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L. 14 dicembre 1994, n. 708. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle
successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e le frodi
fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990 (S.O. n. 170
alla Gazz. Uff. n. 301 del 27 dicembre 1994). (Entrata
in vigore il 1ø aprile 1995)
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la
frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione
medesima.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI E PER PREVENIRE
L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese; Desiderosi di
concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle
successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, Hanno
convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1 Successioni e
donazioni considerate
La presente Convenzione si applica: 1) alle successioni delle persone domiciliate, al
momento del loro decesso, in uno Stato o in ambedue gli Stati; e 2) alle donazioni
disposte dalle persone domiciliate, al momento della donazione, in uno stato o in ambedue
gli Stati.
Articolo 2 Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sulle successioni e sulle donazioni
prelevate per conto di uno Stato, dalle sue divisioni politiche o amministrative ovvero
dei suoi enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della
Francia) qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sulle successioni, le imposte prelevate in occasione di
decesso sotto forma di imposte sul valore globale dell'asse ereditario, di imposte sulle
quote ereditarie, di diritti di trasferimento o dimposta sulle donazioni mortis
causa. Sono considerate imposte sulle donazioni, le imposte prelevate sui trasferimenti
tra vivi, ma solo se il trasferimento è operato a titolo totalmente o parzialmente
gratuito.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia:
l'imposta sulle successioni e donazioni (qui di seguito indicata "imposta
italiana"); b) per quanto concerne la Francia: i diritti sulle successioni e sulle
donazioni (qui di seguito indicati "imposta francese"). La Convenzione si
applica inoltre alle imposte di natura identica od analoga che saranno istituite dopo la
data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le
sostituiranno. Le Autorità componenti degli Stati si comunicheranno le modifiche
importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, come il
contesto richiede, l'Italia o la Francia;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende il mare
territoriale, nonché al di là di quest'ultimo, le zone sulle quali, in virtù
della sua legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia
esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse
naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;
c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della
Repubblica francese, ivi compreso il mare territoriale e al di là di questo, le zone
sulle quali, in conformità con il diritto internazionale, la Repubblica francese ha
diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei
fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato"
designano rispettivamente una impresa, esercitata da un residente di uno Stato ed
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;
g) l'espressione "beni che fanno parte della successione o di una donazione di
persona domiciliata in uno Stato" comprende qualsiasi bene e diritto la cui
devoluzione o trasferimento, è in virtù della legislazione di uno Stato, assoggettato ad
una imposta prevista dalla Convenzione;
h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di
direzione effettiva situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o
l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;
i) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato; ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni
costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato;
j) l'espressione "autorità competente" designa: j) nel caso della Repubblica
Italiana: il Ministero delle Finanze; jj) nel caso della Repubblica Francese: il Ministro
incaricato del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni non
diversamente definite, hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "persona domiciliata in uno
Stato" designa ogni persona la cui successione o donazione è, in virtù della
legislazione di detto Stato, assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo
domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di
natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone la cui successione o
donazione è assoggettata ad imposta in questo Stato soltanto per i beni che ivi sono
situati.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è domiciliata in
entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona
è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa dispone di una abitazione
permanente nei due Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato con il quale le
sue relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi
vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei
suoi interessi vitali, o se essa non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli
Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe gli Stati ovvero se
essa non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata come domiciliata
nello Stato di cui possiede la nazionalità; d) se detta persona possiede la nazionalità
di entrambe gli Stati o se essa non possiede la nazionalità di alcuno di essi, le
Autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è domiciliata in entrambi gli Stati, essa è considerata come domiciliata nello
Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 Beni immobili
1. I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona
domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro
Stato.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso, gli
accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. L'espressione "beni immobili" comprende anche, per quanto riguarda la
Francia, le azioni o quote di una persona giuridica, il cui attivo è principalmente
costituito da immobili situati in Francia o da diritti ivi afferenti. Per l'applicazione
di questa disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili utilizzati da
questa persona giuridica per la sua propria attività industriale, commerciale, agricola o
per l'esercizio di una professione non commerciale.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai beni immobili di un'impresa
nonché ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione liberale o
per altre attività di carattere indipendente.
Articolo 6 Beni mobili
appartenenti ad una stabile organizzazione o ad una sede fissa
1. Salvo quando si tratti di beni previsti negli Articoli 7 e 8, i beni mobili d'una
impresa che fa parte della successione o d'una donazione di una persona domiciliata in uno
Stato, che appartengono ad una stabile organizzazione, situata nell'altro Stato, sono
imponibili in questo altro Stato.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
4. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, dall'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se una persona - diversa da un agente
che goda di uno status indipendente, alla quale si applica il paragrafo 6 - agisce per
conto di una impresa e dispone in uno Stato di poteri che ivi esercita abitualmente che
gli permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, questa impresa è considerata
come avente una stabile organizzazione in questo Stato per tutte le attività che questa
persona esercita per l'impresa, a meno che le attività di questa persona non siano
limitate a quelle che sono menzionate al paragrafo 4 e che se fossero esercitate per mezzo
di una installazione fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa
installazione come stabile organizzazione, secondo le disposizioni di questo paragrafo.
6. Non si considera che una impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno
status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito ordinario della
loro attività.
7. I beni mobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona
domiciliata in uno Stato e servono per l'esercizio di una professione liberale o di altre
attività di carattere indipendente, i quali appartengono ad una sede fissa situata
nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 7 Navi ed
aeromobili
Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni
mobili afferenti alla utilizzazione di tali navi o aeromobili, sono imponibili nello Stato
nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 8 Valori
mobiliari e crediti
1. I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili
in questo Stato.
2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati situati in uno Stato: - i valori mobiliari
emessi da questo Stato, da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o enti
locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei sui enti territoriali (per quanto
riguarda la Francia) o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico o da una
società domiciliata in questo Stato ad eccezione delle azioni o quote previste al
paragrafo 3 dell'articolo 5; - i crediti di un debitore domiciliato in questo Stato; - i
crediti garantiti su un bene imponibile in questo Stato conformemente alla Convenzione
fino a concorrenza del valore di questo bene indipendentemente dal domicilio del debitore.
Articolo 9 Altri beni
I beni, quale che ne sia la situazione, che fanno parte della successione o di una
donazione di una persona domiciliata in uno Stato e che non sono previsti dagli articoli
5, 6, 7 e 8 sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 10 Debiti
deducibili
1. I debiti garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 vengono detratti
dal valore di questi beni. I debiti che non sono garantiti specificatamente dai beni
previsti nell'articolo 5 ed hanno la loro contropartita nell'acquisto, trasformazione,
riparazione o manutenzione di tali beni, vengono detratti dal valore di questi ultimi.
2. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 1, i debiti afferenti ad una stabile
organizzazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 6 o ad una base fissa prevista al
paragrafo 7 dell'articolo 6, vengono dedotti, secondo il caso, dal valore della stabile
organizzazione o della base fissa.
3. I debiti afferenti ai beni menzionati agli articoli 7 e 8 vengono dedotti dal valore di
questi beni.
4. Gli altri debiti vengono dedotti dal valore dei beni ai quali si applicano le
disposizioni dell'articolo 9.
5. Nonostante i paragrafi da 1 a 4, la legislazione di ciascuno Stato si applica nella
misura in cui è più favorevole al contribuente.
Articolo 11 Disposizioni
per evitare le doppie imposizioni
1. Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato
in uno Stato, questo Stato detrae dall'imposta calcolata secondo la sua propria
legislazione un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni che, in
occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non può
superare la quota parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione,
corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata.
2. Nel calcolare l'imposta sui beni che è in diritto di imporre conformemente alla
Convenzione, lo Stato diverso da quello nel quale era domiciliato il defunto al momento
del decesso o il donatore al momento della donazione può tener conto dell'insieme dei
beni che la sua legislazione interna gli permette d'imporre.
Articolo 12 Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato, qualunque sia il loro domicilio, non sono assoggettati
nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa
di quella cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si
trovino nella stessa situazione.
2. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di
ogni genere o denominazione.
Articolo 13 Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato o da entrambi gli Stati
comportano o comporteranno per Lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della
presente Convenzione, essa può sottoporre il suo caso all'Autorità competente dell'uno o
dell'altro Stato. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per
via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato, al fine di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere, per via di
amichevole composizione, le difficoltà o per dissipare i dubbi inerenti l'interpretazione
o l'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati potranno comunicare direttamente fra loro al fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto
che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo,
essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle
autorità competenti degli Stati.
5. Le autorità competenti degli Stati regoleranno quando necessario le modalità di
applicazione della Convenzione. Esse potranno di comune accordo prevedere delle
attestazioni o altre formalità che permettano di assicurare il rispetto delle
disposizioni della Convenzione.
Articolo 14 Scambio
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli
Stati relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione
che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le
evasioni e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo
1. Le informazioni ricevute da uno Stato saranno tenute segrete, analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno
comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi
amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste
dalla Convenzione, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, o delle decisioni
dei ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette potranno servirsi di queste
informazioni nel corso di udienze pubbliche del tribunale o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre a uno degli Stati l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi
in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base
alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di
quella dell'altro Stato; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la
cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. A
Articolo 15 Assistenza
alla riscossione
1. Gli Stati s'impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte
che sono oggetto della presente Convenzione e per la riscossione degli interessi, delle
spese, dei supplementi e delle maggiorazioni d'imposta.
2. Lo Stato richiedente deve produrre una copia del titolo esecutivo attestato
dall'autorità competente e che precisi che le somme figuranti su questo titolo e per la
riscossione delle quali sollecita l'intervento dell'altro Stato, sono dovute
definitivamente e possono costituire oggetto di misure esecutive.
3. I titoli prodotti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono resi esecutivi
nella forma propria alla legislazione dello Stato richiesto.
4. Lo Stato richiesto procede alla riscossione tramite la sua amministrazione finanziaria
e, se è il caso, i suoi tribunali ed organi amministrativi, secondo le regole applicabili
alla riscossione dei suoi crediti fiscali similari, non essendo i crediti fiscali da
riscuotere considerati come crediti privilegiati nello Stato richiesto.
5. L'assistenza prevista al paragrafo 1 di questo articolo, non può essere richiesta per
la riscossione dei crediti fiscali che sono ancora suscettibili di ricorso. Questa
assistenza deve limitarsi per quanto concerne tali crediti, alla notifica al debitore dei
titoli interrotti da prescrizione.
6. Le contestazioni che riguardano l'assistenza o l'ammontare del credito possono essere
portate soltanto davanti alla giurisdizione competente dello Stato richiedente.
7. L'assistenza per la riscossione prevista al paragrafo 1 può essere rifiutata
allorché lo Stato richiesto ritenga che potrebbe portare pregiudizio ai suoi
diritti di sovranità, alla sicurezza o ai suoi interessi essenziali.
Articolo 16 Agenti
diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.
Articolo 17 Enti
pubblici e di pubblica utilità
1. Le esenzioni e le detrazioni d'imposta previste dalla legislazione di uno degli Stati,
a vantaggio dello Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o degli enti
locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia) sono
applicabili alle persone giuridiche della stessa natura dell'altro Stato.
2. Le istituzioni pubbliche, le istituzioni di pubblica utilità, come pure gli organismi,
le associazioni, le istituzioni e le fondazioni senza scopo di lucro creati o organizzati
in uno degli Stati ed esercitanti la loro attività nell'ambito religioso, scientifico,
artistico, culturale, educativo o caritatevole, beneficiano nell'altro Stato, nelle
condizioni previste dalla legislazione di quest'ultimo, degli esoneri, delle riduzioni,
delle detrazioni, e degli altri vantaggi concessi, in materia di imposte sulle donazioni e
sulle successioni agli enti della stessa natura, creati ed organizzati in quest'ultimo
Stato.
Articolo 18 Entrata in
vigore
1. Ogni Stato notificherà all'altro il completamento della procedura richiesta per quanto
concerne l'entrata in vigore della presente Convenzione. Questa entrerà in vigore il
primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricevimento dell'ultima di queste
notifiche.
2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle successioni di persone
decedute e alle donazioni effettuate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della
Convenzione.
3. Le disposizioni dell'articolo 17 della presente Convenzione si sostituiscono, a
decorrere dalla loro data di applicazione, alle disposizioni dello Scambio di Lettere del
9 luglio 1976 concernenti il regime delle liberalità per fini di assistenza, di
educazione e d'istruzione.
Articolo 19 Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitivamente. Tuttavia ciascuno Stato
potrà, con un preavviso minimo di sei mesi, notificare la cessazione per via diplomatica
al termine di ogni anno civile a decorrere dal quinto anno successivo a quello
dell'entrata in vigore.
2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta alle
successioni delle persone decedute o alle donazioni effettuate prima della fine dell'anno
civile al termine del quale la presente Convenzione sarà stata denunciata. Fatto a Roma
il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'un in lingua italiana e l'altro in lingua
francese, facendo i due testi egualmente fede.
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle
donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, i
sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della
Convenzione:
a) per quanto concerne l'articolo 3, paragrafo 1, g), resta inteso che: 1) L'Italia può
applicare l'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26.10.1972 e
successive modifiche od ogni altra disposizione che lo sostituirà; 2) La Francia può
applicare l'articolo 752 del suo codice generale delle imposte od ogni altra disposizione
che lo sostituirà.
b) nonostante le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, una persona fisica che, al
momento del suo decesso, possedeva la nazionalità di uno dei due Stati senza avere quella
dell'altro Stato, e che, in virtù del paragrafo 1, era stata considerata domiciliata in
ciascuno dei due Stati, è considerata domiciliata soltanto nello Stato del quale
possedeva la nazionalità, se aveva l'intenzione manifesta di conservare il suo domicilio
in questo Stato e se è stata domiciliata nell'altro Stato complessivamente per meno di
cinque anni, durante il periodo di sette anni precedente il suo decesso.
c) per l'applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2, è considerata domiciliata in uno
Stato, ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata
all'imposta in questo Stato in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sua
sede direttiva o di ogni altro criterio di natura analoga, ad eccezione delle persone
fisiche assoggettate all'imposta in questo Stato soltanto per i redditi aventi ivi la loro
fonte. Quando, secondo le precedenti disposizioni, una persona fisica è domiciliata nei
due Stati, la sua situazione è regolata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e
3 dell'articolo 4.
Fatto a Roma il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e l'altro
in lingua francese, facendo i due testi egualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle
successioni e sulle donazioni e per prevenire la frode fiscale, con protocollo, firmata a
Roma il 20 dicembre 1990 (Gazz. Uff. n. 49 del 28 febbraio 1995). Il giorno 9 febbraio
1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della
convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle
donazioni e per prevenire la frode fiscale, con protocollo, firmata a Roma il 20 dicembre
1990. In conformità all'art. 18 la convenzione entrerà in vigore il giorno 1ø aprile
1995. |