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L. 25 gennaio 1983, n. 38. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra
l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e
relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981 (S.O. alla
Gazz. Uff. n. 48 del 18 febbraio 1983). (Entrata in
vigore il 23 ottobre 1983)
Art. 1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Finlandia per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e il relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno
1981.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere sua loro
entrata in vigore in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Il Governo
dell'Italia ed il Governo della Finlandia, Desiderosi di concludere una convenzione per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti.
Art. 2. Imposte
considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate
per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative,
comunità pubbliche od enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivati dall'alienazione di beni mobili o immobili,
nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) in Finlandia:
1) l'imposta erariale sul reddito e sul patrimonio (tulo - ja varallisuusvero); 2)
l'imposta comunale (kunnallisvero); 3) l'imposta ecclesiastica (kirkollisvero); 4)
l'imposta sui marittimi (merimiesvero); e 5) l'imposta prelevata alla fonte sul reddito
dei non residenti (lhdevero); (qui di seguito indicate quali "imposta
finlandese"); b) in Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2)
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali
"imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione
in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati
contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
Art. 3. Definizioni
generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine "Finlandia" designa la Repubblica finlandese e, se usato in senso
geografico, designa il territorio della Repubblica finlandese, nonché le zona
adiacenti alle acque territoriali della Repubblica finlandese nelle quali, ai sensi della
legislazione finlandese, possono essere esercitati i diritti della Finlandia concernenti
la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di
fuori delle acque territoriali italiane le quali, ai sensi della legislazione italiana
concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere
considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia
concernenti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, la Finlandia o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente
che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro
Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di
uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la
nazionalità di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, società di persone ed
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato
contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di
direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato
contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne la
Finlandia, il Ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato; ii) per quanto
concerne l'Italia, il Ministero delle finanze .
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni
non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4. Domicilio
fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è
assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato
contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per
il patrimonio che esse possiedono in detto Stato .
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono
più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel
quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato
in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente
dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di
entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti
degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona
fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5. Stabile
organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in
parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede
di direzione; b) una succursale; c) un ufficio d) una officina; e) un laboratorio; f) una
miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di
costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di
una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede
fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai
soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività
analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia
limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione
nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in
questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce
di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società
una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6. Redditi
immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i
redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che le attribuisce la
legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o
forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei
beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di
utilizzazione di beni immobili.
4. Qualora il possesso di azioni o di altre quote sociali di una società attribuisca al
loro possessore il diritto di godimento su beni immobili posseduti dalla società, il
reddito derivante dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto
nonché da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto di godimento è
imponibile nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti da beni immobili utilizzati per l'esercizio
di professioni indipendenti.
6. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano anche ai redditi derivanti da diritti di
godimento di una impresa, di cui al medesimo paragrafo, ed ai redditi derivanti da tali
diritti di godimento utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti.
Art. 7. Utili delle
imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua
attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente
svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse
trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in
condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in
cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso.
Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme
ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che
essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e
sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri
articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8. Navigazione
marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a
bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Art. 9. Imprese
associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro
Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da
quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza
di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di
dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e
tassati in conseguenza.
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la
società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei
dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone)
che controlla direttamente più del 50 per cento del capitale della società che paga i
dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tali limitazioni. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi
derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei
crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è
residente la società distributrice .
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In
tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di
detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in
detto altro Stato.
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale
essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità
competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di
applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato
contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi è il
Governo di detto Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, una sua
comunità pubblica o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati al Governo
dell'altro Stato contraente, o ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad una
sua comunità pubblica o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli
istituti finanziari) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente, di una sua
suddivisione politica o amministrativa, di una sua comunità pubblica o di un suo ente
locale; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti
finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi
conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei
titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi
effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale caso gli interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è
lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica,
un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli
interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una
stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico di detta stabile
organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito
per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato contenuto tra debitore e
creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12. Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i canoni di cui alle lett. b) e c) del paragrafo 3 possono essere tassati
anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario,
l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei
canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di
qualsiasi natura corrisposti: a) per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore
su opere letterarie, artistiche o scientifiche; b) per l'uso o la concessione in uso di
pellicole cinematografiche, di pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o
televisive, o di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti,
formule o processi segreti, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; c)
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una
base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino
effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo
Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica, un
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia
esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione od una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al
pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base
fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata
la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tre debitore e creditore o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione
per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe convenuto tra debitore e creditore in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in
conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13. Utili di
capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni
immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato.
2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di azioni o
di altre quote sociali di cui al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono imponibili nello Stato
contraente in cui è situato il bene immobile posseduto dalla società.
3. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una
libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile
organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono
imponibili in detto altro Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico
internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi e
aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell'impresa.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai
paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
Art. 14. Professioni
indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in
detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale
base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui
sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività
indispensabili di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti,
dentisti e contabili.
Art. 15. Lavoro
subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale attività
non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le
remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna
nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di
un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle
remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il
datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative
a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale
sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16. Partecipazioni
agli utili e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione o di altro organo analogo di una società che è residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17. Artisti e
sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema,
della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad un'altra persona che non
sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato
contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli
articoli 7, 14 e 15.
Art. 18. Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del paragrafo 2
dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di
uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in
questo Stato.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno
Stato contraente sono imponibili in detto Stato. La presente disposizione si applica
soltanto ai nazionali di detto Stato.
Art. 19. Funzioni
pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente
locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta
suddivisione, a detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è
residente la persona fisica qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona
fisica: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuta residente di detto
Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od
amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale, sia direttamente
sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione o detta comunità od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora
essa ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni
pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o
commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o
amministrativa da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale.
Art. 20. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista industriale o commerciale, tecnico, agricolo o
forestale, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente,
residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo
scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale,
riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano
da fonti situate fuori di detto Stato.
Art. 21. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi
provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il
beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, ed il reddito od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad
esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente
secondo la propria legislazione.
Art. 22. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati al paragrafo 2 dell'articolo 6,
posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente,
è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da azioni o da altre quote sociali considerate al paragrafo 4
dell'articolo 6 è imponibile nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile
posseduto dalla società.
3. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile
organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato
contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente è imponibile in detto altro Stato.
4. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale,
come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato
contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa.
5. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono
imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 23. Metodo per
evitare la doppia imposizione
1. Per quanto concerne l'Italia, si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata
come segue: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili
in Finlandia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle
imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Finlandia, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta
del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Finlandia, si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata
come segue: a) se un residente della Finlandia riceve redditi o possiede un patrimonio
che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in
Italia, la Finlandia, ove non si rendano applicabili le disposizioni di cui alla lettera
b), deve accordare: 1) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di
ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; 2) una deduzione dell'imposta sul
patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in
Italia. In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota
dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa
la deduzione, attribuibile ai reddito od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei
casi. b) Nonostante le disposizioni di cui alla lettera a), i dividendi pagati da una
società residente dell'Italia ad una società residente della Finlandia sono esenti
dall'imposta finlandese per un ammontare pari ai dividendi che sarebbero stati esentati
dall'imposta ai sensi della legislazione finlandese qualora entrambe le società fossero
state residenti della Finlandia. 3. Se un residente di uno Stato contraente riceve
remunerazioni del tipo indicato al paragrafo 2 dell'articolo 18, che sono imponibili
nell'altro Stato contraente, detto altro Stato deve accordare una deduzione dall'imposta
sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto
primo Stato. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la quota dell'imposta sul
reddito, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile alle remunerazioni
imponibili in detto altro Stato.
4. Quando, ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica
la presente Convenzione non vengono prelevate, in tutto od in parte, per un periodo
limitato di tempo, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico di quello Stato,
l'ammontare di tali imposte non prelevato, in tutto o in parte, si considera come pagato
ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi del presente articolo.
Art. 24. Non
discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le
disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha
nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima
attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad
uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizione dell'articolo 9, del paragrafo 7
dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre
spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta
impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un
residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato
contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai
fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse
condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un
residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione
od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 25. Procedura
amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente
dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di
applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la
prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle
disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via
di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine
di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere
per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o
all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra
loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da
rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26. Scambio di
informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi
interne degli Stati contraenti nonché per evitare le evasioni fiscali relativamente
alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi
prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato
dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e
saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità
giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le
persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini.
Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di
udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel
senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o
a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere
ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che
potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.
Art. 27. Funzionari
diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui
beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28. Entrata in
vigore
1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento
delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente
Convenzione.
2. La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle
notifiche previste al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno: a) con
riferimento alle imposte prelevate alla fonte, al reddito realizzato il, o successivamente
al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della
Convenzione; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle imposte sul
patrimonio, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della
Convenzione.
3. La Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata
a Roma il 4 agosto 1967, modificata dallo scambio di note in data 7 maggio 1971 e 19
giugno 1971, viene abrogata. Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto dalla data in
cui le disposizioni della presente Convenzione verranno applicate, secondo quanto previsto
al paragrafo 2, per la prima volta. Art. 29. Denuncia La presente Convenzione rimarrà in
vigore finché non sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato
contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno
sei mesi prima della fine dell'anno solare e dopo un periodo di cinque anni dalla data in
cui la Convenzione è entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere
effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per il reddito realizzato
il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è
stata notificata la cessazione; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle
imposte sul patrimonio, per le imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata
notificata la cessazione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Helsinki il 12 giugno 1981 in duplice
esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente
fede. In caso di contestazione prevarrà il testo inglese.
PROTOCOLLO
All'atto della firma in data odierna della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che
formano parte integrante della detta Convenzione:
1. All'articolo 2, paragrafo 3. a) La Convenzione non si applica, per quanto concerne la
Finlandia, al premio per la pensione nazionale (national pension premium), al premio per
assicurazione malattie (sickness insurance premium) nonché all'imposta speciale
sulle lotterie (special lottery tax) e, per quanto concerne l'Italia, alle imposte (anche
se riscosse mediante ritenuta alla fonte) applicabili sulle vincite delle lotterie, sui
premi diversi da quelli su titoli, sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di
abilità, concorsi a premi, e da scommesse. b) Se successivamente alla data della firma
della Convenzione, dovesse essere istituita in Italia una imposta sul patrimonio, la
Convenzione si applicherà anche a detta imposta.
2. All'articolo 4. Ai fini dell'imposizione in Finlandia, la massa ereditaria indivisa di
una persona deceduta si considera avere la residenza dello Stato contraente di cui era
residente il defunto al momento della sua morte, ai sensi delle disposizioni dei paragrafi
1 e 2 dell'articolo.
3. All'articolo 7, paragrafo 3. Con l'espressione "spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse
all'attività della stabile organizzazione.
4. All'articolo 10, paragrafo 3. Il termine "dividendi" comprende i redditi
derivanti da azioni di godimento o da diritti di godimento, da azioni minerarie e da quote
di fondatore.
5. All'articolo 23. a) L'imposta finlandese sul patrimonio prelevata in conformità della
Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio eventualmente istituita
in Italia dopo la firma della Convenzione con le modalità previste al paragrafo 1
dell'articolo. b) i) Se una persona, che sia un nazionale finlandese e non un nazionale
italiano, è residente dell'Italia ed ai sensi della norma denominata "dei tre
anni", prevista nella sezione 9 della legge finlandese sull'imposizione del reddito e
del patrimonio (Finnish Act on income and capital Tax) è considerata residente della
Finlandia ai fini delle imposte finlandesi di cui all'articolo 2 della Convenzione, la
Finlandia può, nei casi in cui le disposizioni della Convenzione limitassero il proprio
diritto di imposizione, prelevare le proprie imposte sul reddito di tali persone
proveniente da fonti situate al di fuori dell'Italia, o sul patrimonio da esse posseduto
al di fuori dell'Italia. Tuttavia, la Finlandia deve accordare una deduzione dall'imposta
finlandese pari all'imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Italia, secondo le
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo. ii) Se una persona che sia un nazionale
italiano e non un nazionale finlandese, è residente della Finlandia e la sede principale
dei suoi affari ed interessi è situata in Italia, l'Italia nei casi in cui le
disposizioni della convenzione limitassero il proprio diritto di imposizione, può
prelevare le proprie imposte sul reddito di tale persona proveniente da fonti situate al
di fuori della Finlandia. Tuttavia, l'Italia deve accordare una deduzione dall'imposta
italiana pari all'imposta sul reddito pagata in Finlandia, in conformità delle
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo. iii) Le disposizioni delle lettere i) e ii) si
applicano soltanto per l'anno durante il quale la persona si allontana, a seconda del
caso, dalla Finlandia o dall'Italia, e per successivi tre anni.
6. All'articolo 25. a) All'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale" contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo si attribuisce il
significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con
la procedura contenziosa nazionale che, in ogni caso, deve essere preventivamente
instaurata quando la controversia si riferisca ad un'applicazione di imposte non conforme
alla Convenzione. b) Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla
fonte sono ridotte o rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla
percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze
di riduzione o di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare la riduzione o il rimborso.
L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione circa l'esistenza delle
condizioni richieste dalla Convenzione per l'applicazione della riduzione o del rimborso.
Le competenti autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione delle disposizioni precedenti. In fede di che i sottoscritti, debitamente
autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatta a Helsinki il 12 giugno
1981 in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti i testi
facenti ugualmente fede. In caso di contestazione prevarrà il testo inglese.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981 (Gazz. Uff. n. 290
del 21 ottobre 1983). Il giorno 23 settembre 1983 il Governo italiano ha notificato al
Governo finlandese che sono state espletate, da parte italiana, le procedure richieste
dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore della convenzione tra l'Italia ed la
Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12
giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 gennaio 1983, n. 38,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983.
Essendo pervenuta analoga comunicazione da parte del Governo finlandese, la convenzione
entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 28, secondo paragrafo, il giorno 23 ottobre 1983. |