliche, allorquando l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di detta
stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare globale del
contratto, ma soltanto sulla base della parte di contratto effettivamente eseguita da tale
stabile organizzazione nello Stato in cui la stessa è situata. Gli utili relativi alla
parte del contratto eseguita nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva
sono imponibili soltanto in questo Stato. c) Resta inteso che per quanto concerne il
paragrafo 3 dell'articolo, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla
stabile organizzazione", si intendono le spese direttamente connesse con l'attività
propria della stabile organizzazione.
6. Ad articolo 8 Tale articolo si applica altresì agli utili che un'impresa di uno Stato
contraente ritrae dalla locazione di contenitori utilizzati in traffico internazionale per
il trasporto di merci.
7. Ad articolo 9 Se uno Stato contraente procede ad una rettifica degli utili di
un'impresa in conformità all'articolo 9, l'altro Stato procede ad un aggiustamento
corrispondente agli utili dell'impresa associata di questo altro Stato nei limiti in cui
riconosce che la rettifica rispecchia condizioni che sarebbero state convenute tra imprese
indipendenti. Tale aggiustamento corrispondente sarà effettuato soltanto in conformità
alle disposizioni sulla procedura amichevole dell'articolo 26 e alle relative disposizioni
del presente Protocollo.
8. Ad articoli 10 e 11 In deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11, i dividendi e
gli interessi sono imponibili nello Stato contraente da cui essi provengono e in
conformità alla legislazione fiscale di tale Stato: a) allorché essi derivino da
diritti o da crediti comportanti una partecipazione agli utili (ivi compresi i redditi che
uno "stiller Gesellschafter" ritrae dalla sua partecipazione, i redditi
derivanti da un "partiarisches Darlehen" ed i redditi derivanti da
"Gewinnobligationen" ai sensi della legislazione della Repubblica federale di
Germania) e b) a condizione che essi siano deducibili all'atto della determinazione degli
utili del loro debitore.
9. Ad articoli 10, 11 e 12 La persona che percepisce dividendi, interessi e canoni è
considerata beneficiario effettivo ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 se ad essa spetta
il diritto al quale tali pagamenti si ricollegano e se i redditi che ne ritrae devono
essere ad essa attribuiti in virtù della legislazione fiscale dei due Stati.
10. Ad articoli 10, 11, 12 e 22 Per quanto concerne il paragrafo 7 dell'articolo 10, il
paragrafo 5 dell'articolo 11, il paragrafo 5 dell'articolo 12 ed il paragrafo 2
dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata nel senso che
costituisca una deroga ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente
Convenzione.
11. Ad articolo 11 Gli interessi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11 pagati per un
prestito di qualunque natura concesso da un istituto bancario ad un altro istituto
bancario sono esenti da imposta nello Stato contraente da cui gli interessi provengono.
Qualora venissero apportate delle modifiche alla legislazione interna di uno degli Stati
contraenti, le autorità competenti potranno consultarsi al fine di modificare l'esenzione
prevista dalla disposizione che precede.
12. Ad articolo 13 Se uno Stato contraente in occasione della partenza di una persona
fisica residente di detto Stato assoggetta ad imposizione la plusvalenza derivante da una
partecipazione rilevante in una società residente dello stesso Stato, l'altro Stato in
caso di ulteriore cessione di tale partecipazione e purché sottoponga ad
imposizione l'utile derivante da una tale cessione in conformità al paragrafo 4,
considererà come costo d'acquisto, per la determinazione dell'utile di cessione,
l'ammontare che il primo Stato avrà considerato come valore teorico della partecipazione
al momento della partenza della persona fisica. Il termine "partecipazione
rilevante" designa una partecipazione al capitale della società di almeno il 25 per
cento.
13. Ad articoli 15 e 24 Nonostante le disposizioni dell'articolo 15, le remunerazioni che
un lavoratore dipendente residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente nell'ambito di un contratto che
lo stesso ha concluso con un professionista del lavoro temporaneo sono imponibili in
quest'altro Stato. Dette remunerazioni, nonostante le disposizioni dell'articolo 24, sono
anche imponibili nello Stato di cui è residente il lavoratore dipendente. Tale Stato
detrae l'imposta dell'altro Stato in conformità ai principi enunciati ai paragrafi 2a) o
3b) dell'articolo 24. Conformemente al proprio diritto interno, gli Stati contraenti
possono richiedere all'utilizzatore o al prenditore il pagamento dell'imposta applicabile
a dette remunerazioni o ritenerli responsabili della stessa.
14. Ad articolo 19 a) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 si applicano
anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dall'"Ente
Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.)" e dall'"Istituto Nazionale per il
Commercio Estero (I.C.E.)". Le stesse disposizioni si applicano altresì alle
remunerazioni e pensioni pagate al proprio personale dalla "Deutsche Zentrale fìr
Tourismus" e dalla "Deutsch-Italienische Handelskammer" nella misura in cui
tali remunerazioni e pensioni provengano da fondi pubblici tedeschi ed a condizione che le
stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica federale di Germania. b) La
disposizione del paragrafo 1, capoverso b), sottocapoverso i), dell'articolo 19, si
applica soltanto ai contratti conclusi successivamente al 1ø gennaio 1990. c) i) Le
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni pagate
alle persone che hanno la nazionalità italiana (ancorché posseggano anche la
nazionalità tedesca) e che svolgono la propria attività presso istituzioni culturali
italiane o istituti scolastici, nella misura in cui dette remunerazioni provengano da
fondi pubblici italiani ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta nella
Repubblica italiana. ii) Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 si applicano
altresì alle remunerazioni pagate alle persone che hanno la nazionalità tedesca
(ancorché posseggano anche la nazionalità italiana) e che svolgono la propria
attività, presso istituzioni culturali tedesche o istituti scolastici, nella misura in
cui dette remunerazioni provengano da fondi pubblici tedeschi ed a condizione che le
stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica federale di Germania. d) Le
autorità competenti degli Stati contraenti possono estendere le disposizioni
dell'articolo ai dipendenti di altre analoghe organizzazioni. e) Per quanto concerne le
pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla
sicurezza sociale di uno Stato contraente a persone che sono residenti dell'altro Stato
contraente e che ne possiedono la nazionalità. a) se il beneficiario era residente della
Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana è prelevata soltanto sull'ammontare
che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca; b) la base imponibile dell'imposta
tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese non può eccedere l'ammontare che
sarebbe assoggettato all'imposta italiana. Le autorità competenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
15. Ad articolo 22 Gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente per il
mantenimento di un residente dell'altro Stato contraente, ivi compreso un bambino, sono
imponibili soltanto nel primo Stato.
16. Ad articolo 24 a) Nel caso in cui venga introdotta nella Repubblica italiana
un'imposta sul patrimonio, l'imposta tedesca sul patrimonio, prelevata in conformità alle
disposizioni della Convenzione, sarà portata in deduzione dall'imposta italiana sul
patrimonio conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 1 dall'articolo 24. b)
Qualora una società residente di uno Stato contraente destini dei redditi provenienti da
fonti situate nell'altro Stato contraente a distribuzioni di dividendi, l'articolo 24 non
comporterà pregiudizio alla percezione di un'imposta compensativa sugli ammontari
distribuiti conformemente alle disposizioni della legislazione fiscale dell'uno o
dell'altro Stato contraente. c) L'ammontare totale da dedurre da parte di uno Stato
contraente in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, o paragrafo 3, capoverso b), non
verrà ridotto se l'altro Stato contraente elimina la propria ritenuta alla fonte sui
dividendi al fine di compensare una maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sulle
società. d) Per l'applicazione del paragrafo 3, capoverso a), dell'articolo 24, i redditi
di un residente di uno Stato contraente sono considerati provenienti dall'altro Stato
contraente se essi hanno effettivamente scontato l'imposta prevista in questo altro Stato
contraente conformemente alla presente Convenzione. e) Se una persona residente di uno
degli Stati contraenti percepisce, tra il 1ø gennaio 1989 e la data in cui la Convenzione
sarà applicabile ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, redditi di lavoro subordinato di
cui all'articolo 15, paragrafo 2, tali redditi, nonostante le disposizioni degli articoli
7 e 11 della Convenzione del 31 ottobre 1925, sono imponibili anche in detto Stato. Questo
Stato eviterà una doppia imposizione deducendo l'imposta riscossa nello Stato in cui il
lavoro viene svolto dall'imposta che lo stesso percepisce sui redditi di cui trattasi.
Mutatis mutandis, si applicano i principi dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3b).
17. Ad articoli 24 e da 6 a 22 Resta inteso che gli articoli 24 e da 6 a 22 della presente
Convenzione non impediranno alla Repubblica federale di Germania a) per quanto concerne i
nazionali tedeschi che ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della
legge dell'8 settembre 1972 relativa all'obbligazione fiscale nelle relazioni con
l'estero, di sottoporre ad imposizione i loro redditi provenienti dalla Repubblica
federale di Germania ed il loro patrimonio situato in tale Paese in conformità alle
disposizioni della legislazione fiscale tedesca, ciò vale ugualmente per i nazionali
tedeschi che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione, sono considerati
residenti della Repubblica italiana e che non ricadono nell'ambito di applicazione degli
articoli 2, 3 e 5 della legge dell'8 settembre 1972 relativa all'obbligazione fiscale
nelle relazioni con l'estero per il semplice fatto che hanno ancora un domicilio o la loro
dimora abituale nella Repubblica federale di Germania. Resta inteso a questo proposito che
l'imposta sul reddito prelevata in Italia non costituisce una debole imposizione ai sensi
dell'art. 2, paragrafo 2, cifra 1 della legge dell'8 settembre 1972 relativa
all'obbligazione fiscale nelle relazioni con l'estero. Questa non si applica alle persone
che sono assoggettate ad imposta soltanto per i redditi di fonte italiana. b) di
assoggettare ad imposizione le somme che, ai sensi della parte quarta della legge dell'8
settembre 1972 relativa all'obbligazione fiscale nelle relazioni con l'estero, sono
attribuibili ad una persona residente della Repubblica federale di Germania. L'imposizione
da parte della Repubblica italiana di tali redditi o di tali elementi di patrimonio in
base alle disposizioni della Convenzione non viene pregiudicata da quanto precede. La
Repubblica federale di Germania deduce, in conformità alle disposizioni della
legislazione fiscale tedesca concernenti la deduzione delle imposte straniere, l'imposta
italiana prelevata su detti redditi o su detti elementi di patrimonio in applicazione
della Convenzione. Tuttavia, l'imposta tedesca può essere prelevata a concorrenza
dell'ammontare che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni alla Convenzione.
18. Ad articoli 24 e 26 Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 24 e l'articolo
26, qualora esista una differenza nella qualificazione o attribuzione di redditi nella
Repubblica italiana e nella Repubblica federale di Germania, differenza non regolata in
base ad una procedura amichevole ai sensi dell'art. 26 e dalla quale: a) conseguirebbe una
doppia imposizione di detti redditi, la Repubblica federale di Germania elimina la doppia
imposizione accordando un credito in conformità dei principi enunciati al paragrafo 3 b)
dell'articolo 24, b) conseguirebbe un'esenzione o uno sgravio di detti redditi
dall'imposta italiana ed un'esenzione dall'imposta tedesca, la Repubblica federale di
Germania non accorda, nei confronti di tali redditi, un'esenzione ai sensi del paragrafo 3
a) dell'articolo 24, ma accorda un credito in conformità dei principi enunciati al
paragrafo 3 b) dell'articolo 24.
19. Ad articolo 26 All'espressione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 26
"indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno" si attribuisce il
significato secondo cui l'avvio della procedura amichevole non può essere ritenuto
sostitutivo dei mezzi di ricorso nazionali.
20. Ad articolo 27 Per quanto concerne lo scambio di informazioni previsto dall'articolo
27, resta inteso che detto scambio deve essere effettuato tenendo conto delle disposizioni
delle legislazioni interne dei due Stati contraenti che hanno dato esecuzione alla
direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 relativa all'assistenza reciproca tra le
autorità competenti degli Stati membri della CEE nel settore delle imposte dirette o che
daranno esecuzione a future direttive comunitarie in tale settore.
21. Ad articolo 29 a) L'imposizione alla fonte dei canoni, quale prevista dall'articolo 12
della Convenzione, può, a richiesta del creditore dei canoni, essere effettuata con
l'aliquota prevista nella Convenzione invece di essere prelevata con l'aliquota prevista
nella legislazione interna degli Stati contraenti. Una tale richiesta può, tuttavia,
essere presentata anche dal debitore dei canoni o da un terzo, a condizione che costoro ne
siano autorizzati con mandato scritto del creditore e che tale mandato sia prodotto
all'autorità fiscale competente. Le richieste devono essere presentate utilizzando i
modelli previsti a tal fine che, debitamente compilati, devono essere firmati e muniti
dell'attestazione di domicilio della Stato di residenza del creditore dei canoni
assoggettato all'obbligo fiscale limitato. Una analoga procedura può essere istituita ai
sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, per ogni altro reddito assoggettato ad un'imposizione
alla fonte. b) La disposizione del paragrafo 3 dell'articolo non esclude l'interpretazione
secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di
comune accordo altre procedure per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà
diritto la Convenzione.
22. Ad articolo 31 a) L'articolo 5, paragrafo 2, capoverso g) si applica soltanto ai
cantieri di costruzione o di montaggio aperti dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
b) In deroga al paragrafo 2, capoverso a) dell'articolo 31 della Convenzione, il numero
16, capoverso e) del presente Protocollo sarà applicabile a partire dal 1ø gennaio 1989.
23. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere,
per via di amichevole composizione, le specifiche difficoltà che potranno insorgere nel
caso in cui la presente Convenzione comporti una nuova ripartizione dei diritti di
imposizione. Ciò si applicherà parimenti al caso in cui la vecchia Convenzione abbia
formato oggetto di interpretazioni divergenti.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo in
duplice esemplare.
FATTO a Bonn il 18 ottobre 1989, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, i due
testi facenti egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di
Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Bonn il 18 ottobre
1989 (Gazz. Uff. n. 293 del 14 dicembre 1992). Il giorno 27 novembre 1992 ha avuto luogo
lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, la cui ratifica è stata
autorizzata con legge 24 novembre 1992, n. 459, pubblicata nel supplemento ordinario n.
127 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 27 novembre 1992. In conformità all'art. 31/2, la
convenzione entrerà in vigore il 26 dicembre 1992 e diventa operativa il 1ø gennaio
1993. |