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L. 7 gennaio 1992, n. 20. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo
e scambio di lettere fatta a Venezia il 5 ottobre 1989 (S.O. alla Gazz.
Uff. n. 18 del 23 gennaio 1992). (Entrata in vigore il
1ø maggio 1992).
Art. 1. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con
protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.
Art. 2. 1. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata
in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della convenzione medesima.
Art. 3. 1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
l'evasione e la frode fiscali Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione
e la frode fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di uno Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali (per quanto riguarda l'Italia) o dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la
Francia), qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo e sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito e del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia:
I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; II) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; III) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta
alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). b) per quanto
concerne la Francia: I) l'imposta sul reddito (l'imp"t sur le revenu); II) l'imposta
sulle società (imp"t sur les socits); III) l'imposta di solidarietà sul
patrimonio (imp"t de solidarit sur la fortune); IV) le tasse applicate
sull'ammontare globale dei salari (les taxes assises sur le montant global des salaires) ;
V) la tassa professionale (la taxe professionelle); comprese le trattenute, ritenute alla
fonte ed acconti calcolati su dette imposte ; (qui di seguito indicate quali "imposta
francese");
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno
istituite dopo la data di firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte
attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicano le modifiche
importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) l'espressione "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, a seconda
dei casi, la Repubblica italiana o la Repubblica francese; l'espressione "entrambi
gli Stati" designa la Repubblica italiana e la Repubblica francese;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare
territoriale nonché al di là di esso, le zone sulle quali, in virtù della propria
legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita
diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali del
suolo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti; c) il termine "Francia"
designa i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica francese ivi compreso il
mare territoriale e, al di là di esso, le zone sulle quali, conformemente al diritto
internazionale, la Repubblica francese ha dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e
dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino e delle acque
sovrastanti; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società
ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato"
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di
trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un'aeromobile da parte di un'impresa la
cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato ;
h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato; ii) le persone giuridiche, le società di persone e le
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle Finanze; ii) per quanto concerne la Francia, il Ministro del
Bilancio o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni ivi non
definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Residenti
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato"
designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad
imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione
non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il
reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di
entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona
è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa
dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello
Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli
interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il
centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in
alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna
abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non
soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del
quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o
se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è residente di entrambi gli Stati, essa è considerata residente dello Stato in
cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La presente disposizione è in
particolare applicabile alle società di persone ed a quelle ad essa equiparate,
costituite in uno Stato conformemente alla sua legislazione.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina: e) un laboratorio; f) una
miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente
che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 5 - agisce per conto di
un'impresa e dispone in uno Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono
di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa ha una stabile
organizzazione in detto Stato in relazione all'attività che la predetta persona esercita
per l'impresa, salvo il caso in cui le attività della persona siano limitate a quelle
menzionate al paragrafo 3 e, qualora vengano esercitate per mezzo di una sede fissa di
affari, non siano tali da far considerare detta sede come una stabile organizzazione
secondo le disposizioni del presente paragrafo.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno
status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro
ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia controllata da una
società residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato
(sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé
motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile
organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o
forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello
Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli
accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonché i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei
beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche
ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili
dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili
sono attribuibili alla stabile organizzazione .
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato svolge la
sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente
attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione .
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una
stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le
diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce
a detto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso;
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto
d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello
Stato di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune (groupe), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato, e,
nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o
finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che
sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato ad un residente dell'altro
Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga
i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la
persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così
applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se
l'effettivo beneficiario è una società assoggettabile all'imposta sulle società che ha
detenuto direttamente o indirettamente nel corso di un periodo di almeno 12 mesi
precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, almeno il 10 per cento
del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo
dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le disposizioni del presente paragrafo non
riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i
dividendi .
3. a) Un residente dell'Italia che riceve dividendi distribuiti da una società residente
della Francia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta ("avoir
fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia, ha diritto ad un
pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari a detto credito d'imposta
("avoir fiscal"), diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al
paragrafo 2, lettera b), quando si tratta: i) di una persona fisica che include
l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini
dell'applicazione dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche; ii) di una
società, diversa da quelle indicate al paragrafo 2-a), che include l'ammontare lordo dei
dividendi nella base imponibile dell'imposta italiana sulle persone giuridiche. b) Una
società residente dell'Italia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione
italiana applicabile alle società madri che riceve da una società residente della
Francia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta ("avoir fiscal")
se fossero ricevuti da un residente della Francia ha diritto ad un pagamento da parte del
Tesoro francese di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta ("avoir
fiscal") diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2 .
4. a) Un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una società
residente dell'Italia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero
ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro
italiano pari a detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte con
l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta: i) di una persona fisica
che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini
dell'applicazione dell'imposta francese sul reddito; ii) di una società, diversa da
quelle indicate al paragrafo 2-a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base
imponibile dell'imposta francese sulle società. b) Una società residente della Francia,
indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle società
madri che riceve da una società residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto ad
un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un
pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito
d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2 .
5. Salvo il caso in cui benefici del pagamento del Tesoro francese previsto al paragrafo
3-a), un residente dell'Italia che riceve dividendi pagati da una società residente della
Francia può ottenere il rimborso del prelievo alla fonte (precompte) diminuito della
ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se lo stesso è stato effettivamente versato
da detta società in relazione a tali dividendi. Quando una società chiede il rimborso
del prelievo alla fonte (precompte), le disposizioni del paragrafo 3-b) non sono
applicabili.
6. Salvo il caso in cui benefici del pagamento del Tesoro italiano previsto al paragrafo
4-a) un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una società residente
dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione
di conguaglio" efferente tali dividendi diminuito della ritenuta alla fonte prevista
al paragrafo 2, se la stessa è stata effettivamente versata dalla società in relazione a
detti dividendi. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla
legislazione italiana, per il tramite della stessa società che in questo caso agisce a
nome e per conto del richiedente residente della Francia. Quando una società chiede il
rimborso della "maggiorazione di conguaglio" le disposizioni del paragrafo 4-b)
non sono applicabili. La società distributrice può pagare l'ammontare suddetto a un
residente della Francia al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre
lo stesso ammontare nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento. Il
pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio"
spetta a un residente della Francia a condizione che egli sia il beneficiario effettivo
dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi, nel caso
previsto al paragrafo 2-a), che abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno 12
mesi precedenti detta data. Nel caso di una successiva rettifica dei reddito imponibile
della società distributrice in una misura più elevata o nel caso di una ripresa a
tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società
per il periodo d'imposta nel quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla
parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di
conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario. Le disposizioni del presente
paragrafo si applicano ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere
dalla data di entrata in vigore della Convenzione .
7. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato, di cui è
residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
secondo la propria legislazione interna.
8. Quando il beneficiario dei dividendi è una società residente di uno Stato di cui più
della meta del capitale è posseduta da una o più persone che non sono residenti di detto
Stato, le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 sono applicabili a condizione che detta
società produca all'autorità competente dell'altro Stato se questa autorità competente
glielo richieda elementi che permettono di ritenere che essa ha acquisito la
partecipazione generatrice dei dividendi per ragioni commerciali di buona fede o
nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e non allo scopo
principale di beneficiare dell'"avoir fiscal" o del "credito
d'imposta". 9. a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi"
designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote
minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad
eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al regime fiscale delle
distribuzioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società
distributrice. b) Sono parimenti considerati come dividendi pagati da una società
residente di uno dei due Stati, il pagamento lordo del Tesoro rappresentativo, in Francia,
del credito d'imposta ("avoir fiscal") considerato al paragrafo 3 e, in Italia,
del credito di imposta considerato al paragrafo 4 nonché le somme lorde rimborsate
a titolo, in Francia del prelievo alla fonte (prcompte), considerate al paragrafo 5,
e, in Italia della "maggiorazione di conguaglio" considerate al paragrafo 6
afferenti i dividendi pagati da detta società.
10. Qualora una società residente di uno Stato ricavi utili o redditi dall'altro Stato,
detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile
organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti
della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in
tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono
imponibili in detto altro Stato .
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il
10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi .
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati nel paragrafo 1
sono imponibili soltanto nello Stato di cui è residente la persona che riceve gli
interessi, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono
pagati: a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche, o b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa
ad un'altra impresa .
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno dei due
Stati sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è lo Stato
stesso o una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali
(per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la
Francia); o b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto o
garantito dall'altro Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da
uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti
territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una pubblica istituzione di detto altro
Stato; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti
finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi
tra i Governi dei due Stati .
5. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in
prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato
dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo
di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
secondo la propria legislazione interna.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale (per quanto
riguarda l'Italia), un ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente
di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di
uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui
necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi tali interessi
sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si
considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base
fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto
conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono e in
conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i canoni
provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato per l'uso o la
concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche
(ad eccezione dei canoni relativi a "software" a pellicole cinematografiche ed
altre registrazioni di suoni o di immagini) sono imponibili soltanto in questo altro
Stato, qualora detto residente ne sia l'effettivo beneficiario. 4. Ai fini del presente
articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche del "software", delle pellicole cinematografiche e delle altre
registrazioni di suoni o d'immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la
concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per
informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico .
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale
provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad
esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria
legislazione interna.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore è lo Stato stesso,
una sua suddivisione politica o amministrativa o, un suo ente locale (per quanto riguarda
l'Italia), un ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato, ha
in uno Stato una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità è stato
concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che ne sopporta l'onere,
i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto
della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. La parte eccedente dei
pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e
tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, sono
imponibili nello Stato dove tali beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà
aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato
dispone nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli
utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera
impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi od aeromobili, sono
imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva
dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente .
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a
meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per
l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono
imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base
fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono
imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per
un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale
considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che
non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da
una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro
Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite
in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili
utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette
remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal
lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che
lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato
del quale dette persone sono residenti .
Art. 16. Dirigenti di
società e membri dei consigli di amministrazione o dei collegi sindacali
1. I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che
esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell'altro Stato, o
che è membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le retribuzioni sopra citate che sono
ricevute da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile
organizzazione situata nello Stato diverso da quello in cui la società è residente e che
sono prese a carico della stabile organizzazione sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità di
artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della
televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in
detto altro Stato. Quando un artista o uno sportivo, residente di uno Stato ritrae
dall'altro Stato redditi relativi a prestazioni che non sono indipendenti dalla sua
notorietà professionale, tali redditi sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi di cui al paragrafo 1 sono attribuiti non all'artista stesso o allo
sportivo, ma ad altre persone detti redditi, nonostante le disposizioni degli articoli 7,
14 e 15, sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o gli utili, nonché
gli stipendi, i salari e gli altri redditi similari che un artista dello spettacolo o uno
sportivo, residente di uno Stato, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte, in tale
qualità, nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni
svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato,
di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o di un suo ente locale (per
quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia),
ovvero di una loro persona giuridica di diritto pubblico.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti da attività che
un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualità in
uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi ma ad un'altra persona,
detti redditi sono imponibili soltanto, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e
15, nell'altro Stato se detta altra persona è finanziata in gran parte con fondi pubblici
di detto altro Stato, di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di
detto Stato (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo ente territoriale (per quanto
riguarda la Francia) o da una loro persona giuridica di diritto pubblico.
Art. 18. Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato
impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in
applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in
detto Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda
l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona
fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente,
sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili
soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il beneficiario della remunerazione
è un residente di questo Stato: i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza avere
la nazionalità dell'altro Stato, o ii) che senza avere la nazionalità dell'altro Stato,
era residente del primo Stato prima di rendervi i servizi .
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente
territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento
da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità
dello Stato dal quale provengono le pensioni .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o
da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per
quanto riguarda la Francia).
Art. 20. Professori e
ricercatori
1. Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è o era immediatamente prima
di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al
solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette
attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute come
corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nel pubblico interesse ma principalmente
al fine di realizzare un beneficio particolare a favore di una o più persone determinate.
Art. 21. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di
recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo
scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per
sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in
questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto
Stato.
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato, non
trattati negli altri articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in
questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del
reddito residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato sia un'attività industriale o
commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del
reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito che non
sono trattati negli altri articoli della presente Convenzione sono imponibili in detto
altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un
residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in
detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili
appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile
in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale,
nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile nello Stato
contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 24. Disposizioni
per eliminare le doppie imposizioni
La doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera:
1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito
che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito
specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni
della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su
richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Francia: a) Gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che
provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della
Convenzione, sono parimenti imponibili in Francia allorché sono ricevuti da un
residente della Francia. L'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del
reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei
confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito
di imposta è pari: - con riferimento ai redditi previsti agli articoli 10, 11, 12, 16, 17
e al paragrafo 8 del protocollo annesso alla Convenzione, all'ammontare dell'imposta
pagata in Italia conformemente alle disposizioni di detti articoli. Esso non può tuttavia
eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi; - per tutti gli altri
redditi, all'ammontare della relativa imposta francese. Questa disposizione è parimenti
applicabile alle remunerazioni di cui agli articoli 8, 13 paragrafo 3, e 19. b) I
residenti della Francia che possiedono elementi di patrimonio imponibile in Italia
conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 23 e del paragrafo 11
a) e b) del protocollo annesso alla Convenzione sono anche imponibili in Francia per detti
elementi di patrimonio. L'imposta francese è calcolata deducendo un credito d'imposta
pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Italia. Detto credito non può
tuttavia eccedere l'imposta francese afferente gli elementi del patrimonio imponibile in
Italia.
Art. 25. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato, siano essi residenti o non di uno degli Stati, non sono
assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro
Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. a) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha
nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a
carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente
disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato di
accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base
e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia. b) Quando una stabile organizzazione situata in
uno Stato riceve dividendi, interessi o canoni provenienti dall'altro Stato e relativi a
beni o diritti effettivamente connessi alla sua attività, tali redditi sono imponibili
nello Stato della fonte conformemente alle rispettive disposizioni degli articoli 10,
paragrafo 2 b), 11, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2. Lo Stato in cui è situata la stabile
organizzazione elimina la doppia imposizione alle condizioni previste nell'articolo 24
paragrafo 1 o paragrafo 2-a), fatta eccezione per l'ultimo alinea. La presente
disposizione si applica quale che sia il luogo in cui ha la sede l'impresa da cui dipende
la stabile organizzazione.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8
dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono deducibili,
ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse
condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato nei confronti di un residente dell'altro
Stato sono deducibili, per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa,
nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei
confronti di un residente del primo Stato .
4. Le imprese di uno Stato, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato, non sono
assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari
del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o
denominazione.
Art. 26. Procedura
amichevole
Le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui
testo è il seguente, restano in vigore: "Art. 26 -
1. Le Autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i
regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a
difficoltà o a dubbi, le autorità fiscali dei due Stati contraenti si metteranno
d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.
3. Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o
progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia
imposizione vietata dalla Convenzione, può, senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi
diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorità fiscali dello
Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette
imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla
data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne
riconoscono la fondatezza, le autorità fiscali cui tale domanda è stata rivolta si
metteranno d'accordo con le autorità fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la
doppia imposizione.
4. Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno
affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle
loro autorità amministrative superiori.".
Art. 27. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna
degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la
tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per
prevenire l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato
dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono
comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi
amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste
dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti concernenti tali imposte, o delle
decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone od autorità utilizzano
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni
nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno Stato l'obbligo: a) di adottare misure amministrative in deroga
alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro
Stato; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria
legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella
dell'altro Stato; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la
cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 28. Assistenza alla
riscossione
Le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui
testo è il seguente, restano in vigore: "Art. 25 -
1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione
delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione, nonché degli interessi,
delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte.
2. Le autorità fiscali dello Stato richiesto di prestare aiuto ed assistenza all'altro
Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei
propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno
considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.
3. Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo dietro produzione di una copia
ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa
giudicata.
4. Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono ancora passibili di ricorsi, lo Stato
creditore, per la salvaguardia dei suoi diritti, può richiedere all'altro Stato di
notificare al debitore un'intimazione o un titolo di riscossione. Le contestazioni
concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono
essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente".
Art. 29. Funzionari
diplomatici e consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano i membri delle missioni diplomatiche ed i loro domestici privati, i membri
delle sedi consolari, nonché i membri delle delegazioni permanenti presso le
organizzazioni internazionali in virtù sia delle norme generali del diritto
internazionale sia delle disposizioni di accordi particolari.
2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai
loro funzionari, né alle persone che sono membri d'una missione diplomatica o di
una sede consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando esse si
trovino nel territorio di uno Stato e non siano considerate residenti dell'uno o
dell'altro Stato in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.
Art. 30. Campo
d'applicazione territoriale
1. La presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le necessarie
modifiche, ai territori d'oltremare ed altri enti territoriali della Repubblica francese
che prelevano imposte di natura analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Tale
estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni,
comprese le condizioni relative alla cessazione dell'applicazione, fissate di comune
accordo tra gli Stati per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra
procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.
2. A meno che i due Stati non convengano diversamente, la denuncia della Convenzione
operata da uno di essi in virtù dell'articolo 32, porrà termine, alle condizioni
previste in detto articolo, anche all'applicazione della Convenzione a qualsiasi
territorio o ente territoriale cui essa sia stata estesa in conformità al presente
articolo.
Art. 31. Entrata in
vigore
1. Ciascuno Stato notificherà all'altro il compimento delle procedure richieste dalla
propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa entrerà in
vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale sia
intervenuta l'ultima di dette notificazioni.
2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta: a) per quanto concerne le
imposte riscosse e mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o
imponibili alla data d'entrata in vigore della Convenzione; b) per quanto concerne le
altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare nel corso del quale
la Convenzione è entrata in vigore o imputabili all'esercizio contabile aperto nel corso
di detto anno; c) per quanto concerne l'imposta sul patrimonio agli elementi di patrimonio
posseduti al 1ø gennaio dell'anno solare nel corso del quale la Convenzione è entrata in
vigore.
3. Ad eccezione delle disposizioni dei suoi articoli 25 e 26 la Convenzione fiscale
del 29 ottobre 1958 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare
certe altre questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio,
nonché l'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione e il suo Protocollo del 6 dicembre
1965 cesseranno di applicarsi a qualsiasi imposta francese o italiana per la quale la
presente Convenzione produce i suoi effetti.
Art. 32. Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. Tuttavia
ciascuno Stato potrà, mediante preavviso di almeno sei mesi notificato attraverso le vie
diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a partire dal quinto anno
successivo a quello dell'entrata in vigore.
2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta: a) per quanto
concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o
imponibili relativamente all'anno solare entro la fine del quale sarà stata notificata la
denuncia, b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati
durante l'anno solare entro la fine del quale la denuncia sarà stata notificata o
imputabili all'esercizio contabile chiuso nel corso di detto anno, c) per quanto concerne
l'imposta sul patrimonio, agli elementi di patrimonio posseduti al 1ø gennaio dell'anno
solare entro la fine del quale la denuncia sarà stata notificata. In fede di che i
sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Venezia, il 5 ottobre 1989, in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e
l'altro in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.
PROTOCOLLO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, i sottoscritti
hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Resta inteso che le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari e la tassa
professionale previste nel paragrafo 3, b), IV) e v) dell'articolo 2 sono disciplinate
dalle disposizioni relative agli utili delle imprese (articolo 7 oppure 8 a seconda del
caso) o relative ai redditi delle professioni indipendenti (articolo 14). Le tasse
applicate sull'ammontare globale dei salari non si applicano ai salari delle persone
menzionate al punto 10, alinea b del presente Protocollo.
2. Per quanto concerne il paragrafo 1, g), dell'articolo 3, l'espressione "traffico
internazionale" designa altresì qualsiasi attività di trasporto effettuato a mezzo
di contenitori se detto trasporto costituisce soltanto il complemento di un trasporto
effettuato in traffico internazionale.
3. Per quanto concerne l'articolo 6 i redditi derivanti da azioni, da quote o da
partecipazioni in una società o in una persona giuridica che possiede beni immobili
situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo
stesso regime fiscale dei redditi di beni immobili, sono imponibili in detto Stato.
4. Articolo 7: a) Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2, se un'impresa di uno Stato vende
merci o esercita attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, gli utili di tale stabile organizzazione non sono calcolati sulla base
dell'ammontare globale ricevuto dalle imprese, bensì soltanto sulla base della
remunerazione attribuibile all'effettiva attività della stabile organizzazione per tali
vendite o detta attività. Nel caso di contratti, in particolare di contratti di studio,
di forniture, di installazione o di costruzione, di attrezzature di stabilimenti
industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, se l'impresa ha una stabile
organizzazione, gli utili di tale stabile organizzazione non sono determinati sulla base
dell'ammontare globale del contratto ma soltanto sulla base della parte del contratto che
è stata effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è
situata. Gli utili relativi alla parte del contratto che è stata eseguita nello Stato in
cui è situata la sede di direzione effettiva, sono imponibili soltanto in detto Stato. b)
Per quanto concerne il paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con
l'attività di detta stabile organizzazione. c) Se la legislazione di uno Stato autorizza
le società residenti di detto Stato a determinare i loro utili imponibili mediante conti
consolidati che includono in particolare i risultati di filiali residenti dell'altro
Stato, le disposizioni della presente Convenzione, ed in particolare del suo articolo 7,
non sono di ostacolo all'applicazione di detta legislazione.
5. Per quanto concerne l'articolo 9, resta inteso che se uno Stato include negli utili di
un'impresa di detto Stato - e li tassa in conseguenza - utili che sarebbero stati
realizzati da dette imprese se le condizioni convenute con l'impresa dell'altro Stato
fossero state quelle che avrebbero convenuto delle imprese indipendenti, l'altro Stato
procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare dell'imposta che è stata prelevata su
tali utili, se detto altro Stato ritiene che il citato aggiustamento è giustificato. Ai
fini della determinazione dell'aggiustamento, le autorità competenti degli Stati devono
consultarsi e tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
6. Per quanto concerne l'articolo 11, resta inteso che: a) il paragrafo 1 si applica a
tutti gli interessi provenienti da uno Stato ed il cui beneficiario effettivo è un
residente dell'altro Stato, anche se tali interessi non hanno formato oggetto di un
pagamento effettivo; b) gli interessi menzionati nel paragrafo 1 e pagati in relazione a
prestiti di qualsiasi natura effettuati da istituti bancari ad altri istituti bancari sono
esenti da imposta nello Stato da cui essi provengono nei limiti in cui essi erano esenti
da imposta in questo Stato in virtù della legislazione interna di tale Stato in vigore
alla data della firma della presente Convenzione. Se intervengono modifiche nella
legislazione interna prima menzionata, le autorità competenti avviano negoziati nel più
breve tempo possibile allo scopo di tener conto di dette modifiche.
7. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 12, i compensi corrisposti per servizi
tecnici, compresi le analisi o gli studi di natura scientifica, geologica o tecnica, per
lavori d'ingegneria, compresi i relativi progetti, o per servizi di consultazione o di
sorveglianza, sono considerati utili di impresa cui si applicano le disposizioni
dell'articolo 7 o, a seconda del caso, redditi di una professione indipendente cui si
applicano le disposizioni dell'articolo 14.
8. a) Per quanto concerne l'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni,
quote o partecipazione in una società o in una persona giuridica che possiede beni
immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione di tale Stato, sono
sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall'alienazione di beni
immobili, sono imponibili in detto Stato. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili che sono utilizzati da
detta società o persona giuridica nell'esercizio della propria attività, industriale,
commerciale, agricola ovvero nell'esercizio di una attività non commerciale. b)
Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, gli utili derivanti
dall'alienazione di azioni o di quote diverse da quelle considerate alla lettera a) e
facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente di
uno Stato, sono imponibili in detto Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione
interna. Si considera che esista una partecipazione importante se il cedente, da solo o
con persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di
quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società.
9. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 15, per zone frontiere si intendono,
per l'Italia, le Regioni, e per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera.
10. Per quanto concerne l'articolo 19, resta inteso che: a) le autorità competenti degli
Stati possono, di comune accordo, applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto
articolo ai dipendenti di organismi a carattere pubblico; b) i paragrafi 1 e 2 si
applicano anche alle remunerazioni ed alle pensioni corrisposte alle persone che
esercitano le loro attività presso le istituzioni culturali e gli istituti di
insegnamento previsti dalla Convenzione culturale tra il Governo della Repubblica francese
ed il Governo della Repubblica italiana firmata a Parigi il 4 novembre 1949 e completata
dallo scambio di lettere del 9 novembre e del 6 dicembre 1954 e del 17 maggio 1965.
Nonostante quanto previsto dall'articolo 31, la presente disposizione si applica alle
remunerazioni ed alle pensioni per le quali il termine di prescrizione fissato dalla
legislazione interna di ciascuno degli Stati scade dopo il 31 dicembre 1987.
11. Per quanto concerne l'articolo 23: a) il patrimonio costituito da azioni o quote in
una società o in un'altra persona giuridica il cui attivo è principalmente costituito da
beni immobili o da diritti afferenti detti beni è imponibile nello Stato in cui tali beni
sono situati. Per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione
i beni immobili destinati da detta società o da detta persona giuridica al proprio
esercizio industriale, commerciale, agricolo o all'esercizio di una professione
indipendente. b) In deroga ad ogni disposizione dell'articolo 23, per l'imposizione a
titolo dell'imposta francese di solidarietà sul patrimonio di una persona fisica che è
un residente della Francia e ha la nazionalità italiana senza avere la nazionalità
francese, i beni situati al di fuori della Francia che essa possiede al 1ø gennaio di
ciascuno dei cinque anni seguenti quello in cui essa diviene un residente della Francia
non sono inclusi nella base imponibile afferente ciascuno dei detti cinque anni. Se tale
persona fisica perde la qualità di residente della Francia per una durata pari ad almeno
tre anni e successivamente diviene nuovamente residente della Francia, i beni situati al
di fuori della Francia che detta persona possiede al 1ø gennaio di ciascuno dei cinque
anni seguenti quello in cui essa diviene nuovamente un residente della Francia, non sono
inclusi nella base imponibile afferente ciascuno dei detti cinque anni. c) Resta inteso
che se la Repubblica Italiana istituisse una imposta sul patrimonio le autorità
competenti dei due Stati si consulteranno per apportare, se del caso, le modifiche
necessarie alla presente Convenzione.
12. Per quanto concerne l'articolo 25 il contenuto del paragrafo 3 non può essere
interpretato nel senso di impedire alla Francia di applicare le disposizioni dell'articolo
212 del codice generale delle imposte per quanto concerne gli interessi pagati da una
società francese ad una società madre straniera.
13. Per quanto concerne l'articolo 29 e nonostante le disposizioni dell'articolo 4, una
persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di un ufficio consolare o di una
delegazione permanente di uno Stato, che siano situate nell'altro Stato o in uno Stato
terzo, è considerata, ai fini della presente Convenzione, residente dello Stato
accreditante, a condizione: a) che, conformemente al diritto internazionale, essa non sia
assoggettata ad imposta nello Stato accreditatario per i redditi di fonti situate fuori di
detto Stato o per gli elementi di patrimonio situati fuori di detto Stato e b) che essa
sia assoggettata nello Stato accreditante agli stessi obblighi, in materia di imposte
sull'insieme del suo reddito mondiale o del suo patrimonio mondiale, cui soggiacciono i
residenti di detto Stato.
14. a) Le autorità competenti regoleranno, quando se ne presenti la necessità, le
modalità di applicazione della Convenzione. b) Per quanto riguarda le formalità che
devono osservare i residenti di uno Stato per ottenere, nell'altro Stato, le riduzioni e
le esenzioni di imposte e altri benefici previste dalla Convenzione, resta inteso che: i)
le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a
richiesta dell'interessato o dello Stato del quale egli è residente quando il diritto di
riscuotere tali imposte è limitato o soppresso dalle disposizioni della Convenzione. Le
domande di rimborso, da presentarsi nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale
dello Stato del quale il contribuente è residente certificante che sono soddisfatte le
condizioni richieste per aver diritto alla applicazione delle esenzioni o delle riduzioni
previste dalla Convenzione. ii) Le Banche e gli istituti finanziari situati in Francia,
intestatari (dépositaires) o che gestiscono azioni emesse da società residenti in Italia
ed appartenenti a persone residenti in Francia, possono, agendo per conto di dette
persone, chiedere, direttamente l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6
dell'articolo 10. La domanda deve contenere, a cura della società emittente, tutte le
indicazioni utili per permettere di individuare gli effettivi proprietari delle azioni e
per determinare l'ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di loro. All'atto della
presentazione della domanda, le banche e gli istituti finanziari devono attestare che gli
effettivi proprietari delle azioni sono persone residenti della Francia. La domanda dovrà
essere sottoposta al visto dell'Amministrazione fiscale francese. Le autorità competenti
degli Stati fisseranno di comune accordo le modalità pratiche di applicazione della
presente lettera. iii) Le Banche e gli istituti finanziari situati in uno degli Stati,
intestatari (dpositaires) o che gestiscono obbligazioni negoziabili emesse da
società o enti residenti dell'altro Stato ed appartenenti a persone residenti del primo
Stato, possono, agendo per conto di dette persone, chiedere direttamente l'applicazione
delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 11. La domanda deve contenere, a
cura della società o dell'ente emittente, tutte le indicazioni utili per permettere di
individuare gli effettivi proprietari dei titoli e per determinare l'ammontare degli
interessi percepiti da ciascuno di loro. All'atto della presentazione di detta domanda, le
banche e gli istituti finanziari devono attestare che gli effettivi proprietari dei titoli
sono persone residenti dello Stato dove essi si trovano. La domanda dovrà essere
sottoposta al visto dell'Amministrazione fiscale di detto Stato. Le autorità competenti
degli Stati fisseranno di comune accordo le modalità pratiche di applicazione della
presente lettera. c) Le disposizioni della lettera b) non escludono l'interpretazione
secondo la quale le autorità competenti dei due Stati possono stabilire di comune accordo
procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta alle quali dà diritto la
Convenzione.
15. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, un
reddito deve essere esentato da parte di uno dei due Stati, l'esenzione viene accordata se
e nei limiti in cui detto reddito è imponibile nell'altro Stato.
16. I contributi pagati da o a favore di una persona fisica che è residente di uno Stato
o che ivi soggiorna temporaneamente, ad un istituto di pensioni riconosciuto dalle
autorità competenti dell'altro Stato di cui detta persona era in precedenza residente
sono trattati sotto il profilo fiscale nel primo Stato nello stesso modo dei contributi
pagati ad un istituto di pensioni riconosciuto dalle autorità competenti di questo Stato,
se esse accettano il riconoscimento ottenuto nell'altro Stato da tale istituto di
pensioni.
17. Se alcune clausole della presente Convenzione diventano incompatibili con alcune
disposizioni emesse dalle istituzioni delle Comunità Europee, i due Stati possono, a
seguito di consultazioni tra le loro autorità competenti, fissare di comune accordo, per
via diplomatica, le modalità e condizioni in cui dette clausole cesseranno di applicarsi.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Venezia, il 5 ottobre 1989, in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e
l'altro in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede. Scambio di lettere Signor
Ministro, si riferisce alla Sua lettera di pari data il cui testo è il seguente:
"Signor Ministro, al momento di procedere alla firma della Nuova Convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire
l'evasione e la frode fiscali che deve sostituire la Convenzione firmata a Parigi il 29
ottobre 1958 e modificata ed integrata con l'Accordo aggiuntivo firmato a Parigi il 6
dicembre 1965, mi sembra necessario proporLe quanto segue per regolare il contenzioso
relativo all'applicazione di quest'ultima Convenzione. La Convenzione del 29 ottobre 1958
prevede che i canoni e altri proventi simili, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 11,
sono imponibili solo nello Stato in cui è domiciliato il beneficiario. Tuttavia questa
regola non trova applicazione quando il beneficiario possiede una stabile organizzazione
nell'altro Stato. In quest'ultimo caso, i canoni sono imponibili solo in detto altro
Stato. Ai sensi del paragrafo 1, seconda alinea dell'articolo 11 questa regola rimane
applicabile in caso di sostituzione ad una stabile organizzazione di una partecipazione in
una società. Le propongo di confermare l'interpretazione che le autorità competenti dei
nostri due Paesi hanno ritenuto di dare a questa disposizione, in occasione della
Commissione mista svoltasi a Roma dall'8 all'11 luglio 1968. Secondo questa
interpretazione la disposizione prevista al paragrafo 1, seconda alinea, dell'articolo 11
si applica solo quando una stabile organizzazione già esistente si trasforma in una
società di persone (nel caso dell'Italia) o in una società non assoggettata all'imposta
sulle società (nel caso della Francia) nella quale la persona che possedeva la stabile
organizzazione detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti. Tutte
le imposizioni che non sono diventate definitive al primo gennaio 1989 saranno
disciplinate, se del caso, conformemente a detta interpretazione. Le sarei grato di
volermi far conoscere se questa proposta riceve l'assenso del Suo Governo. In questo caso
suggerirei che la presente lettera e quella di conferma siano considerate come costituenti
un accordo tra i nostri due Governi. Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della
mia più alta considerazione". In risposta a questa lettera, ho l'onore di
comunicarLe che le proposte ivi contenute sono accettate dal Governo della Repubblica
Italiana e che la Sua lettera e la presente risposta confermativa sono da considerarsi
come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi. Voglia gradire, Signor Ministro,
l'espressione della mia più alta considerazione. il Ministro delle finanze
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo
della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e
scambio di lettere, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 (Gazz. Uff. n. 110 del 13 maggio
1992). Il giorno 25 marzo 1992 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per
l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo
e scambio di lettere, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989, la cui ratifica è stata
autorizzata con legge 7 gennaio 1992 n. 20, pubblicata nel supplemento ordinario n. 13
alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992. In conformità all'art. 31, la
convenzione entrerà in vigore il giorno 1ø maggio 1992. |